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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18.11.25, tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1304/25 r. g. sez. lav., vertente tra rappresentato e difeso come in atti, dagli Avv. Alessandro Squillante avv. Giorgio Parte_1 Frasca e dall'avv. Giuseppe Talò;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 PAOLO CASTELLUCCIO;
CONVENUTO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte ricorrente, nel presente giudizio di rinvio, ha tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a questa Corte di merito territoriale, a seguito della pronuncia della Suprema Corte n° 5461/2025, resa inter partes. Con il predetto pronunciamento la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di appello di Napoli n° 1645/2022 con la quale, in accoglimento dell'appello del è stata rigettata la domanda Controparte_1 dell'appellato per intervenuta prescrizione di ogni diritto. La Corte di Merito aveva ritenuto non valido atto interruttivo la missiva del 26/03/2018, in quanto non sottoscritta. Su pedissequo ricorso del la Suprema Corte ha cassato la sentenza affermando: “… "va richiamato il Parte_1 principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. 10630/15; Cass. 23920/13). Nella specie tale prova non è stata offerta, onde opera la presunzione dianzi indicata" (Cass. 28/11/2016 n.24116 e Cass.04/03/2016 n.4278).
5. La corte territoriale ha ritenuto che dalla produzione in giudizio della lettera interruttiva della prescrizione datata 26/03/2018, priva di alcuna sottoscrizione, non potesse ritenersi la prova del compimento dell'atto interruttivo.
6. Avuto riguardo ai precedenti sopra richiamati deve ritenersi che la corte territoriale non abbia fatto esatta applicazione degli artt.2943 comma quarto e 2945 comma primo cod. civ., perché la mancanza di sottoscrizione - da parte del titolare del diritto o del suo procuratore - nella copia della lettera di costituzione in mora di per sé non costituisce una ragione sufficiente per il rigetto della eccezione di interruzione della prescrizione.
7. La corte territoriale dovrà accertare se unitamente alla copia non sottoscritta della lettera di costituzione in mora sia stato prodotto anche l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell'evento interruttivo in difetto di contestazioni circa la corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte. 8.
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli che - in diversa composizione - provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.…” Ha riassunto il giudizio il chiedendo, dunque, rigettarsi il gravame dell'amministrazione comunale. Ha Parte_1 chiesto la condanna del ai sensi dell'art. 96 cpc in quanto, a seguito di formale accesso agli atti, aveva CP_1 avuto prova della rituale ricezione dell'atto interruttivo in questione. Si è costituito il che ha evidenziato la tardività delle allegazioni effettuate in primo grado e la carenza di CP_1 deduzioni sull'interruzione della prescrizione. In ordine alla richiesta condanna per responsabilità aggravata, ne ha chiesto il rigetto in quanto il documento atto a provare la ricezione era stato allegato solo in questo giudizio in riassunzione (trasmissione da parte dell' del 17.02.2025 della copia della raccomandata n. CP_2 150217367634 pervenuta il 26.03.2018 ed assunta al protocollo con n. 18717/2018, con attestazione di conformità all'originale). La controversia è decisa come segue ex art. 127 ter cpc previo deposito di note scritte. Deve trovare applicazione il principio secondo il quale, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. in termini di giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove. Infatti il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, bensì la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi, in cui le parti conservano la medesima posizione processuale, nondimeno il suo ambito è circoscritto ex lege e deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità. E', dunque, inibito alle parti formulare conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento;
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa ( cfr. per tutti i principi consolidati in materia cfr.: Cass. N° 26200/2014, 20535/2014. 12633/2014,n° 13824/2010, n° 327/2010, Cass, civ., sez. 2^, sent. 23 maggio 1996, n. 4748; cass. civ. sez. L., sent. 27 dicembre 1991, n. 13957). Per questo motivo l'oggetto del giudizio deve rimanere circoscritto ai motivi di gravame formulati dall'appellante e non possono avere ingresso né modificazioni di detti motivi – o riformulazioni che dir si voglia- né contestazioni ulteriori, diverse, e anche successive al processo, quali quelle formulate nelle note di trattazione dell' ed Pt_2 afferenti al computo delle somme liquidate al in ottemperanza all'ordinanza ex art. 423 cpc ed al disposto Per_1 della sentenza di primo grado, del tutto inammissibili. Orbene, la lettura dell'appello originariamente formulato da evidenzia che non vi è alcun gravame sulla CP_1 debenza nel merito degli emolumenti richiesti nella misura riconosciuta dal giudice di primo grado. Il gravame riguarda esclusivamente la tardività dell'allegazione degli atti interruttivi e la loro idoneità (profilo questo fatto proprio nella sentenza cassata), nonché la omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 cpc. Sulla debenza e sul quantum si è dunque formato il giudicato. E' rimessa a questo giudice del rinvio la decisione sulla valutazione degli atti interruttivi come ritenuto dalla Suprema Corte e non, invece, come erroneamente dedotto dal l'ammissibilità e la tempestività CP_1 dell'allegazione documentale. La Corte, invero, ha precisato che “…7. La corte territoriale dovrà accertare se unitamente alla copia non sottoscritta della lettera di costituzione in mora sia stato prodotto anche l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell'evento interruttivo in difetto di contestazioni circa la corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte.”. La Cassazione non dubita minimamente sull'ammissibilità della documentazione, ma rimette al giudice del rinvio solo il controllo della documentazione stessa sotto il profilo specificamente indicato ovvero se unitamente alla copia non sottoscritta della lettera di costituzione in mora sia stato prodotto anche l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata. Sicchè ogni censura sull'ammissibilità dei documenti deve essere disattesa. La ricevuta di ritorno della raccomandata spedita il 22.3.2018 e ricevuta il 26.3.2018 è in atti, allegata alla missiva di messa in mora. Deve dunque ritenersi operante il meccanismo presuntivo di conoscenza dell'atto ricevuto, come ben descritto dal Supremo Collegio. E, in ogni caso, anche a voler diversamente ritenere per mero esercizio retorico e, soprattutto, per completezza (posto che il giudizio è risalente e proviene da rinvio) non colgono nel segno neppure le censure di tardività della allegazione documentale o quelle relative alla carenza deduttiva. Invero è consolidato l'indirizzo interpretativo secondo cui “L'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo presupponendo, l'esercizio del relativo potere, la tempestiva allegazione in base a prove documentali - che può anche essere avanzata per la prima volta in appello rimanendo verificabile, l'osservanza o meno dei termini di deposito in primo grado, esclusivamente all'interno di quel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile l'allegazione, in quanto non proposta in primo grado, e rilevato d'ufficio la tardività della produzione documentale).” Ha ben spiegato la Suprema Corte che
“Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità a istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto a istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9074; Cassazione civile sez. lav., 16/05/2008, n.12401). Dunque, in nessun caso il poteva dolersi della tardività dell'eccezione di interruzione della prescrizione. CP_1 Ciò senza neppure tener conto del fatto che è conclamato che l'atto interruttivo sia stato ricevuto regolarmente dal come ha ben dimostrato il ricorrente con l'allegazione effettuata in questa sede di rinvio, mediante CP_1 documentazione di provenienza dello stesso ottenuta a seguito di accesso agli atti ( allegato H della CP_1 produzione di questo grado). Va detto che il in questa sede ha reiterato il motivo di gravame avente ad oggetto la nullità del ricorso CP_1 introduttivo di primo grado. Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato. Invero il giudizio di rinvio, come sopra detto, è giudizio chiuso e la Suprema Corte, avendo provveduto come sopra ampiamente già riportato, ha di fatto escluso che possa essere valutata, in questa sede, alcuna altra eccezione di carattere preliminare che è rimasta assorbita nell'esame del merito. Come è chiaro, la valutazione della validità di un atto interruttivo presume che sia superata ogni questione attinente alla nullità del ricorso perché riguarda il merito della pretesa. Solo per completezza, anche in questo caso, va qui detto che il ricorso di primo grado non è da ritenersi nullo essendo ben chiaro sia il petitum che la causa petendi, come ben deciso, ancorché implicitamente, dal giudice di primo grado. Per le ragioni esposte, non essendo maturata la prescrizione, va rigettato il gravame formulato dal e la CP_1 sentenza di primo grado confermata. Le spese dei gradi di giudizio rilevanti sono liquidate a carico del come in dispositivo, tenuto anche conto CP_1 della semplicità delle questioni trattate e della serialità della lite, facente parte di un contenzioso appunto seriale tipico di questo ufficio. Le spese del presente grado sono liquidate previa compensazione per la metà, in ragione del rigetto della domanda ex art. 96 cpc. Parte ricorrente, infatti, in questa sede ha chiesto che venga riconosciuta, la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. ravvisandosi nella vicenda processuale che ci occupa una violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c..
Secondo il ricorrente, la condotta posta in essere dalla resistente /appellante – contestare la ricezione e comunque la ritualità della missiva del 26.3.2018, sebbene la avesse ricevuta- ha costituito “comportamento, palesemente contrario al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e tenuto in perfetta mala fede “. Ritiene la Corte che non vi siano i presupposti per la condanna richiesta (Cassazione civile sez. I, 28/03/2025, n.8174.), a prescindere dall'ammissibilità della domanda in sede di giudizio di rinvio, pure costituente questione controvertibile. Ha ritenuto la Suprema Corte che “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., Sez. U, 20/04/2018 , n. 9912). Non è dunque sufficiente, per la sua configurabilità, che la parte abbia agito in giudizio per far valere una pretesa, non essendo questa in sé una condotta rimproverabile ancorché si riveli poi infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass., Sez. 3, 12/07/2023, n. 19948).”. Per quanto attiene al caso specifico questa Corte non ravvisa, in particolare, l'elemento soggettivo necessario. Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Ma sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso. Non bisogna invero confondere la strategia processuale, legittimamente posta in essere, con la mala fede, altrimenti, a ben vedere, in non pochi giudizi sarebbe rinvenibile il presupposto applicativo della norma. Anche in questo stesso giudizio parte ricorrente in primo grado aveva riproposto una domanda coperta da precedente sentenza di rigetto, la stessa parte ha qualificato la cosa come svista e tant'è, può accadere, come d'altronde ritenuto anche dal primo giudice. Ed allora, tornando a noi, qui il ha legittimamente eccepito la prescrizione del diritto, tenuto conto del CP_1 contenuto del ricorso e della documentazione allegata in primo grado dal ricorrente. Altrettanto legittimamente, a fronte dell'allegazione solo di una missiva “uso studio” come prova dell'interruzione, ha proposto gravame, fondandolo non solo su tesi giuridiche valutabili, ma anche sull'ulteriore profilo di censura avente ad oggetto l'inidoneità contenutistica del ricorso di primo grado e le carenze allegatorie e di prova;
nonché la tardività delle stesse. Per quanto infondate, le tesi proposte sono da ritenersi controvertibili, o anche solo infondate ma non strumentali o meramente abusive. Quel che poi va anche verificata è la generalità dei connotati del processo, la fisiologia del suo andamento. E, anche sotto questo profilo, alcun rilievo la Corte di rinvio può effettuare. Né come ha chiarito la Suprema Corte rileva il mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (Cass., Sez. 1, 25/12/2024, n. 34429). Va ancora rilevato che la domanda risarcitoria del ricorrente si fonda essenzialmente sul fatto che, a seguito di accesso agli atti presso il egli è venuto in possesso dell'atto interruttivo, sottoscritto dai legali stessi, che CP_1 l'ente aveva regolarmente ricevuto. Di qui il rilievo che il avrebbe resistito in giudizio in mala fede. CP_1 Richiamando qui quanto sopra detto circa l'animus della fattispecie, va anche rammentato che l'accesso è stato effettuato in data 10.2.2025 e in data 17.2.2025 il vi ha ottemperato, fornendo la copia conforme della CP_1 missiva. Non vi è chi non veda che tale modus operandi avrebbe serenamente potuto consentire un esito diverso già del giudizio di appello. Deve ritenersi che anche la scelta di effettuare l'accesso con questa tempistica sia frutto di insindacabile elezione della parte ricorrente, così come lo è quella del Comune di segno opposto. Per tali ragioni, la domanda formulata deve essere disattesa ( Cassazione civile sez. II, 03/12/2025, (ud. 05/11/2025, dep. 03/12/2025), n.31601). Contributo unificato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudice di rinvio, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Napoli N 1258/2020; rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3000,00 per il secondo grado, € Controparte_1 2000,00 per il giudizio innanzi alla Suprema Corte ed € 1500,00, previa compensazione per metà, per questo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
con riguardo alla posizione del si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e CP_1 salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi-della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così è deciso all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 18.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18.11.25, tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1304/25 r. g. sez. lav., vertente tra rappresentato e difeso come in atti, dagli Avv. Alessandro Squillante avv. Giorgio Parte_1 Frasca e dall'avv. Giuseppe Talò;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 PAOLO CASTELLUCCIO;
CONVENUTO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte ricorrente, nel presente giudizio di rinvio, ha tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a questa Corte di merito territoriale, a seguito della pronuncia della Suprema Corte n° 5461/2025, resa inter partes. Con il predetto pronunciamento la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di appello di Napoli n° 1645/2022 con la quale, in accoglimento dell'appello del è stata rigettata la domanda Controparte_1 dell'appellato per intervenuta prescrizione di ogni diritto. La Corte di Merito aveva ritenuto non valido atto interruttivo la missiva del 26/03/2018, in quanto non sottoscritta. Su pedissequo ricorso del la Suprema Corte ha cassato la sentenza affermando: “… "va richiamato il Parte_1 principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. 10630/15; Cass. 23920/13). Nella specie tale prova non è stata offerta, onde opera la presunzione dianzi indicata" (Cass. 28/11/2016 n.24116 e Cass.04/03/2016 n.4278).
