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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PORDENONE
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al n. 908/2023
Oggi 20/6/25, ad ore 11:32 innanzi al dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi: per parti opponenti, e l'avv. Roberto MIOTTO;
Parte_1 Parte_2
per Controparte_1
il Cap. , giusta delega già in atti.
[...] Parte_3
L'avv. MIOTTO precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Cap. precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione. Parte_3
Le parti discutono la causa, richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
I procuratori si allontanano dall'aula, dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1505/2024 del R.G. Trib. in data 8/8/24, promossa d a
- (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...];
- , P.IVA , corrente in 33082 Azzano Decimo (PN), via Parte_2 P.IVA_1
Peperate n. 41, in persona del legale rappresentante Parte_1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Miotto;
o p p o n e n t i
c o n t r o
- Controparte_1
, rappresentata, quale soggetto responsabile, dal
[...]
Controparte_2
o p p o s t a
avente per oggetto: “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81”
causa discussa e decisa mediante lettura della sentenza all'udienza del 20/6/25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
- per parte opponente come da ricorso:
“- nel merito in via principale: dichiarare la nullità/annullamento/inefficacia/revoca del verbale di accertamento del 03 agosto del 2023 nonché della conseguente ordinanza di ingiunzione da esso derivante per tutti i motivi esposti in atti;
2 - nel merito in via subordinata: accertare l'insussistenza della contestata violazione dell'art. 6 paragrafo 1 lettera a), b), c) Reg. UE n. 955 del 2010 per mancanza di colpevolezza della ricorrente per errore sul fatto ai sensi dell'art. 3 della L. n. 689 del 1981 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullamento e/o l'inefficacia e/o la revoca del verbale di accertamento del 03 agosto del 2023 nonché della conseguente ordinanza di ingiunzione da esso derivante;
Nel merito in via ulteriormente subordinata: in ogni caso accertare l'insussistenza della violazione dell'art. 6 paragrafo 1 lettera a), b), c) Reg. UE n. 955 del 2010 in relazione alla partita commerciale individuata con DAU n. 20206U e per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento della sanzione limitatamente alla partita commerciale n. CodiceFiscale_2
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, che incombe sull'organismo accertatore, in caso di contestazione, si chiede di essere abilitati alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che la società Holz SE LC al momento della conclusione del contratto dell'ottobre
2021 avente per oggetto le partite di pellet oggetto di verifica era in possesso della certificazione internazionale SC come da documento che si rammostra (cfr. doc. 2);
2. vero che la società Holz SE LC al momento della conclusione del contratto dell'ottobre
2021 avente per oggetto le partite di pellet oggetto di verifica era in possesso della certificazione internazionale NP come da documento che si rammostra (cfr. doc. 3);
3. vero che la società Holz SE LC al momento della conclusione del contratto dell'ottobre
2021 avente per oggetto le partite di pellet oggetto di verifica era in possesso della licenza di taglio concessa dalla NE RU (cfr. doc. 5);
4. vero che il taglio della legna necessario per la produzione dei pellet oggetto del contratto dell'ottobre 2021 veniva eseguito prima del mese di gennaio 2022;
5. vero che i big bags di pellet oggetto del contratto di vendita dell'ottobre 2021 venivano sigillati, caricati nei container e sdoganati in pendenza della validità del certificato internazionale SC ed NP;
6. vero che la verifica compiuta dall'organismo accertatore nel gennaio 2023 presso la società aveva per oggetto la fornitura di legname della società Holz SE LC Parte_2
ricavato dalla stessa regione di provenienza del pellet acquistato nel mese di ottobre 2021 dalla ricorrente;
3
7. vero che nella stessa verifica l'organismo accertatore verificava che la società Holz SE
LC era in possesso della certificazione internazionale SC, NP e la licenza di taglio concessa dalla NE RU per la stessa regione di provenienza del pellet acquistato nell'ottobre 2021;
8. vero che la verifica si concludeva senza alcuna contestazione di illecito amministrativo nei confronti della ricorrente;
9. vero che a seguito del conflitto tra la NE RU e l'RA la validità del certificato internazionale SC veniva prolungata all'08 aprile 2022;
10. vero che a seguito del conflitto tra la NE RU e l'RA la validità del certificato internazionale NP veniva garantito per le merci già prodotte alla data del 24 febbraio 2022;
11. vero che la sig.ra successivamente allo scoppio della guerra tra Parte_4
NE US e RA riceveva rassicurazioni sulla validità del certificato SC ed
NP dagli stessi enti certificatori;
12. vero che prima di procedere al pagamento delle fatture relative all'acquisto dei big bags di pellet relativi al contratto dell'ottobre 2021 il responsabile pagamenti esteri della banca
Unicredit Spa verificava l'assenza degli amministratori, soci e proprietari della società fornitrice dalle black liste internazionali;
13. vero che il responsabile estero della banca Unicrdit Spa autorizzava al pagamento la società Parte_2
Si indicano a testi sulla circostanza di cui sopra: sig.ra c/o sig. Parte_4 Parte_2
via G. Garibaldi n. 13, 21010 Porto Valtravaglia (VA); sig. Controparte_3 CP_4
c/o Unicredit Spa;
[...]
Si chiede sin d'ora che il Giudice disponga CTU volta a verificare se i big bags di pellet oggetto del contratto dell'ottobre 2021 siano stati prodotti sigillati e inseriti nel container e quindi sdoganati in pendenza di validità del certificato internazionale SC ed NP.”;
- per parte opposta come da comparsa di costituzione:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pordenone:
- non accogliere la domanda di sospensione dell'Ordinanza di Ingiunzione pagamento
- confermare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di € 42,896,24 o in alternativa, laddove sia ritenuto opportuno, aumentare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata con l'Ordinanza in parola”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 1. L'ordinanza impugnata, richiamato il verbale di contestazione di illecito amministrativo di data 12/9/2023, ha ingiunto a quale trasgressore, e Parte_5 Parte_2
quale obbligata in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 42.896,25, per la violazione, sanzionata dall'art. 6 comma 4 D.L.vo 178/2014, dell'art. 6 par.1 lett.a), b), c) del
Reg. (UE) 995/2010 e s.m.i.
Più precisamente, l'art. 6 comma 4 cit. sanziona in via amministrativa il soggetto operatore nella commercializzazione del legno e derivati il quale non dimostra di aver adottato e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza previste dall'art. 6 del regolamento UE n. 995/2010 (Reg. EUTR), finalizzato a contrastare il commercio di legno e prodotti derivati da legname tagliato illegalmente, contribuendo così alla lotta contro la deforestazione illegale e alla promozione della gestione sostenibile delle foreste.
In sintesi, secondo il provvedimento impugnato la violazione contestata, riferita a un'operazione di importazione di 8.579,25 quintali di pellet da una società avente sede nella
NE US, sarebbe stata integrata da due distinte omissioni. In primo luogo, è stata contestata al trasgressore l'inidoneità originaria delle misure e procedure di due diligence adottate. Più specificamente, tale inidoneità conseguirebbe, secondo l'autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione: a) alla mancata produzione ai soggetti verificatori della bolletta doganale, costituente passaggio essenziale del sistema di dovuta diligenza;
b) alla mancata acquisizione delle visure camerali del soggetto fornitore;
c) all'omessa valutazione della prevalenza di produzione illegale delle specie arboree o della prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali in relazione al legname ottenuto. In secondo luogo, l'ordinanza impugnata ha addebitato al trasgressore il mancato aggiornamento delle misure e delle procedure del sistema di dovuta diligenza in esito al mutamento geopolitico derivato dal conflitto russo-ucraino, che ha comportato, tra le altre conseguenze, la sospensione del certificato SC in possesso del fornitore dei pellet e l'adozione di sanzioni internazionali nei confronti del paese di provenienza del legname.
2. Gli opponenti hanno ritenuto insussistenti entrambi i profili della contestazione.
Con specifico riferimento all'idoneità del sistema di due diligence adottato, hanno innanzitutto sostenuto che, con l'acquisizione delle certificazioni SC (per il fornitore) e NP (per il prodotto), erano state adeguatamente svolte le procedure imposte, per la valutazione del rischio, dall'art. 6 par. 1 lett.b) Reg. citato. Le ulteriori acquisizioni documentali oggetto di contestazione (visure del fornitore e bollette doganali, queste ultime depositate nel presente
5 giudizio), in quanto non prescritte dal Reg. EUTR, sarebbero state superflue. Secondo i ricorrenti, avendo documentato i citati certificati acquisiti dall'importatore un rischio trascurabile, era stata conseguentemente e correttamente esclusa la necessità di adottare le procedure di attenuazione del rischio ex art. 6 par. 1 lett.c) Reg. citato.
Nella prospettiva dell'operatore, la correttezza dell'operazione sarebbe stata indirettamente confermata dall'esito positivo di una precedente verifica di analoghe importazioni effettuate nell'anno 2021, con provenienza del legname dallo stesso fornitore, perché in quell'occasione non era stata mossa alcuna contestazione in ordine alle procedure adottate, pur essendosi le stesse fondate sul medesimo sistema di due diligence, e quindi sui medesimi documenti.
Con riferimento al secondo profilo di contestazione, nel ricorso si è sostenuta l'irrilevanza del mancato aggiornamento delle misure e delle procedure del sistema di dovuta diligenza in esito al mutamento geopolitico derivato dal conflitto russo-ucraino, in quanto evento sopravvenuto, quindi non rilevante nella valutazione della diligenza della condotta dell'importatore, valutazione che dovrebbe riferirsi, secondo gli opponenti, non al momento di presentazione doganale della merce in Italia, come preteso dall'Autorità amministrativa, ma a quello della conclusione del contratto, o tutt'al più a quello dell'inserimento della merce nei container sigillati.
In definitiva, i ricorrenti non solo hanno ritenuto insussistenti gli elementi oggettivi della violazione, ma hanno anche dedotto di aver fornito, sotto il profilo soggettivo, elementi tali da escludere qualsiasi profilo di colpa.
3. Con la propria comparsa di costituzione, la parte opposta ha contestato gli argomenti proposti nell'opposizione e ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza- ingiunzione.
