CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210004012731000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1323/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 03020249002084536000, notificatogli in data 6.4.2024 e relativa alla cartella recante il n. 03020210004012731000.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituite in giudizio Agenzia delle Entrate SI e la Regione Calabria che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell'11.12.2025, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata in data 22.6.2022 con consegna a mani del destinatario.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 350,00, ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210004012731000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1323/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 03020249002084536000, notificatogli in data 6.4.2024 e relativa alla cartella recante il n. 03020210004012731000.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituite in giudizio Agenzia delle Entrate SI e la Regione Calabria che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell'11.12.2025, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata in data 22.6.2022 con consegna a mani del destinatario.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 350,00, ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge.