Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. DI LAZZARO MARIA ANTONIA Giudice
Dott. CORVACCHIOLA DANILO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in VIA VESPUCCI 18 16156 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DELLA BARILE BARBARA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]10 16155 GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CURTI MASSIMO (C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 13 e 28 febbraio 2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 30/06/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 12/06/2017 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 30/06/2001 dai
IGnori
e Parte_1 Parte_3
[...] [...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il IG. si obbliga a corrispondere direttamente alla figlia a titolo di contributo al Pt_2 Per_1
mantenimento della stessa la somma mensile di euro 300,00, da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, per dodici mensilità da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a (IBAN [...]). Per_1
3) Le spese c.d. straordinarie da individuarsi secondo quanto indicato dal Tribunale di Genova –
Sezione Famiglia (vedi verbale della riunione del 15/9/2016 ed eventuali successive modifiche), saranno suddivise al 50% tra i genitori. A tal fine, ciascun genitore si obbliga a rimborsare all'altro che le abbia anticipate, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta, la parte di propria spettanza, a fronte della documentazione scritta attestante la relativa spesa e a condizione che vi sia stato, ove richiesto, il previo consenso del genitore sull'esecuzione della spesa.
4) Il IG. entro e non oltre il 20 agosto 2025, si obbliga a corrispondere alla figlia, mediante Pt_2
bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, la somma di euro 797,00, dovuta a titolo di arretrati
ISTAT sull'assegno di mantenimento della stessa.
5) Le parti dichiarano che tutti i mobili che costituivano l'arredo della ex casa coniugale resteranno in uso gratuito al IG. sino a che la IG.ra abiterà in una casa ammobiliata e/o Pt_2 Pt_1
comunque sino a che i coniugi concordemente decideranno di dividere tali arredi, che verranno restituiti alla IG.ra nello stato d'uso in cui si trovano;
dichiarano altresì di aver già Pt_1
provveduto alla divisione dei beni in comunione, per cui con la sottoscrizione del presente ricorso, della precisazione congiunta delle conclusioni contenenti le condizioni sopra elencate, e la relativa omologa, nonché con il successivo adempimento degli impegni assunti, nulla avranno più reciprocamente a pretendere, anche per spese straordinarie pregresse relative alla figlia, per adeguamenti ISTAT o per ogni altro onere pregresso inerente qualsivoglia rapporto intercorso tra i coniugi sia a titolo personale che in riferimento al mantenimento della figlia, ad eccezione di quanto sopra precisato riguardo agli arredi.
6) Si dichiarano economicamente autosufficienti, e prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001,
Numero 258, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 24 aprile 2024
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba