CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
, Giudice monocratico PARENTINI MIRKO
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1322/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240024350539 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1101/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto che questa Corte di Giustizia Tributaria dichiari la nullità o, comunque, annulli o privi di giuridica efficacia il ruolo e la cartella esattoriale n. 04820240024350539 con la quale l'Agenzia delle Entrate, all'esito di controllo ex art. 36 ter del dpr 600/73, per l'anno di imposta 2020 – negando la sussistenza del “credito di imposta estero” dichiarato al
“rigo N.29” dal ricorrente, pari a € 2.540,00 per asserita “non corretta documentazione”, con immediato azzeramento del “credito di imposta estero” sui redditi norvegesi prodotti nell'anno 2020, definitivamente versato all'Esattore norvegese – intimava il pagamento dell'importo di € 3.610,13. A sostegno della domanda formulata, dopo aver premesso che già altro analogo ricorso promosso da collega del ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in relazione ad identica pretesa tributaria si era concluso favorevolmente per il ricorrente stesso, esponeva in fatto che: il Sig. Ricorrente_1, lavora, da anni, per la Società_1 Spa, specializzata in lavorazioni navali di alta tecnologia;
durante il lungo periodo emergenziale (Covid 19), con blocco del lavoro in Italia e di qualsiasi movimento sul territorio, veniva individuata, dalla Società_1 Spa, una possibilità di sopravvivenza dell'Azienda, concludendo una commessa per urgente lavorazione navale da disporre in Norvegia, (per la precisione nello “sperduto” cantiere di Vard Sovik); la necessità di lavorazioni solo in loco, imponeva alle maestranze un forzato trasferimento in Norvegia, per periodi prolungati, ulteriormente gravati dai blocchi degli spostamenti previsti dalle norme emergenziali Covid 19 (con quarantene di oltre
2 40 giorni, ad ogni eventuale trasferimento da/o rientro in, Italia); l'eccezionale operatività della “commessa norvegese”, conclusa in piena emergenza epidemiologica, aveva comportato un accordo, tra Società_1 spa ed i dipendenti disponibili a trasferirsi in Norvegia, che agevolava questi ultimi: nel disbrigo di tutte le questioni burocratiche, e nell'anticipazione dei denari necessari al pagamento della particolare tassazione estera maturante periodicamente (per ogni mese di lavorazione), mediante versamenti tracciati dell'Azienda, ed obbligata, successiva, restituzione, mediante analogo bonifico, da parte dei singoli dipendenti, una volta rientrati, e/o ottenuto, il rispettivo credito di imposta estero;
a fronte di ciò, il commercialista messo a disposizione dall'Azienda, riscontrava, con il Civis, ed a mezzo e.mail, il Funzionario responsabile della procedura, documentando: l'origine del “credito di imposta” (pari a 2.540,00 euro), derivante dagli assolvimenti definitivi delle tassazioni dei “redditi norvegesi”, (solo) anticipati dalla azienda, con pagamenti tracciati (prod.4), e poi regolarmente rimborsati, da parte dal Sig. Ricorrente_1, all'Azienda, in data 23.03.2023, mediante analogo pagamento tracciato, di un bonifico Banca_1 (prod.7), con pieno diritto del ricorrente a poter utilizzare, in futuro, il credito estero dichiarato, in coerenza con il divieto alla doppia tassazione;
al medesimo Funzionario, veniva evidenziato che l'identica documentazione presentata per il Sig. Ricorrente_1, con “ben precisata (prod.9)” modalità della “anticipazione tracciata” dalla Società_1 Spa, concordata nel periodo Covid, con tutti i propri lavoratori, era già stata prodotta, ed accolta, positivamente, alla stessa Agenzia delle entrate di Genova, per altri dipendenti della stessa Società Società_1 allegando, a titolo di identico caso, la posizione del dipendente, Sig. Nominativo_1 collega del Sig. Ricorrente_1, che (diversamente dal primo), aveva trovato immediato accoglimento, in data 25.07.2023, presentando gli stessi, identici, documenti del Sig. Ricorrente_1 (prod.9); senza avere più alcun ragionevole riscontro, alla documentazione inviata al Funzionario, perveniva, poi, al ricorrente, in data 10.10.2024, la cartella di pagamento in argomento (prod.1), ex art. 36 ter, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione intimava il pagamento delle seguenti somme: Irpef ex art. 36 ter omesso/carente versamento € 2.540,00 (anche se mai utilizzato) Interessi ex art. 36 ter omesso versamento € 79,05 (su somme mai utilizzate) Sanzione ex art. 36 ter omesso/carente versamento € 762,00 (su credito esistente) Interessi ex art. 36 omesso/carente versamento € 229,08(su somme mai utilizzate) Per un Totale di: € 3.610,13; nell'assurdo di vedersi pure richiedere una restituzione dello stesso importo, indicato
