CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente FR MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 878/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
1 Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3464/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 21/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240082117371000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarazione di nullità della sentenza e restituzione degli atti al giudice di primo grado. In subordine, accoglimento die motivi di ricorso nel merito e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una cartella di pagamento, impugnata parzialmente e solo con riguardo alla maggiore IRES pretesa per l'anno 2020 (e relativi interessi e sanzioni). Si tratta di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73, laddove l'Ufficio ha disconosciuto l'ammontare delle perdite fiscali scomputabili (che la parte aveva indicato) per €
119.319 (da qui la maggiore IRES pretesa per € 28.637).
La parte, dopo avere presentato istanza di autotutela rimasta inevasa (forse anche per un problema di gestione interna fra uffici diversi per motivi di competenza) impugnava la cartella e lamentava nullità per difetto di motivazione e infondatezza nel merito della pretesa.
L'ufficio rilevava che l'esercizio dell'opzione per lo scomputo delle perdite pregresse ha carattere negoziale sicché deve essere effettuata entro i termini di presentazione della dichiarazione o, al più, entro i 90 giorni successivi. Nel caso di specie si è invece in presenza di una dichiarazione che deve essere considerata omessa perché ultra tardiva.
2 La Corte in primo grado, dopo avere richiamato i fatti e rilevato che non ci sono vizi di motivazione trattandosi di cartella emessa sulla base dei dati dichiarati dallo stesso contribuente, ricorda che la
Suprema Corte (23382/2021) ha chiarito che, in caso di dichiarazione omessa, è onere della contribuente provare la sussistenza sostanziale delle perdite. Tale onere non è stato assolto non essendo stata prodotta documentazione contabile e fiscale che fonda la quantificazione delle poste confluite nel bilancio e nella successiva dichiarazione fiscale. Spese compensate.
Propone appello la contribuente. Lamenta nullità della sentenza per violazione del procedimento di cui all'art. 47 ter D. Lgs. 546/1992, chiedendo la remissione al giudice di primo grado per grave violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Si ripropone la questione del difetto di motivazione. Si ricostruiscono poi i documenti prodotti a dimostrazione della sussistenza delle perdite fiscali pregresse.
Si è costituito l'Ufficio replicando ai motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è infondato e, pertanto, deve essere respinto con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
3 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
In via preliminare, la contribuente eccepisce la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio chiedendo la remissione degli atti al giudice di primo grado. Ciò in quanto la Corte ha deciso il ricorso nel merito all'esito di una udienza che era stata fissata per la trattazione dell'istanza cautelare;
e lo ha fatto in assenza dei presupposti previsti. A dire della parte privata,
l'istruttoria non era completa perché si potevano depositare documenti sino a venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione (facoltà della quale la parte aveva fatto espressa richiesta nel ricorso introduttivo); salvo poi motivare il rigetto del ricorso per non essere stato asseritamente assolto l'onere della prova perché la parte non ha prodotto documentazione per consentire la ricostruzione delle perdite pregresse. Non era completo il contraddittorio: si era costituito solo l'ente impositore ma non ADER. Non sono state sentite le parti: non si è tenuto conto della riserva di produzione documentale della parte. Non è stata verificata la manifesta infondatezza o inammissibilità o improcedibilità del ricorso, che non ci sono.