Quanto ai profili cronologici della contestazione, ha sostenuto la tesi, antitetica a quella proposta nel ricorso, secondo la quale l'idoneità del sistema di dovuta diligenza dovrebbe essere valutata non al momento dell'acquisto del legname, ma a quello della sua commercializzazione, tale dovendosi intendere, ai sensi del regolamento in questione, la “prima immissione sul mercato interno”. Da un punto di vista soggettivo, ha premesso che, essendo quello contestato un illecito amministrativo di pericolo e non di danno, la diligenza richiesta all'operatore sarebbe quella “dell'esperto professionista di settore” e non semplicemente dell'uomo medio, per cui comporterebbe una valutazione particolarmente rigorosa.
Sui presupposti che precedono, l'Autorità amministrativa ha ritenuto di dover escludere
6 l'idoneità della due diligence svolta dall'operatore, per molteplici motivi.
Innanzitutto, l'inidoneità del sistema adottato dall'operatore deriverebbe dal mancato aggiornamento, non avendo tenuto conto, nel momento rilevante della commercializzazione e della immissione nel mercato UE, delle sanzioni imposte in data 8/3/24 alla NE US, tra cui il divieto di esportazione.
In secondo luogo, le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza, nel caso in esame, si sarebbero basate solo sui certificati SC ed NP, i quali, secondo la tesi dell'Autorità amministrativa, non potrebbero fondare idonee procedure di valutazione e attenuazione del rischio, in quanto privi dei requisiti previsti dall'art. 4 del Reg. Esecuzione 607/2012, essendo stati rilasciati da enti che non risultano essere riconosciuti a livello internazionale e che non garantiscono la terzietà ed imparzialità richiese dall'art. 4 cit., come risulterebbe confermato da un documento elaborato dalla stessa organizzazione SC, la quale avrebbe chiarito che la propria certificazione non costituisce prova automatica di conformità del sistema di dovuta diligenza, di cui può tutt'al più costituire la base, dovendosi però verificare la sussistenza di tutti i requisiti imposti dal Regolamento.
In terzo luogo, parte opposta ha escluso la contraddittorietà della valutazione negativa in esame con gli esiti positivi di precedenti verifiche, essendosi quest'ultime riferite a diversi prodotti e dovendo invece il sistema di due diligence essere adattato a ciascuna singola e distinta importazione, sicché non si potrebbero confrontare gli esiti degli accertamenti riferiti a importazioni con anche un solo elemento di difformità.
Infine, l'Autorità amministrativa ha ribadito la sussistenza dell'elemento soggettivo colposo, sostenendo che l'operatore, in presenza di ragionevoli dubbi circa il fatto che i pellet potessero derivare da attività illegale, avrebbe dovuto astenersi dal perfezionare l'importazione.
4. L'opposizione è ammissibile, essendo stata proposta in data 6/8/24, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, avvenuta in data 9/7/24 (doc. 23 parte opponente).
Prima di procedere alla valutazione nel merito, sono necessarie alcune considerazioni preliminari.
Innanzitutto, il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, per cui, nel caso in esame, va valutato se si sia integrata la fattispecie di illecito amministrativo contestata, cioè se l'operatore abbia o meno dimostrato di aver adottato e mantenuto le misure e
7 le procedure del sistema di dovuta diligenza.
Tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, secondo i quali l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice, essendo a suo carico la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete a quest'ultimo, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass.
5277/2007 e successive conformi), a fronte delle allegazioni e dei documenti prodotti dagli opponenti spetta alla opposta fornire la prova che l'operatore non abbia dimostrato di aver adottato e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza, con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 6 comma 11 legge 150/2011, l'opposizione va accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità.
5. Sulle premesse che precedono, l'opposizione risulta fondata e deve essere accolta.
5.1. Il primo motivo che comporta l'accoglimento della domanda degli opponenti risiede nell'infondatezza delle censure dell'Autorità amministrativa in ordine all'inidoneità strutturale e originaria del sistema di dovuta diligenza adottato da Parte_2
Tale sistema, in effetti, nel caso concreto non si è fondato solo sulla certificazione SC, essendo consistito anche nell'acquisizione di tutte le informazioni previste dall'art. 6 par. 1 lett.a) Reg. UE 995/2010. Più precisamente, dagli allegati da 3 a 9 del ricorso risulta che l'operatore, nel caso in esame, si era procurato molti altri documenti, il primo dei quali era il certificato “NP”, attestante gli standard qualitativi dei pellet e il tracciamento e il controllo dell'intera filiera produttiva e distributiva. Ancora, sono stati dimessi: copia scheda di identificazione società fornitrice e soci amministratori, con documenti di identità; copia della concessione forestale di cui era in possesso l'operatore russo;
copia delle dichiarazioni di origine del materiale;
ulteriore documentazione trasmessa dal rappresentante e dalla società fornitrice;
copia del registro di valutazione fornitori CEE e Russia. Per inciso, tra i documenti non rientrano le informazioni sul fornitore ricavabili da visure camerali o da certificazioni analoghe, che però, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, non erano formalmente prescritte e quindi non avrebbero dovuto essere necessariamente acquisite.
