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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8374 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5542/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5542/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Silvio Maria Unito, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Broletto n. 46, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Alfredo Controparte_1 P.IVA_2
Adolfini, elettivamente domiciliata in Milano, via Marcantonio Colonna nn. 38 – 43, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 pagina 1 di 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012
n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del
CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass.
19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
22127/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 15.12.2021 e pubblicato in data 28.12.2021,
con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 40.966,86, oltre a Parte_1
interessi come da domanda, spese notarili e spese di procedura, a titolo di saldo di venti fatture emesse dalla ricorrente per servizi di elaborazione dati resi dalla stessa a favore di Parte_1
[...]
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo conveniva in Parte_1
giudizio avanti questo Tribunale chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1
nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso a favore di soggetto che non era titolare della posizione soggettiva oggetto dell'azione e, inoltre e in ogni caso,
in quanto emesso in mancanza di idonea prova del credito ai sensi di legge e, comunque, in quanto emesso per un credito incerto, non liquido e non esigibile e/o in forza di un contratto nullo e/o annullabile e/o illegittimo;
nel merito, in via principale, chiedeva di dichiarare infondate le pretese vantate da nei confronti di eventualmente previa Controparte_1 Parte_1
dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o previa declaratoria di annullamento del rapporto contrattuale che dovesse essere ritenuto intercorso tra le parti del presente giudizio e, conseguentemente, di respingere le domande formulate da e di revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamente emesso e/o infondato e/o privo di validità, dichiarandolo privo di qualsivoglia efficacia ed assolvendo dall'avversa pretesa, Parte_1 pagina 2 di 9 per non essere dovute le somme per cui aveva esercitato l'azione; ancora nel Controparte_1
merito, in via riconvenzionale, chiedeva di condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione a ex art. 2033 c.c. di quanto Parte_1
indebitamente percepito, pari a euro 24.332,08, ovvero la somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa, oltre agli interessi dal giorno degli intervenuti pagamenti ovvero, in mero subordine, agli interessi maturati dalla data della domanda, oltre a condannare CP_1
al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno così come previsto dagli artt. 91,
[...]
92 e 96 c.p.c.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- era priva della titolarità del diritto azionato in sede monitoria, in quanto il Controparte_1 rapporto era in essere con quale libero professionista iscritto all'Ordine dei Controparte_2
commercialisti ed esperti contabili di Milano e non già quale socio/amministratore di
[...]
a favore della quale l'opponente aveva effettuato i pagamenti su richiesta CP_1
dello stesso;
Controparte_2
- non possedeva i requisiti professionali per svolgere l'attività descritta, Controparte_1
avendola utilizzata in elusione della normativa per svolgere la propria Controparte_2
attività senza costituire la prescritta società tra professionisti, e non aveva fornito a né un preventivo né la polizza assicurativa relativa all'attività svolta e, Parte_1 Parte_1
tanto meno, aveva rispettato le norme che regolavano la professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- non svolgeva né provava di aver svolto alcuna attività di consulenza Controparte_1
fiscale/amministrativa a favore di nel periodo 2013/2020; Parte_1
- tra il 1.01.2011 e il 20.07.2020 corrispondeva a i Parte_1 Controparte_1
compensi concordati con il rag. , nella complessiva misura di euro 24.332,08, CP_2
come risultava dagli estratti di conto corrente depositati e come risultava parzialmente confermato anche da parte opposta, cioè quanto meno euro 8.332,08 in più di quanto concordato, con conseguente obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. in capo a Parte_1
poiché l'importo veniva versato senza alcun titolo a che non aveva
[...] Controparte_1
svolto alcuna prestazione in favore di avendole svolte;
Parte_1 Controparte_2
- era, in ogni caso, maturata la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 2 c.c. ovvero la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di pagamenti periodici annuali;
pagina 3 di 9 - i libri sociali e contabili non erano stati riconsegnati, con conseguente eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o quantomeno di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, chiedeva di respingere l'opposizione proposta da e, comunque, tutte Parte_1 le domande anche riconvenzionali, eccezioni e istanze formulate con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e successivi, confermando il provvedimento monitorio stesso e quindi la condanna dell'opponente al pagamento dell'intera somma ingiunta per sorte capitale, oltre agli interessi di mora calcolati al saggio di cui al D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza di ciascuna fattura sino all'effettivo pagamento, nonché alle spese e competenze monitorie e a tutte le successive occorrende, con ogni accessorio di legge;
nel merito, in subordine, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva di condannare comunque a versare a Parte_1
anche a norma dell'art. 2041 c.c., l'importo indicato nelle fatture azionate nel Controparte_1
procedimento monitorio di euro 40.966,86, ovvero quello diverso maggiore o minore che risultasse a istruttoria espletata, in ogni caso oltre agli interessi di mora calcolati al saggio di cui al D.lgs. n.
231/02 dal dì del dovuto sino all'effettivo pagamento, nonché alle spese e competenze monitorie e a tutte le successive occorrende, con ogni accessorio di legge;
in ogni caso, chiedeva di condannare a versare a le spese e competenze professionali relative al Parte_1 Controparte_1
presente giudizio con gli accessori di legge, nonché di condannare al Parte_1
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in favore di nella Controparte_1
misura stabilita dal Giudice, anche con liquidazione in via equitativa.
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- era titolare della posizione soggettiva dell'azione monitoria, avendo Controparte_1
prestato essa stessa i servizi di elaborazione dati, come da incarico conferitole da Pt_2
in nome e per conto di
[...] Parte_1
- il rapporto intercorso tra le parti era legittimo, valido ed efficace, in quanto la prestazione svolta da era stata esclusivamente di elaborazione dati ed altre attività Controparte_1
meramente strumentali e accessorie rispetto a quelle del professionista abilitato non riservate a questa professione;
pagina 4 di 9 - quand'anche i servizi resi a fossero “riservati”, Parte_1 Controparte_1
possedeva tutti i requisiti per eseguirli, essendo, come richiede la normativa in vigore, costituita, composta e amministrata da un professionista abilitato, cioè da;
Controparte_2
- non sussisteva alcun accordo forfettario riferibile a Parte_1
- la domanda riconvenzionale era infondata, in quanto era indimostrato che i servizi in questione fossero stati effettuati da altri soggetti giuridici, diversi da e Controparte_1
per tutta la durata del rapporto intercorso fra le parti;
- non era maturata alcuna prescrizione, né quella quinquennale, né quella presuntiva, non risultando questa applicabile al caso di specie, trattandosi di appalto di servizi e non già di prestazione d'opera intellettuale, ed essendo, in ogni caso, tutte le prescrizioni sempre state interrotte con richieste di pagamenti.
All'udienza del 20.09.2022 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 15.05.2023 il Giudice non ammetteva i capitoli di prova dedotti dalle parti e disponeva CTU grafologica, nominando la dott.ssa e CTU contabile, nominando la dott.ssa Per_1
Per_2
All'udienza del 25.05.2023 il Giudice procedeva al conferimento degli incarichi alle ctu nominate, formulando i quesiti e assegnando i termini.
Nelle date del 20 e 21.02.2024 le ctu nominate depositavano le rispettive relazioni peritali.
All'udienza del 27.02.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Dagli atti e documenti di causa è emerso che, per quanto attiene al presente giudizio, dall'anno
2006 l'odierna società opponente, si è avvalsa dell'opera prestata dalla società Parte_1 opposta, consistita tra l'altro in elaborazione dati, buste paga, elaborazione Controparte_1
IMU, redazione modello Cud, modello 770, modello Unico e dichiarazioni Iva.
pagina 5 di 9 La relazione di perizia depositata in atti dalla dott.ssa ha precisato che per la Persona_3
maggior parte delle voci indicate nelle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione depositato da non si è rinvenuta alcuna documentazione a supporto dell'attività Controparte_1
descritta nelle fatture.
Il CTU ha inoltre precisato che, per quanto riguarda la documentazione allegata dalle parti in atti,
nella maggior parte dei casi non è stato possibile individuare il soggetto a cui attribuire la predisposizione e l'elaborazione del documento prodotto e, in ogni caso, anche per i documenti nei quali è stato possibile individuare l'incaricato alla trasmissione, lo stesso non ha potuto determinare l'autore dell'elaborato.
Infine, con riferimento alla predisposizione dei bilanci, il CTU ha lamentato la mancanza di documentazione da cui dedurre che i bilanci fossero stati elaborati da Controparte_1
L'esame delle singole voci esposte nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto ha quindi portato il Consulente Tecnico a concludere che il credito documentato e quindi provato dalla società opposta nei confronti dell'opponente ammonti ad euro 2.070,00, Parte_1
oltre oneri fiscali.
Tale conclusione è condivisa da questo Giudice, per quanto attiene l'astratta quantificazione del credito azionato da parte opposta, stante la precisione analitica delle indagini del CTU, oltre che il puntuale esame della documentazione versata dalle parti in atti.
Alla luce delle eccezioni di nullità del rapporto contrattuale tra le parti, si deve rilevare che la giurisprudenza del Supremo Collegio ha costantemente insegnato che le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o della dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini IRAP, IMU o di altre imposte, richiesta di certificati o presentazione di domande alla Camera di Commercio, assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria non rientrano tra le attività riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione.
Di conseguenza, il professionista non iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili che le ha poste in essere ha diritto al compenso per le prestazioni professionali svolte, atteso che l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo causa la nullità assoluta del contratto tra professionista e cliente (ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c.) solo se la prestazione espletata dal professionista rientra nelle attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 8683 del 28.03.2019; Cass. civ., sez. II, n. 14085 del 11.06.2010). pagina 6 di 9 Quando, invece, il contratto ha ad oggetto attività non riservate, vige il principio di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi e chi svolge tali attività ha diritto alla retribuzione e all'eventuale esercizio delle azioni a tutela del suo credito.
Nella fattispecie in esame, l'attività di consulenza sarebbe stata svolta da una società di capitali il cui amministratore e socio di maggioranza è un professionista iscritto all'albo professionale.
Si deve allora osservare che l'art. 4 c. 1 lett. c) D.lgs. n. 139 del 28.06.2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio dell'attività d'impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui), inteso come il concreto svolgimento dell'attività
d'impresa per un proprio interesse economico.
In particolare, laddove l'attività di impresa sia svolta in forma societaria, l'incompatibilità ricorrerà qualora l'iscritto sia socio della società con interesse economico prevalente e anche amministratore con tutti o ampi poteri (ad es.: amministratore unico, amministratore delegato, presidente del
Consiglio di amministrazione) della medesima.
La norma in argomento prevede altresì che l'incompatibilità venga comunque meno, tra l'altro, in presenza di società di servizi che siano strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero quando l'attività di impresa esercitata riguardi le cosiddette società di “servizi”.
Pertanto, nel caso in cui il professionista intenda aprire un centro di elaborazione dati sotto forma di società di capitali, ai fini dell'incompatibilità occorrerà valutare se il professionista esercita la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestionali e che lo stesso non detenga nella suddetta società anche un interesse economico prevalente attraverso l'intestazione di partecipazioni sociali.
Quanto sopra non è emerso nel giudizio di cui è causa, poiché il sig. risulta CP_2
amministratore della e risulta socio con quote del 65% del capitale sociale (cfr. Controparte_1
doc. 3 di parte opponente).
Si rileva inoltre che la Corte di Cassazione ha recentemente insegnato che, ai fini della previsione di cui all'art. 2231 c.c., debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti, nel vigore del d. lgs. n. 139/2005, integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile se svolte da chi non si è iscritto ai relativi albi professionali in modo continuativo e organizzato, tale da creare – in assenza di indicazioni diverse – le apparenze di una tale iscrizione
(cfr. Cass. civ., sez. II, n. 3495 del 7.02.2024).
Nella fattispecie di cui è causa è emerso che l'attività svolta dall'opposta non Controparte_1
sia censurabile in quanto attività riservata ai dottori commercialisti e comunque ad iscritti al pagina 7 di 9 competente albo professionale, con la conseguenza che il relativo rapporto contrattuale tra le parti deve essere dichiarato efficace.
Alla luce delle risultanze dell'esperita CTU, le somme dovute dall'opponente alla odierna opposta ammontano quindi ad euro 2.070,00, oltre ad IVA.
Per altro verso si deve affermare che la somma di euro 24.332,08, che parte opponente dichiara di aver corrisposto nel corso degli anni dal 2011 al 2020 (cfr. doc. 16 di parte opponente) quale corrispettivo dell'attività prestata a non è mai dalla stessa stata contestata prima Controparte_1
dei singoli pagamenti né successivamente fino all'instaurazione del presente giudizio.
Ma in misura ancor più rilevante si osserva che parte opponente non ha provato di aver revocato l'incarico all'opposta società, né ha offerto la prova che terzi – Rag. e Consilia Business Per_4
Management – (dall'anno 2008 al 2012) abbiano svolto la medesima attività prestata da
[...]
negli anni suddetti. CP_1
Si deve inoltre rilevare che, sebbene in relazione alla scrittura privata con data 1.06.2011 (cfr. doc.
1 di parte opponente), per la quale è stata disposta la perizia grafologica a seguito di disconoscimento delle stessa, il CTU nominato ha dichiarato la riconducibilità alla mano del sig. della firma apposta alla suddetta scrittura, detta scrittura non riporta alcun Controparte_2 riferimento alla odierna società opposta, apparendo dunque l'accordo intercorso tra il sig. CP_2
e il sig. come riconosciuto dalla stessa opponente nell'atto introduttivo del giudizio. Pt_2
Si osserva che non ha provato a quale titolo e a fronte di quali prestazioni ha Parte_1 negli anni corrisposto all'opposta società il complessivo importo di euro 24.332,08 richiesti con la domanda riconvenzionale proposta, dovendosi di conseguenza concludere che la domanda riconvenzionale di restituzione degli importi corrisposti da parte opponente a in Controparte_1
mancanza della prova delle assunte causali del pagamento, non potrà essere accolta, non essendo stata provata, nel presente giudizio, alcuna ragione o motivo di non debenza di somme corrisposte nel tempo dall'odierna opponente.
L'opposizione è dunque parzialmente fondata e merita accoglimento, dovendosi rigettare, per i motivi esposti, la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 22127/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data
15.12.2021 e pubblicato in data 28.12.2021;
2) in parziale accoglimento delle domande di parte opposta, condanna la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro CP_1
2.070,00, oltre ad IVA e oltre agli interessi maturati dalle scadenze all'effettivo saldo come da domanda;
3) compensa tra le parti le spese di lite, le spese di CTU sono poste, in via definitiva, a carico solidale delle parti processuali.
Milano, il giorno 4 novembre 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5542/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Silvio Maria Unito, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Broletto n. 46, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Alfredo Controparte_1 P.IVA_2
Adolfini, elettivamente domiciliata in Milano, via Marcantonio Colonna nn. 38 – 43, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 pagina 1 di 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012
n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del
CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass.
19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
22127/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 15.12.2021 e pubblicato in data 28.12.2021,
con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 40.966,86, oltre a Parte_1
interessi come da domanda, spese notarili e spese di procedura, a titolo di saldo di venti fatture emesse dalla ricorrente per servizi di elaborazione dati resi dalla stessa a favore di Parte_1
[...]
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo conveniva in Parte_1
giudizio avanti questo Tribunale chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1
nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso a favore di soggetto che non era titolare della posizione soggettiva oggetto dell'azione e, inoltre e in ogni caso,
in quanto emesso in mancanza di idonea prova del credito ai sensi di legge e, comunque, in quanto emesso per un credito incerto, non liquido e non esigibile e/o in forza di un contratto nullo e/o annullabile e/o illegittimo;
nel merito, in via principale, chiedeva di dichiarare infondate le pretese vantate da nei confronti di eventualmente previa Controparte_1 Parte_1
dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o previa declaratoria di annullamento del rapporto contrattuale che dovesse essere ritenuto intercorso tra le parti del presente giudizio e, conseguentemente, di respingere le domande formulate da e di revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamente emesso e/o infondato e/o privo di validità, dichiarandolo privo di qualsivoglia efficacia ed assolvendo dall'avversa pretesa, Parte_1 pagina 2 di 9 per non essere dovute le somme per cui aveva esercitato l'azione; ancora nel Controparte_1
merito, in via riconvenzionale, chiedeva di condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione a ex art. 2033 c.c. di quanto Parte_1
indebitamente percepito, pari a euro 24.332,08, ovvero la somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa, oltre agli interessi dal giorno degli intervenuti pagamenti ovvero, in mero subordine, agli interessi maturati dalla data della domanda, oltre a condannare CP_1
al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno così come previsto dagli artt. 91,
[...]