5. La corte territoriale ha ritenuto che dalla produzione in giudizio della lettera interruttiva della prescrizione datata 26/03/2018, priva di alcuna sottoscrizione, non potesse ritenersi la prova del compimento dell'atto interruttivo.
6. Avuto riguardo ai precedenti sopra richiamati deve ritenersi che la corte territoriale non abbia fatto esatta applicazione degli artt.2943 comma quarto e 2945 comma primo cod. civ., perché la mancanza di sottoscrizione - da parte del titolare del diritto o del suo procuratore - nella copia della lettera di costituzione in mora di per sé non costituisce una ragione sufficiente per il rigetto della eccezione di interruzione della prescrizione.
7. La corte territoriale dovrà accertare se unitamente alla copia non sottoscritta della lettera di costituzione in mora sia stato prodotto anche l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell'evento interruttivo in difetto di contestazioni circa la corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte. 8.
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli che - in diversa composizione - provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.…” Ha riassunto il giudizio il chiedendo, dunque, rigettarsi il gravame dell'amministrazione comunale. Ha Parte_1 chiesto la condanna del ai sensi dell'art. 96 cpc in quanto, a seguito di formale accesso agli atti, aveva CP_1 avuto prova della rituale ricezione dell'atto interruttivo in questione. Si è costituito il che ha evidenziato la tardività delle allegazioni effettuate in primo grado e la carenza di CP_1 deduzioni sull'interruzione della prescrizione. In ordine alla richiesta condanna per responsabilità aggravata, ne ha chiesto il rigetto in quanto il documento atto a provare la ricezione era stato allegato solo in questo giudizio in riassunzione (trasmissione da parte dell' del 17.02.2025 della copia della raccomandata n. CP_2 150217367634 pervenuta il 26.03.2018 ed assunta al protocollo con n. 18717/2018, con attestazione di conformità all'originale). La controversia è decisa come segue ex art. 127 ter cpc previo deposito di note scritte. Deve trovare applicazione il principio secondo il quale, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. in termini di giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove. Infatti il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, bensì la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi, in cui le parti conservano la medesima posizione processuale, nondimeno il suo ambito è circoscritto ex lege e deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità. E', dunque, inibito alle parti formulare conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento;
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa ( cfr. per tutti i principi consolidati in materia cfr.: Cass. N° 26200/2014, 20535/2014. 12633/2014,n° 13824/2010, n° 327/2010, Cass, civ., sez. 2^, sent. 23 maggio 1996, n. 4748; cass. civ. sez. L., sent. 27 dicembre 1991, n. 13957). Per questo motivo l'oggetto del giudizio deve rimanere circoscritto ai motivi di gravame formulati dall'appellante e non possono avere ingresso né modificazioni di detti motivi – o riformulazioni che dir si voglia- né contestazioni ulteriori, diverse, e anche successive al processo, quali quelle formulate nelle note di trattazione dell' ed Pt_2 afferenti al computo delle somme liquidate al in ottemperanza all'ordinanza ex art. 423 cpc ed al disposto Per_1 della sentenza di primo grado, del tutto inammissibili. Orbene, la lettura dell'appello originariamente formulato da evidenzia che non vi è alcun gravame sulla CP_1 debenza nel merito degli emolumenti richiesti nella misura riconosciuta dal giudice di primo grado. Il gravame riguarda esclusivamente la tardività dell'allegazione degli atti interruttivi e la loro idoneità (profilo questo fatto proprio nella sentenza cassata), nonché la omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 cpc. Sulla debenza e sul quantum si è dunque formato il giudicato. E' rimessa a questo giudice del rinvio la decisione sulla valutazione degli atti interruttivi come ritenuto dalla Suprema Corte e non, invece, come erroneamente dedotto dal l'ammissibilità e la tempestività CP_1 dell'allegazione documentale. La Corte, invero, ha precisato che “…7. La corte territoriale dovrà accertare se unitamente alla copia non sottoscritta della lettera di costituzione in mora sia stato prodotto anche l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell'evento interruttivo in difetto di contestazioni circa la corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte.”