Art. 2.
L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito, nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).
L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito, nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).