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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/09/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 08/09/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 6703/2024 R.G. vertente
TRA
, , C.F. , nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Messina ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv. Teresa Notaro, C.F.: , con lei CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Messina, alla Via A. Saffi, n. 32.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Antonello Monoriti (c.f. , dell'Avvocatura C.F._3 dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio
23 gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, elettivamente Persona_1 domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, Via Armeria 1.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n.
2503/2024 RG del 08.05.2024 , il ricorrente esponeva che in data 29.9.2023, presentava domanda alla competente Commissione Medica per essere sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art.11 della Legge n.537 del 24.12.1993 e del relativo regolamento, per il riconoscimento dell'invalidità quale invalido civile, ai sensi della Legge n.118 del 30.03.1971 e succ. modif. ed integrazioni, allo scopo di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità
o alla minorazione riconosciuta, in quanto soggetto inabile nella misura del 100%, nonché ai fini del riconoscimento dello stato di persona handicappata con una forte riduzione dell'autonomia personale tale da giustificare, quale necessario, un intervento assistenziale permanente e continuativo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 ; - che, con provvedimento del 12.12.2023, la competente
Commissione Medica dell' riconosceva l'istante “ con CP_1 Pt_2 riduzione permanente della capacità lavorativa 74% al 99%.......” (80%), rigettando, in tal modo, l'istanza del ricorrente volta al riconoscimento della chiesta invalidità civile;
che, con ulteriore provvedimento del 12.12.2023, la competente Commissione
Medica rigettava l'istanza presentata dal ricorrente in ordine al riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
Chiedeva che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare se la natura e l'entità delle patologie denunciate determinassero una totale inabilità, con una invalidità in misura pari al 100%, ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, nonché lo stato di persona handicappata con una forte riduzione dell'autonomia personale tale da giustificare quale necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge
104/92 ; che, nel corso del giudizio, su mandato del G.L., veniva disposta ed espletata consulenza medica dal Dott. , al fine di accertare lo stato Persona_2 invalidante dell'istante, il quale lo riteneva invalido in misura pari al 90% e soggetto
2 con handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso in data 14.11.2024, con ricorso depositato in data 13.12.2024 eccepiva in questa sede l'erroneità delle conclusioni medico - legali formulate da CTU con riferimento alla asserita insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dello status di handicap grave, in quanto dopo aver operato il calcolo riduzionistico, il
C.T.U. avrebbe dovuto valutare come il danno globale incida realmente sulla validità complessiva del soggetto.
Concludeva, previo rinnovo della CT, chiedendo di ritenere e dichiarare che il ricorrente, in conseguenza delle infermità denunciate, è soggetto inabile nella misura del 100% ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data che risulterà in corso di causa;
Ritenere e dichiarare che il ricorrente è affetto da infermità tali da determinare una forte riduzione dell'autonomia personale tale da giustificare quale necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data che risulterà in corso di causa. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.02.2025, chiedendo di dichiarare la nullità, inammissibilità della domanda per carenza di motivi ovvero per carenza del requisito sanitario e dichiarare che il ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per avere diritto alla pretesa dedotta in giudizio.
Con condanna alle spese e competenze di questo giudizio o la loro compensazione per ogni ipotesi di soccombenza parziale premesse le conclusioni di cui al ricorso in quanto palesemente inammissibili.
Veniva disposto il richiamo del CTU nominato nel giudizio di AT .
Disposto, dunque, il richiamo del CT nominato in sede di AT Dott. Per_2
con verbale di udienza del 27.02.2025 sulla scorta della richiesta di parte
[...] ricorrente che chiedeva di valutare la documentazione sanitaria successiva al deposito della CT .
3 In data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito, a seguito del richiamo del CTU, non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.09.2023).
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha affermato che il ricorrente
è affetto da: ” Diabete mellito in trattamento misto in soggetto affetto da complicanze micro e macroangiopatiche già operato per rivascolarizzazione arto inferiore sinistro, obesità con complicanze artrosiche, ipoacusia bilaterale, esiti di intervento alla spalla destra, cardiopatia ipertensiva, sindrome disventilatoria di tipo restrittivo con necessità di fare uso di CPAP”.
Affermando ,altresì che il ricorrente: “E' valutabile Invalido Civile nella misura del
100% (cento per cento) con decorrenza dalla data di presentazione di domanda amministrativa (29.09.2023). E' ascrivibile, ai fini della Legge 104/92, all'art. 3 comma 3 a far tempo dalla medesima data (29.09.2023)”.
Tali conclusioni, rimaste indenni da censure specifiche, risultano sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig.
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento della Parte_1 pensione di inabilità civile e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge
104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.09.2023).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e D.M. n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata del giudizio, di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93
4 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Teresa Notaro, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 13.12.2024 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato CP_ in data 08.05.2024, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, vista le note scritte depositate dalla parte ricorrente, e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: in accoglimento delle domande, dichiara che il Sig. Parte_1 possiede il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.09.2023) ; CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali, che liquida in euro
1.168,50 per compensi professionali relativi alla fase sommaria oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali;
ed in euro 2.695,50 per compensi professionali relativi al presente giudizio di merito, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, tutte da distrarre ex art.93 c.p.c. all'Avvocato anticipatario Teresa Notaro;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina,10/09 / 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott Domenico Condello
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