92 e 96 c.p.c.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- era priva della titolarità del diritto azionato in sede monitoria, in quanto il Controparte_1 rapporto era in essere con quale libero professionista iscritto all'Ordine dei Controparte_2
commercialisti ed esperti contabili di Milano e non già quale socio/amministratore di
[...]
a favore della quale l'opponente aveva effettuato i pagamenti su richiesta CP_1
dello stesso;
Controparte_2
- non possedeva i requisiti professionali per svolgere l'attività descritta, Controparte_1
avendola utilizzata in elusione della normativa per svolgere la propria Controparte_2
attività senza costituire la prescritta società tra professionisti, e non aveva fornito a né un preventivo né la polizza assicurativa relativa all'attività svolta e, Parte_1 Parte_1
tanto meno, aveva rispettato le norme che regolavano la professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- non svolgeva né provava di aver svolto alcuna attività di consulenza Controparte_1
fiscale/amministrativa a favore di nel periodo 2013/2020; Parte_1
- tra il 1.01.2011 e il 20.07.2020 corrispondeva a i Parte_1 Controparte_1
compensi concordati con il rag. , nella complessiva misura di euro 24.332,08, CP_2
come risultava dagli estratti di conto corrente depositati e come risultava parzialmente confermato anche da parte opposta, cioè quanto meno euro 8.332,08 in più di quanto concordato, con conseguente obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. in capo a Parte_1
poiché l'importo veniva versato senza alcun titolo a che non aveva
[...] Controparte_1
svolto alcuna prestazione in favore di avendole svolte;
Parte_1 Controparte_2
- era, in ogni caso, maturata la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 2 c.c. ovvero la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di pagamenti periodici annuali;
pagina 3 di 9 - i libri sociali e contabili non erano stati riconsegnati, con conseguente eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o quantomeno di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, chiedeva di respingere l'opposizione proposta da e, comunque, tutte Parte_1 le domande anche riconvenzionali, eccezioni e istanze formulate con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e successivi, confermando il provvedimento monitorio stesso e quindi la condanna dell'opponente al pagamento dell'intera somma ingiunta per sorte capitale, oltre agli interessi di mora calcolati al saggio di cui al D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza di ciascuna fattura sino all'effettivo pagamento, nonché alle spese e competenze monitorie e a tutte le successive occorrende, con ogni accessorio di legge;
nel merito, in subordine, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva di condannare comunque a versare a Parte_1
anche a norma dell'art. 2041 c.c., l'importo indicato nelle fatture azionate nel Controparte_1
procedimento monitorio di euro 40.966,86, ovvero quello diverso maggiore o minore che risultasse a istruttoria espletata, in ogni caso oltre agli interessi di mora calcolati al saggio di cui al D.lgs. n.
231/02 dal dì del dovuto sino all'effettivo pagamento, nonché alle spese e competenze monitorie e a tutte le successive occorrende, con ogni accessorio di legge;
in ogni caso, chiedeva di condannare a versare a le spese e competenze professionali relative al Parte_1 Controparte_1
presente giudizio con gli accessori di legge, nonché di condannare al Parte_1
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in favore di nella Controparte_1
misura stabilita dal Giudice, anche con liquidazione in via equitativa.
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- era titolare della posizione soggettiva dell'azione monitoria, avendo Controparte_1
prestato essa stessa i servizi di elaborazione dati, come da incarico conferitole da Pt_2
in nome e per conto di
[...] Parte_1
- il rapporto intercorso tra le parti era legittimo, valido ed efficace, in quanto la prestazione svolta da era stata esclusivamente di elaborazione dati ed altre attività Controparte_1
meramente strumentali e accessorie rispetto a quelle del professionista abilitato non riservate a questa professione;
pagina 4 di 9 - quand'anche i servizi resi a fossero “riservati”, Parte_1 Controparte_1
possedeva tutti i requisiti per eseguirli, essendo, come richiede la normativa in vigore, costituita, composta e amministrata da un professionista abilitato, cioè da;
Controparte_2
- non sussisteva alcun accordo forfettario riferibile a Parte_1
- la domanda riconvenzionale era infondata, in quanto era indimostrato che i servizi in questione fossero stati effettuati da altri soggetti giuridici, diversi da e Controparte_1
per tutta la durata del rapporto intercorso fra le parti;
- non era maturata alcuna prescrizione, né quella quinquennale, né quella presuntiva, non risultando questa applicabile al caso di specie, trattandosi di appalto di servizi e non già di prestazione d'opera intellettuale, ed essendo, in ogni caso, tutte le prescrizioni sempre state interrotte con richieste di pagamenti.
All'udienza del 20.09.2022 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 15.05.2023 il Giudice non ammetteva i capitoli di prova dedotti dalle parti e disponeva CTU grafologica, nominando la dott.ssa e CTU contabile, nominando la dott.ssa Per_1
Per_2
All'udienza del 25.05.2023 il Giudice procedeva al conferimento degli incarichi alle ctu nominate, formulando i quesiti e assegnando i termini.
Nelle date del 20 e 21.02.2024 le ctu nominate depositavano le rispettive relazioni peritali.
All'udienza del 27.02.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Dagli atti e documenti di causa è emerso che, per quanto attiene al presente giudizio, dall'anno
2006 l'odierna società opponente, si è avvalsa dell'opera prestata dalla società Parte_1 opposta, consistita tra l'altro in elaborazione dati, buste paga, elaborazione Controparte_1
IMU, redazione modello Cud, modello 770, modello Unico e dichiarazioni Iva.
pagina 5 di 9 La relazione di perizia depositata in atti dalla dott.ssa ha precisato che per la Persona_3
maggior parte delle voci indicate nelle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione depositato da non si è rinvenuta alcuna documentazione a supporto dell'attività Controparte_1
descritta nelle fatture.
Il CTU ha inoltre precisato che, per quanto riguarda la documentazione allegata dalle parti in atti,
nella maggior parte dei casi non è stato possibile individuare il soggetto a cui attribuire la predisposizione e l'elaborazione del documento prodotto e, in ogni caso, anche per i documenti nei quali è stato possibile individuare l'incaricato alla trasmissione, lo stesso non ha potuto determinare l'autore dell'elaborato.
Infine, con riferimento alla predisposizione dei bilanci, il CTU ha lamentato la mancanza di documentazione da cui dedurre che i bilanci fossero stati elaborati da Controparte_1
L'esame delle singole voci esposte nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto ha quindi portato il Consulente Tecnico a concludere che il credito documentato e quindi provato dalla società opposta nei confronti dell'opponente ammonti ad euro 2.070,00, Parte_1
oltre oneri fiscali.
Tale conclusione è condivisa da questo Giudice, per quanto attiene l'astratta quantificazione del credito azionato da parte opposta, stante la precisione analitica delle indagini del CTU, oltre che il puntuale esame della documentazione versata dalle parti in atti.
Alla luce delle eccezioni di nullità del rapporto contrattuale tra le parti, si deve rilevare che la giurisprudenza del Supremo Collegio ha costantemente insegnato che le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o della dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini IRAP, IMU o di altre imposte, richiesta di certificati o presentazione di domande alla Camera di Commercio, assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria non rientrano tra le attività riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione.
Di conseguenza, il professionista non iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili che le ha poste in essere ha diritto al compenso per le prestazioni professionali svolte, atteso che l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo causa la nullità assoluta del contratto tra professionista e cliente (ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c.) solo se la prestazione espletata dal professionista rientra nelle attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 8683 del 28.03.2019; Cass. civ., sez. II, n. 14085 del 11.06.2010). pagina 6 di 9 Quando, invece, il contratto ha ad oggetto attività non riservate, vige il principio di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi e chi svolge tali attività ha diritto alla retribuzione e all'eventuale esercizio delle azioni a tutela del suo credito.
Nella fattispecie in esame, l'attività di consulenza sarebbe stata svolta da una società di capitali il cui amministratore e socio di maggioranza è un professionista iscritto all'albo professionale.
Si deve allora osservare che l'art. 4 c. 1 lett. c) D.lgs. n. 139 del 28.06.2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio dell'attività d'impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui), inteso come il concreto svolgimento dell'attività
d'impresa per un proprio interesse economico.
In particolare, laddove l'attività di impresa sia svolta in forma societaria, l'incompatibilità ricorrerà qualora l'iscritto sia socio della società con interesse economico prevalente e anche amministratore con tutti o ampi poteri (ad es.: amministratore unico, amministratore delegato, presidente del
Consiglio di amministrazione) della medesima.
La norma in argomento prevede altresì che l'incompatibilità venga comunque meno, tra l'altro, in presenza di società di servizi che siano strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero quando l'attività di impresa esercitata riguardi le cosiddette società di “servizi”.
Pertanto, nel caso in cui il professionista intenda aprire un centro di elaborazione dati sotto forma di società di capitali, ai fini dell'incompatibilità occorrerà valutare se il professionista esercita la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestionali e che lo stesso non detenga nella suddetta società anche un interesse economico prevalente attraverso l'intestazione di partecipazioni sociali.
Quanto sopra non è emerso nel giudizio di cui è causa, poiché il sig. risulta CP_2
amministratore della e risulta socio con quote del 65% del capitale sociale (cfr. Controparte_1
doc. 3 di parte opponente).
Si rileva inoltre che la Corte di Cassazione ha recentemente insegnato che, ai fini della previsione di cui all'art. 2231 c.c., debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti, nel vigore del d. lgs. n. 139/2005, integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile se svolte da chi non si è iscritto ai relativi albi professionali in modo continuativo e organizzato, tale da creare – in assenza di indicazioni diverse – le apparenze di una tale iscrizione
(cfr. Cass. civ., sez. II, n. 3495 del 7.02.2024).
Nella fattispecie di cui è causa è emerso che l'attività svolta dall'opposta non Controparte_1
sia censurabile in quanto attività riservata ai dottori commercialisti e comunque ad iscritti al pagina 7 di 9 competente albo professionale, con la conseguenza che il relativo rapporto contrattuale tra le parti deve essere dichiarato efficace.
Alla luce delle risultanze dell'esperita CTU, le somme dovute dall'opponente alla odierna opposta ammontano quindi ad euro 2.070,00, oltre ad IVA.
Per altro verso si deve affermare che la somma di euro 24.332,08, che parte opponente dichiara di aver corrisposto nel corso degli anni dal 2011 al 2020 (cfr. doc. 16 di parte opponente) quale corrispettivo dell'attività prestata a non è mai dalla stessa stata contestata prima Controparte_1
dei singoli pagamenti né successivamente fino all'instaurazione del presente giudizio.
Ma in misura ancor più rilevante si osserva che parte opponente non ha provato di aver revocato l'incarico all'opposta società, né ha offerto la prova che terzi – Rag. e Consilia Business Per_4
Management – (dall'anno 2008 al 2012) abbiano svolto la medesima attività prestata da
[...]
negli anni suddetti. CP_1
Si deve inoltre rilevare che, sebbene in relazione alla scrittura privata con data 1.06.2011 (cfr. doc.
1 di parte opponente), per la quale è stata disposta la perizia grafologica a seguito di disconoscimento delle stessa, il CTU nominato ha dichiarato la riconducibilità alla mano del sig. della firma apposta alla suddetta scrittura, detta scrittura non riporta alcun Controparte_2 riferimento alla odierna società opposta, apparendo dunque l'accordo intercorso tra il sig. CP_2
e il sig. come riconosciuto dalla stessa opponente nell'atto introduttivo del giudizio. Pt_2
Si osserva che non ha provato a quale titolo e a fronte di quali prestazioni ha Parte_1 negli anni corrisposto all'opposta società il complessivo importo di euro 24.332,08 richiesti con la domanda riconvenzionale proposta, dovendosi di conseguenza concludere che la domanda riconvenzionale di restituzione degli importi corrisposti da parte opponente a in Controparte_1
mancanza della prova delle assunte causali del pagamento, non potrà essere accolta, non essendo stata provata, nel presente giudizio, alcuna ragione o motivo di non debenza di somme corrisposte nel tempo dall'odierna opponente.
L'opposizione è dunque parzialmente fondata e merita accoglimento, dovendosi rigettare, per i motivi esposti, la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 22127/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data
15.12.2021 e pubblicato in data 28.12.2021;
2) in parziale accoglimento delle domande di parte opposta, condanna la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro CP_1
2.070,00, oltre ad IVA e oltre agli interessi maturati dalle scadenze all'effettivo saldo come da domanda;
3) compensa tra le parti le spese di lite, le spese di CTU sono poste, in via definitiva, a carico solidale delle parti processuali.
Milano, il giorno 4 novembre 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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