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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/11/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2023/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Pt_1
[...]
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. BOZZO CARMELO;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.6.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio l' al fine Controparte_1 di ottenere la declaratoria di inesistenza e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 03420229004179417000 notificata in data 8.6.2022 con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 183.847,24 in relazione alle cartelle di pagamento indicate nell'atto introduttivo.
Ha eccepito la nullità della notifica perché eseguita da un indirizzo pec non istituzionale, l'omessa notifica delle cartelle, la violazione dell'art.7 L.n. 212 del 2000, l'omessa notifica dell'avviso bonario e la prescrizione anche considerando l'avvenuta notifica dei ruoli in assenza di atti interruttivi. si costituiva e chiedeva il Controparte_2 rigetto del ricorso.
A seguito della sentenza del 2.5.2025 del Tribunale ordinario di Cosenza veniva disposta l'assegnazione a questo Giudice dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n.
03420229004179417000 in relazione ai crediti per contributi previdenziali richiesti dalla di cui alle seguenti CP_3 cartelle: .
n.03420020012454969000
n. 03420120000767317000 limitatamente al credito della
[...]
Controparte_4
n. 03420120052003037000
n. 03420140049271732000
n.03421060039051402000
n. 03420170034317576000
n. 03420190001660386000
Fissata l'udienza ex art.426 cpc, assegnati i termini per la presentazione delle memorie e per il deposito telematico del fascicolo depositato presso il giudice civile, sostituita l'udienza con il deposito delle note ex art.127 ter cpc, all'esito del deposito delle note la causa veniva decisa.
Va rigettata l'eccezione di nullità della notifica per essere stata eseguita da indirizzo pec non risultante da pubblici registri.Per giurispudenza costante “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”
(Cass. 18684/2023) -cfr. altresì Corte Giustizia Trib. II grado
, Perugia , sez. II , 29/12/2023 , n. 375: “in tema di notifica degli atti tributari, l'utilizzo di un indirizzo non registrato nei pubblici registri Reginde, Ini-Pec e Ipa da parte del mittente non comporta in via automatica la nullità della notifica della pretesa, in applicazione del generale principio della presunzione di riferibilità della notifica all'Ufficio tributario, essendo necessario che il contribuente destinatario della notifica comprovi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa ne sianoconseguiti.
Nel caso di specie il ricorrente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa;
pertanto, deve ritenersi comunque valida la notifica, allorquando, come nel caso di specie, sia chiaramente evincibile il mittente, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cassazione civile sez. VI, 16/01/2023,
(ud. 09/11/2022, dep.16/01/2023), n.982; Cass. n. 15979 del
2022).
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7,comma
1, l. n. 212/2000; per omessa allegazione e per omessa notifica degli atti presupposti.
Premessa la tempestività dell'opposizione notificata in data
28.6.2022, quindi nel rispetto del termine perentorio di 20 giorni previsto all'art. 617 c.p.c., secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'obbligo legale di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale – per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente (ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale) di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento - o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (cfr. Cass. n. 6914 del 2011; Cass., n.
13110 del 2012; Cass. n. 4176 del 2019; Cass., n. 29968 del 2019;
Cass. n. 593 del 2021; Cass. n.33327 del 2023).
Sulla scorta di questi principi, premesso che
[...] ha provato l'avvenuta regolare notifica Controparte_1 delle cartelle oggetto del presente giudizio e che rispetto alla documentazione relativa alla notifica delle cartelle in oggetto parte ricorrente non ha formulato specifiche contestazioni, deve concludersi che la mancata allegazione delle cartelle non rileva trattandosi di atti conosciuti.
L'eccepita omissione dell'avviso bonario, ai sensi dell'art. 36-bis comma 3 D.P.R. n. 600 del 1973 esula dalla cognizione di questo giudice trattandosi di questione limitata ai crediti di natura tributaria.
Nessuna prescrizione delle cartelle è maturata ove si consideri che ha allegato e provato di Controparte_2 aver interrotto la prescrizione con la notifica di atti interruttivi ( cfr allegati 8,9.10.11,12 della memoria ) ), e anche in considerazione del periodo di sospensione della prescrizione stabilito con la legislazione emergenziale.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 oltre accessori.
Cosenza,17.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino