Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2023 REG.RIC.
N. 01592/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Parato in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 19;
contro
Università del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 745 del 2023:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.R. n. -OMISSIS- del 17.5.2023 di approvazione degli atti della procedura selettiva n. 2, bandita con D.R. n. 537, in data 17 giugno 2022 , per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di I Fascia, Settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, Settore scientifico-disciplinare MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali – C.d.S. in Medicina e Chirurgia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, con delibera Consiglio di Amministrazione n. 94, in data 8 giugno 2022;
- dei verbali n. -OMISSIS- e dei relativi allegati;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata del Prof. -OMISSIS- a svolgere l’impegno didattico come professore di prima fascia, nonché – per quanto occorrer possa - la nota del 4.6.2023 a firma dei commissari -OMISSIS- e -OMISSIS- di riscontro alle contestazioni del candidato -OMISSIS-;
con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’8/11/2023:
per l’annullamento
- del D.R. n. -OMISSIS- del 24.07.2023 avente ad oggetto “Approvazione atti della procedura selettiva n. 2, bandita con D.R. n. 537, in data 17 giugno 2022 , per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di I Fascia, Settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, Settore scientifico-disciplinare MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali – C.d.S. in Medicina e Chirurgia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, con delibera Consiglio di Amministrazione n. 94, in data 08 giugno 2022. Rettifica a seguito del riesame”;
- delle “Ulteriori integrazioni al verbale 4” di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-del 18.07.2023 della Commissione a maggioranza;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 29.06.2023 della Commissione a maggioranza avente ad oggetto “Istanza di riesame del Prof. -OMISSIS-. (…)”;
- della nota prot. -OMISSIS- del 5.07.2023 dei commissari -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ivi compresi i provvedimenti di nomina, di chiamata e di presa in servizio del Prof. -OMISSIS- a svolgere l’impegno didattico come professore di prima fascia;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 29/12/2023:
per la declaratoria
- di improcedibilità/inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso nonché per l’accoglimento del ricorso incidentale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio;
quanto al ricorso n. 1592 del 2024:
per l’annullamento
- del D.R. n. -OMISSIS- del 19.09.2024 , successivamente comunicato, avente ad oggetto “Piano triennale di fabbisogni del personale 2021 - 2023: procedura selettiva (art. 18, comma 1, della Legge 240/2010) per la chiamata di professori di I fascia – Chiamata e nomina per il G.S.D. 06/MEDS-07 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, S.S.D. MEDS-07/B “Malattie dell’apparato cardiovascolare” – Decadenza prof. -OMISSIS-”, con il quale è stato dichiarato decaduto dalla nomina il Prof. -OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, in data 06/09/2024, con cui è stata ribadita la necessità che il prof. -OMISSIS-, prendesse servizio, a pena decadenza, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale di questo Ateneo, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa nota (ricevuta via PEC in data 06/09/2024);
- di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università del Salento e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. NI DE EI e uditi per le parti i difensori come da verbale come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al numero 745/2023 R.G., notificato il 14.7.2023 e depositato in data 17.7.2023, il Prof. -OMISSIS- ha impugnato il decreto rettorale n. -OMISSIS- del 17 maggio 2023 e i presupposti atti procedimentali, relativi alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi del Salento per il reclutamento di un professore universitario di I fascia nel settore concorsuale 06/D1 (settore scientifico-disciplinare MED/11, inerente le malattie dell’apparato cardiovascolare, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali.
La graduatoria di merito, approvata con il prefato decreto in esito alla procedura concorsuale, vedeva classificati al primo posto - quale vincitore della selezione - il Prof. -OMISSIS- con punti 64,72/100 e al secondo posto il Prof. -OMISSIS- con punti 60,10/100.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti gravati, alla stregua dei seguenti motivi di censura: I. “Violazione dell’art. 18 della L. n. 240/2010. Violazione dell’art. 7 del Bando di concorso e dell’Allegato 2. Violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione Giudicatrice. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa” ; II. “Violazione dell’art. 18 della L. n. 240/2010. Violazione dell’art. 7 del Bando di concorso e dell’Allegato 2. Violazione della Carta Europea dei Ricercatori. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa” ; III. “Violazione dell’art. 18 della L. n. 240/2010. Violazione dell’art. 7 del Bando di concorso e dell’Allegato 2. Violazione della Carta Europea dei Ricercatori. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa” .
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23.10.2023 e depositato in data 8.11.2023, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del sopravvenuto decreto n. -OMISSIS- del 24.7.2023, con cui il Rettore dell’Università del Salento – a seguito della istanza di riesame presentata dal Prof. -OMISSIS- e degli esiti dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dal Prof. -OMISSIS- nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale – ha parzialmente rettificato i punteggi della graduatoria di merito, confermando, quale vincitore della procedura in questione, lo stesso Prof. -OMISSIS- (in particolare, nella nuova graduatoria quest’ultimo risulta sempre primo graduato con punti 64,72/100, mentre il Prof. -OMISSIS- ha subito la decurtazione di un punto, rimanendo secondo graduato con il punteggio di 59,10/100).
La parte ricorrente ha affidato il ricorso per motivi aggiunti alle censure così rubricate: I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Bando e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2020. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, illogicità, disparità di trattamento, travisamento dei presupposti” ; II. “Violazione dell’art. 18 della L. n. 240/2010. Violazione dell’art. 7 del Bando di concorso e dell’Allegato 2. Violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione Giudicatrice. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa” ; III. “Violazione dell’art.18 della L. n. 240/2010. Violazione dell’art. 7 del Bando di concorso e dell’Allegato 2. Violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione Giudicatrice. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa” ; IV. “Illegittimità derivata”.
In particolare, i motivi di diritto proposti dalla difesa del Prof. -OMISSIS- possono così essere sintetizzati:
i) i controlli di veridicità effettuati dall’Amministrazione intimata presso gli Atenei del Piemonte Orientale e di Sassari hanno confermato la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Prof. -OMISSIS- nel proprio curriculum vitae . In particolare, dai predetti controlli è emerso che il controinteressato ha dichiarato di essere titolare di un insegnamento presso l’Università di Sassari nell’anno accademico 2021-2022, mentre tale attività è iniziata solo nell’anno accademico successivo, e di essere stato relatore di alcune tesi, delle quali, in realtà, era solo correlatore; nella prospettazione attorea, tali false dichiarazioni avrebbero dovuto comportare l’immediata esclusione del candidato dalla procedura selettiva;
ii ) viene stigmatizzato l’operato della Commissione giudicatrice, la quale – nonostante l’espresso invito del Rettore a riesaminare i punteggi relativi ai criteri C3 (“ Attività di docenza svolta in Italia ”) e C13 (“ Supervisione di tesi di dottorato ”) – ha confermato, a maggioranza dei suoi componenti, il punteggio originariamente attribuito al controinteressato, benché, alla luce delle verifiche effettuate, l’attività didattica presso l’Università di Sassari non risultasse “in atto” al momento della domanda, né formalmente incardinata, come invece richiesto dalla declaratoria del criterio; analogamente l’attività di supervisione di tesi e dottorati dichiarata dal Prof. -OMISSIS- non era stata effettivamente svolta o era stata svolta in una veste diversa;
iii ) sotto altro profilo, il ricorrente deduce la violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza, oltreché l’illogicità manifesta della decisione della Commissione di ridurre ulteriormente - in sede di riesame - il punteggio attribuitogli per i criteri C7, C9 e C10, sulla base di documentazione non ostesa e di valutazioni arbitrarie. Nello specifico, viene contestato il mancato riconoscimento del ruolo di “ Principal Investigator ” in progetti finanziati da enti di ricerca e della titolarità di brevetti, smentito da documenti ufficiali (come lettere di enti di ricerca e codici brevetto), evidenziando una disparità di trattamento rispetto all’atteggiamento conservativo tenuto nei confronti dei titoli non veritieri del vincitore.
Si è costituita in giudizio l’Università del Salento, depositando documentazione e memorie difensive, ed instando per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Anche il controinteressato si è costituito in giudizio per resistere, proponendo successivamente ricorso incidentale, notificato il 22.12.2023 e depositato il 29.12.2023, con il quale ha impugnato il sopra menzionato provvedimento rettorale di approvazione degli atti concorsuali, nella parte in cui il Prof. -OMISSIS- ha ottenuto un punteggio maggiore di quello spettante o comunque non è stato escluso, per i seguenti motivi di diritto: “Violazione e falsa applicazione dell’art.18 l. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 4 agosto 2011 n.344. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Palese travisamento dei fatti. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste. Erroneità dei presupposti. Sviamento di potere. Disparità di trattamento” .
In sintesi, con plurimi ordini di censura il controinteressato ha sostenuto, in primis, l’erronea attribuzione di punteggio al Prof. -OMISSIS- per il criterio C10, relativo alla “Responsabilità scientifica di progetti di ricerca”, in quanto il candidato non risulterebbe titolare di finanziamenti derivanti da bandi competitivi esterni o internazionali, ma avrebbe indicato ruoli di mera partecipazione o grant interni all’ateneo di appartenenza, che non avrebbero dovuto consentire l’attribuzione di alcun punteggio; viene poi contestata la valutazione inerente il criterio C13 (“Supervisione di tesi di dottorato e assegni di ricerca”), ritenuta illogica e frutto di disparità di trattamento, avendo la Commissione valorizzato dichiarazioni generiche e prive di riscontri, a fronte della dedotta superiore attività di supervisione, svolta dal Prof. -OMISSIS- .
Inoltre, nella prospettazione del ricorrente incidentale, il Prof. -OMISSIS- avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura in questione per aver fornito anch’egli dichiarazioni non veritiere nel suo curriculum circa: a) la direzione di enti di ricerca internazionali (criterio C7), avendo vantato ruoli di direzione apicale che la stessa Commissione ha accertato non essere equivalenti alla direzione generale degli istituti indicati; b) lo sviluppo di due brevetti depositati negli USA (criterio C9), risultati invece inesistenti o rifiutati dalla competente autorità, secondo un parere di uno studio legale specializzato in proprietà intellettuale, depositato in atti; c) la titolarità di fondi di ricerca esteri e regionali (criterio C10), erogati da enti pubblici nazionali o internazionali, la cui assenza è stata confermata dalla Commissione di concorso; d) la durata e la natura di rapporti contrattuali intrattenuti con l’Università di Nijmegen e con il CNR/Regione Toscana.
La domanda cautelare proposta dal Prof. -OMISSIS- è stata oggetto di rinuncia nelle camere di consiglio del 14.9.2023 e del 10.3.2025.
Con ricorso iscritto al numero R.G. 1592/2024, notificato il 22.11.2024 e depositato in data 2.12.2024, il Prof. -OMISSIS- ha agito in giudizio contro l’Università degli Studi del Salento e nei confronti del Prof. -OMISSIS- per ottenere l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 19.9.2024, con il quale l’Ateneo ha dichiarato la sua decadenza dalla nomina a Professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare MEDS-07/B “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, nonché della nota prot. n. -OMISSIS- del 6.9.2024, con cui lo stesso Ateneo intimava la presa di servizio a pena di decadenza.
Il provvedimento suddetto scaturisce dalle vicende successive alla conclusione della procedura selettiva per cui vi è causa.
Il Prof. -OMISSIS- aveva inizialmente chiesto, giusta nota dell’11.10.2023, di posticipare la presa di servizio alla data del 1° settembre 2024 e tale richiesta gli era stata accordata dall’Ateneo salentino, in ragione della pendenza del contenzioso instaurato dal Prof. -OMISSIS- innanzi a questo T.A.R. (cfr. doc. 6 – foliario del 13.12.2024).
Sennonché, con nota del 24.7.2024, l’Ateneo chiedeva al Prof -OMISSIS- di “ assumere servizio, a pena decadenza, improrogabilmente il 2 settembre 2024 ”.
Con nota del 2.9.2024, il Prof. -OMISSIS- rappresentava all’Ateneo l’esigenza di posticipare la presa di servizio all’inizio dell’anno academico 2024-2025 “e comunque non prima della istituzione di una SC [struttura complessa – N.d.R.] a direzione universitaria” .
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 4.9.2024, il Direttore Generale della ASL di Lecce comunicava al Prof. -OMISSIS- che “ Fra le diverse Unità Operative previste dall’organizzazione aziendale dell’ASL Lecce e inserite nell’Allegato C del succitato Protocollo di Intesa, la U.O.C. di Cardiologia, con attuali 40 posti letto, è stata qualificata come U.O. a direzione mista, con suddivisione degli attuali posti letto sotto la direzione, coordinamento e responsabilità di due diversi Direttori (20 sotto la Direzione universitaria e 20 sotto la Direzione Ospedaliera) ”.
Nonostante le rimostranze del Prof. -OMISSIS- e la proposta - formulata con nota de 15.9.2024 - di posticipare la presa di servizio al 1° novembre 2024, l’Amministrazione universitaria, basandosi sulla prefata comunicazione della ASL di Lecce, che proponeva una “direzione mista” della Unità operativa complessa (U.O.C.) di Cardiologia, respingeva le istanze del ricorrente e, stante la mancata presa di servizio entro il termine ultimativo del 16 settembre 2024, emanava il provvedimento di decadenza impugnato con il ricorso R.G. n. 1592/2024.
A supporto della domanda annullatoria avanzata con il summenzionato ricorso, il Prof. -OMISSIS- ha proposto i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 127 del d.P.R. 10.01.1957, n. 3. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Palese travisamento dei fatti. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste. Erroneità dei presupposti. Sviamento di potere” ; II. “Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di buon andamento. Illogicità, Irragionevolezza” ; III. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi generali di buon andamento, imparzialità, regolarità e trasparenza. Violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento”.
Con atto del 5.12.2024, si è costituita in giudizio l’Università del Salento per resistere, depositando successivamente documenti e memorie, con le quali ha chiesto il rigetto della domanda cautelare e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità e di infondatezza nel merito delle domande dedotte dal ricorrente
Il Prof. -OMISSIS- non si è costituito in tale ultimo giudizio, in cui - a parti invertite - riveste la posizione di controinteressato.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il difensore del Prof. -OMISSIS- ha rinunciato all’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
Infine, previo deposito di documenti e memorie difensive ex art. 73 c.p. a., all’udienza pubblica del 12 gennaio 2026, entrambi i giudizi, sopra riepilogati, sono stati assunti in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va disposta la riunione del ricorso R.G. n. 1592/2024 al ricorso R.G. n. 745/2023, in quanto soggettivamente e oggettivamente connesso a quest’ultimo.
2. Così riuniti i ricorsi, reputa il Collegio che debba essere esaminato prioritariamente il ricorso R.G. n. 1592/2024 per ragioni di ordine logico-giuridico, poiché dall’esito di tale giudizio dipende la permanenza della legittimazione e dell’interesse del Prof. -OMISSIS- al ricorso incidentale introdotto nel giudizio R.G. n. 745/2023.
3. Il mezzo di gravame delibato in via prioritaria è affidato a tre ordini di censure, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e di chiarezza espositiva.
3.1. Con il primo motivo, il Prof. -OMISSIS- sostiene che la sua mancata presa di servizio sia sorretta da un “giustificato motivo” ex art. 127 del d.P.R. n. 3/1957, consistente nell’inadempimento dell’Università rispetto agli obblighi previsti dal bando e dal D. Lgs. n. 517/1999, dal momento che il bando prevedeva espressamente che l’attività clinico-assistenziale dovesse svolgersi presso la costituenda Azienda ospedaliero-universitaria, ente tuttavia mai istituito; ad avviso della parte, la soluzione proposta dalla ASL di Lecce di una “direzione mista” della U.O.C. di Cardiologia - condivisa tra direzione universitaria e ospedaliera - è illegittima e inattuabile, in quanto l’ordinamento sanitario ex D. Lgs. n. 502/1992 prevede l’unicità della direzione per ciascuna struttura complessa. L’assenza di una struttura complessa a direzione universitaria esclusiva impedirebbe giuridicamente e fattualmente al ricorrente di espletare le proprie funzioni e di attivare la Scuola di Specializzazione, rendendo la pretesa dell’Ateneo illegittima.
3.2. Sotto altro profilo, viene dedotta la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e buon andamento. Il provvedimento di decadenza è ritenuto misura eccessivamente gravosa e non necessaria rispetto all’obiettivo perseguito, in quanto l’Amministrazione avrebbe potuto accogliere la richiesta di un breve differimento della presa di servizio all’inizio dell’anno accademico (novembre 2024), soluzione che avrebbe comportato un minor sacrificio per il privato senza pregiudicare l’interesse pubblico, atteso che il deducente aveva offerto la propria disponibilità a svolgere l’insegnamento a titolo gratuito e che l’Università aveva già attivato procedure comparative per la copertura delle attività didattiche; pertanto, la motivazione addotta dall’Ateneo per denegare un ulteriore differimento della presa di servizio, riferita al pregiudizio per gli studenti, è ritenuta pretestuosa e irragionevole.
3.3. Infine, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza. Tale omissione avrebbe precluso l’esercizio delle garanzie partecipative, impedendo all’interessato di sottoporre all’Amministrazione osservazioni documentate, che avrebbero potuto orientare diversamente la decisione finale, sicché l’atto sarebbe illegittimo per difetto di contraddittorio.
4. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione, proposta dalla Difesa erariale, di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti al provvedimento di decadenza, perché i motivi di censura, sopra compendiati, sono infondati.
4.1. Devono anzitutto richiamarsi, a smentita delle censure proposte dal Prof. -OMISSIS-, le plurime basi normative atte a fondare la misura decadenziale in contestazione, le quali necessariamente sottendono il potere dell’Amministrazione di disporre termini perentori per l’espletamento degli adempimenti necessari alla instaurazione del rapporto di servizio, imponendone il rispetto a pena di decadenza.
4.2. La giurisprudenza amministrativa ha individuato le principali fonti di simile potere, riferendole talvolta alla norma di cui all’art. 127, comma 1, lett. c ) del d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 4399/2022), e in altri casi alla più recente regola di cui all’art. 17, comma 4, del d.P.R. n. 487 del 1994 (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4513/2019).
4.3. La prima delle norme appena citate dispone che: « L’impiegato incorre nella decadenza dall’impiego: [...] c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve ».
4.4. Analogamente, l’articolo 17, comma 4, del d.P.R. n. 487 del 1994 recita: « Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio ».
4.5. Dalle disposizioni appena richiamate risulta, in sostanza, che il vincitore di concorso il quale non assuma effettivamente servizio, disattendendo l’indicazione a tal fine rivoltagli dall’Amministrazione, decade dalla situazione giuridica derivante dalla vittoria del concorso pubblico.
5. Alla luce di queste considerazioni, e con il riscontro della giurisprudenza consolidata, va in primis affermata la legittimità dell’operato dell’Università degli Studi del Salento, laddove questa ha fissato - all’esito di una proroga connessa al contenzioso pendente tra le parti - un termine perentorio, come tale a pena di decadenza, per l’assunzione in servizio da parte del vincitore del concorso per la nomina a Professore di I Fascia per il Settore scientifico-disciplinare “Malattie dell’apparato cardiovascolare”.
5.1. La legge generale ed astratta non individua con rigidità e una volta per tutte il momento superato il quale si realizza la decadenza de qua , limitandosi a perimetrare un arco temporale più ampio, entro il quale rimette all’apprezzamento della singola Amministrazione, di volta in volta in relazione alle peculiarità del caso concreto, la fissazione dello specifico termine decadenziale da osservare.
5.2. Il potere di determinare tempi e modi della procedura di assunzione de qua è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, cui fa capo l’utilizzo delle risorse destinate al perseguimento della propria attività istituzionale.
6. Appurata, dunque, la piena riconducibilità della condotta dell’Università degli Studi del Salento a precisi fondamenti normativi, deve essere vagliata la doglianza attorea secondo cui il potere di fissare la data di assunzione in servizio sarebbe stato esercitato illegittimamente, nel momento in cui è stato denegato il suo differimento per giustificato motivo.
6.1. In giurisprudenza si è condivisibilmente affermato che il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 436, al pari delle analoghe disposizioni dettate dal d.P.R. n. 3 del 1957 e dal d.P.R. n. 487 del 1994, rimette alla Pubblica Amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio, perché il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell’assunto solo qualora quest’ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa (cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 19732 del 2025).
6.2. La decadenza può essere esclusa dalla presenza di un giustificato motivo, il quale “ nella costante giurisprudenza del giudice amministrativo è rappresentato da un ostacolo obiettivo, che effettivamente impedisca di assumere servizio nell’ufficio di prima destinazione, dovendosi qualificare come un onere specifico a carico del soggetto quello di presentarsi in servizio alla data indicata dall’Amministrazione che ha indetto la procedura selettiva e nella quale egli si è posizionato utilmente (Sez. I, par. n. 908 del 28 -06 -1985; T.a.r. Piemonte – Torino, Sez. II 7 febbraio 2009, n. 342.), con la conseguenza che la mancata presentazione comporta, di per sé, la legittima emanazione del provvedimento di decadenza” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 30.11.2009, n. 7501).
6.3. Al fine di poter ritenere integrata l’ipotesi del “giustificato motivo”, si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che in tal caso nella necessaria comparazione fra l’interesse del singolo e quelli generali garantiti dall’imposizione del termine, il primo non può essere prevalente (in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4513 del 2019; Consiglio di Stato, sez. III, n. 3870/2015).
6.4. In particolare, nella succitata sentenza n. 4513 del 2019 il Consiglio di Stato ha espresso in subiecta materia i seguenti dettami: « La congrua motivazione deve ritenersi sussistente […] ove fondata su ragioni serie, gravi ed obiettive che abbiano determinato il comportamento del soggetto. Circostanze similari sono state rinvenute in gravi stati di salute, in vicende inaspettate attinenti allo stato familiare, in situazioni particolari che abbiano reso giustificabile l’azione diversa da quella asseritamene doverosa mentre sono stati esclusi motivi meramente personali tali da rendere il comportamento solo più conveniente e le ragioni che, pur rispondendo ad un interesse apprezzabile, non giustificano comunque la violazione di un comportamento ritenuto doveroso (cfr., ex multis, C.. S. S.. V, 9 ottobre 2007 n. 5277). In ogni caso l’onere della prova grava sul pubblico dipendente che, al fine di evitare la risoluzione del proprio rapporto lavorativo, ha l’obbligo di dimostrare il motivo ostativo alla assunzione di servizio, documentando ed argomentando puntualmente i fatti a sostegno delle proprie ragioni. Residua in capo alla Amministrazione il solo compito di indicare il termine entro il quale il vincitore di concorso debba presentarsi sul posto di lavoro non essendo dalla norma richiesta alcuna attività istruttoria ulteriore. In ragione di quanto sopra, il provvedimento di decadenza va inserito in un iter procedimentale definito dalla legge, che comporta appunto (e notoriamente) la decadenza dalla nomina in caso di mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo. Perciò l’odierno appellante, peraltro reso espressamente edotto di tale conseguenza dalla stessa amministrazione universitaria nella nota con la quale si era accordato il rinvio della prima data di presa di servizio, era perfettamente in grado di sapere che il suo comportamento implicava il rischio della dichiarazione di decadenza ai sensi del citato art. 17, comma 4, d.P.R. 487/1994, la cui applicazione costituisce atto necessitato» .
7. Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie la valutazione del motivo impeditivo, addotto dal vincitore della procedura concorsuale a giustificazione della propria richiesta di procrastinare l’assunzione in servizio, risulta essere stata adeguatamente istruita e logicamente valutata dalla P.A.; nel complessivo procedimento l’Università ha assolto all’onere di valutazione della serietà e consistenza dei motivi impeditivi addotti dal Prof. -OMISSIS- a giustificazione delle proprie istanze di proroga.
7.1. Come precedentemente evidenziato, le disposizioni rilevanti in subiecta materia – secondo il formante giurisprudenziale – devono essere interpretate nel senso che la possibilità di addurre un “giustificato motivo” per il differimento della presa di servizio è necessariamente correlata a situazioni di impedimento oggettivo, ovvero a gravi e comprovate ragioni che impediscano al vincitore nominato - seppur in modo non assoluto - di assumere l’impiego.
7.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche, reputa il Collegio che non possano essere sussunti nella previsione derogatoria di legge i motivi addotti dal ricorrente, il quale ha accampato ex ante problematiche organizzative ( id est, l’allegata assenza di una struttura complessa a direzione universitaria esclusiva, in tesi preclusiva dell’esercizio delle specifiche funzioni ), che – secondo quanto sarà appresso chiarito – non costituiscono, in realtà, una ragione oggettivamente impeditiva dell’assunzione in servizio.
7.3. Infatti, la qualificazione dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia del Presidio “Vito Fazzi” come struttura a “direzione mista”, con ripartizione dei posti letto tra componente universitaria e componente ospedaliera (così come disposta con protocollo d’intesa del 2 maggio 2024, attuativo della Del. G.R. n. 179/2024 – cfr. doc. n. 63 foliario del 10.1.2025), avrebbe comunque consentito al Prof. -OMISSIS- di espletare le funzioni clinico-assistenziali richieste dal bando, rendendo prive di valido fondamento giuridico le argomentazioni addotte a sostengo della sua mancata presa di servizio.
7.4. Del resto, il bando di concorso, all’art. 1 prevedeva espressamente lo svolgimento dell’attività clinico-assistenziale presso la “costituenda” Azienda Ospedaliero-Universitaria, senza subordinare in alcun modo la presa di servizio del vincitore del concorso all’avvenuta istituzione formale della stessa, ma facendo semplicemente riferimento all’espletamento delle “specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere” (cfr. art. 1 cit., penultimo cpv. a pag. 5 del bando) nell’ambito di un contesto organizzativo ancora in fieri , che il candidato - partecipando alla selezione - ha (implicitamente) accettato.
7.5. Va peraltro soggiunto, in via dirimente, che al Prof. -OMISSIS- – a fronte della paventata temporanea impossibilità di vedersi conferire la direzione di una struttura complessa – l’Amministrazione avrebbe potuto legittimamente affidare, una volta costituito il rapporto di servizio, la responsabilità e la gestione di programmi infra o interdipartimentali.
7.6. Infatti, l’art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 517/1999 testualmente prevede che “ Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale ”.
7.7. Nella declinazione operativa della sopra richiamata regula iuris , e giusta quanto è possibile inferire dal valore semantico delle relative proposizioni letterali, le opzioni di impiego dei professori universitari di prima fascia sono graduate secondo un ordine che prevede quale prima opzione il conferimento di un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, potendo l’Amministrazione accedere in via subordinata, ove tale prima opzione non risulti concretamente praticabile (“… non sia stato possibile …”), all’alternativa dell’affidamento della responsabilità e gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.
7.8. In definitiva, anche alla stregua della previsione normativa da ultimo richiamata, risulta radicalmente fallace l’assunto del Prof. -OMISSIS-, secondo cui la mancanza di una struttura complessa universitaria avrebbe impedito tout court la sua assunzione in servizio.
8. Anche il secondo ordine di censure è infondato, essendo la decadenza prevista espressamente dall’art. 127 del d.P.R. n. 3/127 e dall’art. 17 del d.P.R. n. 487/1994 ed essendo di fatto la doglianza volta a sindacare nel merito una scelta ( ossia la data della presa di servizio del vincitore del concorso ) rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
8.1. Nel provvedimento di decadenza gravato, l’Università del Salento, con motivazione che non appare affetta da elementi di illogicità o irragionevolezza, ha ritenuto “fortemente pregiudizievole per gli studenti e per le attività complessive del corso di Medicina e Chirurgia procrastinare ancora la presa di servizio” .
8.2. In tal modo, l’Amministrazione ha (implicitamente) ritenuto preminente - rispetto alle esigenze rappresentate dal Prof. -OMISSIS- - l’interesse pubblico a garantire l’espletamento delle attività del corso di laurea con un docente stabilmente inserito nella struttura didattica, giudicando incompatibile con tale obiettivo la pretesa attorea di differire ulteriormente la data di presa in servizio, attraverso la temporanea copertura dell’insegnamento de quo con contratti esterni o a titolo gratuito.
8.3. Va a tal riguardo affermato che l’intento, perseguito dall’Istituzione, di addivenire alla rapida immissione in servizio del concorrente vincitore, è pienamente in linea con i canoni costituzionali di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione.
9. Neppure coglie nel segno il terzo motivo di censura, attesa la natura sostanzialmente vincolata della decadenza di cui si discute, derivante ex lege dall’applicazione delle norme sopra richiamate, con conseguente irrilevanza dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, qualora non si dimostri un potenziale (e ulteriore) utile apporto partecipativo, nella specie insussistente, posto il pregresso consistente scambio di comunicazioni tra i contendenti.
9.1. Invero, il provvedimento di decadenza va inserito in un iter procedimentale definito dalla legge, che comporta appunto (e notoriamente) la decadenza dalla nomina in caso di mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo.
9.2. Perciò l’odierno ricorrente, peraltro reso espressamente edotto di tale conseguenza dall’amministrazione universitaria, dopo che gli era stato accordato il rinvio della prima data di presa di servizio, era ben consapevole che il suo comportamento implicava il rischio della dichiarazione di decadenza, la cui applicazione, nella specie, costituiva atto necessitato.
9.3. Non è trascurabile rammentare, poi, che l’attrazione alla categoria degli atti vincolati del provvedimento di decadenza determina l’applicazione alla relativa procedura delle disposizioni recate dall’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per effetto del quale, pur non esentandosi l’amministrazione dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della medesima legge, vengono fatti salvi gli atti il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, come è avvenuto nel caso di specie, non avendo l’aspirante dipendente assunto servizio entro il termine fissato dall’amministrazione.
10. Il ricorso proposto in via autonoma dal Prof. -OMISSIS- va pertanto respinto.
11. Dal rigetto del suddetto ricorso R.G. n. 1592/2024, cui consegue la decadenza dalla nomina del Prof. -OMISSIS-, deriva l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto nell’ambito del ricorso R.G. n. 745/2023 per difetto di legittimazione e di interesse al mezzo di gravame, non potendo il ricorrente incidentale trarre alcuna utilità dall’eventuale suo accoglimento, tantomeno nel senso della riedizione del concorso, in presenza di altri candidati idonei e non essendovi censure di carattere sistemico, volte a travolgere l’intera procedura.
12. Il Collegio passa pertanto ad esaminare il ricorso principale e i motivi aggiunti, proposti dal Prof. -OMISSIS- nell’ambito del giudizio R.G. n. 745/2023.
12.1. Come da eccezione proposta in atti (v. pag. 9 memorie Avv. Stato, depositate in data 11.9.2023), il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento in quella sede impugnato risulta superato dal Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 24 luglio 2023, gravato dallo stesso ricorrente con atto di motivi aggiunti.
12.2. Resta, dunque, da vagliare il merito del ricorso per motivi aggiunti, perché – secondo quanto evidenziato dall’Università del Salento nelle proprie memorie del 6.3.2025 – il Regolamento di Ateneo (approvato con D.R. n. 2009 del 22 luglio 2014) ed il Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di I e II fascia (approvato con D.R. n. 345 del 4 aprile 2023) non prevedono espressamente un meccanismo di scorrimento, sicché l’esito del ricorso R.G. n. 1592/2024 ( con cui si conferma la legittimità del provvedimento di decadenza dalla nomina del Prof. -OMISSIS- ) non è univocamente idoneo ad incidere sull’interesse del ricorrente Prof. -OMISSIS- al conseguimento del bene della vita preteso, ovvero quello di essere dichiarato vincitore della procedura de qua , ai fini della successiva chiamata.
13. Ciò posto, la domanda annullatoria proposta dal Prof. -OMISSIS- merita accoglimento in relazione al primo dei motivi di censura del ricorso per motivi aggiunti.
13.1. Osserva il Collegio che è documentata in atti la falsità di alcune delle dichiarazioni rese dal Prof. -OMISSIS- nel proprio curriculum vitae et studiorum , documento che, nelle procedure di chiamata ex art. 18 della legge n. 240/2010, assume valore determinante e dirimente, costituendo l’unico elemento su cui si basa la valutazione comparativa della Commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 8.6.2022, n. 4680.
13.2. Secondo condivisibile giurisprudenza, non è ammissibile uno stralcio chirurgico dei soli titoli falsi mantenendo validi gli altri, in quanto ciò violerebbe il principio di autoresponsabilità e la fides pubblica nel rapporto con l’amministrazione, con conseguente necessaria esclusione del controinteressato dalla procedura selettiva; v. ex multis anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 29.3.2023, n. 1981 e T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 7.10.2024, n. 17228).
13.3. Orbene, dai controlli di veridicità effettuati dall’Università del Salento presso gli Atenei del Piemonte Orientale e di Sassari, emerge che il controinteressato ha reso attestazioni mendaci su titoli e attività essenziali ai fini dell’assegnazione del punteggio in suo favore.
13.4. Nello specifico, il Prof. -OMISSIS- aveva dichiarato nel curriculum autocertificato e nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 22.7.2022, prodotti in atti (cfr. all. n. 53 e all. n. 54 - foliario Avv. Stato) di essere “titolare” dell’insegnamento di “Malattie dell’Apparato cardiovascolare” nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con la dicitura “2022-presente”, mentre l’Ateneo sassarese ha attestato che tale insegnamento gli è stato attribuito solo a partire dall’anno accademico 2022/2023 (v. nota del 26.6.2023 - All. n. 19 foliario Avv. Stato), dunque in un periodo successivo alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, rendendo di fatto il titolo non valutabile o comunque non esistente al momento della dichiarazione.
13.5. Tale attestazione trova riscontro nella dichiarazione del Presidente della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia, prodotta dal ricorrente, dalla quale risulta che il docente incardinato in Malattie apparato cardiovascolare (MED/11) c.i. Sistematica I, presso il corso di studi in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina di Sassari non era il Prof. -OMISSIS-, bensì il Dott. -OMISSIS-, Dirigente medico dell’AOU di Sassari, che ha espletato l’attività didattica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 2021-2022 (cfr. doc. 21 di parte ricorrente).
13.6. A tal riguardo, la Commissione, nella prima seduta, si era autovincolata a ben definiti parametri di valutazione, prevedendo l’attribuzione di 4 punti per l’ “incardinamento ufficiale in attività di docenza in Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia” e, soprattutto, precisando in modo tassativo che “tutte queste attività devono essere in atto al momento della domanda” (scadenza delle domande: 20 luglio 2022); sicché, in base all’autovincolo derivante dalla enunciazione del criterio ( in claris non fit interpretatio ), poteva essere valutato positivamente soltanto l’incardinamento in attività di docenza effettivamente in corso a tale data, e non meri atti interni di pianificazione per l’anno accademico successivo.
13.7. È dunque erroneo e fuorviante il richiamo all’ “incardinamento ufficiale in attività di docenza in corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia” , ovvero al momento dell’attribuzione formale di tale incarico, invocato dalla Commissione a maggioranza dei suoi componenti (con l’espresso dissenso del componente Prof. -OMISSIS-: cfr. relazione di minoranza prot. n. -OMISSIS- del 12.7.2023 - All. n. 44 produzione Avv. Stato), per confermare il punteggio assegnato al Prof. -OMISSIS-, giacché la delibera della Struttura di Raccordo di Sassari del 12.5.2022 – su cui la maggioranza commissariale ha fatto leva – è, in base all’attestazione dell’Ateneo di Sassari prodotta in atti (v. doc. n. 43 foliario parte ricorrente), un “ atto meramente programmatorio” , che “ precede l’attribuzione definitiva degli incarichi di insegnamento ”, demandata all’Ufficio competente di Reclutamento, Carriere e Gestione del personale docente “ poco prima dell’inizio delle attività didattiche ”; da ciò è agevole inferire che l’atto di programmazione non costituisce un “incardinamento ufficiale” alla data utile, non potendo pertanto surrogare il presupposto dell’attualità dell’attività, cristallizzato nella declaratoria del criterio C3.
13.8. Siffatte conclusioni sono corroborate dal rilievo che proprio a tale titolo accademico, così come dichiarato dal Prof. -OMISSIS-, la Commissione, a maggioranza dei suoi componenti, ha attribuito particolare rilievo nella valutazione comparativa, come risulta dalla integrazione al verbale n. 4, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 23.6.2023, laddove viene espresso “un ulteriore giudizio qualitativo globale e comparativo sull’attività dei due primi candidati nella graduatoria”, evidenziando che “Il candidato -OMISSIS- è già Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare – in passato presso l’Ateneo di Sassari, attualmente presso l’Ateneo di Messina ”.
14. A tali incongruenze si aggiungono quelle relative, da una parte, all’attività di tutoraggio dei dottorandi e alle tesi di dottorato presso l’Università di Sassari, rispetto alle quali lo stesso Prof. -OMISSIS- ha riconosciuto, tramite nota del 30.6.2023 (doc. n. 42 di parte ricorrente), di non aver espletato tali attività, attribuendo la dichiarazione resa a meri “ errori di trascrizione ” (l’Ufficio Dottorati dell’Università di Sassari attesta che il prof. -OMISSIS- non è mai stato né relatore, né supervisore di tesi di dottorato presso quell’Ateneo: doc. n. 119 di parte ricorrente); dall’altra, all’attività inerente le tesi per le quali il Prof. -OMISSIS- ha dichiarato di essere stato relatore presso l’Università del Piemonte Orientale, mentre risulta ex actis che – diversamente da quanto riportato nel curriculum vitae del controinteressato – quest’ultimo non è stato relatore, bensì correlatore, delle tesi di laurea dei seguenti candidati: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (v. doc. n. 37 e n. 38 foliario di parte ricorrente).
15. Per le suesposte ragioni, il ricorso per motivi aggiunti proposto dal Prof. -OMISSIS- merita accoglimento, restando assorbite le residue censure attoree, considerato che il ricorrente non potrebbe ottenere ulteriori utilità dalla relativa disamina, per l’accertata fondatezza del motivo di natura escludente sopra esaminato, cui consegue necessariamente la collocazione dello stesso Prof. -OMISSIS- al primo posto della graduatoria, quale vincitore della procedura de qua , ai fini della successiva chiamata.
16. In ragione di quanto sopra, vanno respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità dei motivi aggiunti, proposte dalle difese delle parti resistenti, sia perché il sindacato giurisdizionale, nella specie, involge non il merito della valutazione discrezionale riservata alla P.A., ma l’evidente erroneità dei presupposti di fatto su cui si sono fondati i giudizi della Commissione (espressi peraltro, come detto, a maggioranza dei suoi componenti), riveniente dalle dichiarazioni non veritiere, sopra esaminate, contenute nel curriculum vitae del controinteressato; sia perché non può logicamente essere accampata alcuna prova di resistenza in relazione a motivi di censura di natura escludente, come quello accolto.
17. Conclusivamente, previa riunione dei giudizi in epigrafe indicati, il ricorso R.G. n. 1592/2024 deve essere respinto; quanto al ricorso R.G. n. 745/2023, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale ed improcedibile il ricorso principale, mentre va accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dal Prof. -OMISSIS-, con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati e ordine all’Università degli Studi del Salento, in persona del Rettore pro tempore, di procedere al rinnovo delle operazioni concorsuali, conformandosi alle statuizioni di cui in parte motiva.
18. A tal riguardo, si dispone che le predette operazioni di rinnovazione siano espletate dalla Commissione di concorso entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, che dovrà essere rispettato rigorosamente, tenuto anche conto delle gravi illegittimità riscontrate in questa sede.
19. In virtù del criterio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell’Università degli Studi del Salento e del Prof. -OMISSIS-, così come liquidate in favore del Prof. -OMISSIS- nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
i ) dispone la riunione del ricorso R.G. n. 1592/2024 al ricorso R.G. n. 745/2023;
ii ) quanto al ricorso R.G. n. 1592/2024, lo respinge;
iii ) quanto al ricorso R.G. n. 745/2023:
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, disponendo la rinnovazione delle operazioni concorsuali, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
iv ) condanna l’Università degli Studi del Salento e il Prof. -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del Prof. -OMISSIS- nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte;
v) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO MA, Presidente
NI DE EI, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI DE EI | TO MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.