Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico dott. Edmondo Cacace
nel procedimento civile n. 8210/2023 R.G.A.C.
avente ad oggetto: cause in materia di rapporti societari – società di persone ha emesso la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c.
TRA
nato a [...] il giorno 11 marzo 1976 ed ivi residente a[...]
Petrarca n. 50, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Credentino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, e presso il suo studio in Afragola (Na) alla via Sardegna n. e elettivamente domiciliato in questo giudizio
ATTORE
E
Controparte_1
in persona dei l.r.p.t.,
[...] elettivamente domiciliata in giudizio in Napoli alla via Pergolesi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Ruggiero, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente,
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con delibera assunta all'unanimità dagli altri tre soci dell'impresa convenuta, redatta con atto notarile del 9 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 2287 c.c., è stata disposta l'esclusione del socio titolare del 10% del capitale sociale, dalla società Farmacia CP_2 istituto Omeopatico delle dott.sse . Controparte_1
Nella delibera di esclusione (doc. 3 del fascicolo attoreo;
doc. 9 del fascicolo di parte convenuta) sono esposti i gravi inadempimenti della legge o del contratto sociale, richiesti dall'art. 2286 c.c., posti in essere da che hanno condotto gli altri CP_2 soci a tale determinazione: a) mancato svolgimento di attività in favore della farmacia e rifiuto di svolgimento di attività lui assegnate;
b) insanabile contrasto con gli altri soci e gli amministratori, a seguito di comportamenti contrastanti con l'affectio societatis, posti in essere anche in presenza dei clienti e dei dipendenti all'interno dei luoghi ove si svolge l'attività d'impresa; c) intromissione nelle operazioni gestionali riservate agli amministratori senza autorizzazione;
d) comportamenti ostruzionistici e sistematicamente volti ad impedire il conseguimento dell'oggetto sociale;
e) richieste di anticipazioni non dovute e minaccia di azioni legali per importi non dovuti.
Nei confronti di tale determinazione il socio escluso ha proposto citazione in opposizione contestando la veridicità degli addebiti rivolti nei propri confronti in tutti i cinque motivi elencati e rilevando altresì la genericità in particolare delle contestazioni formulate al terzo, quarto e quinto punto sopra esposti.
Dopo avere rappresentato le attività imprenditoriali realizzate in favore della società, finalizzate all'aumento delle componenti attive del bilancio, e avere ricostruito le coordinate giuridiche di riferimento della fattispecie in esame, l'attore in opposizione ha anche avanzato richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata che è stata rigettata in corso di causa, con ordinanza del 13 maggio 2023, per mancata dimostrazione del pregiudizio incombente sull'opponente che avrebbe impedito l'attesa della definizione del giudizio a cognizione piena. Nel corso del giudizio si è regolarmente costituita la società che svolge l'attività di farmacia in Napoli alla piazza Dante n. 41/a, unica effettiva legittimata passiva del presente giudizio civile (così, Cass., I sez. civ., 8570/2009, est. , formalmente Per_1 convenuta nel procedimento ma alla quale l'ordinamento attribuisce il ruolo sostanziale di attore, nel senso di parte gravata dall'onere di dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto (di esclusione del socio gravemente inadempiente) esercitato.
Nei propri atti difensivi la società ha confermato la sussistenza delle ragioni di addebito e la correttezza della decisione assunta all'unanimità dagli altri tre soci, anche arricchendo l'esposizione dei fatti storici che hanno determinato l'esclusione. Sono stati infatti rappresentati i contrasti e le aggressioni poste in essere dal socio escluso in particolare nei confronti della dott.ssa socia ed amministratrice, coniuge con la quale CP_1
è in corso un giudizio di separazione personale che ha sia presentato delle denunce in sede penale sia convenuto in un giudizio civile per revocazione per CP_2 ingratitudine della pregressa donazione della quota sociale della farmacia. Ed è stato anche esposto lo scontro avvenuto con la socia ed amministratrice e Controparte_1 con il commercialista della società avvenuto nell'assemblea del 30 novembre 2022, convocata per l'approvazione del rendiconto.