. La Cassazione non dubita minimamente sull'ammissibilità della documentazione, ma rimette al giudice del rinvio solo il controllo della documentazione stessa sotto il profilo specificamente indicato ovvero se unitamente alla copia non sottoscritta della lettera di costituzione in mora sia stato prodotto anche l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata. Sicchè ogni censura sull'ammissibilità dei documenti deve essere disattesa. La ricevuta di ritorno della raccomandata spedita il 22.3.2018 e ricevuta il 26.3.2018 è in atti, allegata alla missiva di messa in mora. Deve dunque ritenersi operante il meccanismo presuntivo di conoscenza dell'atto ricevuto, come ben descritto dal Supremo Collegio. E, in ogni caso, anche a voler diversamente ritenere per mero esercizio retorico e, soprattutto, per completezza (posto che il giudizio è risalente e proviene da rinvio) non colgono nel segno neppure le censure di tardività della allegazione documentale o quelle relative alla carenza deduttiva. Invero è consolidato l'indirizzo interpretativo secondo cui “L'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo presupponendo, l'esercizio del relativo potere, la tempestiva allegazione in base a prove documentali - che può anche essere avanzata per la prima volta in appello rimanendo verificabile, l'osservanza o meno dei termini di deposito in primo grado, esclusivamente all'interno di quel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile l'allegazione, in quanto non proposta in primo grado, e rilevato d'ufficio la tardività della produzione documentale).” Ha ben spiegato la Suprema Corte che
“Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità a istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto a istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9074; Cassazione civile sez. lav., 16/05/2008, n.12401). Dunque, in nessun caso il poteva dolersi della tardività dell'eccezione di interruzione della prescrizione. CP_1 Ciò senza neppure tener conto del fatto che è conclamato che l'atto interruttivo sia stato ricevuto regolarmente dal come ha ben dimostrato il ricorrente con l'allegazione effettuata in questa sede di rinvio, mediante CP_1 documentazione di provenienza dello stesso ottenuta a seguito di accesso agli atti ( allegato H della CP_1 produzione di questo grado). Va detto che il in questa sede ha reiterato il motivo di gravame avente ad oggetto la nullità del ricorso CP_1 introduttivo di primo grado. Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato. Invero il giudizio di rinvio, come sopra detto, è giudizio chiuso e la Suprema Corte, avendo provveduto come sopra ampiamente già riportato, ha di fatto escluso che possa essere valutata, in questa sede, alcuna altra eccezione di carattere preliminare che è rimasta assorbita nell'esame del merito. Come è chiaro, la valutazione della validità di un atto interruttivo presume che sia superata ogni questione attinente alla nullità del ricorso perché riguarda il merito della pretesa. Solo per completezza, anche in questo caso, va qui detto che il ricorso di primo grado non è da ritenersi nullo essendo ben chiaro sia il petitum che la causa petendi, come ben deciso, ancorché implicitamente, dal giudice di primo grado. Per le ragioni esposte, non essendo maturata la prescrizione, va rigettato il gravame formulato dal e la CP_1 sentenza di primo grado confermata. Le spese dei gradi di giudizio rilevanti sono liquidate a carico del come in dispositivo, tenuto anche conto CP_1 della semplicità delle questioni trattate e della serialità della lite, facente parte di un contenzioso appunto seriale tipico di questo ufficio. Le spese del presente grado sono liquidate previa compensazione per la metà, in ragione del rigetto della domanda ex art. 96 cpc. Parte ricorrente, infatti, in questa sede ha chiesto che venga riconosciuta, la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. ravvisandosi nella vicenda processuale che ci occupa una violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c..