L'eccezione è infondata. Quanto alla manifesta infondatezza/inammissibilità/improcedibilità del ricorso, ciò attiene alla valutazione effettuata dal giudice di prime cure, che ha motivato sul punto. La motivazione della sentenza dà atto della presenza dei presupposti formali e della interlocuzione con le parti, tanto che si dà atto della mancanza di motivi aggiunti. Quanto alla asserita lesione del contraddittorio, a parte il fatto che non si versa in un caso di litisconsorzio necessario, la contribuente non ha alcun interesse a fare valere una nullità rispetto alla mancata costituzione di ADER (che semmai poteva giovarle) e la questione avrebbe semmai potuto essere fatta valere da ADER, che si sarebbe potuta dolere della procedura seguita (e invece, pur costituendosi in questo grado unitamente all'ente impositore, non se ne duole). Peraltro, si è a fronte dell'esito di un controllo automatizzato che si basa sui dati dichiarati dalla stessa parte contribuente, rispetto al quale, semmai, le conseguenze dell'esito del contenzioso - anche con riguardo ai vizi propri della cartella - rimangono in capo all'ente impositore. Quanto alla asserita incompletezza istruttoria, la circostanza che la parte privata, nell'atto introduttivo, abbia formalizzato una espressa riserva di ulteriore produzione documentale non può tradursi ex se in un vincolo ostativo per il giudice nel senso di precludergli l'accesso alla decisione in forma semplificata prevista dall'art. 47 ter;
anche perché la
4 parte privata, nel momento in cui ha formalizzato una istanza cautelare di sospensiva, era perfettamente consapevole della possibilità che la Corte decidesse in forma semplificata, considerato che le norme di legge lo prevedono in presenza di presupposti che sono stati ritenuti sussistenti.
Quanto alle sorti dell'autonomo e parallelo contenzioso per l'anno 2019, dove la parte afferma di avere provveduto a produrre documenti nei termini previsti prima della udienza di trattazione, tanto che il collegio ha emanato ordinanza dando termine all'ufficio per valutare i documenti prodotti, il dato è del tutto indifferente e irrilevante ai fini del decidere in questa sede, trattandosi di autonome e diverse valutazioni effettuate da quell'organo giudicante (cosa che accade fisiologicamente e ordinariamente nelle aule di giustizia). Peraltro, in quella sede, la documentazione prodotta è stata ritenuta insufficiente a integrare la prova richiesta.
In ogni caso, dato atto che si è trattato di un controllo automatizzato, deve aggiungersi che la documentazione prodotta in sede contenziosa in questo grado di giudizio (pur volendola considerare ammissibile ai sensi della nuova formulazione dell'art. 58 D. Lgs. 546/1992 in quanto indispensabile ai fini del decidere) non è idonea a provare la sussistenza sostanziale delle perdite pregresse riportate nei termini in cui si pretende di avvalersene a fini fiscali;
risultando documentazione incompleta e insufficinte. Si tratta dei seguenti documenti: libro giornale per le annualità da cui derivano le perdite fiscali contestate;
l'estrazione del riepilogativo del registro IVA corrispettivi;
un campione di pagine dei predetti registri;
un campione significativo di fatture di acquisto con il relativo riscontro dell'avvenuta registrazione nel libro giornale. Documenti che si aggiungono ai bilanci, calcoli delle imposte e modelli dichiarativi fiscali.
A ben vedere, si allegano solo a campione le fatture di acquisto e le pagine correlative dei Registri
IVA, a fronte di costi per oltre 2 milioni di euro l'anno; neppure i bilanci risultano depositati alla
CCIIAA. Peraltro la contribuente non ha presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2016,
2017, 2018, 2019, salvo presentarle tutte insieme il 29.06.2021 quando, per propria convenienza, emergeva materia imponibile per il 2019.
Al di là dell'obbligo, per le stabili organizzazioni, di deposito dei bilanci, in ogni caso, le stabili organizzazioni di imprese estere devono presentare i bilanci della casa madre, che inglobano i conti di tutte le entità che la compongono. Ciò al fine di garantire trasparenza nella imputazione dei costi e dei ricavi riferibili direttamente alla stabile organizzazione e in modo da evidenziare i diversi risultati
5 gestionali, che hanno diverse implicazioni sul piano fiscale. Adempimenti non rispettati nel caso di specie.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 3.000, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello della contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la contribuente soccombente alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi e 3.000, oltre al 15%, a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Milano, 28 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
ON ON MA IG NT
6
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente FR MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 878/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
1 Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3464/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 21/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240082117371000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarazione di nullità della sentenza e restituzione degli atti al giudice di primo grado. In subordine, accoglimento die motivi di ricorso nel merito e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una cartella di pagamento, impugnata parzialmente e solo con riguardo alla maggiore IRES pretesa per l'anno 2020 (e relativi interessi e sanzioni). Si tratta di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73, laddove l'Ufficio ha disconosciuto l'ammontare delle perdite fiscali scomputabili (che la parte aveva indicato) per €
119.319 (da qui la maggiore IRES pretesa per € 28.637).
