Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01048/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2022, proposto da
Az. Agr. Gallina Bruno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A. - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione AGEA Prot. n. AGEA.AGA.2022.35272, recante “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con la quale AG ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/01 e 2002/03;
nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. PA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con ricorso depositato in data 12 dicembre 2022 parte ricorrente ha contestato la comunicazione di ricalcolo del prelievo supplementare effettuato “in ottemperanza” delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3552/22 e 3153/22 che avevano annullato i provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per campagne lattiere 2000/01 e 2002/03;
nonostante la regolarità della notifica, AG non si è costituita in giudizio;
all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
come rilevato da parte ricorrente, con memoria depositata in data 3 febbraio 2026, « in corso di causa, il legislatore nazionale ha introdotto rilevanti innovazioni attraverso l’art. 10-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103, che: - al comma 1 prevede che “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo”; - ai commi 2 e 3 disciplina i parametri, i criteri e le modalità attraverso cui “l'AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti”; - al comma 4 prevede che “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti” »;
in tal senso, per effetto del disposto dell’art. 10 bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103, l’atto di ricalcolo impugnato in questa sede risulta essere stato annullato e, comunque, è stato ritenuto, ex lege , “privo di effetto” (venendo in rilievo una comunicazione anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge);
ne consegue, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
le spese di lite devono essere integralmente compensate alla luce della particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
NG GA, Presidente
PA SI, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA SI | NG GA |
IL SEGRETARIO