“a credito”, che, però, mai era stato utilizzato, perveniva, in data 10.10.2024, la
3 cartella, qui impugnata, riportante, al suo interno, gli estremi della citata comunicazione, n. 01737392181 (prod.8), ricevuta in data 06/11/2023, con cui la D.P. di Genova aveva (solo) “segnalato” al ricorrente, con motivazione del tutto sommaria, gli originari “esiti soggettivi” della liquidazione IRPEF, per l'a.i. 2020, confutata, poi, documentalmente, dal commercialista, a mezzo e.mail e CIVIS, con gli allegati prodotti nuovamente;
la presente impugnazione era rivolta a vedere riconosciuto il diritto del ricorrente a potersi avvalere (per il futuro) dei crediti di imposta esteri documentati (e mai usufruiti), nel rispetto del Principio di divieto della doppia tassazione, conformemente al collega, sig. Nominativo_1 (prod.9), che l'aveva ottenuto pacificamente, dalla stessa AE di Genova, in data 25.07.2023, e ad altro Collega, Sig. Nominativo_2, che l'aveva ottenuto, invece, giudizialmente, successivamente al “cambio di idee” della stessa AE, con la prodotta Sentenza CGT 1° GE n. 373/2/2024 (prod.2). Ciò premesso in fatto il ricorrente deduceva: il pagamento intimato nella cartella sarebbe stato in contrasto con l'art. 165 TUIR il quale si limita a riconoscere i crediti di imposta per “redditi prodotti all'estero”, da cui risulti il “pagamento della tassazione” in via definitiva senza richiedere quale proprio presupposto che il pagamento sia materialmente eseguito dal produttore del reddito;
la pretesa sarebbe stata altresì in contrasto con il divieto di doppia imposizione (poiché sulla produzione di tale reddito era documentato e pacifico che fosse già stata corrisposta in via definitiva la relativa imposta allo Stato norvegese dal datore di lavoro del ricorrente il quale aveva provveduto a rimborsarlo come da bonifico sub doc.7 tratto su conto corrente intestato allo stesso ricorrente), nonché con i principi di capacità contributiva (poiché il credito indicato nella dichiarazione, per essere utilizzato in futuro, non era stato portato in detrazione e, dunque, non aveva inciso sul reddito imponibile) e di non discriminazione (stante la condotta ondivaga dell'Agenzia che non aveva frapposto alcun ostacolo al riconoscimento di analogo credito di imposta a favore di altro collega del ricorrente che versava in identica situazione). Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate chiedeva la reiezione del ricorso deducendo che, non essendo stata l'imposta corrisposta in Norvegia dal datore di lavoro del ricorrente quest'ultimo non avrebbe potuto maturare alcun parallelo credito di imposta nei confronti del fisco italiano per il corrispondente importo. Il ricorrente presentava memoria di replica. Motivazione Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
4 Come già condivisibilmente esposto in precedente di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (cfr. Sentenza 373/2024) l'art. 165 TUIR, che disciplina il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, richiede appunto che le imposte siano «pagate a titolo definitivo», senza richiedere anche che tale pagamento all'estero debba essere eseguito personalmente dal contribuente. Peraltro nel caso in specie, come documentato dal ricorrente, il terzo datore di lavoro ha solo anticipato il pagamento per conto del ricorrente/dipendente – in ragione delle difficoltà di pagamenti correlate all'emergenza epidemiologica – ed il ricorrente ha poi rimborsato l'anticipazione al proprio datore di lavoro. Sicché nemmeno potrebbe sostenersi che il pagamento non possa essere imputato al ricorrente avendo presumibilmente agito il datore di lavoro quale mandatario del ricorrente stesso. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato. Dichiara tenuta e condanna l' Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Genova a rifondere le spese di lite al ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge, nonché rimborso del contributo unificato. Genova 2.12.2025
Il giudice dr. Mirko Parentini
5
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
, Giudice monocratico PARENTINI MIRKO
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1322/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240024350539 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1101/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto che questa Corte di Giustizia Tributaria dichiari la nullità o, comunque, annulli o privi di giuridica efficacia il ruolo e la cartella esattoriale n. 04820240024350539 con la quale l'Agenzia delle Entrate, all'esito di controllo ex art. 36 ter del dpr 600/73, per l'anno di imposta 2020 – negando la sussistenza del “credito di imposta estero” dichiarato al
“rigo N.29” dal ricorrente, pari a € 2.540,00 per asserita “non corretta documentazione”, con immediato azzeramento del “credito di imposta estero” sui redditi norvegesi prodotti nell'anno 2020, definitivamente versato all'Esattore norvegese – intimava il pagamento dell'importo di € 3.610,13. A sostegno della domanda formulata, dopo aver premesso che già altro analogo ricorso promosso da collega del ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in relazione ad identica pretesa tributaria si era concluso favorevolmente per il ricorrente stesso, esponeva in fatto che: il Sig. Ricorrente_1, lavora, da anni, per la Società_1 Spa, specializzata in lavorazioni navali di alta tecnologia;
durante il lungo periodo emergenziale (Covid 19), con blocco del lavoro in Italia e di qualsiasi movimento sul territorio, veniva individuata, dalla Società_1 Spa, una possibilità di sopravvivenza dell'Azienda, concludendo una commessa per urgente lavorazione navale da disporre in Norvegia, (per la precisione nello “sperduto” cantiere di Vard Sovik); la necessità di lavorazioni solo in loco, imponeva alle maestranze un forzato trasferimento in Norvegia, per periodi prolungati, ulteriormente gravati dai blocchi degli spostamenti previsti dalle norme emergenziali Covid 19 (con quarantene di oltre
2 40 giorni, ad ogni eventuale trasferimento da/o rientro in, Italia); l'eccezionale operatività della “commessa norvegese”, conclusa in piena emergenza epidemiologica, aveva comportato un accordo, tra Società_1 spa ed i dipendenti disponibili a trasferirsi in Norvegia, che agevolava questi ultimi: nel disbrigo di tutte le questioni burocratiche, e nell'anticipazione dei denari necessari al pagamento della particolare tassazione estera maturante periodicamente (per ogni mese di lavorazione), mediante versamenti tracciati dell'Azienda, ed obbligata, successiva, restituzione, mediante analogo bonifico, da parte dei singoli dipendenti, una volta rientrati, e/o ottenuto, il rispettivo credito di imposta estero;
a fronte di ciò, il commercialista messo a disposizione dall'Azienda, riscontrava, con il Civis, ed a mezzo e.mail, il Funzionario responsabile della procedura, documentando: l'origine del “credito di imposta” (pari a 2.540,00 euro), derivante dagli assolvimenti definitivi delle tassazioni dei “redditi norvegesi”, (solo) anticipati dalla azienda, con pagamenti tracciati (prod.4), e poi regolarmente rimborsati, da parte dal Sig. Ricorrente_1, all'Azienda, in data 23.03.2023, mediante analogo pagamento tracciato, di un bonifico Banca_1 (prod.7), con pieno diritto del ricorrente a poter utilizzare, in futuro, il credito estero dichiarato, in coerenza con il divieto alla doppia tassazione;
al medesimo Funzionario, veniva evidenziato che l'identica documentazione presentata per il Sig. Ricorrente_1, con “ben precisata (prod.9)” modalità della “anticipazione tracciata” dalla Società_1 Spa, concordata nel periodo Covid, con tutti i propri lavoratori, era già stata prodotta, ed accolta, positivamente, alla stessa Agenzia delle entrate di Genova, per altri dipendenti della stessa Società Società_1 allegando, a titolo di identico caso, la posizione del dipendente, Sig. Nominativo_1 collega del Sig. Ricorrente_1, che (diversamente dal primo), aveva trovato immediato accoglimento, in data 25.07.2023, presentando gli stessi, identici, documenti del Sig. Ricorrente_1 (prod.9); senza avere più alcun ragionevole riscontro, alla documentazione inviata al Funzionario, perveniva, poi, al ricorrente, in data 10.10.2024, la cartella di pagamento in argomento (prod.1), ex art. 36 ter, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione intimava il pagamento delle seguenti somme: Irpef ex art. 36 ter omesso/carente versamento € 2.540,00 (anche se mai utilizzato) Interessi ex art. 36 ter omesso versamento € 79,05 (su somme mai utilizzate) Sanzione ex art. 36 ter omesso/carente versamento € 762,00 (su credito esistente) Interessi ex art. 36 omesso/carente versamento € 229,08(su somme mai utilizzate) Per un Totale di: € 3.610,13; nell'assurdo di vedersi pure richiedere una restituzione dello stesso importo, indicato
“a credito”, che, però, mai era stato utilizzato, perveniva, in data 10.10.2024, la
3 cartella, qui impugnata, riportante, al suo interno, gli estremi della citata comunicazione, n. 01737392181 (prod.8), ricevuta in data 06/11/2023, con cui la D.P. di Genova aveva (solo) “segnalato” al ricorrente, con motivazione del tutto sommaria, gli originari “esiti soggettivi” della liquidazione IRPEF, per l'a.i. 2020, confutata, poi, documentalmente, dal commercialista, a mezzo e.mail e CIVIS, con gli allegati prodotti nuovamente;
la presente impugnazione era rivolta a vedere riconosciuto il diritto del ricorrente a potersi avvalere (per il futuro) dei crediti di imposta esteri documentati (e mai usufruiti), nel rispetto del Principio di divieto della doppia tassazione, conformemente al collega, sig. Nominativo_1 (prod.9), che l'aveva ottenuto pacificamente, dalla stessa AE di Genova, in data 25.07.2023, e ad altro Collega, Sig. Nominativo_2, che l'aveva ottenuto, invece, giudizialmente, successivamente al “cambio di idee” della stessa AE, con la prodotta Sentenza CGT 1° GE n. 373/2/2024 (prod.2). Ciò premesso in fatto il ricorrente deduceva: il pagamento intimato nella cartella sarebbe stato in contrasto con l'art. 165 TUIR il quale si limita a riconoscere i crediti di imposta per “redditi prodotti all'estero”, da cui risulti il “pagamento della tassazione” in via definitiva senza richiedere quale proprio presupposto che il pagamento sia materialmente eseguito dal produttore del reddito;
la pretesa sarebbe stata altresì in contrasto con il divieto di doppia imposizione (poiché sulla produzione di tale reddito era documentato e pacifico che fosse già stata corrisposta in via definitiva la relativa imposta allo Stato norvegese dal datore di lavoro del ricorrente il quale aveva provveduto a rimborsarlo come da bonifico sub doc.7 tratto su conto corrente intestato allo stesso ricorrente), nonché con i principi di capacità contributiva (poiché il credito indicato nella dichiarazione, per essere utilizzato in futuro, non era stato portato in detrazione e, dunque, non aveva inciso sul reddito imponibile) e di non discriminazione (stante la condotta ondivaga dell'Agenzia che non aveva frapposto alcun ostacolo al riconoscimento di analogo credito di imposta a favore di altro collega del ricorrente che versava in identica situazione). Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate chiedeva la reiezione del ricorso deducendo che, non essendo stata l'imposta corrisposta in Norvegia dal datore di lavoro del ricorrente quest'ultimo non avrebbe potuto maturare alcun parallelo credito di imposta nei confronti del fisco italiano per il corrispondente importo. Il ricorrente presentava memoria di replica. Motivazione Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
4 Come già condivisibilmente esposto in precedente di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (cfr. Sentenza 373/2024) l'art. 165 TUIR, che disciplina il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, richiede appunto che le imposte siano «pagate a titolo definitivo», senza richiedere anche che tale pagamento all'estero debba essere eseguito personalmente dal contribuente. Peraltro nel caso in specie, come documentato dal ricorrente, il terzo datore di lavoro ha solo anticipato il pagamento per conto del ricorrente/dipendente – in ragione delle difficoltà di pagamenti correlate all'emergenza epidemiologica – ed il ricorrente ha poi rimborsato l'anticipazione al proprio datore di lavoro. Sicché nemmeno potrebbe sostenersi che il pagamento non possa essere imputato al ricorrente avendo presumibilmente agito il datore di lavoro quale mandatario del ricorrente stesso. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato. Dichiara tenuta e condanna l' Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Genova a rifondere le spese di lite al ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge, nonché rimborso del contributo unificato. Genova 2.12.2025
Il giudice dr. Mirko Parentini
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