In ogni caso, la certificazione SC, contrariamente a quanto sostenuto dall'Autorità amministrativa ingiungente, costituisce elemento rilevante nel sistema di dovuta diligenza in esame, come attestato dalla documentazione prodotta dalla parte opponente (doc.24: “Guida per le aziende che commercializzano prodotti certifica FSH nell'Unione Europea”) e come
8 indirettamente confermato dal fatto che, in occasione della verifica di precedenti operazioni di importazione di legname, anch'esse avvenute nell'ambito di un sistema di due diligence fondato sugli stessi certificati SC, non erano state contestate violazioni. Per quanto attestato dalle produzioni documentali di parte opponente, infatti, la certificazione SC non solo garantisce, sotto il profilo informativo, l'attestazione della conformità dei prodotti con la legislazione applicabile, ma assicura anche l'osservanza di gran parte dei criteri richiesti dal
Reg. UE 995/2010 in ordine alla valutazione del rischio, tra i quali anche la valutazione della prevalenza di produzione illegale delle specie arboree o della prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali in relazione al legname ottenuto, che sono proprio i criteri di valutazione che, secondo la contestazione dell'Autorità amministrativa, sarebbero stati omessi nel sistema di due diligence adottato da (si veda il doc. 24 già citato, che, dopo Parte_2 un'approfondita analisi del valore del certificato, così testualmente conclude: “... dunque, se
l'azienda si affida al sistema SC, per quanto riguarda la nazione del taglio e/o per le specie coinvolte è possibile considerare “trascurabile” il rischio di legno illegale e, di conseguenza, a nostro parre, non esiste la necessità di raccoglier maggiori informazioni ...”).
5.2. Analogamente, plurimi argomenti escludono la fondatezza della seconda contestazione sostanziale contenuta nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, cioè quella di non aver adeguato il sistema di dovuta diligenza all'esito dello scoppio della guerra tra US e RA.
Le novità sopravvenute sono consistite nell'applicazione alla Russia delle sanzioni internazionali (per quanto sostenuto dalla stessa Autorità amministrativa, ciò è avvenuto in data
8/3/22) e nella sospensione dell'efficacia del certificato SC, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna parte opposta, è decorsa dal giorno 8/4/22 (come attestato dai doc.25 e
26). Ebbene, parte opponente ha fornito la prova documentale che, quando si sono verificati entrambi i fatti sopravvenuti rilevanti, i contratti di fornitura dei pellet erano già stati stipulati da mesi (doc. 7 e 8) e la merce venduta era già stata tutta inserita nei container (entro il giorno
26/2/22, cioè due giorni dopo l'inizio del conflitto.
Secondo quanto sostenuto nell'ordinanza-ingiunzione impugnata e nella comparsa di costituzione dell'autorità ingiungente, l'operatore non avrebbe aggiornato la valutazione del rischio agli eventi conseguiti all'insorgere della guerra. Tale generica contestazione non pare fondata, per due ordini di motivi. In primo luogo, il sistema di dovuta diligenza risulta essersi concretamente ed effettivamente adeguato alla novità costituita dalle sanzioni imposte alla
US e dalla sospensione dell'efficacia del certificato SC, tant'è che non risulta siano state effettuate altre successive e analoghe operazioni di importazione di legname, proprio perché,
9 per effetto di tale sospensione, non sono più stati soddisfatti i criteri di valutazione del rischio previsti dal sistema. In secondo luogo, se venisse accolta l'impostazione dell'Autorità amministrativa, ciò che verrebbe sanzionato, nella sostanza, non sarebbe l'illecito previsto dall'art. 6 comma 4 D.L.vo 178/2014, cioè l'omessa dimostrazione di aver mantenuto idonee misure e procedure del sistema di dovuta diligenza, ma il non aver interrotto l'importazione in corso (o, in alternativa, l'aver importato legname illegale), il che, se anche tale contestazione fosse fondata, costituirebbe condotta diversa da quella delineata dalla norma invocata, per cui non sarebbe sanzionabile in questa sede, a pena di violare il principio di legalità, tassatività e determinatezza della fattispecie, ex art. 1 legge 689/1981.
6. In conclusione, nel caso di specie, per i motivi sopra esposti fanno difetto gli elementi oggettivi della violazione contestata, il che, dispensando dall'analisi dei profili attinenti all'elemento psicologico, comporta l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
L'accoglimento del ricorso e la conseguente integrale soccombenza della parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, secondo la quantificazione di cui al dispositivo, che consegue all'applicazione dei valori minimi ex D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, per la limitata attività processuale svolta, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta la fase di trattazione o istruttoria, ritenendosi inoltre di non dover procedere all'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, per la sostanziale coincidenza delle posizioni delle parti opponenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n.1505/2024 R.G., così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da e , Parte_1 Parte_2 annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 335/1-2/2023 emessa da
[...]
in data Controparte_1 CP_1
4/6/2024 e notificata in data 9/7/24;
- condanna la parte resistente
[...]
, a rifondere alle parti ricorrenti Controparte_1
10 e le spese di lite, che liquida in euro 2.906,00 per Parte_1 Parte_2
compenso avvocato e in euro 545,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% per le spese forfettarie e oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il 20 giugno 2025
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
11
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al n. 908/2023
Oggi 20/6/25, ad ore 11:32 innanzi al dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi: per parti opponenti, e l'avv. Roberto MIOTTO;
Parte_1 Parte_2
per Controparte_1
il Cap. , giusta delega già in atti.
[...] Parte_3
L'avv. MIOTTO precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Cap. precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione. Parte_3
Le parti discutono la causa, richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
I procuratori si allontanano dall'aula, dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1505/2024 del R.G. Trib. in data 8/8/24, promossa d a
- (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...];
- , P.IVA , corrente in 33082 Azzano Decimo (PN), via Parte_2 P.IVA_1
Peperate n. 41, in persona del legale rappresentante Parte_1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Miotto;
o p p o n e n t i
c o n t r o
- Controparte_1
, rappresentata, quale soggetto responsabile, dal
[...]
Controparte_2
o p p o s t a
avente per oggetto: “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81”
causa discussa e decisa mediante lettura della sentenza all'udienza del 20/6/25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
- per parte opponente come da ricorso:
“- nel merito in via principale: dichiarare la nullità/annullamento/inefficacia/revoca del verbale di accertamento del 03 agosto del 2023 nonché della conseguente ordinanza di ingiunzione da esso derivante per tutti i motivi esposti in atti;
2 - nel merito in via subordinata: accertare l'insussistenza della contestata violazione dell'art. 6 paragrafo 1 lettera a), b), c) Reg. UE n. 955 del 2010 per mancanza di colpevolezza della ricorrente per errore sul fatto ai sensi dell'art. 3 della L. n. 689 del 1981 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullamento e/o l'inefficacia e/o la revoca del verbale di accertamento del 03 agosto del 2023 nonché della conseguente ordinanza di ingiunzione da esso derivante;
Nel merito in via ulteriormente subordinata: in ogni caso accertare l'insussistenza della violazione dell'art. 6 paragrafo 1 lettera a), b), c) Reg. UE n. 955 del 2010 in relazione alla partita commerciale individuata con DAU n. 20206U e per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento della sanzione limitatamente alla partita commerciale n. CodiceFiscale_2
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, che incombe sull'organismo accertatore, in caso di contestazione, si chiede di essere abilitati alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che la società Holz SE LC al momento della conclusione del contratto dell'ottobre
2021 avente per oggetto le partite di pellet oggetto di verifica era in possesso della certificazione internazionale SC come da documento che si rammostra (cfr. doc. 2);
2. vero che la società Holz SE LC al momento della conclusione del contratto dell'ottobre
2021 avente per oggetto le partite di pellet oggetto di verifica era in possesso della certificazione internazionale NP come da documento che si rammostra (cfr. doc. 3);
3. vero che la società Holz SE LC al momento della conclusione del contratto dell'ottobre
2021 avente per oggetto le partite di pellet oggetto di verifica era in possesso della licenza di taglio concessa dalla NE RU (cfr. doc. 5);
4. vero che il taglio della legna necessario per la produzione dei pellet oggetto del contratto dell'ottobre 2021 veniva eseguito prima del mese di gennaio 2022;
5. vero che i big bags di pellet oggetto del contratto di vendita dell'ottobre 2021 venivano sigillati, caricati nei container e sdoganati in pendenza della validità del certificato internazionale SC ed NP;
6. vero che la verifica compiuta dall'organismo accertatore nel gennaio 2023 presso la società aveva per oggetto la fornitura di legname della società Holz SE LC Parte_2
ricavato dalla stessa regione di provenienza del pellet acquistato nel mese di ottobre 2021 dalla ricorrente;
3
7. vero che nella stessa verifica l'organismo accertatore verificava che la società Holz SE
LC era in possesso della certificazione internazionale SC, NP e la licenza di taglio concessa dalla NE RU per la stessa regione di provenienza del pellet acquistato nell'ottobre 2021;
8. vero che la verifica si concludeva senza alcuna contestazione di illecito amministrativo nei confronti della ricorrente;
9. vero che a seguito del conflitto tra la NE RU e l'RA la validità del certificato internazionale SC veniva prolungata all'08 aprile 2022;
10. vero che a seguito del conflitto tra la NE RU e l'RA la validità del certificato internazionale NP veniva garantito per le merci già prodotte alla data del 24 febbraio 2022;
11. vero che la sig.ra successivamente allo scoppio della guerra tra Parte_4
NE US e RA riceveva rassicurazioni sulla validità del certificato SC ed
NP dagli stessi enti certificatori;
12. vero che prima di procedere al pagamento delle fatture relative all'acquisto dei big bags di pellet relativi al contratto dell'ottobre 2021 il responsabile pagamenti esteri della banca
Unicredit Spa verificava l'assenza degli amministratori, soci e proprietari della società fornitrice dalle black liste internazionali;
13. vero che il responsabile estero della banca Unicrdit Spa autorizzava al pagamento la società Parte_2
Si indicano a testi sulla circostanza di cui sopra: sig.ra c/o sig. Parte_4 Parte_2
via G. Garibaldi n. 13, 21010 Porto Valtravaglia (VA); sig. Controparte_3 CP_4
c/o Unicredit Spa;
[...]
Si chiede sin d'ora che il Giudice disponga CTU volta a verificare se i big bags di pellet oggetto del contratto dell'ottobre 2021 siano stati prodotti sigillati e inseriti nel container e quindi sdoganati in pendenza di validità del certificato internazionale SC ed NP.”;
- per parte opposta come da comparsa di costituzione:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pordenone:
- non accogliere la domanda di sospensione dell'Ordinanza di Ingiunzione pagamento
- confermare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di € 42,896,24 o in alternativa, laddove sia ritenuto opportuno, aumentare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata con l'Ordinanza in parola”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 1. L'ordinanza impugnata, richiamato il verbale di contestazione di illecito amministrativo di data 12/9/2023, ha ingiunto a quale trasgressore, e Parte_5 Parte_2
quale obbligata in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 42.896,25, per la violazione, sanzionata dall'art. 6 comma 4 D.L.vo 178/2014, dell'art. 6 par.1 lett.a), b), c) del
Reg. (UE) 995/2010 e s.m.i.
Più precisamente, l'art. 6 comma 4 cit. sanziona in via amministrativa il soggetto operatore nella commercializzazione del legno e derivati il quale non dimostra di aver adottato e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza previste dall'art. 6 del regolamento UE n. 995/2010 (Reg. EUTR), finalizzato a contrastare il commercio di legno e prodotti derivati da legname tagliato illegalmente, contribuendo così alla lotta contro la deforestazione illegale e alla promozione della gestione sostenibile delle foreste.
In sintesi, secondo il provvedimento impugnato la violazione contestata, riferita a un'operazione di importazione di 8.579,25 quintali di pellet da una società avente sede nella
NE US, sarebbe stata integrata da due distinte omissioni. In primo luogo, è stata contestata al trasgressore l'inidoneità originaria delle misure e procedure di due diligence adottate. Più specificamente, tale inidoneità conseguirebbe, secondo l'autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione: a) alla mancata produzione ai soggetti verificatori della bolletta doganale, costituente passaggio essenziale del sistema di dovuta diligenza;
b) alla mancata acquisizione delle visure camerali del soggetto fornitore;
c) all'omessa valutazione della prevalenza di produzione illegale delle specie arboree o della prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali in relazione al legname ottenuto. In secondo luogo, l'ordinanza impugnata ha addebitato al trasgressore il mancato aggiornamento delle misure e delle procedure del sistema di dovuta diligenza in esito al mutamento geopolitico derivato dal conflitto russo-ucraino, che ha comportato, tra le altre conseguenze, la sospensione del certificato SC in possesso del fornitore dei pellet e l'adozione di sanzioni internazionali nei confronti del paese di provenienza del legname.
2. Gli opponenti hanno ritenuto insussistenti entrambi i profili della contestazione.
Con specifico riferimento all'idoneità del sistema di due diligence adottato, hanno innanzitutto sostenuto che, con l'acquisizione delle certificazioni SC (per il fornitore) e NP (per il prodotto), erano state adeguatamente svolte le procedure imposte, per la valutazione del rischio, dall'art. 6 par. 1 lett.b) Reg. citato. Le ulteriori acquisizioni documentali oggetto di contestazione (visure del fornitore e bollette doganali, queste ultime depositate nel presente
5 giudizio), in quanto non prescritte dal Reg. EUTR, sarebbero state superflue. Secondo i ricorrenti, avendo documentato i citati certificati acquisiti dall'importatore un rischio trascurabile, era stata conseguentemente e correttamente esclusa la necessità di adottare le procedure di attenuazione del rischio ex art. 6 par. 1 lett.c) Reg. citato.
Nella prospettiva dell'operatore, la correttezza dell'operazione sarebbe stata indirettamente confermata dall'esito positivo di una precedente verifica di analoghe importazioni effettuate nell'anno 2021, con provenienza del legname dallo stesso fornitore, perché in quell'occasione non era stata mossa alcuna contestazione in ordine alle procedure adottate, pur essendosi le stesse fondate sul medesimo sistema di due diligence, e quindi sui medesimi documenti.
Con riferimento al secondo profilo di contestazione, nel ricorso si è sostenuta l'irrilevanza del mancato aggiornamento delle misure e delle procedure del sistema di dovuta diligenza in esito al mutamento geopolitico derivato dal conflitto russo-ucraino, in quanto evento sopravvenuto, quindi non rilevante nella valutazione della diligenza della condotta dell'importatore, valutazione che dovrebbe riferirsi, secondo gli opponenti, non al momento di presentazione doganale della merce in Italia, come preteso dall'Autorità amministrativa, ma a quello della conclusione del contratto, o tutt'al più a quello dell'inserimento della merce nei container sigillati.
In definitiva, i ricorrenti non solo hanno ritenuto insussistenti gli elementi oggettivi della violazione, ma hanno anche dedotto di aver fornito, sotto il profilo soggettivo, elementi tali da escludere qualsiasi profilo di colpa.
3. Con la propria comparsa di costituzione, la parte opposta ha contestato gli argomenti proposti nell'opposizione e ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza- ingiunzione.
Quanto ai profili cronologici della contestazione, ha sostenuto la tesi, antitetica a quella proposta nel ricorso, secondo la quale l'idoneità del sistema di dovuta diligenza dovrebbe essere valutata non al momento dell'acquisto del legname, ma a quello della sua commercializzazione, tale dovendosi intendere, ai sensi del regolamento in questione, la “prima immissione sul mercato interno”. Da un punto di vista soggettivo, ha premesso che, essendo quello contestato un illecito amministrativo di pericolo e non di danno, la diligenza richiesta all'operatore sarebbe quella “dell'esperto professionista di settore” e non semplicemente dell'uomo medio, per cui comporterebbe una valutazione particolarmente rigorosa.
Sui presupposti che precedono, l'Autorità amministrativa ha ritenuto di dover escludere
6 l'idoneità della due diligence svolta dall'operatore, per molteplici motivi.
Innanzitutto, l'inidoneità del sistema adottato dall'operatore deriverebbe dal mancato aggiornamento, non avendo tenuto conto, nel momento rilevante della commercializzazione e della immissione nel mercato UE, delle sanzioni imposte in data 8/3/24 alla NE US, tra cui il divieto di esportazione.
In secondo luogo, le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza, nel caso in esame, si sarebbero basate solo sui certificati SC ed NP, i quali, secondo la tesi dell'Autorità amministrativa, non potrebbero fondare idonee procedure di valutazione e attenuazione del rischio, in quanto privi dei requisiti previsti dall'art. 4 del Reg. Esecuzione 607/2012, essendo stati rilasciati da enti che non risultano essere riconosciuti a livello internazionale e che non garantiscono la terzietà ed imparzialità richiese dall'art. 4 cit., come risulterebbe confermato da un documento elaborato dalla stessa organizzazione SC, la quale avrebbe chiarito che la propria certificazione non costituisce prova automatica di conformità del sistema di dovuta diligenza, di cui può tutt'al più costituire la base, dovendosi però verificare la sussistenza di tutti i requisiti imposti dal Regolamento.
In terzo luogo, parte opposta ha escluso la contraddittorietà della valutazione negativa in esame con gli esiti positivi di precedenti verifiche, essendosi quest'ultime riferite a diversi prodotti e dovendo invece il sistema di due diligence essere adattato a ciascuna singola e distinta importazione, sicché non si potrebbero confrontare gli esiti degli accertamenti riferiti a importazioni con anche un solo elemento di difformità.
Infine, l'Autorità amministrativa ha ribadito la sussistenza dell'elemento soggettivo colposo, sostenendo che l'operatore, in presenza di ragionevoli dubbi circa il fatto che i pellet potessero derivare da attività illegale, avrebbe dovuto astenersi dal perfezionare l'importazione.
4. L'opposizione è ammissibile, essendo stata proposta in data 6/8/24, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, avvenuta in data 9/7/24 (doc. 23 parte opponente).
Prima di procedere alla valutazione nel merito, sono necessarie alcune considerazioni preliminari.
Innanzitutto, il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, per cui, nel caso in esame, va valutato se si sia integrata la fattispecie di illecito amministrativo contestata, cioè se l'operatore abbia o meno dimostrato di aver adottato e mantenuto le misure e
7 le procedure del sistema di dovuta diligenza.
Tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, secondo i quali l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice, essendo a suo carico la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete a quest'ultimo, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass.
5277/2007 e successive conformi), a fronte delle allegazioni e dei documenti prodotti dagli opponenti spetta alla opposta fornire la prova che l'operatore non abbia dimostrato di aver adottato e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza, con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 6 comma 11 legge 150/2011, l'opposizione va accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità.
5. Sulle premesse che precedono, l'opposizione risulta fondata e deve essere accolta.
5.1. Il primo motivo che comporta l'accoglimento della domanda degli opponenti risiede nell'infondatezza delle censure dell'Autorità amministrativa in ordine all'inidoneità strutturale e originaria del sistema di dovuta diligenza adottato da Parte_2
Tale sistema, in effetti, nel caso concreto non si è fondato solo sulla certificazione SC, essendo consistito anche nell'acquisizione di tutte le informazioni previste dall'art. 6 par. 1 lett.a) Reg. UE 995/2010. Più precisamente, dagli allegati da 3 a 9 del ricorso risulta che l'operatore, nel caso in esame, si era procurato molti altri documenti, il primo dei quali era il certificato “NP”, attestante gli standard qualitativi dei pellet e il tracciamento e il controllo dell'intera filiera produttiva e distributiva. Ancora, sono stati dimessi: copia scheda di identificazione società fornitrice e soci amministratori, con documenti di identità; copia della concessione forestale di cui era in possesso l'operatore russo;
copia delle dichiarazioni di origine del materiale;
ulteriore documentazione trasmessa dal rappresentante e dalla società fornitrice;
copia del registro di valutazione fornitori CEE e Russia. Per inciso, tra i documenti non rientrano le informazioni sul fornitore ricavabili da visure camerali o da certificazioni analoghe, che però, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, non erano formalmente prescritte e quindi non avrebbero dovuto essere necessariamente acquisite.
In ogni caso, la certificazione SC, contrariamente a quanto sostenuto dall'Autorità amministrativa ingiungente, costituisce elemento rilevante nel sistema di dovuta diligenza in esame, come attestato dalla documentazione prodotta dalla parte opponente (doc.24: “Guida per le aziende che commercializzano prodotti certifica FSH nell'Unione Europea”) e come
8 indirettamente confermato dal fatto che, in occasione della verifica di precedenti operazioni di importazione di legname, anch'esse avvenute nell'ambito di un sistema di due diligence fondato sugli stessi certificati SC, non erano state contestate violazioni. Per quanto attestato dalle produzioni documentali di parte opponente, infatti, la certificazione SC non solo garantisce, sotto il profilo informativo, l'attestazione della conformità dei prodotti con la legislazione applicabile, ma assicura anche l'osservanza di gran parte dei criteri richiesti dal
Reg. UE 995/2010 in ordine alla valutazione del rischio, tra i quali anche la valutazione della prevalenza di produzione illegale delle specie arboree o della prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali in relazione al legname ottenuto, che sono proprio i criteri di valutazione che, secondo la contestazione dell'Autorità amministrativa, sarebbero stati omessi nel sistema di due diligence adottato da (si veda il doc. 24 già citato, che, dopo Parte_2 un'approfondita analisi del valore del certificato, così testualmente conclude: “... dunque, se
l'azienda si affida al sistema SC, per quanto riguarda la nazione del taglio e/o per le specie coinvolte è possibile considerare “trascurabile” il rischio di legno illegale e, di conseguenza, a nostro parre, non esiste la necessità di raccoglier maggiori informazioni ...”).
5.2. Analogamente, plurimi argomenti escludono la fondatezza della seconda contestazione sostanziale contenuta nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, cioè quella di non aver adeguato il sistema di dovuta diligenza all'esito dello scoppio della guerra tra US e RA.
Le novità sopravvenute sono consistite nell'applicazione alla Russia delle sanzioni internazionali (per quanto sostenuto dalla stessa Autorità amministrativa, ciò è avvenuto in data
8/3/22) e nella sospensione dell'efficacia del certificato SC, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna parte opposta, è decorsa dal giorno 8/4/22 (come attestato dai doc.25 e
26). Ebbene, parte opponente ha fornito la prova documentale che, quando si sono verificati entrambi i fatti sopravvenuti rilevanti, i contratti di fornitura dei pellet erano già stati stipulati da mesi (doc. 7 e 8) e la merce venduta era già stata tutta inserita nei container (entro il giorno
26/2/22, cioè due giorni dopo l'inizio del conflitto.
Secondo quanto sostenuto nell'ordinanza-ingiunzione impugnata e nella comparsa di costituzione dell'autorità ingiungente, l'operatore non avrebbe aggiornato la valutazione del rischio agli eventi conseguiti all'insorgere della guerra. Tale generica contestazione non pare fondata, per due ordini di motivi. In primo luogo, il sistema di dovuta diligenza risulta essersi concretamente ed effettivamente adeguato alla novità costituita dalle sanzioni imposte alla
US e dalla sospensione dell'efficacia del certificato SC, tant'è che non risulta siano state effettuate altre successive e analoghe operazioni di importazione di legname, proprio perché,
9 per effetto di tale sospensione, non sono più stati soddisfatti i criteri di valutazione del rischio previsti dal sistema. In secondo luogo, se venisse accolta l'impostazione dell'Autorità amministrativa, ciò che verrebbe sanzionato, nella sostanza, non sarebbe l'illecito previsto dall'art. 6 comma 4 D.L.vo 178/2014, cioè l'omessa dimostrazione di aver mantenuto idonee misure e procedure del sistema di dovuta diligenza, ma il non aver interrotto l'importazione in corso (o, in alternativa, l'aver importato legname illegale), il che, se anche tale contestazione fosse fondata, costituirebbe condotta diversa da quella delineata dalla norma invocata, per cui non sarebbe sanzionabile in questa sede, a pena di violare il principio di legalità, tassatività e determinatezza della fattispecie, ex art. 1 legge 689/1981.
6. In conclusione, nel caso di specie, per i motivi sopra esposti fanno difetto gli elementi oggettivi della violazione contestata, il che, dispensando dall'analisi dei profili attinenti all'elemento psicologico, comporta l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
L'accoglimento del ricorso e la conseguente integrale soccombenza della parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, secondo la quantificazione di cui al dispositivo, che consegue all'applicazione dei valori minimi ex D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, per la limitata attività processuale svolta, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta la fase di trattazione o istruttoria, ritenendosi inoltre di non dover procedere all'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, per la sostanziale coincidenza delle posizioni delle parti opponenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n.1505/2024 R.G., così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da e , Parte_1 Parte_2 annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 335/1-2/2023 emessa da
[...]
in data Controparte_1 CP_1
4/6/2024 e notificata in data 9/7/24;
- condanna la parte resistente
[...]
, a rifondere alle parti ricorrenti Controparte_1
10 e le spese di lite, che liquida in euro 2.906,00 per Parte_1 Parte_2
compenso avvocato e in euro 545,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% per le spese forfettarie e oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il 20 giugno 2025
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
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