TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6838 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Rosa Romano Cesareo Presidente
dott.ssa Renata Palmieri Giudice
dott. Enrico Ardituro Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4929/2021 R.G. (+ 22572/21), avente ad oggetto querela di falso in via principale, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Bocchetti, Email_1
Attrice
E
e in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di elettivamente CP_2
domiciliata presso la propria sede in alla via Diaz 11; CP_2
Opposti
NONCHE'
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_3
Ferrari Fabio Maria e Vanessa Cioffi, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale in alla Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;
CP_2 Opposto
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in SEDE;
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
La ha premesso che in data 06/06/2019 aveva presentato innanzi al giudice di pace di Parte_1
Napoli ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. PR_NAUTG 00108396 del 1 marzo 2019, CP_4
notificata in data 20 maggio 2019, avente ad oggetto il verbale di contestazione n.
CC/17150306782, notificato in data 7 settembre 2018, con il quale il aveva Controparte_3
ordinato il pagamento di una sanzione per la somma complessiva di euro 169,00, in seguito al verbale di accertamento di illecito amministrativo n. VV/17990072561 del 01/07/2018, redatto dal
Servizio Autonomo Polizia Locale U.O. , il quale aveva accertato l'occupazione CP_5 abusiva di spazi e suoli pubblici in alla via San Biagio dei Librai n. 115 in quanto “occupava CP_2
il suolo pubblico per MQ 15x1 con tavolini (n°10)e sedie (n°20) sulla parte antistante del locale, in assenza di titolo”; che l'ordinanza ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 363,06, di cui euro
338,00 quale importo dell'ingiunzione ed euro 25,06 per spese di accertamento e di notifica e che la pretesa era infondata in quanto non vi era stata alcuna occupazione di suolo pubblico, ma solo un momentaneo posizionamento di sedie e tavolini fuori dal locale, in quanto alle ore 16:15 del
1/7/2018 la dipendente, stava procedendo alla pulizia dei locali interni e alla Testimone_1
preparazione dei locali per la sera. Tanto premesso e indicati gli altri motivi di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, in questa sede non rilevanti, ha proposto in via principale Parte_1
querela di falso per sentir “dichiarare la non veridicità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale nel verbale di contestazione n. CC/17150306782, notificato in data 7 settembre 2018, con il quale il – Servizio Autonomo Polizia Locale – ordinava il Controparte_3 CP_6 CP_5
pagamento di una sanzione per la somma complessiva di euro 169,00 , avente ad oggetto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. VV/17990072561 del 01/07/2018 redatto dal Servizio
Autonomo Polizia Locale U.O. , il quale erroneamente accertava l'occupazione CP_5
abusiva di spazi e suoli pubblici in alla via San Biagio dei Librai n. 115 in quanto occupava CP_2
il suolo pubblico per MQ 15x1 con tavolini (n°10)e sedie (n°20) sulla parte antistante del locale, in assenza di titolo”. Si sono costituiti e eccependo il proprio difetto di Controparte_1 Controparte_2
legittimazione passiva, l'inammissibilità e l'infondatezza della querela.
All'esito dell'udienza del 12/10/2022 è stato riunito al presente giudizio quello RG 22572/2021, avente ad oggetto la medesima querela di falso proposta in questa sede, ma avverso il CP_3
in quanto il verbale contestato era stato adottato dalla Polizia Locale del
[...] Controparte_3
Il ritualmente costituito, ha chiesto il rigetto della domanda. Controparte_3
Espletati gli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c., una volta depositato l'originale del verbale di contestazione n. CC 17150306782 del 5/9/2018 e del verbale di accertamento n. VV/17990072561 del 1/7/2018, alla presenza del Pubblico Ministero, con ordinanza del 5 gennaio 2024 è stata ammessa la prova testi articolata dalla parte attrice, tendente a provare la falsità di quanto attestato nel suddetto verbale di accertamento. All'udienza del 24/6/2024, deputata all'escussione dei due testi ammessi, il difensore di parte attrice ha dato atto della loro ingiustificata assenza e ha rinunciato alla loro escussione.
Con ordinanza del 4/3/2025, all'esito dell'udienza tenutasi con la modalità a trattazione scritta, la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da e in quanto il giudizio innanzi al giudice di pace, dal Controparte_1 Controparte_2
quale è scaturita la necessità per l'attrice di proporre la querela, li vede come parti ed è pacifico che
“legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile sia il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr. Cass.
19281/2019).
