Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 339
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del procedimento

    L'eccezione è infondata. La motivazione della sentenza di primo grado dà atto della presenza dei presupposti formali e dell'interlocuzione con le parti. La contribuente non ha interesse a far valere la nullità per mancata costituzione di ADER. L'eventuale incompletezza istruttoria non preclude al giudice la decisione in forma semplificata, prevista dall'art. 47 ter.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto che il giudice, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare analiticamente tutte le questioni, potendosi limitare a quelle rilevanti per la decisione, assorbendo le altre.

  • Rigettato
    Sussistenza sostanziale delle perdite fiscali pregresse

    La documentazione prodotta in sede di appello, pur considerata ammissibile, risulta incompleta e insufficiente a provare la sussistenza sostanziale delle perdite fiscali pregresse. Non sono stati depositati i bilanci presso la CCIIAA e le dichiarazioni fiscali per gli anni precedenti sono state presentate tardivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 339
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 339
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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