TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14875 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7130 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(OM (RM), 08/02/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. TOMBOLINI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(OM (RM), 16/09/1975), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GREGORI OMNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 16/07/2005 contraeva in Roma matrimonio con CP_1
e che dall'unione nascevano i figli (27/11/2008),
[...] Per_1
(28/10/2010) e (21/06/2012), esponeva che nel tempo la Per_2 Per_3
convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno tenuto dalla moglie che, a far data dall'anno 2014, si era mostrata “parca di
attenzioni (…) scarsamente incline a tenere una condotta in ossequio
del vincolo matrimoniale”; che, nonostante gli sforzi dell'istante di salvaguardare il rapporto coniugale mediante l'avvio di un percorso di psicoterapia di coppia nel dicembre 2020, la aveva mantenuto CP_1
un atteggiamento di intolleranza nei riguardi dell'istante che, oltre a provocare un deterioramento del rapporto coniugale, aveva delle ripercussioni negative sul benessere psico-fisico dell'intero nucleo familiare e, in particolare, sulla serenità dei figli minori;
tutto ciò
premesso il chiedeva pronunciarsi la separazione personale, Pt_1
disporsi l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre nell'abitazione familiare di Roma, in Via Casole d'Elsa n. 39, di
2 proprietà esclusiva della stessa, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 1.050,00 per il mantenimento dei tre figli, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e, in via riconvenzionale, esperiva una domanda di addebito della separazione fondandola sull'assunto che la crisi coniugale fosse stata determinata dalla condotta violativa del dovere di fedeltà del il Pt_1
quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale, talora, consumatasi anche all'interno delle mura domestiche;
contestava, pertanto, le avverse allegazioni e istanze ed avanzava sul piano della regolamentazione dei rapporti economici le seguenti richieste: a)
l'assegno di mantenimento per i figli in misura pari ad euro 3.000,00
mensili, stante l'elevato tenore di vita goduto dal nucleo familiare in oggetto;
b) unitamente all'assegno di mantenimento, un contributo forfetario fisso pari ad euro 2.000,00, annui volto a sostenere le spese per le vacanze invernali ed estive che i figli trascorreranno con la resistente;
c) il pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%, salvo per gli oneri afferenti all'istruzione e alle attività sportive nonché per quelli dell'eventuale franchigia della polizza assicurativa aziendale di cui la resistente sostiene il costo dei premi, che dovranno essere interamente a carico del ricorrente.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, si
3 riservava.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 23/05/2023, il g.i.
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto stabilendo che ognuno avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, disponeva l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa familiare sita in Roma in Via Casole d'Elsa n. 39 alla resistente,
l'obbligo dell'istante di corresponsione di una somma a titolo di assegno di mantenimento pari ad euro 1.500,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) da giugno 2023 annualmente rivalutata nonché un eguale riparto del carico delle spese straordinarie conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con memoria integrativa ex art. 709, terzo comma, c.p.c., il ricorrente domandava l'addebito della separazione in capo alla resistente adducendo che la causa della fine del rapporto coniugale fosse da ascriversi alle condotte violente della moglie cui si sarebbero accompagnati atteggiamenti sistematicamente ingiuriosi della sua persona con ovvie conseguenze negative sulla stabilità emotiva dei figli tradottesi anche in un calo del rendimento scolastico.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove orali ammesse con ordinanza del 9/04/2024 con il quale codesto giudice disponeva, altresì, la consulenza tecnica contabile per una ricostruzione delle situazioni reddituali di ambo le parti nominando, a tal fine, il dott.
Persona_4
4 All'udienza del 20/05/2025 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che l'istanza di separazione personale meriti accoglimento, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il giorno 16/07/2005.
In ordine alla domanda di addebito avanzata da ambedue le parti,
questo Tribunale ritiene necessario un preliminare inquadramento dell'istituto.
A norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione
del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio.”
Con riferimento ai presupposti, l'addebito è subordinato all'istanza di parte e deve essere dichiarato ove ne ricorrano le circostanze.
Quanto alle circostanze è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
5 Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a
contribuire ai bisogni della famiglia.”
Con particolare riferimento alla violazione del dovere di fedeltà,
deve preliminarmente osservarsi che è consolidato l'orientamento secondo cui “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere
di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda,
e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a
dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass.
n. 11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020; Cass. ord. n. 27777/2019;
Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito,
la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la reiterata
violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto,
dell'obbligo della fedeltà coniugale, soprattutto se attuata attraverso
una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione
particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che,
determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale
dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito
della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si
constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale,
6 mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di
una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da
una convivenza meramente formale” (Cass. n. 5090/2004; cfr. Cass. n.
16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. n. 16822/2022).
Poste tali coordinate, le domande di addebito della separazione formulate in questo giudizio necessitano di una distinta disamina.
L'istanza di addebitabilità della separazione avanzata da parte resistente merita di essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate.
Nel caso specifico, i testi escussi nel corso del procedimento hanno confermato come il abbia intrapreso una relazione Pt_1
extraconiugale con altra donna e che ciò che ha determinato la crisi coniugale.
In particolare la teste , in risposta al capitolo 38 Testimone_1
della memoria istruttoria di parte resistente [Se è vero che il 3/12/2019
alle ore 20:00 circa, vide il dott. , accompagnato da una Parte_1
donna nei pressi del ristorante Bottega 13 (sito in Roma via del
Falegnami) (…) poco dopo la coppia entrò nel locale e durante la cena
si scambiarono ripetuti baci ed effusioni amorose], ha dichiarato: “Si è
vero, io stavo entrando al ristorante era la sera del mio compleanno e li
ho visti entrare ed abbiamo cenato nello stesso ristorante e confermo
che ho visto il sig. scambiarsi effusioni con un'altra donna ”; sul Pt_1
successivo capitolo 39 [Se è vero che al termine della cena la coppia
uscì dal locale tenendosi mano nella mano] la teste ha affermato: “Si è
vero”.
La teste sorella della resistente, all'udienza del Testimone_2
7 5/11/2024, in risposta al capitolo 40 della memoria istruttoria di parte resistente [Se è vero che il 10/10/2019 vide causalmente in Via Alfredo
Fusco l'autovettura del dott. e quando si avvicinò ebbe modo di Pt_1
vedere che all'interno c'era il Signor abbracciato alla Parte_1
signora ha dichiarato: “è vero che ho visto causalmente Parte_2
in Via Alfredo Fusco l'autovettura del dott. e quando mi sono Pt_1
avvicinata ho avuto modo di vedere che all'interno c'era il Signor
abbracciato alla signora ma non ricordo Parte_1 Parte_2
la data in cui li ho visti ma posso dire che era il 2019 che era l'anno in
cui è nato mio figlio (…) non conoscevo la sig.ra ma ho capito Pt_2
dopo che era lei in quel momento ho solo visto che era Pt_1
abbracciato ad una sig.ra con i capelli rosso carota con i capelli
lunghi”; sul successivo capitolo 41 [Se è vero che la mattina del
4/12/2019 trovò, all'interno della casa familiare il dott. Parte_3
e la signora sdraiati sul divano del Parte_1 Parte_2
salotto completamente nudi] ha dichiarato: “è vero che un giorno della
settimana dell'otto dicembre del 2019, di mattina, sono andata a casa
di mia sorella in quanto mi serviva un vestito ed ho trovato Pt_1
con la sig.ra con i capelli rossi che facevano sesso sul divano azzurro
ed erano nudi ed inoltre vi era intorno dell'oggettistica porno”; sul successivo capitolo 42 [Se è vero che nella circostanza indicata nel
capitolo precedente il Dott. , dopo aver fatto uscire la Parte_1
signora dalla casa coniugale, la implorava di non Parte_2
riferire nulla alla signora per il bene della famiglia, Controparte_1
ma soprattutto dei bambini] ha dichiarato: “è vero nella circostanza
indicata al precedente capitolo, mi ha chiesto di non riferire Pt_1
8 nulla a mia sorella per il bene della famiglia, ma soprattutto dei
bambini”; sul successivo capitolo 43 [Se è vero che in data 02 dicembre
2019 vide il Signor entrare all'interno del portone Parte_1
dell'abitazione ove vive la signora via Alfredo Fusco n. Parte_2
10] ha dichiarato: “è vero che qualche giorno prima della circostanza di
cui sopra ho visto entrare all'interno del portone Pt_1
dell'abitazione ove vive la signora Via Alfredo Fusco n. Parte_2
10”; sul successivo capitolo 45 [Se è vero che in data 22/02/2020 la
signora trovò nella casa coniugale lo zainetto del Controparte_1
figlio al cui interno vi erano contenuti vari oggetti porno, quali fruste,
manette, code di animale, indumenti in lattice, vibratori e altri
accessori e strumenti porno, la cui foto viene mostrata] ha dichiarato: “è
vero (…) Tanto so in quanto in quell'occasione mia sorella mi ha fatto
una videochiamata dicendomi e facendomi vedere quello che aveva
trovato”.
Ancora, l'esistenza della relazione extraconiugale è circostanza fattuale che ha trovato riscontro probatorio alla luce delle dichiarazioni rese dal teste il quale, in risposta al capitolo 35 della Testimone_3
memoria istruttoria di parte resistente [Se è vero che in data 25/11/2019
vide all'uscita del Teatro Argentina il dott. in Parte_1
compagnia di una donna;
vero in particolare che gli stessi si
scambiavano effusioni e baci], ha affermato: “è vero che in data
25/11/2019 in quanto il 25 di novembre festeggio il fidanzamento con
mia moglie. È vero inoltre che in particolare in quell'occasione ho visto
che incontrava una donna davanti al Teatro Argentina, si Pt_1
baciavano in bocca e si allontanavano”; sul capitolo 45 sopra
9 integralmente trascritto, lo stesso ha dichiarato: “è vero che poco prima
del marzo del 2020, chiusura a seguito di lock down, la signora CP_1
trovò nella casa coniugale lo zainetto del figlio al cui interno vi
[...]
erano contenuti vari oggetti porno (…) Tanto so in quanto in
quell'occasione io ero a casa loro e stavo prendendo delle misure per
una zanzariera ed ho sentito la sig.ra sgomenta, sono andata a CP_1
vedere cosa era successo ed ho visto lo zainetto che lei aveva in mano
ed era all'entrata di casa con la porta aperta dell'armadio a muro.
Preciso di aver visto anche il contenuto dello zainetto come sopra
descritto”.
A tali risultanze istruttorie da cui risulta comprovata l'infedeltà
coniugale del aggiungasi come il ricorrente, in sede di memoria Pt_1
integrativa ex art. 709 c.p.c., si sia limitato genericamente a contestare la suddetta circostanza prospettando, a fondamento della propria domanda di addebito, una diversa ricostruzione fattuale in ordine alle cause della crisi coniugale senza, tuttavia, corredarla di idoneo compendio probatorio.
La documentazione in atti prodotta dal ricorrente a fondamento della domanda di addebito – nello specifico, la denuncia di furto, le foto delle lesioni, il referto di pronto soccorso (all.ti 2 alla memoria integrativa di parte ricorrente) – non consente di ritenere provato il fatto costitutivo di siffatta richiesta, ossia il comportamento violento della e l'efficacia eziologica dello stesso rispetto al fallimento del CP_1
rapporto coniugale, per una duplice ragione: a) tanto il referto quanto la denuncia recano la data del 25/05/2023 che è successiva a quella del deposito del ricorso del 7/02/2023 ed il fatto che l'asserito episodio di
10 violenza si collochi dopo l'iniziativa processuale intrapresa dal Pt_1
su di un piano puramente logico, non può essere ritenuto causa della disgregazione del vincolo coniugale né indiziare, in assenza di ulteriori elementi, verso una pregressa sistematica condotta violenta della resistente cui imputare la rottura del vincolo matrimoniale;
b) quanto alle foto raffiguranti le ferite che il ricorrente ascrive alla si CP_1
ritiene che esse, pur documentando talune lesioni riportante dal Pt_1
non dimostrano la riconducibilità delle stesse ad una condotta violativa dei doveri coniugali perpetrata dalla resistente.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esplicitate, questo giudice ritiene fondata e, dunque, meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione avanzata da parte resistente,
essendo pienamente provata l'infedeltà del ricorrente e il nesso eziologico con la fine del rapporto coniugale, potendo ritenere, secondo un ragionamento presuntivo, che la relazione extraconiugale intrapresa dal – fatto ampiamente provato – in quanto costituente grave Pt_1
violazione dei doveri coniugali sia stata decisiva nella rottura del rapporto coniugale.
A diverse conclusioni si perviene, invece, in ordine alla domanda di addebito di parte ricorrente che si ritiene vada rigettata in quanto carente di qualsivoglia riscontro probatorio.
Relativamente all'affidamento dei tre figli minori e alla disciplina dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il collegio reputa di poter confermare le vigenti statuizioni, meglio trascritte in dispositivo,
non essendovi contestazione alcuna al riguardo tra le parti.
Venendo, ora, all'esame delle domande inerenti alla
11 regolamentazione dei rapporti economici, l'oggetto delle contrapposte posizioni delle parti concerne l'ammontare dell'assegno che il ricorrente
è tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento per ciascun figlio.
Come noto, ai fini della determinazione del predetto emolumento,
il giudice tiene conto di vari elementi quali l'età e le esigenze dei figli
(sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative), i redditi dei genitori (la capacità reddituale, la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, la capacità finanziaria), il tenore di vita goduto prima della separazione, il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore nonché, infine, le spese correnti che ciascun coniuge è tenuto a sostenere (a titolo esemplificativo, presenza di mutui o spese legate all'abitazione).
Ciò posto, in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento da porre a carico dell'odierno ricorrente, occorre premettere come esso sia stato oggetto di un duplice vaglio.
Nel presente giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 22 maggio 2023, il presidente delegato,
alla luce di una sommaria cognizione della documentazione fiscale agli atti, stabiliva la debenza da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento per i figli di ammontare pari euro 1.500,00 (euro 500,00
per ciascun figlio).
La Corte d'Appello di Roma, in accoglimento parziale del reclamo proposto dall'odierna resistente, quantificava diversamente il contributo in oggetto e, nello specifico, stabiliva che la misura di esso dovesse essere pari ad euro 2.100,00 (euro 700,00 per ciascun figlio).
Tanto premesso il collegio, tenuto conto dell'età di (27 Per_1
12 novembre 2008), di (28 ottobre 2010) e di (21 giugno Per_2 Per_3
2012), dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore come disciplinati in questa sede, reputa equo porre a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere a tale titolo alla sig.ra entro il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese e a far data dal corrente mese di ottobre 2025,
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, la somma mensile di euro 2.400,00 (euro 800,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base ottobre 2025, somma comprensiva delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Invero, dalla documentazione complessivamente acquisita e dalle risultanze peritali in atti nonché dalle dichiarazioni dei redditi aggiornate, riferibili agli anni 2021, 2022, 2023, prodotte in vista della decisione della causa, sono emersi i seguenti valori reddituali annuali netti del ricorrente: euro 52.082 nel 2021; euro 51.720 nel 2022; euro
57.219 nel 2023 (mediamente, da questi dati si ricava un reddito mensile netto pari ad euro 4.472,80, superiore a quello afferenti i precedenti anni d'imposta 2018, 2019, 2020 in cui il reddito netto mensile era oscillante tra euro 2.350,00 ed euro 3.538,00, secondo quanto accertato dal ctu). a ciò aggiungasi che il è titolare pro Pt_1
quota di tre immobili in Roma, uno in Santa Marinella, un immobile e due terreni in Serrone il cui valore complessivo, stimato dal ctu,
ammonta ad euro 148.828,33.
Come detto in premessa, occorre altresì valutare quale parametro anche il tenore di vita goduto dall'intero nucleo familiare prima della
13 separazione. A tal fine, si reputano eloquenti le prove testimoniali – nel dettaglio, si vedano le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_4
contenute nel verbale di udienza del 5/11/2024, dai testi Tes_5
rese nel corso
[...] Testimone_6 Testimone_3
dell'udienza del 13/11/24 nonché, infine, dalla teste Testimone_7
in sede di udienza del 14/01/25 –che hanno dato riscontro dell'elevato tenore di vita del consorzio famigliare, riferendo in ordine alla frequenza dei viaggi che la famiglia era solita fare nel Parte_3
corso dell'anno nelle più svariate località turistiche.
A ciò aggiungasi che le tabelle della perizia in atti (pagg. 84 ed 85
riguardanti le spese sostenute dal sig. pagg. 88, 89, 90 riguardanti Pt_1
le spese sostenute dalla sig.ra evidenziano in modo chiaro CP_1
l'entità dei costi sostenuti da ambedue i coniugi, sia pur in diversa misura, per viaggi e benessere, sì dando ulteriore riscontro del tenore di vita medio-alto della famiglia in oggetto.
Occorre poi considerare la circostanza che, alla luce delle certificazioni uniche prodotte dalla resistente afferenti alle annualità
2024 e 2025 (doc. 31 allegato alla nota di deposito del 2/05/2025), ella risulta aver percepito per l'annualità 2023 un reddito netto mensile pari ad euro 2.806,00 circa su dodici mensilità; per l'annualità 2024, un reddito netto mensile pari ad euro 3.130,00 su dodici mensilità.
Con ogni evidenza, dai dati testé riportati può facilmente evincersi il divario reddituale sussistente tra i coniugi che pure è stato debitamente considerato ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Da ultimo, la congruità dell'importo come poc'anzi determinato
14 può essere apprezzata anche alla luce della circostanza che l'immobile adibito a casa familiare, di proprietà della resistente, con annessi due posti auto e due locali soffitta, risulta gravato da mutuo ipotecario ventennale contratto nel 2013 i cui costi sono sostenuti dalla sig.ra per circa euro 1.300,00 mensili, stando alla dichiarazione CP_1
sostitutiva dell'atto di notorietà versata in atti, immobile il cui valore complessivo ammonta, secondo la stima del ctu, ad euro 396.640,00
(importo da cui va detratto il residuo mutuo per euro 170.000,00 circa).
