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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 17238/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 17238 dell 'anno 2018
TRA
el etti vam ente domicili at a in Monopol i presso l o Parte_1
studio dell'avv. Filippo Grattagliano, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
el ettivam ent e domi ciliat o in Monopoli presso lo CP_1
studio dell'avv. Massimiliano Genualdo, che lo rappresenta e difende in virt ù di m andato allegat o all a comparsa di costituzi one e risposta
- CONVENUTO -
Oggetto: p rop ri età
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietaria di un Parte_1
immobile in Monopoli alla via Porta Vecchia n. 50, affacciante su una corte comune,
nonché di una piccola aiuola e pozzo sottostante, posti all'interno della corte stessa,
assumendo che , proprietario di altro immobile affacciante sulla stessa CP_1 corte, avesse posto in essere atti emulativi ai danni del suo diritto di proprietà, lo conveniva in giudizio, al fine di ottenere declaratoria di proprietà esclusiva dell'aiuola posta in adiacenza all'immobile di sua proprietà e del pozzo sottostante, nonché la condanna del medesimo alla rimozione del cancello di accesso alla rampa che conduce alla corte comune, dallo stesso installato e, in alternativa, la condanna alla consegna delle relative chiavi, oltre al risarcimento dei danni, quantificati in € 25.000,00.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità
della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione e per mancata evocazione in giudizio di tutti i comproprietari della cosiddetta “corte comune”, e, nel merito, la sua infondatezza, concludendo per il suo rigetto;
spiegava pure domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la rimozione, da parte dell'attrice, della porta apposta all'immobile di sua proprietà, in quanto illegittimamente installata.
Con ordinanza del 4.10.2019, l'attrice veniva invitata ad esperire il procedimento di mediazione “nei confronti di tutti i comproprietari della Corte comune o che sulla
stessa vantano diritti, ordinandone l'integrazione del contraddittorio, in caso di esito
infruttuoso”, mediazione che non veniva esperita, “per l'impossibilità pratica di
rintracciare tutti i proprietari-frontisti della c.d. corte comune”, come dedotto nel verbale di udienza del 27.10.2020, nel quale il difensore del convenuto faceva rilevare che l'attrice non aveva adempiuto neppure all'integrazione del contraddittorio.
Con ordinanza del 27 ottobre 2020, il giudicante, “ritenuta la causa matura per la
decisione”, la rinviava all'udienza del 27.4.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, il fascicolo perveniva a questo giudicante che, con ordinanza del 27
aprile 2021, emessa a seguito di istanza di revoca dell'ordinanza del 27.10.2020
pag. 2/5 formulata dall'attrice, “ritenuta condivisibile l'ordinanza resa in data 27.10.2020”,
rinviava la causa nuovamente per la precisazione delle conclusioni.
Anche di tale ultima ordinanza l'attrice chiedeva la revoca, rinunciando ai capi della domanda relativi all'accertamento della sua proprietà esclusiva dell'aiuola e del pozzo sottostante ed insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 21 dicembre 2021, la causa veniva rinviata, ancora una volta, per la precisazione delle conclusioni, subendo poi diversi rinvii per ragioni organizzative dell'Ufficio.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il Giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Il giudicante ritiene valida la rinuncia ad alcuni capi della domanda formulata dall'attrice con l'istanza del 5 luglio 2021, posto che “La rinuncia alla domanda o ai
suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di
replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti… Anche dopo la
precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il
thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere
confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle
domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo,
infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa,
come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. Si opera, invero, in tal modo una restrizione
del thema decidendum, che è sempre permessa” (Cass., SS.UU., n. 3453/2024).
pag. 3/5 Ciò nonostante, anche se l'attrice ha rinunciato alle domande di declaratoria della sua proprietà esclusiva sull'aiuola e sul sottostante pozzo, entrambi insistenti sulla corte comune, la stessa non poteva prescindere dalla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari della ridetta corte comune, posto che, per esplicita ammissione della stessa attrice, il cancello installato dal convenuto e del quale ella ha chiesto la rimozione consente l'accesso ad un'area pertinenziale interna, “catastalmente
definita come “accessorio comune a più fabbricati - corte comune””, giusta la nota del
Comune di Monopoli del 14.12.2010.
Anche nelle note conclusive, peraltro, l'attrice, reiterando la rinuncia alle prime tre conclusioni rassegnate in atto di citazione, ha, comunque, reiterato le altre, tra le quali,
ai capi sub 4) e 10), ha chiesto dichiararsi che l' aveva installato “un cancello di CP_1
ingresso alla rampa di accesso alla Corte comune” e la condanna del medesimo alla sua rimozione.
Ciò posto, poiché parte attrice non ha ottemperato all'integrazione del contraddittorio, come disposto con ordinanza del 4.10.2019, il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 307, terzo comma, del codice di rito.
Per l'effetto della decisione in rito che precede, appare superfluo la disamina della causa nel merito e, quindi, di tutte le altre domande formulate sia dall'attrice, sia dal convenuto.
