Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6319 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NON EL6 19 / 02 DALI REPUBBLI LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 19782/99 - Rel. Consigliere 22839/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.18208 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 28/02/02 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: PE IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO BANCHINI, FRANCESCO BANCHINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
INPS - intimato e sul 2° ricorso n° 22839/99 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in2002 INPS - 888 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
ricorrente incidentale nonchè
contro
PE IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO BANCHINI, FRANCESCO BANCHINI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 137/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 09/07/99 R.G. N. 41/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. -2- Svolgimento del giudizio Con sentenza del 22 ottobre 1998, il pretore di Parma ha condannato l'Inps a costituire in favore di EL SA una rendita ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 in relazione al periodo I gennaio 1962 30 giugno 1963. - Avverso la sentenza l'Inps ha proposto appello, sostenendo che la sentenza era errata, in quanto la norma invocata non era applicabile ai familiari collaboratori di coltivatori diretti, come la EL asseriva di essere stata e perché, comunque, costei non aveva fornito la prova né dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo in questione, né della sua durata. Il tribunale di Parma, investito del gravame, con sentenza del 17 giugno 1999, rigettava la domanda, dichiarando interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. Il tribunale ha statuito che, sebbene l'articolo 13 citato fosse applicabile alla fattispecie esaminata, tuttavia la lavoratrice non aveva fornito la prova del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita, per cui la и EL non poteva usufruire della interpretazione della norma resa possibile dalla sentenza n. 18 del 1995 della Corte Costituzionale, né della sentenza n. 568 del 1989 della medesima Corte Costituzionale, che ha fatto salva la necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro, da fornirsi ad opera del lavoratore. Avverso la sentenza del tribunale di Parma, EL SA ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L'Inps ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo, dichiarato expressis verbis condizionato in udienza dal difensore dell'Istituto. Al ricorso incidentale EL SA ha replicato con controricorso ed ha depositato memoria. Motivi della decisione. Con il ricorso principale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 cit. (primo motivo) e vizi di motivazione della sentenza (secondo motivo ). Va preliminarmente detto che il primo dei due motivi di impugnazione ora enunciati non è sorretto dal necessario interesse, dato che, come si è visto, il tribunale di Parma ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 13 in parola, come peraltro anche il giudice di primo grado e la ricorrente ne dà atto esplicitamente, per cui non si comprende la ragione di questo profilo di censura. Con il secondo motivo, essa, viceversa, deducendo vizi della motivazione si duole del fatto che il tribunale non abbia ritenuto essere stata data la prova scritta dell'esistenza del rapporto in ordine al periodo controverso, e che allo scopo non può utilizzarsi un documento che si riferisce ad un periodo diverso, del quale sono ben delimitati l'inizio e la fine, e che nulla provano alcuni certificati anagrafici prodotti in causa. Orbene la ricorrente, lungi dal dimostrare contrddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza, si limita a sostenere che una attenta lettura dei documenti ( si tratta anche di un certificato Inps che attesta il versamento di contributi per il periodo dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 ), avrebbe dovuto indurre il tribunale ad una conclusione diversa. Quindi in definitiva questo profilo della censura non si sottrae Na sospetto di inammissibilità. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., criticando la sentenza del tribunale che ha negato la ammissibilità della prova orale sulla durata del rapporto, ma il motivo non merita di essere accolto, dato che, come 2 si è visto, una prova orale sarebbe stata insufficiente e contrastante con quella scritta acquisita agli atti. Sul punto si è peraltro già pronunciata in termini questa Corte con la recente sentenza n. 1778 del 2001, per la quale, ove fosse possibile, in presenza di un documento che attesta la costituzione di un rapporto con certe modalità ed a partire da una certa data, fornire con qualsiasi mezzo la prova che il rapporto esiste da epoca precedente, si annienterebbe in pratica l'efficacia probatoria del documento medesimo. Inoltre la ricorrente, ignorando i principi della autonomia ed autosufficienza del ricorso per cassazione, non enuncia l'articolato della prova orale in parola, per cui non mette neanche in grado la Corte di valutarne la decisività. Il ricorso principale va pertanto rigettato. Il ricorso incidentale condizionato va dichiarato asorbito. Nulla per le spese del giudizio di cassazione data la natura del giudizio, ex Mr. 152 Disp. Ad· C. P.C.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 28 febbraio 2002 Il Presidente Il Cons. est. Vincenzo Willo биDu Mhyl Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 MOG 207 IL CAN 3