Secondo il ricorrente, la condotta posta in essere dalla resistente /appellante – contestare la ricezione e comunque la ritualità della missiva del 26.3.2018, sebbene la avesse ricevuta- ha costituito “comportamento, palesemente contrario al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e tenuto in perfetta mala fede “. Ritiene la Corte che non vi siano i presupposti per la condanna richiesta (Cassazione civile sez. I, 28/03/2025, n.8174.), a prescindere dall'ammissibilità della domanda in sede di giudizio di rinvio, pure costituente questione controvertibile. Ha ritenuto la Suprema Corte che “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., Sez. U, 20/04/2018 , n. 9912). Non è dunque sufficiente, per la sua configurabilità, che la parte abbia agito in giudizio per far valere una pretesa, non essendo questa in sé una condotta rimproverabile ancorché si riveli poi infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass., Sez. 3, 12/07/2023, n. 19948).”. Per quanto attiene al caso specifico questa Corte non ravvisa, in particolare, l'elemento soggettivo necessario. Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Ma sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso. Non bisogna invero confondere la strategia processuale, legittimamente posta in essere, con la mala fede, altrimenti, a ben vedere, in non pochi giudizi sarebbe rinvenibile il presupposto applicativo della norma. Anche in questo stesso giudizio parte ricorrente in primo grado aveva riproposto una domanda coperta da precedente sentenza di rigetto, la stessa parte ha qualificato la cosa come svista e tant'è, può accadere, come d'altronde ritenuto anche dal primo giudice. Ed allora, tornando a noi, qui il ha legittimamente eccepito la prescrizione del diritto, tenuto conto del CP_1 contenuto del ricorso e della documentazione allegata in primo grado dal ricorrente. Altrettanto legittimamente, a fronte dell'allegazione solo di una missiva “uso studio” come prova dell'interruzione, ha proposto gravame, fondandolo non solo su tesi giuridiche valutabili, ma anche sull'ulteriore profilo di censura avente ad oggetto l'inidoneità contenutistica del ricorso di primo grado e le carenze allegatorie e di prova;
nonché la tardività delle stesse. Per quanto infondate, le tesi proposte sono da ritenersi controvertibili, o anche solo infondate ma non strumentali o meramente abusive. Quel che poi va anche verificata è la generalità dei connotati del processo, la fisiologia del suo andamento. E, anche sotto questo profilo, alcun rilievo la Corte di rinvio può effettuare. Né come ha chiarito la Suprema Corte rileva il mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (Cass., Sez. 1, 25/12/2024, n. 34429). Va ancora rilevato che la domanda risarcitoria del ricorrente si fonda essenzialmente sul fatto che, a seguito di accesso agli atti presso il egli è venuto in possesso dell'atto interruttivo, sottoscritto dai legali stessi, che CP_1 l'ente aveva regolarmente ricevuto. Di qui il rilievo che il avrebbe resistito in giudizio in mala fede. CP_1 Richiamando qui quanto sopra detto circa l'animus della fattispecie, va anche rammentato che l'accesso è stato effettuato in data 10.2.2025 e in data 17.2.2025 il vi ha ottemperato, fornendo la copia conforme della CP_1 missiva. Non vi è chi non veda che tale modus operandi avrebbe serenamente potuto consentire un esito diverso già del giudizio di appello. Deve ritenersi che anche la scelta di effettuare l'accesso con questa tempistica sia frutto di insindacabile elezione della parte ricorrente, così come lo è quella del Comune di segno opposto. Per tali ragioni, la domanda formulata deve essere disattesa ( Cassazione civile sez. II, 03/12/2025, (ud. 05/11/2025, dep. 03/12/2025), n.31601). Contributo unificato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudice di rinvio, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Napoli N 1258/2020; rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3000,00 per il secondo grado, € Controparte_1 2000,00 per il giudizio innanzi alla Suprema Corte ed € 1500,00, previa compensazione per metà, per questo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
con riguardo alla posizione del si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e CP_1 salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi-della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così è deciso all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 18.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente