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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1047/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003572589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003572589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria in data 10 giugno 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 13920250003572589000 relativa al pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2020 e 2022 notificatagli in data 22 aprile 2025 di importo complessivo pari a € 1.242,39 comprensivo di interessi e sanzioni. Sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione alla legge regionale n. 56/2023. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto successivo e la prescrizione della pretesa tributaria relativamente all'annualità 2020 essendo la prescrizione triennale. Depositava certificato storico di residenza dal quale emergeva che sin dal 2015 risiedeva in Indirizzo_2 e significava che a tale indirizzo non era pervenuto alcun avviso di accertamento. Chiedeva di voler sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale
l'eccezione sollevata in ricorso;
l'accoglimento dello stesso, l'annullamento della cartella e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite con distrazione.
Si costituiva in data 4 agosto 2025 la Regione Calabria per evidenziare, quanto all'annualità 2020, di aver emesso e notificato il prodromico avviso di accertamento di cui allegava relata di notifica avvenuta il 19 maggio 2023. Con riguardo all'annualità 2022 chiedeva il rigetto del ricorso significando di aver omesso l'invio del prodromico avviso sulla scorta delle disposizioni normative di cui alla legge regionale n. 56/2023, che aveva ammesso la Regione ad accorpare la contestazione in seno alla cartella, purché la cartella medesima venisse notificata entro il terzo anno successivo. Sosteneva che tali requisiti sussistevano con riguardo alla fattispecie in esame essendo l'annualità 2022 “accertabile “ entro il 31.12.2025. Richiamava le argomentazioni svolte in nota 7 per << i due giudici vibonesi che intravedono retroattività>>. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'On. le Commissione adita, contrariis reiectis, così statuire:
1. infondato;
2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito>>
Si costituiva in data 25 agosto 2025 ADER per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al motivo afferente all'omessa notifica del prodromico avviso, trattandosi di attività rimessa all'Ente impositore.
Contestava i motivi di ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni: << Piaccia a questa Ecc.ma Corte di
Giustizia di primo grado di IB Valentia, così statuire: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della SS e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio;
- rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto;
- condannare controparte al pagamento di spese e compensi.>>
In data 28 dicembre 2025 il ricorrente depositava memoria in cui prendeva posizione sulle difese di Regione
Calabria che contestava in relazione al procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento annualità 2020
e circa la superfluità del prodromico atto per l'annualità 2022.
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 presente il solo difensore di parte ricorrente che discuteva riportandosi la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che regione Calabria in relazione all'annualità 2020 ha depositato relata di notifica dell'avviso di accertamento con notifica effettuata in Indirizzo_3. Dall'esame degli atti, dal contenuto delle difese espresse dal ricorrente nella memoria illustrativa - su cui Regione Calabria non ha preso posizione – emerge che non vi è alcun collegamento tra il luogo della notifica avvenuta in data 19 maggio 2023 ed il ricorrente che risiede anagraficamente dal 28 dicembre 2015 in Indirizzo_2 luogo in cui risulta peraltro notificato l'atto impugnato. Va pertanto accolta l'eccezione di parte ricorrente di omessa notifica del prodromico avviso essendo la produzione documentale di regione Calabria insufficiente a fornire la prova della notifica dell'atto e della regolarità del procedimento seguito.
In relazione all'annualità 2020 va accolta altresì l'eccezione di prescrizione, già maturata alla data del 22 aprile 2025 di notifica della cartella essendo la prescrizione triennale.
La questione di legittimità costituzionale rimane assorbita in quanto non rilevante ai fini del decidere.
Si osserva che anche in relazione all'annualità 2022 il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella in quanto non preceduta da atto presupposto, ovvero dall'avviso di accertamento e la regione Calabria, in relazione a tale doglianza, ha preso posizione significando di aver dato applicazione al disposto di cui all'art. 6 della
L.R Calabria n. 56/2023 titolato: < di concessione regionale >> del seguente contenuto: <
Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.>>
Tanto premesso ritiene la Corte di confermare il proprio indirizzo, sebbene si registrino in Sezione pronunce di segno difforme ed in attesa che si pronunci la Corte superiore, in quanto la normativa regionale (legge di stabilità) approvata il 27 dicembre 2023 risulta estesa ad annualità antecedente (qui il 2022) eliminando un presupposto per la regolarità di formazione della pretesa, con ciò violando il principio di irretroattività della normativa tributaria.
La questione, in punto di diritto, risulta posta all'attenzione della Suprema Corte che con la pronuncia n.
14950/2024 ha così argomentato: < legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 4411 del 20/02/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 24/07/2013). Né trova applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole, posto che, come ribadito dalla
Corte costituzionale con sentenza del 20 luglio 2016 n. 193, nel quadro delle garanzie apprestato dalla
CEDU non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata del menzionato principio, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, né è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole (nel caso di specie, che estende le agevolazioni), rientrando nella discrezionalità del legislatore modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9269 del 16/04/2018, in tema di sanzioni amministrative;
v. altresì Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19729 del 02/10/2015).>>
Il ricorso va pertanto accolto anche in relazione all'annualità 2022 non risultando notificato l'atto presupposto.
Va pertanto dichiarata la nullità della cartella impugnata in relazione alle annualità 2020 e 2022 risultando violato il principio legato alla necessità del rispetto della sequenza temporale degli atti in successione: < correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).>>.
Le spese del grado seguono la soccombenza di Regione Calabria, mentre possono trovare compensazione con ADER a cui non è imputabile alcun vizio. Esse vengono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore di causa (fino a € 1.100,00), con distrazione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato dichiarando prescritta l'annualità 2020; · compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed ADER e condanna Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in
€ 250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di IB Valentia, in composizione monocratica Sezione
Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1047/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003572589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003572589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria in data 10 giugno 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 13920250003572589000 relativa al pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2020 e 2022 notificatagli in data 22 aprile 2025 di importo complessivo pari a € 1.242,39 comprensivo di interessi e sanzioni. Sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione alla legge regionale n. 56/2023. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto successivo e la prescrizione della pretesa tributaria relativamente all'annualità 2020 essendo la prescrizione triennale. Depositava certificato storico di residenza dal quale emergeva che sin dal 2015 risiedeva in Indirizzo_2 e significava che a tale indirizzo non era pervenuto alcun avviso di accertamento. Chiedeva di voler sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale
l'eccezione sollevata in ricorso;
l'accoglimento dello stesso, l'annullamento della cartella e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite con distrazione.
Si costituiva in data 4 agosto 2025 la Regione Calabria per evidenziare, quanto all'annualità 2020, di aver emesso e notificato il prodromico avviso di accertamento di cui allegava relata di notifica avvenuta il 19 maggio 2023. Con riguardo all'annualità 2022 chiedeva il rigetto del ricorso significando di aver omesso l'invio del prodromico avviso sulla scorta delle disposizioni normative di cui alla legge regionale n. 56/2023, che aveva ammesso la Regione ad accorpare la contestazione in seno alla cartella, purché la cartella medesima venisse notificata entro il terzo anno successivo. Sosteneva che tali requisiti sussistevano con riguardo alla fattispecie in esame essendo l'annualità 2022 “accertabile “ entro il 31.12.2025. Richiamava le argomentazioni svolte in nota 7 per << i due giudici vibonesi che intravedono retroattività>>. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'On. le Commissione adita, contrariis reiectis, così statuire:
1. infondato;
2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito>>
Si costituiva in data 25 agosto 2025 ADER per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al motivo afferente all'omessa notifica del prodromico avviso, trattandosi di attività rimessa all'Ente impositore.
Contestava i motivi di ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni: << Piaccia a questa Ecc.ma Corte di
Giustizia di primo grado di IB Valentia, così statuire: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della SS e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio;
- rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto;
- condannare controparte al pagamento di spese e compensi.>>
In data 28 dicembre 2025 il ricorrente depositava memoria in cui prendeva posizione sulle difese di Regione
Calabria che contestava in relazione al procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento annualità 2020
e circa la superfluità del prodromico atto per l'annualità 2022.
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 presente il solo difensore di parte ricorrente che discuteva riportandosi la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che regione Calabria in relazione all'annualità 2020 ha depositato relata di notifica dell'avviso di accertamento con notifica effettuata in Indirizzo_3. Dall'esame degli atti, dal contenuto delle difese espresse dal ricorrente nella memoria illustrativa - su cui Regione Calabria non ha preso posizione – emerge che non vi è alcun collegamento tra il luogo della notifica avvenuta in data 19 maggio 2023 ed il ricorrente che risiede anagraficamente dal 28 dicembre 2015 in Indirizzo_2 luogo in cui risulta peraltro notificato l'atto impugnato. Va pertanto accolta l'eccezione di parte ricorrente di omessa notifica del prodromico avviso essendo la produzione documentale di regione Calabria insufficiente a fornire la prova della notifica dell'atto e della regolarità del procedimento seguito.
In relazione all'annualità 2020 va accolta altresì l'eccezione di prescrizione, già maturata alla data del 22 aprile 2025 di notifica della cartella essendo la prescrizione triennale.
La questione di legittimità costituzionale rimane assorbita in quanto non rilevante ai fini del decidere.
Si osserva che anche in relazione all'annualità 2022 il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella in quanto non preceduta da atto presupposto, ovvero dall'avviso di accertamento e la regione Calabria, in relazione a tale doglianza, ha preso posizione significando di aver dato applicazione al disposto di cui all'art. 6 della
L.R Calabria n. 56/2023 titolato: < di concessione regionale >> del seguente contenuto: <
Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.>>
Tanto premesso ritiene la Corte di confermare il proprio indirizzo, sebbene si registrino in Sezione pronunce di segno difforme ed in attesa che si pronunci la Corte superiore, in quanto la normativa regionale (legge di stabilità) approvata il 27 dicembre 2023 risulta estesa ad annualità antecedente (qui il 2022) eliminando un presupposto per la regolarità di formazione della pretesa, con ciò violando il principio di irretroattività della normativa tributaria.
La questione, in punto di diritto, risulta posta all'attenzione della Suprema Corte che con la pronuncia n.
14950/2024 ha così argomentato: < legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 4411 del 20/02/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 24/07/2013). Né trova applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole, posto che, come ribadito dalla
Corte costituzionale con sentenza del 20 luglio 2016 n. 193, nel quadro delle garanzie apprestato dalla
CEDU non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata del menzionato principio, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, né è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole (nel caso di specie, che estende le agevolazioni), rientrando nella discrezionalità del legislatore modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9269 del 16/04/2018, in tema di sanzioni amministrative;
v. altresì Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19729 del 02/10/2015).>>
Il ricorso va pertanto accolto anche in relazione all'annualità 2022 non risultando notificato l'atto presupposto.
Va pertanto dichiarata la nullità della cartella impugnata in relazione alle annualità 2020 e 2022 risultando violato il principio legato alla necessità del rispetto della sequenza temporale degli atti in successione: < correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).>>.
Le spese del grado seguono la soccombenza di Regione Calabria, mentre possono trovare compensazione con ADER a cui non è imputabile alcun vizio. Esse vengono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore di causa (fino a € 1.100,00), con distrazione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato dichiarando prescritta l'annualità 2020; · compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed ADER e condanna Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in
€ 250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di IB Valentia, in composizione monocratica Sezione
Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)