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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2024, n. 18894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18894 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UC IM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 5/12/2023 del Tribunale del riesame di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Massimo Brazzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/12/2023, il Tribunale del riesame di Perugia rigettava l'istanza proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da IM UC e IO IA avverso i decreti di perquisizione e sequestro emessi dal locale Procuratore della Repubblica con riguardo al delitto di cui all'art. 517 cod. pen. o, in subordine, all'art. 517-ter cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il UC, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 18894 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 17/04/2024 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 517 cod. pen. Premessi i caratteri della norma ed il bene giuridico tutelato, ossia la buona fede e la correttezza degli scambi commerciali, il ricorso contesta che già dalla lettura della querela sporta da UI BE risulterebbe che il ricorrente avrebbe venduto esclusivamente lo stick originale prodotto dalla società del querelante, non una sua imitazione;
in altri termini, il UC avrebbe commercializzato gli stessi stick in precedenza venduti dalla BE Mobili s.r.I., la quale faceva produrre dalla Cams s.n.c. Ebbene, questa condotta non integrerebbe il reato contestato, di cui non emergerebbero gli elementi costitutivi difettando l'idoneità a porre in inganno il consumatore cerca la qualità o la provenienza del prodotto. L'ordinanza, peraltro, tratterebbe esclusivamente della norma in questione, mentre l'altro delitto ipotizzato - art. 517-ter cod. pen. - non avrebbe ricevuto alcun argomento;
- violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione, o per motivazione apparente. Il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'oggetto del ricorso, travisando completamente i fatti con riguardo ai rapporti tra i vari individui coinvolti;
da ciò, peraltro, deriverebbe una motivazione manifestamente illogica. Premesso che l'oggetto del procedimento penale (presupposto del decreto di perquisizione e sequestro) sarebbe da rinvenire nel fatto che il ricorrente - legale rappresentante della AS Global Service s.r.l. - avrebbe messo in vendita supporti in plastica, traendo in inganno i compratori sull'origine, la provenienza o la qualità dei beni, si lamenta che sul punto l'ordinanza non avrebbe speso alcun argomento, derivandone una motivazione inesistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile. 4. L'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse;
la costante giurisprudenza di questa Corte interpreta la disposizione nel senso che tale interesse deve essere apprezzabile non soltanto nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sì da non potersi risolvere nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 40049 del 29/5/2008, Guerra, Rv. 240815; successivamente, tra le altre, Sez. 5, n. 35722 del 29/4/2013, Vacca, Rv. 256950). La concretezza dell'interesse, peraltro, può esser ravvisata anche quando il gravame sia volto esclusivamente a lamentare la violazione astratta di una norma formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio per i diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un interesse non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203 del 11/5/1993, Amato, Rv. 193743). 2 4.1. Ancora in termini generali, poi, questa Corte ha costantemente affermato che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro - quale è il UC, legale rappresentante della "AS Global Service s.r.l." - è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (si veda, ex plurimis, Sez. 3, n. 47313 del 17/5/2017, Ruan, Rv. 271231, a mente della quale "l'articolo 322 del codice di procedura penale implica che i soggetti legittimati - "l'imputato ed il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione" - possano conseguire, a seguito del riesame, la restituzione del bene e che quest'ultimo, ontologicamente o in quanto appartenente ad un determinato soggetto, sia effettivamente stato sottoposto a vincolo con il provvedimento cautelare reale che si impugna"; in termini, tra le molte, Sez. 5, n. 22231 del 17/3/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 9947 del 20/1/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/9/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/4/2015, Marenco, Rv. 263799). 4.2. Tanto premesso in termini generali, la Corte osserva che un tale interesse alla restituzione di quanto in sequestro non viene né allegato né, tantomeno, provato nel caso di specie, limitandosi di fatto il ricorrente - che agisce in proprio, non nella veste di legale rappresentante della società - a rivendicare ex se il legame tra la qualità di soggetto indagato e la legittimazione ad impugnare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.; quel che, tuttavia, non risulta sufficiente ad assegnargli tale legittimazione, in forza di quanto appena richiamato, non potendo ciò solo consentire il risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, ossia la restituzione di un bene nella titolarità di un diverso soggetto, nella specie una società di capitali. 4.3. Soltanto quest'ultima, dunque, avrebbe potuto proporre istanza di riesame, a tal fine munendo il difensore di procura speciale;
il decreto di perquisizione e sequestro impugnato, infatti, è stato emesso nei confronti del UC non quale persona fisica, ma quale legale rappresentante della società, ed il vincolo ha avuto ad oggetto esclusivamente beni di questa e presso la sua sede sociale. 4.4. Il UC quale persona fisica, pertanto, non aveva interesse ad impugnare il provvedimento, né, in questa sede, a proporre ricorso per cassazione. 5. Tale impugnazione, in ogni caso, risulta inammissibile anche nel merito. 5.1 Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia 3 gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). 5.2. Tanto premesso, tale vizio non si riscontra affatto nell'ordinanza impugnata, nella quale è stata adeguatamente delineata la condotta di reato per cui si procede, con motivazione non certo apparente. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che le indagini avevano consentito di riscontrare che la produzione e la commercializzazione di oggetti (stick) con marchio BE erano avvenute senza alcuna autorizzazione da parte della società del querelante, e che la "AS Global Service", facente capo al ricorrente, aveva illegittimamente proceduto alla produzione degli stick con logo BE, peraltro commissionando la produzione di partite degli stessi oggetti - ancora senza autorizzazione - alla "Cams", senza che ci fosse mai stata alcuna cessione dei diritti di uso del marchio e del logo. Dal che, l'esigenza di sottoporre a sequestro probatorio quanto rinvenuto, al fine di eseguire i necessari accertamenti tecnici e documentali, come riportato nel decreto in esame. 6. A fronte di una motivazione del tutto adeguata, peraltro, non possono essere esaminate le ulteriori considerazioni che sostengono il ricorso, connotate da argomenti di puro merito e proprie della sola fase di cognizione. Il richiamo ad isolati passaggi della querela;
la natura, originale o meno, degli stick prodotti dal ricorrente;
il carattere legittimo o meno dell'uso degli stampi recanti il logo BE;
ebbene tutte queste considerazioni non possono essere valutate in sede di legittimità, specie alla luce degli stretti ambiti di intervento di questa Corte per come delineati dal citato art. 325 cod. proc. pen. 7. Sotto altro profilo, poi, non può essere condivisa neppure la censura che lamenta la carenza assoluta di motivazione sulla fattispecie contestata: l'ordinanza, proprio muovendo dal tenore della querela (avente ad oggetto la produzione di stick in plastica a marchio BE da parte della AS Global Service, in luogo degli originali in acciaio), ha ritenuto sufficientemente riscontrata l'ipotesi accusatoria in questa fase cautelare, con motivazione adeguata e che non può essere definita assente. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 4 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024 Depositata in Cancelleria
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Massimo Brazzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/12/2023, il Tribunale del riesame di Perugia rigettava l'istanza proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da IM UC e IO IA avverso i decreti di perquisizione e sequestro emessi dal locale Procuratore della Repubblica con riguardo al delitto di cui all'art. 517 cod. pen. o, in subordine, all'art. 517-ter cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il UC, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 18894 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 17/04/2024 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 517 cod. pen. Premessi i caratteri della norma ed il bene giuridico tutelato, ossia la buona fede e la correttezza degli scambi commerciali, il ricorso contesta che già dalla lettura della querela sporta da UI BE risulterebbe che il ricorrente avrebbe venduto esclusivamente lo stick originale prodotto dalla società del querelante, non una sua imitazione;
in altri termini, il UC avrebbe commercializzato gli stessi stick in precedenza venduti dalla BE Mobili s.r.I., la quale faceva produrre dalla Cams s.n.c. Ebbene, questa condotta non integrerebbe il reato contestato, di cui non emergerebbero gli elementi costitutivi difettando l'idoneità a porre in inganno il consumatore cerca la qualità o la provenienza del prodotto. L'ordinanza, peraltro, tratterebbe esclusivamente della norma in questione, mentre l'altro delitto ipotizzato - art. 517-ter cod. pen. - non avrebbe ricevuto alcun argomento;
- violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione, o per motivazione apparente. Il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'oggetto del ricorso, travisando completamente i fatti con riguardo ai rapporti tra i vari individui coinvolti;
da ciò, peraltro, deriverebbe una motivazione manifestamente illogica. Premesso che l'oggetto del procedimento penale (presupposto del decreto di perquisizione e sequestro) sarebbe da rinvenire nel fatto che il ricorrente - legale rappresentante della AS Global Service s.r.l. - avrebbe messo in vendita supporti in plastica, traendo in inganno i compratori sull'origine, la provenienza o la qualità dei beni, si lamenta che sul punto l'ordinanza non avrebbe speso alcun argomento, derivandone una motivazione inesistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile. 4. L'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse;
la costante giurisprudenza di questa Corte interpreta la disposizione nel senso che tale interesse deve essere apprezzabile non soltanto nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sì da non potersi risolvere nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 40049 del 29/5/2008, Guerra, Rv. 240815; successivamente, tra le altre, Sez. 5, n. 35722 del 29/4/2013, Vacca, Rv. 256950). La concretezza dell'interesse, peraltro, può esser ravvisata anche quando il gravame sia volto esclusivamente a lamentare la violazione astratta di una norma formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio per i diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un interesse non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203 del 11/5/1993, Amato, Rv. 193743). 2 4.1. Ancora in termini generali, poi, questa Corte ha costantemente affermato che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro - quale è il UC, legale rappresentante della "AS Global Service s.r.l." - è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (si veda, ex plurimis, Sez. 3, n. 47313 del 17/5/2017, Ruan, Rv. 271231, a mente della quale "l'articolo 322 del codice di procedura penale implica che i soggetti legittimati - "l'imputato ed il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione" - possano conseguire, a seguito del riesame, la restituzione del bene e che quest'ultimo, ontologicamente o in quanto appartenente ad un determinato soggetto, sia effettivamente stato sottoposto a vincolo con il provvedimento cautelare reale che si impugna"; in termini, tra le molte, Sez. 5, n. 22231 del 17/3/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 9947 del 20/1/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/9/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/4/2015, Marenco, Rv. 263799). 4.2. Tanto premesso in termini generali, la Corte osserva che un tale interesse alla restituzione di quanto in sequestro non viene né allegato né, tantomeno, provato nel caso di specie, limitandosi di fatto il ricorrente - che agisce in proprio, non nella veste di legale rappresentante della società - a rivendicare ex se il legame tra la qualità di soggetto indagato e la legittimazione ad impugnare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.; quel che, tuttavia, non risulta sufficiente ad assegnargli tale legittimazione, in forza di quanto appena richiamato, non potendo ciò solo consentire il risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, ossia la restituzione di un bene nella titolarità di un diverso soggetto, nella specie una società di capitali. 4.3. Soltanto quest'ultima, dunque, avrebbe potuto proporre istanza di riesame, a tal fine munendo il difensore di procura speciale;
il decreto di perquisizione e sequestro impugnato, infatti, è stato emesso nei confronti del UC non quale persona fisica, ma quale legale rappresentante della società, ed il vincolo ha avuto ad oggetto esclusivamente beni di questa e presso la sua sede sociale. 4.4. Il UC quale persona fisica, pertanto, non aveva interesse ad impugnare il provvedimento, né, in questa sede, a proporre ricorso per cassazione. 5. Tale impugnazione, in ogni caso, risulta inammissibile anche nel merito. 5.1 Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia 3 gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). 5.2. Tanto premesso, tale vizio non si riscontra affatto nell'ordinanza impugnata, nella quale è stata adeguatamente delineata la condotta di reato per cui si procede, con motivazione non certo apparente. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che le indagini avevano consentito di riscontrare che la produzione e la commercializzazione di oggetti (stick) con marchio BE erano avvenute senza alcuna autorizzazione da parte della società del querelante, e che la "AS Global Service", facente capo al ricorrente, aveva illegittimamente proceduto alla produzione degli stick con logo BE, peraltro commissionando la produzione di partite degli stessi oggetti - ancora senza autorizzazione - alla "Cams", senza che ci fosse mai stata alcuna cessione dei diritti di uso del marchio e del logo. Dal che, l'esigenza di sottoporre a sequestro probatorio quanto rinvenuto, al fine di eseguire i necessari accertamenti tecnici e documentali, come riportato nel decreto in esame. 6. A fronte di una motivazione del tutto adeguata, peraltro, non possono essere esaminate le ulteriori considerazioni che sostengono il ricorso, connotate da argomenti di puro merito e proprie della sola fase di cognizione. Il richiamo ad isolati passaggi della querela;
la natura, originale o meno, degli stick prodotti dal ricorrente;
il carattere legittimo o meno dell'uso degli stampi recanti il logo BE;
ebbene tutte queste considerazioni non possono essere valutate in sede di legittimità, specie alla luce degli stretti ambiti di intervento di questa Corte per come delineati dal citato art. 325 cod. proc. pen. 7. Sotto altro profilo, poi, non può essere condivisa neppure la censura che lamenta la carenza assoluta di motivazione sulla fattispecie contestata: l'ordinanza, proprio muovendo dal tenore della querela (avente ad oggetto la produzione di stick in plastica a marchio BE da parte della AS Global Service, in luogo degli originali in acciaio), ha ritenuto sufficientemente riscontrata l'ipotesi accusatoria in questa fase cautelare, con motivazione adeguata e che non può essere definita assente. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 4 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024 Depositata in Cancelleria