Diversamente, il vivendo attualmente nella casa di proprietà del Pt_1
padre, non sostiene oneri alloggiativi e, quindi, più in generale costi connessi all'abitazione.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale
il 17/12/2014 per le ragioni sopra evidenziate.
In merito alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. che ciascuna parte propone avverso all'altra, preme ripercorrere brevemente le deduzioni addotte a fondamento.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la ricostruzione dei fatti descritti negli atti difensivi dalla resistente è stata profondamente e gravemente lesiva della dignità della sua persona gabellata alla stregua di un uomo violento, circostanza, questa, smentita dalle evidenze istruttorie.
La resistente, dal canto suo, fa leva su un triplice rilievo: a)
l'omessa produzione da parte del ricorrente in limine litis della dichiarazione sostitutiva di atto notorio integra contegno processuale
15 scorretto e gravemente negligente nella misura in cui ha dato causa al giudizio di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello con aggravio dei costi di giudizio;
b) la presentazione della denuncia di furto in data successiva al deposito del ricorso e l'utilizzo della stessa nel giudizio nella piena consapevolezza della inutilità ai fini della prova dei fatti costitutivi della domanda di addebito – stante per l'appunto la posteriorità della stessa alla iniziativa processuale – sarebbe contegno gravemente scorretto, sorretto dall'unico intento di minare la reputazione della resistente;
c) l'indicazione dei figli della coppia quali testimoni da parte del ricorrente volta a provare i fatti a fondamento dell'addebito, ossia la condotta violenta della madre, costituirebbe ulteriore contegno violativo dei canoni di correttezza processuale.
Preliminarmente, la norma di cui all'art. 96 c.p.c., nel comma 1,
stabilisce che il giudice condanna la parte soccombente la quale abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni liquidati in sentenza anche d'ufficio.
La condanna per responsabilità aggravata o lite temeraria che dir si voglia presuppone, dunque:
i) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale, secondo l'opinione della S.C.: da ult. Cass. n. 15232/2024 di una parte), con la conseguente condanna alle spese e cioè non in ipotesi di compensazione
(lo si arguisce dalla dicitura «oltre che alle spese»);
ii) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente;
iii) il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore.
16 Orbene, la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente è destituita di ogni fondamento essendo emerso un quadro probatorio nel quale le deduzioni avverse hanno trovato conferma, sia pur non con specifico riguardo alla violenza ma ad un contegno comunque violativo dei doveri coniugali.
Tant'è che codesto collegio ha accolto la domanda di addebito proposta dalla resistente.
Quanto, invece, alla domanda di analogo tenore avanzata da parte resistente, si ritiene che l'unica condotta processuale tra quelle oggetto di censura astrattamente riconducibile alla fattispecie descritta nell'art. 96, primo comma, c.p.c. sia quella descritta alla lettera a), in quanto foriera di costi ulteriori e, quindi, di un danno patrimoniale per la resistente.
Senonché, in concreto, tale istanza non può essere accolta in quanto, dagli atti della resistente emerge come il giudice di secondo grado, nel riformare in parte qua l'ordinanza presidenziale, abbia fatto leva sulle documentazioni fiscali, a suo parere, da valutare secondo un diverso apprezzamento rispetto a quanto fatto dal giudice di primo grado. In altri termini, l'impianto motivazionale su cui si è fondata la diversità di giudizio ha avuto ad oggetto documentazione già prodotta nella fase introduttiva del procedimento.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rientra certamente nell'onere di allegazione della parte in questo tipo di contenzioso ma il contegno omissivo, nel caso di specie, per quanto censurabile, non è
stato decisivo ai fini della diversa quantificazione dell'assegno di mantenimento.
17 Sicchè non risulta provato il nesso causale tra l'omissione del ricorrente e la necessità del reclamo poi proposto.
A ciò aggiungasi che nessun elemento è stato fornito in ordine all'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie disciplinata dall'art. 96 c.p.c.
Quanto alle spese, ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%, mentre il restante 50%,
liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del Pt_1
soccombente rispetto alla domanda di addebito.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7130/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(OM (RM), 08/02/1977), e (OM (RM), Controparte_1
16/09/1975) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
16/07/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Roma
Capitale n. 532, parte II, serie A05, anno 2005, con addebito al marito e alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio
18 mantenimento;
3) i figli (27 novembre 2008), (28 ottobre 2010) Per_1 Per_2
e (21 giugno 2012) sono affidati ad entrambi i genitori in modo Per_3
condiviso, con collocamento presso la madre;
4) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
5) le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice;
6) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli: a) dall'orario di uscita scolastico del giovedì ovvero dalle ore
08.30 in caso di chiusura scolastica al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 08.30 in caso di chiusura scolastica); b) a finesettimana alternati dall'orario di uscita scola dall'orario di uscita scolastico del venerdì ovvero dalle ore 08.30 in caso di chiusura scolastica al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 08.30
in caso di chiusura scolastica); c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, per la così detta settimana bianca, in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali nonché in occasione del compleanno dei figli;
19 7) ciascun genitore potrà trascorrere con i figli minori un periodo di trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno, con la precisazione che in difetto di diverso accordo tra le parti il padre terrà
con sé i figli dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal
16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
8) fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori,
dispone che a far data dal corrente mese di ottobre 2025, il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori attraverso la corresponsione, in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
della somma mensile di euro 2.400,00 (euro 800,00 per ciascun figlio),
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base ottobre 2025, e condanna il al versamento dei relativi importi comprensivi delle Pt_1
voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro del 17 dicembre
2014;
9) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro
20 del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica:
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino,
moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica; d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici,
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
10) assegna la casa familiare sita in Roma Via Casole d'Elsa n. 39
alla resistente Controparte_1
21 11) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente;
12) dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
13) condanna il ricorrente a rifondere alla Parte_1
resistente il restante 50% delle spese di lite liquidate in Controparte_1
complessivi euro 3.808,00 (pari al 50% del totale di euro 7.616,00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie,
come per legge;
14) pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Marziani, magistrato ordinario in tirocinio, D.M. 22
ottobre 2024.
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7130 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(OM (RM), 08/02/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. TOMBOLINI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(OM (RM), 16/09/1975), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GREGORI OMNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 16/07/2005 contraeva in Roma matrimonio con CP_1
e che dall'unione nascevano i figli (27/11/2008),
[...] Per_1
(28/10/2010) e (21/06/2012), esponeva che nel tempo la Per_2 Per_3
convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno tenuto dalla moglie che, a far data dall'anno 2014, si era mostrata “parca di
attenzioni (…) scarsamente incline a tenere una condotta in ossequio
del vincolo matrimoniale”; che, nonostante gli sforzi dell'istante di salvaguardare il rapporto coniugale mediante l'avvio di un percorso di psicoterapia di coppia nel dicembre 2020, la aveva mantenuto CP_1
un atteggiamento di intolleranza nei riguardi dell'istante che, oltre a provocare un deterioramento del rapporto coniugale, aveva delle ripercussioni negative sul benessere psico-fisico dell'intero nucleo familiare e, in particolare, sulla serenità dei figli minori;
tutto ciò
premesso il chiedeva pronunciarsi la separazione personale, Pt_1
disporsi l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre nell'abitazione familiare di Roma, in Via Casole d'Elsa n. 39, di
2 proprietà esclusiva della stessa, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 1.050,00 per il mantenimento dei tre figli, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e, in via riconvenzionale, esperiva una domanda di addebito della separazione fondandola sull'assunto che la crisi coniugale fosse stata determinata dalla condotta violativa del dovere di fedeltà del il Pt_1
quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale, talora, consumatasi anche all'interno delle mura domestiche;
contestava, pertanto, le avverse allegazioni e istanze ed avanzava sul piano della regolamentazione dei rapporti economici le seguenti richieste: a)
l'assegno di mantenimento per i figli in misura pari ad euro 3.000,00
mensili, stante l'elevato tenore di vita goduto dal nucleo familiare in oggetto;
b) unitamente all'assegno di mantenimento, un contributo forfetario fisso pari ad euro 2.000,00, annui volto a sostenere le spese per le vacanze invernali ed estive che i figli trascorreranno con la resistente;
c) il pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%, salvo per gli oneri afferenti all'istruzione e alle attività sportive nonché per quelli dell'eventuale franchigia della polizza assicurativa aziendale di cui la resistente sostiene il costo dei premi, che dovranno essere interamente a carico del ricorrente.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, si
3 riservava.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 23/05/2023, il g.i.
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto stabilendo che ognuno avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, disponeva l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa familiare sita in Roma in Via Casole d'Elsa n. 39 alla resistente,
l'obbligo dell'istante di corresponsione di una somma a titolo di assegno di mantenimento pari ad euro 1.500,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) da giugno 2023 annualmente rivalutata nonché un eguale riparto del carico delle spese straordinarie conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con memoria integrativa ex art. 709, terzo comma, c.p.c., il ricorrente domandava l'addebito della separazione in capo alla resistente adducendo che la causa della fine del rapporto coniugale fosse da ascriversi alle condotte violente della moglie cui si sarebbero accompagnati atteggiamenti sistematicamente ingiuriosi della sua persona con ovvie conseguenze negative sulla stabilità emotiva dei figli tradottesi anche in un calo del rendimento scolastico.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove orali ammesse con ordinanza del 9/04/2024 con il quale codesto giudice disponeva, altresì, la consulenza tecnica contabile per una ricostruzione delle situazioni reddituali di ambo le parti nominando, a tal fine, il dott.
Persona_4
4 All'udienza del 20/05/2025 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che l'istanza di separazione personale meriti accoglimento, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il giorno 16/07/2005.
In ordine alla domanda di addebito avanzata da ambedue le parti,
questo Tribunale ritiene necessario un preliminare inquadramento dell'istituto.
A norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione
del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio.”
Con riferimento ai presupposti, l'addebito è subordinato all'istanza di parte e deve essere dichiarato ove ne ricorrano le circostanze.
Quanto alle circostanze è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
5 Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a
contribuire ai bisogni della famiglia.”
Con particolare riferimento alla violazione del dovere di fedeltà,
deve preliminarmente osservarsi che è consolidato l'orientamento secondo cui “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere
di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda,
e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a
dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass.
n. 11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020; Cass. ord. n. 27777/2019;
Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito,
la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la reiterata
violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto,
dell'obbligo della fedeltà coniugale, soprattutto se attuata attraverso
una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione
particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che,
determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale
dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito
della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si
constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale,
6 mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di
una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da
una convivenza meramente formale” (Cass. n. 5090/2004; cfr. Cass. n.
16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. n. 16822/2022).
Poste tali coordinate, le domande di addebito della separazione formulate in questo giudizio necessitano di una distinta disamina.
L'istanza di addebitabilità della separazione avanzata da parte resistente merita di essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate.
Nel caso specifico, i testi escussi nel corso del procedimento hanno confermato come il abbia intrapreso una relazione Pt_1
extraconiugale con altra donna e che ciò che ha determinato la crisi coniugale.
In particolare la teste , in risposta al capitolo 38 Testimone_1
della memoria istruttoria di parte resistente [Se è vero che il 3/12/2019
alle ore 20:00 circa, vide il dott. , accompagnato da una Parte_1
donna nei pressi del ristorante Bottega 13 (sito in Roma via del
Falegnami) (…) poco dopo la coppia entrò nel locale e durante la cena
si scambiarono ripetuti baci ed effusioni amorose], ha dichiarato: “Si è
vero, io stavo entrando al ristorante era la sera del mio compleanno e li
ho visti entrare ed abbiamo cenato nello stesso ristorante e confermo
che ho visto il sig. scambiarsi effusioni con un'altra donna ”; sul Pt_1
successivo capitolo 39 [Se è vero che al termine della cena la coppia
uscì dal locale tenendosi mano nella mano] la teste ha affermato: “Si è
vero”.