La parte, dopo avere presentato istanza di autotutela rimasta inevasa (forse anche per un problema di gestione interna fra uffici diversi per motivi di competenza) impugnava la cartella e lamentava nullità per difetto di motivazione e infondatezza nel merito della pretesa.
L'ufficio rilevava che l'esercizio dell'opzione per lo scomputo delle perdite pregresse ha carattere negoziale sicché deve essere effettuata entro i termini di presentazione della dichiarazione o, al più, entro i 90 giorni successivi. Nel caso di specie si è invece in presenza di una dichiarazione che deve essere considerata omessa perché ultra tardiva.
2 La Corte in primo grado, dopo avere richiamato i fatti e rilevato che non ci sono vizi di motivazione trattandosi di cartella emessa sulla base dei dati dichiarati dallo stesso contribuente, ricorda che la
Suprema Corte (23382/2021) ha chiarito che, in caso di dichiarazione omessa, è onere della contribuente provare la sussistenza sostanziale delle perdite. Tale onere non è stato assolto non essendo stata prodotta documentazione contabile e fiscale che fonda la quantificazione delle poste confluite nel bilancio e nella successiva dichiarazione fiscale. Spese compensate.
Propone appello la contribuente. Lamenta nullità della sentenza per violazione del procedimento di cui all'art. 47 ter D. Lgs. 546/1992, chiedendo la remissione al giudice di primo grado per grave violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Si ripropone la questione del difetto di motivazione. Si ricostruiscono poi i documenti prodotti a dimostrazione della sussistenza delle perdite fiscali pregresse.
Si è costituito l'Ufficio replicando ai motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è infondato e, pertanto, deve essere respinto con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
3 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
In via preliminare, la contribuente eccepisce la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio chiedendo la remissione degli atti al giudice di primo grado. Ciò in quanto la Corte ha deciso il ricorso nel merito all'esito di una udienza che era stata fissata per la trattazione dell'istanza cautelare;
e lo ha fatto in assenza dei presupposti previsti. A dire della parte privata,
l'istruttoria non era completa perché si potevano depositare documenti sino a venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione (facoltà della quale la parte aveva fatto espressa richiesta nel ricorso introduttivo); salvo poi motivare il rigetto del ricorso per non essere stato asseritamente assolto l'onere della prova perché la parte non ha prodotto documentazione per consentire la ricostruzione delle perdite pregresse. Non era completo il contraddittorio: si era costituito solo l'ente impositore ma non ADER. Non sono state sentite le parti: non si è tenuto conto della riserva di produzione documentale della parte. Non è stata verificata la manifesta infondatezza o inammissibilità o improcedibilità del ricorso, che non ci sono.