Nelle comparse e nelle memorie della farmacia convenuta è poi specificato che il socio escluso non è un farmacista e che ha di fatto rifiutato di svolgere l'attività di magazziniere offertagli, che una dipendente ha preferito dimettersi in ragione del clima insostenibile venutosi a creare nell'impresa e che in sostanza l'insieme delle descritte situazioni consente di affermare che le condotte di abbiano inciso sul CP_2 funzionamento della società, rendendo più difficile il perseguimento dello scopo sociale.
La decisione
In via preliminare rispetto alla risoluzione della controversia è opportuno precisare che il presente giudizio è stato introdotto, con atto di citazione notificato il 17 marzo 2023, dopo l'abrogazione, da parte del decreto legislativo 149/2022 (cd. riforma Cartabia), del n. 5 dell'art. 50-bis c.p.c., disposizione che prevedeva che le impugnazioni delle delibere delle assemblee delle società dovessero essere decise in via collegiale e che ha cessato la propria vigenza il 28 febbraio 2023.
Per tale ragione, alla luce dell'elencazione tassativa contenuta nell'art. 50-bis c.p.c. delle cause che devono essere decise dal Tribunale in composizione collegiale, questo procedimento deve essere definito in modalità monocratica. Sempre con precedenza rispetto all'esame del merito del giudizio, va in questa sede esposto, ribadendo quanto rappresentato nell'ordinanza (non impugnata) del 13 maggio 2023 che ha deciso il giudizio cautelare in corso di causa, che nel dispositivo di questa sentenza va anche regolamentata la distribuzione delle spese del giudizio cautelare, in modo coerente con l'esito del giudizio a cognizione piena.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento;
in conformità alla richiesta formulata dalla parte attrice (citazione, p. 10; comparsa conclusionale, p. 10) va di conseguenza annullata la delibera di esclusione del socio assunta dagli altri CP_2 tre soci il 9 febbraio 2023.
Il giudizio nel quale viene esaminata la correttezza della delibera di esclusione di un socio ha struttura oppositiva, per cui nel corso del suo svolgimento la società ha l'onere (art. 2697 c.c.) di provare i fatti costitutivi del diritto esercitato, sia riguardo alla comunicazione al socio escluso dei motivi di addebito sia con riferimento alla veridicità e fondatezza degli stessi (cfr. Cass., I sez. civ., 4402/2017; Cass., I sez. civ., 22097/2013).
Lo scrutinio cui è chiamata in questa tipologia di processi l'Autorità Giudiziaria comprende pertanto senz'altro la verifica della sussistenza storica dei fatti storici addebitati nonché, con valutazione riservata al Giudice del merito, il loro complessivo apprezzamento e quindi la loro riconducibilità al concetto di “grave inadempimento” delle obbligazioni contenute nella legge o nel contratto sociale previsto dall'art. 2286 c.c. (applicabile al caso di specie in virtù del rinvio operato dall'art. 2293 c.c.), mentre resta escluso, come sottolineato dalla parte convenuta (comparsa conclusionale, pp. 14-15), qualsiasi sindacato sull'opportunità dell'esclusione, nel senso di scelta discrezionale se procedervi o meno in presenza dei presupposti delineati dall'ordinamento.
Secondo la pacifica ricostruzione giurisprudenziale l'art. 2286 c.c. costituisce disposizione speciale e derogatoria rispetto all'art. 1453 c.c., che disciplina nel peculiare settore delle società di persone lo scioglimento del vincolo societario in presenza dell'inadempimento del socio che necessita della caratteristica della gravità e deve riguardare le sole obbligazioni previste in capo a quest'ultimo dalla legge o dal contratto sociale.
Tale situazione si verifica quando l'inadempimento sia tale da impedire il raggiungimento dello scopo sociale o anche quando incida negativamente sulla vita della società, rendendo più difficile il perseguimento dei fini sociali e va verificata anche sulla base del cogente principio reciproco di buona fede contrattuale e quindi alla luce del criterio di proporzionalità (Cass., I sez. civ., 19414/2004, est. R. Rodorf). Nella casistica processuale e nell'elaborazione dottrinaria, a titolo meramente esemplificativo, sono state considerati gravi inadempimenti ai sensi dell'art. 2286 c.c. l'appropriazione indebita di utili societari, il mancato conferimento di quanto promesso nel contratto sociale, la violazione del divieto di concorrenza, il mancato pagamento di quote di spesa deliberate dall'organo assembleare.