La teste sorella della resistente, all'udienza del Testimone_2
7 5/11/2024, in risposta al capitolo 40 della memoria istruttoria di parte resistente [Se è vero che il 10/10/2019 vide causalmente in Via Alfredo
Fusco l'autovettura del dott. e quando si avvicinò ebbe modo di Pt_1
vedere che all'interno c'era il Signor abbracciato alla Parte_1
signora ha dichiarato: “è vero che ho visto causalmente Parte_2
in Via Alfredo Fusco l'autovettura del dott. e quando mi sono Pt_1
avvicinata ho avuto modo di vedere che all'interno c'era il Signor
abbracciato alla signora ma non ricordo Parte_1 Parte_2
la data in cui li ho visti ma posso dire che era il 2019 che era l'anno in
cui è nato mio figlio (…) non conoscevo la sig.ra ma ho capito Pt_2
dopo che era lei in quel momento ho solo visto che era Pt_1
abbracciato ad una sig.ra con i capelli rosso carota con i capelli
lunghi”; sul successivo capitolo 41 [Se è vero che la mattina del
4/12/2019 trovò, all'interno della casa familiare il dott. Parte_3
e la signora sdraiati sul divano del Parte_1 Parte_2
salotto completamente nudi] ha dichiarato: “è vero che un giorno della
settimana dell'otto dicembre del 2019, di mattina, sono andata a casa
di mia sorella in quanto mi serviva un vestito ed ho trovato Pt_1
con la sig.ra con i capelli rossi che facevano sesso sul divano azzurro
ed erano nudi ed inoltre vi era intorno dell'oggettistica porno”; sul successivo capitolo 42 [Se è vero che nella circostanza indicata nel
capitolo precedente il Dott. , dopo aver fatto uscire la Parte_1
signora dalla casa coniugale, la implorava di non Parte_2
riferire nulla alla signora per il bene della famiglia, Controparte_1
ma soprattutto dei bambini] ha dichiarato: “è vero nella circostanza
indicata al precedente capitolo, mi ha chiesto di non riferire Pt_1
8 nulla a mia sorella per il bene della famiglia, ma soprattutto dei
bambini”; sul successivo capitolo 43 [Se è vero che in data 02 dicembre
2019 vide il Signor entrare all'interno del portone Parte_1
dell'abitazione ove vive la signora via Alfredo Fusco n. Parte_2
10] ha dichiarato: “è vero che qualche giorno prima della circostanza di
cui sopra ho visto entrare all'interno del portone Pt_1
dell'abitazione ove vive la signora Via Alfredo Fusco n. Parte_2
10”; sul successivo capitolo 45 [Se è vero che in data 22/02/2020 la
signora trovò nella casa coniugale lo zainetto del Controparte_1
figlio al cui interno vi erano contenuti vari oggetti porno, quali fruste,
manette, code di animale, indumenti in lattice, vibratori e altri
accessori e strumenti porno, la cui foto viene mostrata] ha dichiarato: “è
vero (…) Tanto so in quanto in quell'occasione mia sorella mi ha fatto
una videochiamata dicendomi e facendomi vedere quello che aveva
trovato”.
Ancora, l'esistenza della relazione extraconiugale è circostanza fattuale che ha trovato riscontro probatorio alla luce delle dichiarazioni rese dal teste il quale, in risposta al capitolo 35 della Testimone_3
memoria istruttoria di parte resistente [Se è vero che in data 25/11/2019
vide all'uscita del Teatro Argentina il dott. in Parte_1
compagnia di una donna;
vero in particolare che gli stessi si
scambiavano effusioni e baci], ha affermato: “è vero che in data
25/11/2019 in quanto il 25 di novembre festeggio il fidanzamento con
mia moglie. È vero inoltre che in particolare in quell'occasione ho visto
che incontrava una donna davanti al Teatro Argentina, si Pt_1
baciavano in bocca e si allontanavano”; sul capitolo 45 sopra
9 integralmente trascritto, lo stesso ha dichiarato: “è vero che poco prima
del marzo del 2020, chiusura a seguito di lock down, la signora CP_1
trovò nella casa coniugale lo zainetto del figlio al cui interno vi
[...]
erano contenuti vari oggetti porno (…) Tanto so in quanto in
quell'occasione io ero a casa loro e stavo prendendo delle misure per
una zanzariera ed ho sentito la sig.ra sgomenta, sono andata a CP_1
vedere cosa era successo ed ho visto lo zainetto che lei aveva in mano
ed era all'entrata di casa con la porta aperta dell'armadio a muro.
Preciso di aver visto anche il contenuto dello zainetto come sopra
descritto”.
A tali risultanze istruttorie da cui risulta comprovata l'infedeltà
coniugale del aggiungasi come il ricorrente, in sede di memoria Pt_1
integrativa ex art. 709 c.p.c., si sia limitato genericamente a contestare la suddetta circostanza prospettando, a fondamento della propria domanda di addebito, una diversa ricostruzione fattuale in ordine alle cause della crisi coniugale senza, tuttavia, corredarla di idoneo compendio probatorio.
La documentazione in atti prodotta dal ricorrente a fondamento della domanda di addebito – nello specifico, la denuncia di furto, le foto delle lesioni, il referto di pronto soccorso (all.ti 2 alla memoria integrativa di parte ricorrente) – non consente di ritenere provato il fatto costitutivo di siffatta richiesta, ossia il comportamento violento della e l'efficacia eziologica dello stesso rispetto al fallimento del CP_1
rapporto coniugale, per una duplice ragione: a) tanto il referto quanto la denuncia recano la data del 25/05/2023 che è successiva a quella del deposito del ricorso del 7/02/2023 ed il fatto che l'asserito episodio di
10 violenza si collochi dopo l'iniziativa processuale intrapresa dal Pt_1
su di un piano puramente logico, non può essere ritenuto causa della disgregazione del vincolo coniugale né indiziare, in assenza di ulteriori elementi, verso una pregressa sistematica condotta violenta della resistente cui imputare la rottura del vincolo matrimoniale;
b) quanto alle foto raffiguranti le ferite che il ricorrente ascrive alla si CP_1
ritiene che esse, pur documentando talune lesioni riportante dal Pt_1
non dimostrano la riconducibilità delle stesse ad una condotta violativa dei doveri coniugali perpetrata dalla resistente.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esplicitate, questo giudice ritiene fondata e, dunque, meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione avanzata da parte resistente,
essendo pienamente provata l'infedeltà del ricorrente e il nesso eziologico con la fine del rapporto coniugale, potendo ritenere, secondo un ragionamento presuntivo, che la relazione extraconiugale intrapresa dal – fatto ampiamente provato – in quanto costituente grave Pt_1
violazione dei doveri coniugali sia stata decisiva nella rottura del rapporto coniugale.
A diverse conclusioni si perviene, invece, in ordine alla domanda di addebito di parte ricorrente che si ritiene vada rigettata in quanto carente di qualsivoglia riscontro probatorio.
Relativamente all'affidamento dei tre figli minori e alla disciplina dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il collegio reputa di poter confermare le vigenti statuizioni, meglio trascritte in dispositivo,
non essendovi contestazione alcuna al riguardo tra le parti.
Venendo, ora, all'esame delle domande inerenti alla
11 regolamentazione dei rapporti economici, l'oggetto delle contrapposte posizioni delle parti concerne l'ammontare dell'assegno che il ricorrente
è tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento per ciascun figlio.
Come noto, ai fini della determinazione del predetto emolumento,
il giudice tiene conto di vari elementi quali l'età e le esigenze dei figli
(sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative), i redditi dei genitori (la capacità reddituale, la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, la capacità finanziaria), il tenore di vita goduto prima della separazione, il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore nonché, infine, le spese correnti che ciascun coniuge è tenuto a sostenere (a titolo esemplificativo, presenza di mutui o spese legate all'abitazione).
Ciò posto, in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento da porre a carico dell'odierno ricorrente, occorre premettere come esso sia stato oggetto di un duplice vaglio.
Nel presente giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 22 maggio 2023, il presidente delegato,
alla luce di una sommaria cognizione della documentazione fiscale agli atti, stabiliva la debenza da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento per i figli di ammontare pari euro 1.500,00 (euro 500,00
per ciascun figlio).
La Corte d'Appello di Roma, in accoglimento parziale del reclamo proposto dall'odierna resistente, quantificava diversamente il contributo in oggetto e, nello specifico, stabiliva che la misura di esso dovesse essere pari ad euro 2.100,00 (euro 700,00 per ciascun figlio).
Tanto premesso il collegio, tenuto conto dell'età di (27 Per_1
12 novembre 2008), di (28 ottobre 2010) e di (21 giugno Per_2 Per_3
2012), dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore come disciplinati in questa sede, reputa equo porre a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere a tale titolo alla sig.ra entro il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese e a far data dal corrente mese di ottobre 2025,
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, la somma mensile di euro 2.400,00 (euro 800,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base ottobre 2025, somma comprensiva delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Invero, dalla documentazione complessivamente acquisita e dalle risultanze peritali in atti nonché dalle dichiarazioni dei redditi aggiornate, riferibili agli anni 2021, 2022, 2023, prodotte in vista della decisione della causa, sono emersi i seguenti valori reddituali annuali netti del ricorrente: euro 52.082 nel 2021; euro 51.720 nel 2022; euro
57.219 nel 2023 (mediamente, da questi dati si ricava un reddito mensile netto pari ad euro 4.472,80, superiore a quello afferenti i precedenti anni d'imposta 2018, 2019, 2020 in cui il reddito netto mensile era oscillante tra euro 2.350,00 ed euro 3.538,00, secondo quanto accertato dal ctu). a ciò aggiungasi che il è titolare pro Pt_1
quota di tre immobili in Roma, uno in Santa Marinella, un immobile e due terreni in Serrone il cui valore complessivo, stimato dal ctu,
ammonta ad euro 148.828,33.
Come detto in premessa, occorre altresì valutare quale parametro anche il tenore di vita goduto dall'intero nucleo familiare prima della
13 separazione. A tal fine, si reputano eloquenti le prove testimoniali – nel dettaglio, si vedano le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_4
contenute nel verbale di udienza del 5/11/2024, dai testi Tes_5
rese nel corso
[...] Testimone_6 Testimone_3
dell'udienza del 13/11/24 nonché, infine, dalla teste Testimone_7
in sede di udienza del 14/01/25 –che hanno dato riscontro dell'elevato tenore di vita del consorzio famigliare, riferendo in ordine alla frequenza dei viaggi che la famiglia era solita fare nel Parte_3
corso dell'anno nelle più svariate località turistiche.
A ciò aggiungasi che le tabelle della perizia in atti (pagg. 84 ed 85
riguardanti le spese sostenute dal sig. pagg. 88, 89, 90 riguardanti Pt_1
le spese sostenute dalla sig.ra evidenziano in modo chiaro CP_1
l'entità dei costi sostenuti da ambedue i coniugi, sia pur in diversa misura, per viaggi e benessere, sì dando ulteriore riscontro del tenore di vita medio-alto della famiglia in oggetto.
Occorre poi considerare la circostanza che, alla luce delle certificazioni uniche prodotte dalla resistente afferenti alle annualità
2024 e 2025 (doc. 31 allegato alla nota di deposito del 2/05/2025), ella risulta aver percepito per l'annualità 2023 un reddito netto mensile pari ad euro 2.806,00 circa su dodici mensilità; per l'annualità 2024, un reddito netto mensile pari ad euro 3.130,00 su dodici mensilità.
Con ogni evidenza, dai dati testé riportati può facilmente evincersi il divario reddituale sussistente tra i coniugi che pure è stato debitamente considerato ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Da ultimo, la congruità dell'importo come poc'anzi determinato
14 può essere apprezzata anche alla luce della circostanza che l'immobile adibito a casa familiare, di proprietà della resistente, con annessi due posti auto e due locali soffitta, risulta gravato da mutuo ipotecario ventennale contratto nel 2013 i cui costi sono sostenuti dalla sig.ra per circa euro 1.300,00 mensili, stando alla dichiarazione CP_1
sostitutiva dell'atto di notorietà versata in atti, immobile il cui valore complessivo ammonta, secondo la stima del ctu, ad euro 396.640,00
(importo da cui va detratto il residuo mutuo per euro 170.000,00 circa).
Diversamente, il vivendo attualmente nella casa di proprietà del Pt_1
padre, non sostiene oneri alloggiativi e, quindi, più in generale costi connessi all'abitazione.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale
il 17/12/2014 per le ragioni sopra evidenziate.
In merito alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. che ciascuna parte propone avverso all'altra, preme ripercorrere brevemente le deduzioni addotte a fondamento.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la ricostruzione dei fatti descritti negli atti difensivi dalla resistente è stata profondamente e gravemente lesiva della dignità della sua persona gabellata alla stregua di un uomo violento, circostanza, questa, smentita dalle evidenze istruttorie.
La resistente, dal canto suo, fa leva su un triplice rilievo: a)
l'omessa produzione da parte del ricorrente in limine litis della dichiarazione sostitutiva di atto notorio integra contegno processuale
15 scorretto e gravemente negligente nella misura in cui ha dato causa al giudizio di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello con aggravio dei costi di giudizio;
b) la presentazione della denuncia di furto in data successiva al deposito del ricorso e l'utilizzo della stessa nel giudizio nella piena consapevolezza della inutilità ai fini della prova dei fatti costitutivi della domanda di addebito – stante per l'appunto la posteriorità della stessa alla iniziativa processuale – sarebbe contegno gravemente scorretto, sorretto dall'unico intento di minare la reputazione della resistente;
c) l'indicazione dei figli della coppia quali testimoni da parte del ricorrente volta a provare i fatti a fondamento dell'addebito, ossia la condotta violenta della madre, costituirebbe ulteriore contegno violativo dei canoni di correttezza processuale.
Preliminarmente, la norma di cui all'art. 96 c.p.c., nel comma 1,
stabilisce che il giudice condanna la parte soccombente la quale abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni liquidati in sentenza anche d'ufficio.
La condanna per responsabilità aggravata o lite temeraria che dir si voglia presuppone, dunque:
i) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale, secondo l'opinione della S.C.: da ult. Cass. n. 15232/2024 di una parte), con la conseguente condanna alle spese e cioè non in ipotesi di compensazione
(lo si arguisce dalla dicitura «oltre che alle spese»);
ii) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente;
iii) il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore.
16 Orbene, la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente è destituita di ogni fondamento essendo emerso un quadro probatorio nel quale le deduzioni avverse hanno trovato conferma, sia pur non con specifico riguardo alla violenza ma ad un contegno comunque violativo dei doveri coniugali.
Tant'è che codesto collegio ha accolto la domanda di addebito proposta dalla resistente.
Quanto, invece, alla domanda di analogo tenore avanzata da parte resistente, si ritiene che l'unica condotta processuale tra quelle oggetto di censura astrattamente riconducibile alla fattispecie descritta nell'art. 96, primo comma, c.p.c. sia quella descritta alla lettera a), in quanto foriera di costi ulteriori e, quindi, di un danno patrimoniale per la resistente.
Senonché, in concreto, tale istanza non può essere accolta in quanto, dagli atti della resistente emerge come il giudice di secondo grado, nel riformare in parte qua l'ordinanza presidenziale, abbia fatto leva sulle documentazioni fiscali, a suo parere, da valutare secondo un diverso apprezzamento rispetto a quanto fatto dal giudice di primo grado. In altri termini, l'impianto motivazionale su cui si è fondata la diversità di giudizio ha avuto ad oggetto documentazione già prodotta nella fase introduttiva del procedimento.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rientra certamente nell'onere di allegazione della parte in questo tipo di contenzioso ma il contegno omissivo, nel caso di specie, per quanto censurabile, non è
stato decisivo ai fini della diversa quantificazione dell'assegno di mantenimento.
17 Sicchè non risulta provato il nesso causale tra l'omissione del ricorrente e la necessità del reclamo poi proposto.
A ciò aggiungasi che nessun elemento è stato fornito in ordine all'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie disciplinata dall'art. 96 c.p.c.
Quanto alle spese, ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%, mentre il restante 50%,
liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del Pt_1
soccombente rispetto alla domanda di addebito.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7130/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(OM (RM), 08/02/1977), e (OM (RM), Controparte_1
16/09/1975) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
16/07/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Roma
Capitale n. 532, parte II, serie A05, anno 2005, con addebito al marito e alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio
18 mantenimento;
3) i figli (27 novembre 2008), (28 ottobre 2010) Per_1 Per_2
e (21 giugno 2012) sono affidati ad entrambi i genitori in modo Per_3
condiviso, con collocamento presso la madre;
4) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
5) le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice;
6) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli: a) dall'orario di uscita scolastico del giovedì ovvero dalle ore
08.30 in caso di chiusura scolastica al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 08.30 in caso di chiusura scolastica); b) a finesettimana alternati dall'orario di uscita scola dall'orario di uscita scolastico del venerdì ovvero dalle ore 08.30 in caso di chiusura scolastica al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 08.30
in caso di chiusura scolastica); c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, per la così detta settimana bianca, in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali nonché in occasione del compleanno dei figli;
19 7) ciascun genitore potrà trascorrere con i figli minori un periodo di trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno, con la precisazione che in difetto di diverso accordo tra le parti il padre terrà
con sé i figli dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal
16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
8) fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori,
dispone che a far data dal corrente mese di ottobre 2025, il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori attraverso la corresponsione, in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
della somma mensile di euro 2.400,00 (euro 800,00 per ciascun figlio),
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base ottobre 2025, e condanna il al versamento dei relativi importi comprensivi delle Pt_1
voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro del 17 dicembre
2014;
9) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro
20 del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica:
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino,
moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica; d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici,
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
10) assegna la casa familiare sita in Roma Via Casole d'Elsa n. 39
alla resistente Controparte_1
21 11) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente;
12) dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
13) condanna il ricorrente a rifondere alla Parte_1
resistente il restante 50% delle spese di lite liquidate in Controparte_1
complessivi euro 3.808,00 (pari al 50% del totale di euro 7.616,00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie,
come per legge;
14) pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Marziani, magistrato ordinario in tirocinio, D.M. 22
ottobre 2024.
22