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Deve premettersi, in via di inquadramento generale, che il procedimento per querela di falso ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", cioè a servire come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione (cfr., ex multis, Cass. n. 8362/2000; Cass. n. 18323/2007). È pacifico che secondo la Corte di Cassazione (cfr Cass. 7140/25; Cass. 28398/24)
“il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino
a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore” (così da ultimo Cass. 13997/2025).
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio, il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, solo se sono privi di margini di apprezzamento, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni personali del verbalizzante, ovvero ai fatti della cui verità si sia convinto in virtù di presunzioni o di personali considerazioni (cfr. Cass. 30129/2024; Cass. 612/2024).
Tanto premesso, nella vicenda in esame l'ammissibilità della querela è stata legata alla verifica dell'esistenza o meno di quel margine di apprezzamento da parte degli agenti accertatori con riguardo al nodo centrale della controversia e, cioè, la effettiva e strutturale occupazione del suolo pubblico con tavolini e sedie, ovvero la mera occupazione occasionale come dedotto dalla parte attrice, querelante. Da quanto riportato nel verbale di accertamento del 1/7/2018 n.
VV/17990072561, invero, sembra che gli agenti non si siano limitati ad una mera percezione, ma abbiano provveduto a specifici rilievi anche relativamente all'estensione dell'occupazione, il che ha reso ammissibile la querela, con onere probatorio, ovviamente, a carico del querelante.
Ebbene, ha inteso affidare la prova della falsità di quanto oggetto di accertamento Parte_1
esclusivamente alla prova per testi, avente ad oggetto sia l'occasionalità dell'occupazione, sia l'entità dello spazio occupato. All'esito dell'udienza del 24/6/2024 il difensore dell'attrice, constatata la mancata presenza dei due testi ammessi, e ha Testimone_1 Controparte_7
rinunciato alla prova, dalla quale sarebbe, comunque, stata dichiarata decaduta, non essendovi prova della intimazione notificata ai testi. Ne deriva l'infondatezza della querela per la totale assenza di prova. La domanda, quindi, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla querela di falso proposta da Parte_1
[... unipersonale nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
da un lato, ed in favore del dall'altro lato, delle Controparte_2 Controparte_3
spese di giudizio, liquidate euro 960,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Napoli 4 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Enrico Ardituro dott.ssa Rosa Romano Cesareo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Rosa Romano Cesareo Presidente
dott.ssa Renata Palmieri Giudice
dott. Enrico Ardituro Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4929/2021 R.G. (+ 22572/21), avente ad oggetto querela di falso in via principale, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Bocchetti, Email_1
Attrice
E
e in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di elettivamente CP_2
domiciliata presso la propria sede in alla via Diaz 11; CP_2
Opposti
NONCHE'
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_3
Ferrari Fabio Maria e Vanessa Cioffi, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale in alla Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;
CP_2 Opposto
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in SEDE;
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
La ha premesso che in data 06/06/2019 aveva presentato innanzi al giudice di pace di Parte_1
Napoli ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. PR_NAUTG 00108396 del 1 marzo 2019, CP_4
notificata in data 20 maggio 2019, avente ad oggetto il verbale di contestazione n.
CC/17150306782, notificato in data 7 settembre 2018, con il quale il aveva Controparte_3
ordinato il pagamento di una sanzione per la somma complessiva di euro 169,00, in seguito al verbale di accertamento di illecito amministrativo n. VV/17990072561 del 01/07/2018, redatto dal
Servizio Autonomo Polizia Locale U.O. , il quale aveva accertato l'occupazione CP_5 abusiva di spazi e suoli pubblici in alla via San Biagio dei Librai n. 115 in quanto “occupava CP_2
il suolo pubblico per MQ 15x1 con tavolini (n°10)e sedie (n°20) sulla parte antistante del locale, in assenza di titolo”; che l'ordinanza ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 363,06, di cui euro
338,00 quale importo dell'ingiunzione ed euro 25,06 per spese di accertamento e di notifica e che la pretesa era infondata in quanto non vi era stata alcuna occupazione di suolo pubblico, ma solo un momentaneo posizionamento di sedie e tavolini fuori dal locale, in quanto alle ore 16:15 del
1/7/2018 la dipendente, stava procedendo alla pulizia dei locali interni e alla Testimone_1
preparazione dei locali per la sera. Tanto premesso e indicati gli altri motivi di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, in questa sede non rilevanti, ha proposto in via principale Parte_1
querela di falso per sentir “dichiarare la non veridicità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale nel verbale di contestazione n. CC/17150306782, notificato in data 7 settembre 2018, con il quale il – Servizio Autonomo Polizia Locale – ordinava il Controparte_3 CP_6 CP_5
pagamento di una sanzione per la somma complessiva di euro 169,00 , avente ad oggetto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. VV/17990072561 del 01/07/2018 redatto dal Servizio
Autonomo Polizia Locale U.O. , il quale erroneamente accertava l'occupazione CP_5
abusiva di spazi e suoli pubblici in alla via San Biagio dei Librai n. 115 in quanto occupava CP_2
il suolo pubblico per MQ 15x1 con tavolini (n°10)e sedie (n°20) sulla parte antistante del locale, in assenza di titolo”. Si sono costituiti e eccependo il proprio difetto di Controparte_1 Controparte_2
legittimazione passiva, l'inammissibilità e l'infondatezza della querela.