L'eccezione è infondata. Quanto alla manifesta infondatezza/inammissibilità/improcedibilità del ricorso, ciò attiene alla valutazione effettuata dal giudice di prime cure, che ha motivato sul punto. La motivazione della sentenza dà atto della presenza dei presupposti formali e della interlocuzione con le parti, tanto che si dà atto della mancanza di motivi aggiunti. Quanto alla asserita lesione del contraddittorio, a parte il fatto che non si versa in un caso di litisconsorzio necessario, la contribuente non ha alcun interesse a fare valere una nullità rispetto alla mancata costituzione di ADER (che semmai poteva giovarle) e la questione avrebbe semmai potuto essere fatta valere da ADER, che si sarebbe potuta dolere della procedura seguita (e invece, pur costituendosi in questo grado unitamente all'ente impositore, non se ne duole). Peraltro, si è a fronte dell'esito di un controllo automatizzato che si basa sui dati dichiarati dalla stessa parte contribuente, rispetto al quale, semmai, le conseguenze dell'esito del contenzioso - anche con riguardo ai vizi propri della cartella - rimangono in capo all'ente impositore. Quanto alla asserita incompletezza istruttoria, la circostanza che la parte privata, nell'atto introduttivo, abbia formalizzato una espressa riserva di ulteriore produzione documentale non può tradursi ex se in un vincolo ostativo per il giudice nel senso di precludergli l'accesso alla decisione in forma semplificata prevista dall'art. 47 ter;
anche perché la
4 parte privata, nel momento in cui ha formalizzato una istanza cautelare di sospensiva, era perfettamente consapevole della possibilità che la Corte decidesse in forma semplificata, considerato che le norme di legge lo prevedono in presenza di presupposti che sono stati ritenuti sussistenti.
Quanto alle sorti dell'autonomo e parallelo contenzioso per l'anno 2019, dove la parte afferma di avere provveduto a produrre documenti nei termini previsti prima della udienza di trattazione, tanto che il collegio ha emanato ordinanza dando termine all'ufficio per valutare i documenti prodotti, il dato è del tutto indifferente e irrilevante ai fini del decidere in questa sede, trattandosi di autonome e diverse valutazioni effettuate da quell'organo giudicante (cosa che accade fisiologicamente e ordinariamente nelle aule di giustizia). Peraltro, in quella sede, la documentazione prodotta è stata ritenuta insufficiente a integrare la prova richiesta.
In ogni caso, dato atto che si è trattato di un controllo automatizzato, deve aggiungersi che la documentazione prodotta in sede contenziosa in questo grado di giudizio (pur volendola considerare ammissibile ai sensi della nuova formulazione dell'art. 58 D. Lgs. 546/1992 in quanto indispensabile ai fini del decidere) non è idonea a provare la sussistenza sostanziale delle perdite pregresse riportate nei termini in cui si pretende di avvalersene a fini fiscali;
risultando documentazione incompleta e insufficinte. Si tratta dei seguenti documenti: libro giornale per le annualità da cui derivano le perdite fiscali contestate;
l'estrazione del riepilogativo del registro IVA corrispettivi;
un campione di pagine dei predetti registri;
un campione significativo di fatture di acquisto con il relativo riscontro dell'avvenuta registrazione nel libro giornale. Documenti che si aggiungono ai bilanci, calcoli delle imposte e modelli dichiarativi fiscali.
A ben vedere, si allegano solo a campione le fatture di acquisto e le pagine correlative dei Registri
IVA, a fronte di costi per oltre 2 milioni di euro l'anno; neppure i bilanci risultano depositati alla
CCIIAA. Peraltro la contribuente non ha presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2016,
2017, 2018, 2019, salvo presentarle tutte insieme il 29.06.2021 quando, per propria convenienza, emergeva materia imponibile per il 2019.
Al di là dell'obbligo, per le stabili organizzazioni, di deposito dei bilanci, in ogni caso, le stabili organizzazioni di imprese estere devono presentare i bilanci della casa madre, che inglobano i conti di tutte le entità che la compongono. Ciò al fine di garantire trasparenza nella imputazione dei costi e dei ricavi riferibili direttamente alla stabile organizzazione e in modo da evidenziare i diversi risultati
5 gestionali, che hanno diverse implicazioni sul piano fiscale. Adempimenti non rispettati nel caso di specie.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 3.000, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello della contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la contribuente soccombente alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi e 3.000, oltre al 15%, a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Milano, 28 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
ON ON MA IG NT
6