La struttura del giudizio comporta, in ogni caso, che la fondatezza delle ragioni poste a base dell'esclusione debba essere ricavabile dai soli motivi di addebito esposti nella delibera (Cass., I sez. civ., 14665/2002, est. B. , afferma che nel sindacato Parte_2 del Giudice di merito sia compresa la valutazione della congruità della motivazione contenuta nella delibera), potendo accettarsi che negli atti difensivi processuali della società formalmente convenuta vi siano chiarimenti e specificazioni delle ragioni di esclusione, ma non il loro ampliamento o l'indicazione di motivi ulteriori.
Con riferimento al caso di specie va infine precisato che non può condividersi la tesi esposta dall'attore in opposizione secondo cui i motivi di addebito che possano giustificare la sua esclusione devono necessariamente collocarsi dopo il 22 dicembre 2022, giorno in cui si è svolta una assemblea dei soci ai quali è stato CP_2 regolarmente convocato, perché qualora fossero emersi in precedenza elementi adeguati per disporre lo scioglimento del rapporto non sarebbe dovuto essere chiamato a parteciparvi.
Fino al momento della formale adozione di una delibera da parte della maggioranza dei soci, e anzi anche nei successivi trenta giorni entro cui è possibile instaurare il giudizio di opposizione (art. 2287 c.c.), al socio vanno riconosciute dalla società tutte le facoltà derivanti dal suo status, fra cui quello di essere convocato alle assemblee dei soci. Per tale ragione non è corretto fare discendere dalla convocazione all'assemblea del 22 dicembre 2022 una sorta di acquiescenza a tutte le condotte avvenute in precedenza.
Ciò precisato, vanno esaminati i motivi di addebito esposti nella delibera di esclusione, come specificati negli atti difensivi della società, al fine di valutare la loro fondatezza storica e, in caso affermativo, la loro sussumibilità nella nozione di grave inadempimento delle obbligazioni previste dalla legge o dal contratto sociale.
In primo luogo la società ha contestato al socio escluso il mancato svolgimento di attività in favore della farmacia e il rifiuto di svolgimento delle attività lui assegnate.
Tale motivo non può ritenersi fondato, in quanto dall'istruttoria effettuata nel corso del procedimento è emersa la dimostrazione delle attività eseguite da in favore CP_2 della farmacia e l'utilità che per quest'ultima è derivata. Al riguardo va premesso che il socio escluso non è un farmacista e non avrebbe avuto pertanto titolo a svolgere le attività connesse a tale ruolo.
Ciò nonostante dalla documentazione depositata in giudizio (doc. 14-23 del fascicolo attoreo) emerge la non modesta attività di promozione e di marketing svolta in favore della farmacia che ha trovato conferma anche nel corso delle audizioni testimoniali svolte nel corso del giudizio (cfr. le dichiarazioni del consulente del lavoro della società,
verbale del 19 marzo 2024 e quelle di raccolte nel Testimone_1 Testimone_2 verbale dell'udienza del 1° ottobre 2024). Il commercialista di riferimento della società, dott. udito all'udienza del 19 marzo 2024, ha del resto rappresentato Testimone_3 che le iniziative imprenditoriali dell'attore “hanno anche prodotto aspetti vantaggiosi per la farmacia”.
Con riferimento al rifiuto di svolgimento delle attività assegnate, ed in particolare al rifiuto di svolgimento dell'attività di magazziniere, ci si può limitare ad osservare che in giudizio non è stata prodotta alcuna delibera assunta nelle forme richieste dall'art. 12 dello statuto societario (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), e cioè con decisione degli stessi soci, che abbia assegnato a tale mansione (il CP_2 citato dott. senza dubbio a conoscenza delle vicende societarie, ha Testimone_3 confermato all'udienza del 19 marzo 2024 che “non esistono delibere societarie che abbiano assegnato specifici compiti al dott. ). CP_3
Parimenti non risulta provato all'esito dell'istruttoria il terzo motivo di addebito, formulato effettivamente in modo non poco generico della delibera di esclusione, secondo cui il socio si è intromesso nelle operazioni gestionali riservate agli amministratori senza autorizzazione.
Al di là della contraddittorietà con il primo motivo di contestazione – in quanto l'inerzia che richiede l'omesso svolgimento di attività in favore della società risulta non compatibile con le condotte attività richieste dallo svolgimento di attività gestionali senza autorizzazione dell'organo amministrativo – va semplicemente rilevato che la parte gravata dall'onere di dimostrazione dei fatti costituitivi del diritto (di esclusione del socio) azionato, e cioè la farmacia convenuta, non ha introdotto elementi che provino l'ingerenza nelle attività direttive della società riservate agli amministratori.
I professionisti che hanno assistito la società, ascoltati alla già citata udienza del 19 marzo 2024, dott. e dott. hanno rispettivamente precisato Testimone_3 Testimone_1 che le attività di promozione dei prodotti, svolta da prevalentemente CP_2 tramite lo strumento di internet, si arrestavano a fronte di valutazioni che investivano profili economici, che venivano decise dalle amministratrici, così come la collaborazione e i suggerimenti nella gestione del personale effettuati da erano di portata CP_2 meramente esecutiva (comunicazione degli orari di lavoro, delle ferie e delle malattie) o erano soggette al vaglio dell'organo gestorio (“durante il periodo covid furono effettuate delle conciliazioni con dei lavoratori e, sempre in accordo con le amministratrici, il collaborò CP_2 nell'individuare le soluzioni”. “Preciso che il sig. propose anche di cambiare i livelli di CP_2 inquadramento di alcuni dipendenti che tuttavia non fu accettato dalle amministratrici, con eccezione della posizione del lavoratore sig. ”. Persona_2
Neppure è stata dimostrata nel corso del giudizio la fondatezza del quinto motivo di esclusione, con il quale nella delibera del 9 febbraio 2023 sono state addebitate richieste di anticipazioni non dovute e minaccia di azioni legali per importi non dovuti.
In riferimento a tale ragione di contestazione va rilevato che l'effettiva genericità di tale parte della delibera, che non individua i concreti comportamenti posti in essere dal socio escluso, non è stata colmata negli atti processuali della farmacia, nei quali neppure vengono esposte le date, le modalità e l'oggetto delle richieste di denaro e le minacce di azioni legali per somme non dovute effettuate da (cfr. la comparsa di CP_2 costituzione e risposta, pp. 9-10; la memoria di cui all'art. 171-ter, p. 5; la comparsa conclusionale, p. 18).
Dalla documentazione depositata in giudizio dallo società, in ogni caso, neppure emergono richieste di pagamenti per importi non dovuti articolati dal socio escluso (tali non possono essere considerati, chiaramente, gli utili societari che spettano ai soci dopo l'approvazione dei bilanci o di documenti equivalenti) e un simile riscontro neppure è avvenuto dallo svolgimento delle prove testimoniali.
Alle udienze del 21 novembre 2023 e del 23 gennaio 2024 i testimoni e Testimone_4 hanno infatti solo genericamente riferito che il litigio, sul quale a Testimone_5 breve si ritornerà, avvenuto fra i coniugi e avvenuto il 7 CP_2 CP_1 giugno 2022 al quale hanno assistito, sia scaturito da ragioni economiche e da una richiesta di denaro del primo alla seconda, senza tuttavia assolutamente precisare se tale contrasto finanziario avvenisse per ragioni personali, collegate al rapporto coniugale, o professionali e in tale eventuale secondo caso quali fossero le motivazioni della pretesa.
Rilevata, sebbene per ragioni differenti, l'infondatezza del primo, del terzo e del quinto motivo di addebito, è possibile concentrare l'analisi del secondo e sul quarto motivo di esclusione che possono essere congiuntamente esaminati alla luce dell'identità dei fatti storici che li sorreggono. Il secondo addebito formulato nella delibera di esclusone del 9 febbraio 2023, con il quale è contestato l'insanabile contrasto con gli altri soci e gli amministratori, a seguito di comportamenti contrastanti con l'affectio societatis, posti in essere anche in presenza dei clienti e dei dipendenti all'interno dei luoghi ove si svolge l'attività d'impresa, è in realtà, in sostanza, una più analitica esposizione dell'addebito formulato in modalità più generica con il quarto motivo di esclusione, con il quale sono contestati comportamenti ostruzionistici e sistematicamente volti ad impedire il conseguimento dell'oggetto sociale.
Dall'esame della documentazione acquisita nel procedimento penale aperto nei confronti di e prodotta in questo giudizio, dalle audizioni dei testimoni CP_2 Tes_4
e avvenute alle udienze del 21 novembre 2023 e del 23
[...] Testimone_5 gennaio 2024 e in realtà anche dallo svolgimento di alcune delle non poche udienze in cui si articolato questo procedimento civile al quale sono comparse le parti personalmente è indiscutibile la presenza di contrasti personali fra il socio escluso e i due soci amministratori dott.sse e . CP_2 CP_1 Controparte_1
I citati testimoni, lavoratori dipendenti o ex dipendenti della farmacia, hanno rappresentato il clima teso che si avvertiva sul luogo di lavoro a partire da circa la metà dell'anno 2022, allorquando è iniziata la separazione personale fra i coniugi CP_1
e che ha anche condotto la dott.ssa a decidere di lavorare
[...] CP_2 Tes_5 provvisoriamente altrove per poco più di un semestre.
Le dichiarazioni di tali testimoni hanno anche consentito di ricostruire un accadimento avvenuto nel luogo ove si esercita l'attività d'impresa il giorno 7 giugno 2022 nel quale, in un momento nel quale la farmacia era aperta al pubblico ma non vi erano clienti presenti, a seguito di un alterco fra i suddetti coniugi, lanciò, senza colpirla, CP_2 un orologio nei confronti di In tale occasione, come in qualche altra CP_1 circostanza, in cui però vi furono litigi esclusivamente verbali, la farmacia fu chiusa per circa 10-15 minuti per consentire di riacquisire la serenità necessaria (cfr. le dichiarazioni di che rappresenta ciò sia avvenuto altre tre o quattro volte;
nel ricordo Testimone_4 di tali ulteriori episodi sono stati almeno due). Testimone_5
Il racconto testimoniale del già citato commercialista di riferimento della farmacia, dott.
consente anche di ritenere provati i contrasti avvenuti fra i vari soci nelle Tes_3 riunioni e nelle assemblee societarie e, sulla base della conferma avvenuta anche con le dichiarazioni del dott. che vi ha partecipato, è possibile considerare Testimone_6 storicamente avvenuto il deciso alterco verificatosi fra e Controparte_1 CP_2 nell'assemblea societaria del novembre 2022, sfociato anche in una denuncia-querela presentata dalle due amministratrici. L'insieme delle descritte fattispecie storiche consente di affermare che nel periodo storico in cui è maturata la separazione personale fra i coniugi e siano avvenuti CP_2 CP_1 fra gli stessi plurimi contrasti personali, che tali episodi non si siano limitati a soli alterchi verbali ma abbiano anche compreso alcuni contrasti connotati da aggressione fisica da parte di con episodi di maggiore gravità, ed oggetto di un procedimento CP_2 penale in corso, verificatisi tuttavia al di fuori della farmacia e per ragioni personali o comunque estranee alla gestione della società.
Ai fini della decisione di questo giudizio civile ciò che va esaminato è pertanto se le condotte effettivamente addebitabili a che hanno rilievo ed incidenza sullo CP_2 svolgimento della vita societaria integrino il grave inadempimento delle obbligazioni previste nella legge o nel contratto sociale e cioè possa ritenersi che hanno impedito il raggiungimento dello scopo sociale o hanno quantomeno reso più difficile il suo perseguimento.
A tale interrogativo deve essere fornita risposta negativa.
Premesso cioè che risulta dimostrato che il socio ha fornito un contributo CP_2 che va qualificato come utile all'incremento delle attività imprenditoriali e delle entrate della società, sulla base di una valutazione da compiersi in concreto va verificato se, alla luce anche del descritto criterio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, le condotte da lui poste in essere che hanno inciso negativamente sullo svolgimento delle attività della farmacia integrino la soglia del grave inadempimento delle obbligazioni gravanti sul socio.
È indiscutibile che sui soci – su tutti i soci, compresi quelli che svolgono i ruoli di amministrazione – vi sia un dovere di leale collaborazione reciproca che si declina anche nel senso di evitare animate discussioni che possano avere ripercussioni negative sull'andamento della vita societaria, tanto nel corso delle assemblee sociali quanto nei luoghi ove si svolge l'attività d'impresa.
Con riferimento al caso concreto dedotto in giudizio – al di là dei contrasti personali fra i coniugi e avvenuti presso l'abitazione familiare o in luoghi CP_1 CP_2 comunque diversi dalla farmacia e per ragioni che non hanno attinenza con la gestione dell'impresa e che non rilevano ai fini di questo procedimento (cfr. Tribunale di Foggia, 9 giugno 2006, che esclude che la riconducibilità di un comportamento di socio nei confronti di un amministratore ad una fattispecie penale possa costituire una causa di esclusione quando non arreca un pregiudizio agli interessi ultra-individuali dell'ente) – gli unici eventi effettivamente provati che abbiano avuto delle ripercussioni negativa per lo svolgimento della vita societaria addebitabili al socio escluso sono il volontario allontanamento di una dipendente per il tempo di sette mesi e l'avvenuta chiusura della farmacia per un tempo di 10/15 minuti per alcune volte (da un minimo di tre ad un massimo di cinque).
Trattasi senza dubbio di situazioni che, ove cagionate come nel caso di specie dal comportamento di un socio per contrasti nei confronti di un altro, violano gli obblighi gravanti nei confronti della società e che costituiscono degli inadempimenti del contratto sociale.
Alla luce tuttavia della sporadicità di tali condotte, del fatto altresì che risultano confinate in un periodo storico preciso concomitante con la separazione personale fra i coniugi, della non dimostrata insostituibilità (o difficile sostituibilità) della dipendente che per un periodo ha deciso di svolgere presso altra prestigiosa farmacia la propria professione, il Tribunale ritiene che tali inadempimenti non integrino la soglia del serio pregiudizio allo svolgimento dell'attività d'impresa tale rendere impossibile o comunque difficile il perseguimento dello scopo sociale.
Proprio in ragione del canone di proporzionalità, enunciato dalla suprema giurisprudenza, che deve sussistere fra gli accertati inadempimenti e l'irreversibilità della decisione dell'esclusione, le descritte condotte poste in essere da che hanno CP_2 avuto in concreto un'incidenza negativa sulla vita societaria, per il loro numero e per la loro entità, non possono essere qualificati come un grave inadempimento, richiesto dall'art. 2286 c.c. ai fini della deliberazione dell'esclusione di un socio.
Per le esposte motivazioni la domanda merita accoglimento e la delibera di esclusione del socio del 9 febbraio 2023 deve essere invalidata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, anche per la fase cautelare, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al vigente regolamento del Ministero della Giustizia ed in proporzione al valore ed alla complessità giuridica della controversia nonché in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da nei confronti della delibera CP_2 assunta il 9 febbraio 2023 con cui è stata disposta la sua esclusione da socio dalla società Farmacia istituto Omeopatico delle dott.sse Marisa Certosino e Barbara Luise s.n.c.; 2) Dispone, per l'effetto, l'annullamento della delibera assunta il 9 febbraio 2023 con cui è stata disposta l'esclusione di da socio dalla società Farmacia CP_2 istituto Omeopatico delle dott.sse Marisa Certosino e Barbara Luise s.n.c.;
3) Condanna la società Farmacia istituto Omeopatico delle dott.sse Marisa Certosino e Barbara Luise, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in 777,00 euro per esborsi ed in euro 12.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, se e come dovute, per compensi del giudizio (somma di denaro comprensiva anche della fase cautelare).
Napoli, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Edmondo Cacace