All'esito dell'udienza del 12/10/2022 è stato riunito al presente giudizio quello RG 22572/2021, avente ad oggetto la medesima querela di falso proposta in questa sede, ma avverso il CP_3
in quanto il verbale contestato era stato adottato dalla Polizia Locale del
[...] Controparte_3
Il ritualmente costituito, ha chiesto il rigetto della domanda. Controparte_3
Espletati gli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c., una volta depositato l'originale del verbale di contestazione n. CC 17150306782 del 5/9/2018 e del verbale di accertamento n. VV/17990072561 del 1/7/2018, alla presenza del Pubblico Ministero, con ordinanza del 5 gennaio 2024 è stata ammessa la prova testi articolata dalla parte attrice, tendente a provare la falsità di quanto attestato nel suddetto verbale di accertamento. All'udienza del 24/6/2024, deputata all'escussione dei due testi ammessi, il difensore di parte attrice ha dato atto della loro ingiustificata assenza e ha rinunciato alla loro escussione.
Con ordinanza del 4/3/2025, all'esito dell'udienza tenutasi con la modalità a trattazione scritta, la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da e in quanto il giudizio innanzi al giudice di pace, dal Controparte_1 Controparte_2
quale è scaturita la necessità per l'attrice di proporre la querela, li vede come parti ed è pacifico che
“legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile sia il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr. Cass.
19281/2019).
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Deve premettersi, in via di inquadramento generale, che il procedimento per querela di falso ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", cioè a servire come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione (cfr., ex multis, Cass. n. 8362/2000; Cass. n. 18323/2007). È pacifico che secondo la Corte di Cassazione (cfr Cass. 7140/25; Cass. 28398/24)
“il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino
a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore” (così da ultimo Cass. 13997/2025).
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio, il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, solo se sono privi di margini di apprezzamento, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni personali del verbalizzante, ovvero ai fatti della cui verità si sia convinto in virtù di presunzioni o di personali considerazioni (cfr. Cass. 30129/2024; Cass. 612/2024).
Tanto premesso, nella vicenda in esame l'ammissibilità della querela è stata legata alla verifica dell'esistenza o meno di quel margine di apprezzamento da parte degli agenti accertatori con riguardo al nodo centrale della controversia e, cioè, la effettiva e strutturale occupazione del suolo pubblico con tavolini e sedie, ovvero la mera occupazione occasionale come dedotto dalla parte attrice, querelante. Da quanto riportato nel verbale di accertamento del 1/7/2018 n.
VV/17990072561, invero, sembra che gli agenti non si siano limitati ad una mera percezione, ma abbiano provveduto a specifici rilievi anche relativamente all'estensione dell'occupazione, il che ha reso ammissibile la querela, con onere probatorio, ovviamente, a carico del querelante.
Ebbene, ha inteso affidare la prova della falsità di quanto oggetto di accertamento Parte_1
esclusivamente alla prova per testi, avente ad oggetto sia l'occasionalità dell'occupazione, sia l'entità dello spazio occupato. All'esito dell'udienza del 24/6/2024 il difensore dell'attrice, constatata la mancata presenza dei due testi ammessi, e ha Testimone_1 Controparte_7
rinunciato alla prova, dalla quale sarebbe, comunque, stata dichiarata decaduta, non essendovi prova della intimazione notificata ai testi. Ne deriva l'infondatezza della querela per la totale assenza di prova. La domanda, quindi, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla querela di falso proposta da Parte_1
[... unipersonale nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
da un lato, ed in favore del dall'altro lato, delle Controparte_2 Controparte_3
spese di giudizio, liquidate euro 960,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Napoli 4 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Enrico Ardituro dott.ssa Rosa Romano Cesareo