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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10610 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 938/25
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Andrea Corsetti, presso il cui studio domicilia in Roma, alla via Annia Regilla
n. 194, per mandato in atti;
opponente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Conte, ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti n. 6, in virtù di mandato in atti;
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.1.25 l'opponente in epigrafe ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 7789/2024, notificatole l'1.12.24, emesso nei suoi confronti dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma in data 27.11.24 a favore di CP_1 per l'importo di € 7.465,13, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di TFR per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e cessato il 25.9.24. A sostegno dell'opposizione ha dedotto di non poter corrispondere all'odierno opposto il
TFR, essendo terzo pignorato nella procedura esecutiva n.R.G.E. 16408/2022 Tribunale di Roma, intrapresa dalla nei confronti del Parte_2 CP_1 conclusasi con l'ordinanza di assegnazione a favore della prima del complessivo importo di 18.605,19, ed avendo dovuto pertanto accantonare, in tale qualità, la complessiva somma di € 8.769,40 a favore del creditore procedente, su retribuzioni e TFR spettanti al da gennaio 2023 a settembre 2024. Ha in particolare affermato di non aver di CP_1 volta in volta provveduto al dovuto accantonamento, avendo corrisposto erroneamente al nelle suddette mensilità, l'intera retribuzione, sicchè il lavoratore sarebbe CP_1 debitore nei confronti dell'opponente della complessiva somma di € 8.769,19, che la società ha eccepito in compensazione, con un residuo maggior credito di € 1.303,27 a
- 1 - favore de Ha quindi concluso per la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, previa compensazione del relativo importo con la maggior somma dovuta dal all'opponente, e per la condanna dell'opposto al pagamento a favore CP_1 de della residua somma di € 1.304,27, eccedente l'importo Parte_1 compensato.
Si è costituito in giudizio contestando la domanda e chiedendone il CP_1 rigetto, non avendo la società opponente dimostrato di aver effettivamente corrisposto al creditore procedente la somma che avrebbe dovuto Parte_2 accantonare.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note autorizzate e di trattazione delle parti, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va innanzitutto chiarito che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la compensazione del TFR con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione "propria", che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella
"impropria", ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro (Cass. Civ., sez. lav., 21.1.2019 n. 1513; Cass. Civ., sez. lav., 26.10.2016 n. 21646).
Tanto premesso, è documentalmente provato che con ordinanza del 9.11.23 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, nella procedura esecutiva n.R.G.E. 16408/2022 intrapresa dalla nei confronti del abbia assegnato Parte_2 CP_1 in pagamento alla prima “una somma pari ad 1/5 degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti
o del TFR al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, ovvero la differenza fino a tale limite nel caso di assegnazioni precedenti che non abbiano esaurito il 5° pignorabile o, in ipotesi di assegnazioni assorbenti l'intera quota, all'esito della completa esecuzione di queste ultime, fino alla concorrenza di € 18.605,19, oltre gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e di notifica della presente ordinanza nonché gli interessi come da titolo sulla somma capitale, a scalare, successivi al precetto e fino al saldo, a totale soddisfo delle spese dell'esecuzione e del credito vanto Il tutto a totale soddisfo del credito fatto valere ed a totale soddisfo delle spese di esecuzione, purché entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, al quale Ordina di corrispondere la somma suddetta, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del
- 2 - presente provvedimento ovvero nel termine di 120 giorni, di cui all'art. 14 d.l. n. 669 del
1996 e successive modificazioni, in favore degli enti in esso indicati con l'avvertimento che, in difetto e decorso tale termine, l'assegnatario potrà procedere in via esecutiva previa precettazione della somma dovuta. Con il pagamento di cui sopra, il Terzo pignorato è liberato, nella stessa misura, nei confronti del debitore esecutato” (doc. 8 prod. opponente).
Ne discende che, come riconosciuto dalla stessa società opponente, la stessa avrebbe dovuto provvedere ad accantonare, dal mese di gennaio 2023 (successivo alla notifica del pignoramento presso terzi), la somma di un quinto della retribuzione spettante al dipendente e ciò fino all'ultima retribuzione di settembre 2024, ed altresì un CP_1 quinto del TFR spettante al lavoratore, il tutto per complessivi € 8.769,19, come da conteggi effettuati dalla stessa in ricorso, sulla base dei cedolini Parte_1 paga relativi alle suddette mensilità (docc. 3 e 4 prod. opponente).
Va tuttavia sottolineato come nel caso in esame parte opponente abbia riconosciuto di non aver effettuato di volta in volta siffatto accantonamento, e non abbia documentato di aver corrisposto effettivamente al creditore pignorante Parte_2 il relativo complessivo importo, pari ad € 8.769,19, che invece pretende di opporre
[...] in compensazione avverso la pretesa del di ottenere il pagamento del TFR. Ed CP_1 infatti in realtà l'opponente risulta essere stata ampiamente inadempiente all'obbligo di accantonamento impostogli dal giudice dell'esecuzione, e non aver ottemperato poi all'ordinanza di assegnazione del 9.11.23.
Né può ritenersi adeguatamente provato che l'opponente abbia effettivamente provveduto al pagamento alla per conto del e Parte_2 CP_1 comunque solo in data 18.9.25, della somma di € 500,00, come da screenshot di avvenuto bonifico di siffatta somma alla suddetta società, depositato il 18.9.25. Trattasi infatti di documento inidoneo a dimostrare l'effettivo pagamento a mezzo bonifico, non evincendosi nemmeno l'istituto di credito presso cui l'operazione sarebbe stata eseguita, ed avendo piuttosto l'opponente dovuto produrre a tal fine ricevuta proveniente dall'Istituto di credito, o copia dell'estratto conto attestante l'effettiva esecuzione del bonifico.
Ne discende che, allo stato, la società opponente non può ritenersi liberata del debito per TFR nei confronti del il cui importo, pari ad € 7.465,13, è documentato dalla CP_1 busta paga in atti e non è stato comunque contestato dalla società.
L'opposizione va quindi rigettata, e l'opposto decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- 3 - Definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 7789/2024, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma in data 27.11.24, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento dei compensi di procuratore a favore dell'opposto, che liquida in complessivi € 1.617,00, oltre spese generali in misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 23 ottobre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
- 4 -
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 938/25
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Andrea Corsetti, presso il cui studio domicilia in Roma, alla via Annia Regilla
n. 194, per mandato in atti;
opponente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Conte, ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti n. 6, in virtù di mandato in atti;
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.1.25 l'opponente in epigrafe ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 7789/2024, notificatole l'1.12.24, emesso nei suoi confronti dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma in data 27.11.24 a favore di CP_1 per l'importo di € 7.465,13, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di TFR per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e cessato il 25.9.24. A sostegno dell'opposizione ha dedotto di non poter corrispondere all'odierno opposto il
TFR, essendo terzo pignorato nella procedura esecutiva n.R.G.E. 16408/2022 Tribunale di Roma, intrapresa dalla nei confronti del Parte_2 CP_1 conclusasi con l'ordinanza di assegnazione a favore della prima del complessivo importo di 18.605,19, ed avendo dovuto pertanto accantonare, in tale qualità, la complessiva somma di € 8.769,40 a favore del creditore procedente, su retribuzioni e TFR spettanti al da gennaio 2023 a settembre 2024. Ha in particolare affermato di non aver di CP_1 volta in volta provveduto al dovuto accantonamento, avendo corrisposto erroneamente al nelle suddette mensilità, l'intera retribuzione, sicchè il lavoratore sarebbe CP_1 debitore nei confronti dell'opponente della complessiva somma di € 8.769,19, che la società ha eccepito in compensazione, con un residuo maggior credito di € 1.303,27 a
- 1 - favore de Ha quindi concluso per la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, previa compensazione del relativo importo con la maggior somma dovuta dal all'opponente, e per la condanna dell'opposto al pagamento a favore CP_1 de della residua somma di € 1.304,27, eccedente l'importo Parte_1 compensato.
Si è costituito in giudizio contestando la domanda e chiedendone il CP_1 rigetto, non avendo la società opponente dimostrato di aver effettivamente corrisposto al creditore procedente la somma che avrebbe dovuto Parte_2 accantonare.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note autorizzate e di trattazione delle parti, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va innanzitutto chiarito che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la compensazione del TFR con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione "propria", che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella
"impropria", ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro (Cass. Civ., sez. lav., 21.1.2019 n. 1513; Cass. Civ., sez. lav., 26.10.2016 n. 21646).
Tanto premesso, è documentalmente provato che con ordinanza del 9.11.23 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, nella procedura esecutiva n.R.G.E. 16408/2022 intrapresa dalla nei confronti del abbia assegnato Parte_2 CP_1 in pagamento alla prima “una somma pari ad 1/5 degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti
o del TFR al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, ovvero la differenza fino a tale limite nel caso di assegnazioni precedenti che non abbiano esaurito il 5° pignorabile o, in ipotesi di assegnazioni assorbenti l'intera quota, all'esito della completa esecuzione di queste ultime, fino alla concorrenza di € 18.605,19, oltre gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e di notifica della presente ordinanza nonché gli interessi come da titolo sulla somma capitale, a scalare, successivi al precetto e fino al saldo, a totale soddisfo delle spese dell'esecuzione e del credito vanto Il tutto a totale soddisfo del credito fatto valere ed a totale soddisfo delle spese di esecuzione, purché entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, al quale Ordina di corrispondere la somma suddetta, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del
- 2 - presente provvedimento ovvero nel termine di 120 giorni, di cui all'art. 14 d.l. n. 669 del
1996 e successive modificazioni, in favore degli enti in esso indicati con l'avvertimento che, in difetto e decorso tale termine, l'assegnatario potrà procedere in via esecutiva previa precettazione della somma dovuta. Con il pagamento di cui sopra, il Terzo pignorato è liberato, nella stessa misura, nei confronti del debitore esecutato” (doc. 8 prod. opponente).
Ne discende che, come riconosciuto dalla stessa società opponente, la stessa avrebbe dovuto provvedere ad accantonare, dal mese di gennaio 2023 (successivo alla notifica del pignoramento presso terzi), la somma di un quinto della retribuzione spettante al dipendente e ciò fino all'ultima retribuzione di settembre 2024, ed altresì un CP_1 quinto del TFR spettante al lavoratore, il tutto per complessivi € 8.769,19, come da conteggi effettuati dalla stessa in ricorso, sulla base dei cedolini Parte_1 paga relativi alle suddette mensilità (docc. 3 e 4 prod. opponente).
Va tuttavia sottolineato come nel caso in esame parte opponente abbia riconosciuto di non aver effettuato di volta in volta siffatto accantonamento, e non abbia documentato di aver corrisposto effettivamente al creditore pignorante Parte_2 il relativo complessivo importo, pari ad € 8.769,19, che invece pretende di opporre
[...] in compensazione avverso la pretesa del di ottenere il pagamento del TFR. Ed CP_1 infatti in realtà l'opponente risulta essere stata ampiamente inadempiente all'obbligo di accantonamento impostogli dal giudice dell'esecuzione, e non aver ottemperato poi all'ordinanza di assegnazione del 9.11.23.
Né può ritenersi adeguatamente provato che l'opponente abbia effettivamente provveduto al pagamento alla per conto del e Parte_2 CP_1 comunque solo in data 18.9.25, della somma di € 500,00, come da screenshot di avvenuto bonifico di siffatta somma alla suddetta società, depositato il 18.9.25. Trattasi infatti di documento inidoneo a dimostrare l'effettivo pagamento a mezzo bonifico, non evincendosi nemmeno l'istituto di credito presso cui l'operazione sarebbe stata eseguita, ed avendo piuttosto l'opponente dovuto produrre a tal fine ricevuta proveniente dall'Istituto di credito, o copia dell'estratto conto attestante l'effettiva esecuzione del bonifico.
Ne discende che, allo stato, la società opponente non può ritenersi liberata del debito per TFR nei confronti del il cui importo, pari ad € 7.465,13, è documentato dalla CP_1 busta paga in atti e non è stato comunque contestato dalla società.
L'opposizione va quindi rigettata, e l'opposto decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- 3 - Definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 7789/2024, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma in data 27.11.24, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento dei compensi di procuratore a favore dell'opposto, che liquida in complessivi € 1.617,00, oltre spese generali in misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 23 ottobre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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