La decisione in rito della causa impone la compensazione delle spese tra le parti.
pag. 4/5 La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Bari, lì 18 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 17238 dell 'anno 2018
TRA
el etti vam ente domicili at a in Monopol i presso l o Parte_1
studio dell'avv. Filippo Grattagliano, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
el ettivam ent e domi ciliat o in Monopoli presso lo CP_1
studio dell'avv. Massimiliano Genualdo, che lo rappresenta e difende in virt ù di m andato allegat o all a comparsa di costituzi one e risposta
- CONVENUTO -
Oggetto: p rop ri età
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietaria di un Parte_1
immobile in Monopoli alla via Porta Vecchia n. 50, affacciante su una corte comune,
nonché di una piccola aiuola e pozzo sottostante, posti all'interno della corte stessa,
assumendo che , proprietario di altro immobile affacciante sulla stessa CP_1 corte, avesse posto in essere atti emulativi ai danni del suo diritto di proprietà, lo conveniva in giudizio, al fine di ottenere declaratoria di proprietà esclusiva dell'aiuola posta in adiacenza all'immobile di sua proprietà e del pozzo sottostante, nonché la condanna del medesimo alla rimozione del cancello di accesso alla rampa che conduce alla corte comune, dallo stesso installato e, in alternativa, la condanna alla consegna delle relative chiavi, oltre al risarcimento dei danni, quantificati in € 25.000,00.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità
della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione e per mancata evocazione in giudizio di tutti i comproprietari della cosiddetta “corte comune”, e, nel merito, la sua infondatezza, concludendo per il suo rigetto;
spiegava pure domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la rimozione, da parte dell'attrice, della porta apposta all'immobile di sua proprietà, in quanto illegittimamente installata.
Con ordinanza del 4.10.2019, l'attrice veniva invitata ad esperire il procedimento di mediazione “nei confronti di tutti i comproprietari della Corte comune o che sulla
stessa vantano diritti, ordinandone l'integrazione del contraddittorio, in caso di esito
infruttuoso”, mediazione che non veniva esperita, “per l'impossibilità pratica di
rintracciare tutti i proprietari-frontisti della c.d. corte comune”, come dedotto nel verbale di udienza del 27.10.2020, nel quale il difensore del convenuto faceva rilevare che l'attrice non aveva adempiuto neppure all'integrazione del contraddittorio.
Con ordinanza del 27 ottobre 2020, il giudicante, “ritenuta la causa matura per la
decisione”, la rinviava all'udienza del 27.4.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, il fascicolo perveniva a questo giudicante che, con ordinanza del 27
aprile 2021, emessa a seguito di istanza di revoca dell'ordinanza del 27.10.2020
pag. 2/5 formulata dall'attrice, “ritenuta condivisibile l'ordinanza resa in data 27.10.2020”,
rinviava la causa nuovamente per la precisazione delle conclusioni.
Anche di tale ultima ordinanza l'attrice chiedeva la revoca, rinunciando ai capi della domanda relativi all'accertamento della sua proprietà esclusiva dell'aiuola e del pozzo sottostante ed insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 21 dicembre 2021, la causa veniva rinviata, ancora una volta, per la precisazione delle conclusioni, subendo poi diversi rinvii per ragioni organizzative dell'Ufficio.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il Giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Il giudicante ritiene valida la rinuncia ad alcuni capi della domanda formulata dall'attrice con l'istanza del 5 luglio 2021, posto che “La rinuncia alla domanda o ai
suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di
replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti… Anche dopo la
precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il
thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere
confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle
domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo,
infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa,
come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. Si opera, invero, in tal modo una restrizione
del thema decidendum, che è sempre permessa” (Cass., SS.UU., n. 3453/2024).
pag. 3/5 Ciò nonostante, anche se l'attrice ha rinunciato alle domande di declaratoria della sua proprietà esclusiva sull'aiuola e sul sottostante pozzo, entrambi insistenti sulla corte comune, la stessa non poteva prescindere dalla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari della ridetta corte comune, posto che, per esplicita ammissione della stessa attrice, il cancello installato dal convenuto e del quale ella ha chiesto la rimozione consente l'accesso ad un'area pertinenziale interna, “catastalmente
definita come “accessorio comune a più fabbricati - corte comune””, giusta la nota del
Comune di Monopoli del 14.12.2010.
Anche nelle note conclusive, peraltro, l'attrice, reiterando la rinuncia alle prime tre conclusioni rassegnate in atto di citazione, ha, comunque, reiterato le altre, tra le quali,
ai capi sub 4) e 10), ha chiesto dichiararsi che l' aveva installato “un cancello di CP_1
ingresso alla rampa di accesso alla Corte comune” e la condanna del medesimo alla sua rimozione.
Ciò posto, poiché parte attrice non ha ottemperato all'integrazione del contraddittorio, come disposto con ordinanza del 4.10.2019, il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 307, terzo comma, del codice di rito.
Per l'effetto della decisione in rito che precede, appare superfluo la disamina della causa nel merito e, quindi, di tutte le altre domande formulate sia dall'attrice, sia dal convenuto.
La decisione in rito della causa impone la compensazione delle spese tra le parti.
pag. 4/5 La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Bari, lì 18 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 5/5