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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
LU ZO, LA
COZZOLINO EP FR, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 920/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008516937000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008516937000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008516937000 IRPEF-ALTRO 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000606575000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000606575000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000606575000 IRPEF-ALTRO 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si è opposta all'intimazione di pagamento n. 03420239008516937/000 del 14.07.2023 notificata in data 14.09.2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni con cui si intimava , tra le altre, il pagamento della somma di euro
34.815,24 per il mancato pagamento della cartella n. 03420170000606575000
di euro 34.815,24 che traeva origine dal mancato pagamento di Irpef relativo all'anno 2002.
L'odierna opposizione attiene, per quanto di giurisdizione e competenza del
Giudice adito, alla cartella n. 03420170000606575000 di euro 34.815,24
comprensiva di spese, interessi e sanzioni, inserita nell'intimazione di pagamento notificata il 14.09.2023.
La contribuente eccepiva la mancata notificazione della cartella e la prescrizione del credito. Si è costituita ADER e Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento invero ADER dimostra documentalmente la rituale e tempestiva notificazione della cartella presupposta che è stata seguita da una serie di atti interruttivi, parimenti tempestivamente e legittimamente notificati e parimenti documentati da ADER. Pertanto, con queste premesse, considerata la prescrizione decennale del tributo richiesto, la sospensione della notifica degli atti di esazione per la c.d. emergenza COVID, deve escludersi il verificarsi della prescrizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 4500 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta in favore di ADER e dell'Agenzia delle Entrate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
LU ZO, LA
COZZOLINO EP FR, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 920/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008516937000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008516937000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008516937000 IRPEF-ALTRO 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000606575000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000606575000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000606575000 IRPEF-ALTRO 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si è opposta all'intimazione di pagamento n. 03420239008516937/000 del 14.07.2023 notificata in data 14.09.2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni con cui si intimava , tra le altre, il pagamento della somma di euro
34.815,24 per il mancato pagamento della cartella n. 03420170000606575000
di euro 34.815,24 che traeva origine dal mancato pagamento di Irpef relativo all'anno 2002.
L'odierna opposizione attiene, per quanto di giurisdizione e competenza del
Giudice adito, alla cartella n. 03420170000606575000 di euro 34.815,24
comprensiva di spese, interessi e sanzioni, inserita nell'intimazione di pagamento notificata il 14.09.2023.
La contribuente eccepiva la mancata notificazione della cartella e la prescrizione del credito. Si è costituita ADER e Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento invero ADER dimostra documentalmente la rituale e tempestiva notificazione della cartella presupposta che è stata seguita da una serie di atti interruttivi, parimenti tempestivamente e legittimamente notificati e parimenti documentati da ADER. Pertanto, con queste premesse, considerata la prescrizione decennale del tributo richiesto, la sospensione della notifica degli atti di esazione per la c.d. emergenza COVID, deve escludersi il verificarsi della prescrizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 4500 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta in favore di ADER e dell'Agenzia delle Entrate