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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 334/2025 R.G.
da
(avv.S.Boresta) Parte_1 attrice contro
Controparte_1
convenuto contumace
e
Repubblica presso il Tribunale di Pesaro CP_2
intervenuta
1 Oggetto : separazione personale.
L'attrice parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Sulla base delle affermazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi accertata l'insanabile frattura fra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita in comune.
Va quindi pronunciata la separazione personale, attesa la cessazione dei sentimenti caratterizzanti l'unione coniugale.
Va accolta la domanda di addebito.
Deve considerarsi infatti provata la violazione dell'Infante dell'obbligo di fedeltà coniugale.
La relazione è stata confermata dai testi.
D'altra parte l'Infante attualmente abita e convive con donna proprio con la donna con cui aveva allacciato la relazione nel corso del matrimonio, circostanza questa che dimostra la veridicità delle affermazioni dell'attrice
Va disposto, come richiesto, l'affidamento condiviso dei due figli, , nato il [...] e Per_1
nata il [...]. Per_2
Contestazioni non vi sono né sulla collocazione dei minori né sull'assegnazione della ex casa coniugale, di proprietà esclusiva attrice, tenuto con che – circostanza non contestata – l'Infante ha lasciato l'ex casa coniugale ormai da mesi.
Tempi di frequentazione come da dispositivo, a tutela della bigenitorialità e stante l'attività svolta dal padre (cameriere).
Quanto alle condizioni economiche, la documentazione prodotta dimostra che: a) l'attrice è attualmente disoccupata ed è proprietaria esclusiva della casa ex coniugale, su cui insite un mutuo con una rata mensile di 569,00 euro, a carico di entrambi i coniugi;
b) che il convenuto lavora come cameriere, percepisce un reddito di circa € 2.500,00, è proprietario di un immobile a Vallefoglia e di un terreno a Castelvolturno.
In questo contesto appare congruo prevedere per il mantenimento dei due figli la somma di complessivi, tenuto conto della loro età e dei tempi di frequentazione e della circostanza che l'assegno unico verrà percepito al 50%.
Spese straordinarie a carico del padre al 70%, stante comunque la differenza reddituale dei due genitori.
2 Va invece riconosciuto alla al fine di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in Pt_2 matrimonio, la somma di € 200,00, stante comunque – come sopra evidenziato - la sua ancora piena capacità lavorativa ( l'attrice non ha ancora compiuto 45 anni).
Le spese seguono la soccombenza.
Viene applicato l'art 133 del DPR n.115/2002,,in quanto l'attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio.
per questi motivi
dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Pesaro il 19.1.2009 e trascritto presso i registri dello Stato Civile di quel Comune;
addebita la separazione al convenuto;
affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 l'abitazione della madre, cui assegna la casa ex famigliare sita in Pesaro, largo Bertinoro 26; dispone che il padre incontri i figli liberamente e comunque, salvo diverso accordo:
• fine settimana alternati senza pernottamento, facendosi carico, il Sig. Infante, di prelevare i minori presso la casa materna il sabato mattina alle ore 10:00 e riaccompagnarli la sera entro le ore domenica sera, entro le ore 21.00, presso l'abitazione materna, nonché il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
dispone che i minor staranno con i genitori durante le festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza, nel corso delle vacanze estine 15 giorni anche non consecutivi, sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
pone a carico del convenuto, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, a far data dalla domanda, la somma mensile complessiva di € 300,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità da questa comunicate, oltre il 70% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale e dal locale Consiglio dell'Ordine; pone a carico del convenuto, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, a far data dalla domanda, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi all'attrice entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità da questa comunicate;
assegno unico al 50% ad entrambi i genitori;
condanna il convenuto a rifondere le spese di lite dell'attrice che liquida in € 3.300,00, oltre spese generali, IVA e Cap come per legge, e pone il pagamento in favore dello Stato;
3 manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro per le prescritte annotazioni di legge.
Così deciso in Pesaro in data 11 dicembre 2025
Il Presidente dott.Davide Storti
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