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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 9440 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito e accertamento NASPI CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.7.2023 parte ricorrente esponeva di aver avuto notifica di indebito in data 2.12.2022:
che con provvedimento n. 17346467 del 02/12/2022 l' , ha revocato la CP_1 disoccupazione n.6037493800023 ed ha richiesto la ripetizione delle somme indebitamente percepite a tale titolo, pari ad € 3.278,60;
che l'accertamento de quo ha riguardato l'annullamento del rapporto lavorativo intrattenuto dal ricorrente con la “Soc. Coop. Croce 07 Arl.” dal 06/05/2010 al 30/06/2010;
che la parte ricorrente ha beneficiato della prestazione de qua nel periodo dal
14/07/2010 (primo pagamento datato 28/01/2011) sino al 20/10/2010 (ultimo pagamento datato 08.04.2011), come si evince dal prospetto pagamenti di cui al cassetto previdenziale allegato al presente ricorso;
CP_1
che il provvedimento del 02.12.2022, non è stato preceduto da altra diffida CP_1
e/o messa in mora;
Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità della trattenuta essendo intervenuta la prescrizione. 1 Si costituiva l che resisteva al ricorso. CP_1
Discussa la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta, all'odierna udienza veniva decisa con il deposito della presente sentenza.
Ai fini della qualificazione dell'indebito osserva il Tribunale che si tratta di una mera azione di ripetizione di indebito, soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., nel cui ambito non v'è spazio per disquisire di affidamento o di non facile riconoscibilità dei criteri di computo adottati dall' . CP_2
L'indebito di cui si tratta non rientra nel novero delle prestazioni assistenziali, ma in quello piu' appropriato delle prestazioni assimilabili a quelle previdenziali, piu' precisamente prestazioni a sostegno del reddito. Infatti, nella estesa descrizione dell'istituto NASPI si chiarisce che trattarsi di una
“assicurazione sociale” anche con richiamo all'art., 3 del decreto attuativo del “Jobs act” legge 183/2014, in quanto prestazione ancorata alla contribuzione versata. Non è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 52 legge n.88/1989, pacificamente norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, come da granitica giurisprudenza di legittimità. Né tantomeno possono applicarsi le norme speciali dettate per le singole ipotesi di indebito assistenziale (per mancanza del requisito sanitari, reddituale o altre ipotesi residuali) Devono applicarsi, in conclusione, le regole generali dettate dall'art. 2033 c.c. riguardanti l'indebito oggettivo.
Si osserva in linea generale che la normativa dell'indennità NASPI, così come introdotta dal Dlgs n.22/2015 e succ. mod. e int. ha la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). È una prestazione erogata dall' , Ente destinatario CP_1 delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare il ricorrere dei presupposti. I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti (art. 2), ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
A decorrere dal 1° gennaio 2022 , include anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (di cui alla Legge 15 giugno 1984, n. 240). Sono, inoltre, beneficiari dell'indennità anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. L'indennità è riconosciuta a coloro che abbiano perso involontariamente la propria occupazione a fronte dei seguenti requisiti (art. 3):
lo stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181);
2 almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
[Si segnala che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo (di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) non trova più applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2022 (art. 3, comma 1 bis)]. Quanto alla misura dell'indennità, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione;
La domanda di NASpI può essere presentata, non solo in caso di licenziamento, ma anche dai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604) (art. 3, comma 2).
In merito alla durata, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Inoltre, ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (art. 5). La domanda deve essere presentata all' in via telematica, entro il termine di CP_1 decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda (art. 6).
Il Decreto Legislativo n. 22/2015 regola, altresì, le ipotesi di compatibilità della prestazione con il rapporto di lavoro subordinato (art. 9) oppure con lo svolgimento di lavoro autonomo o di impresa individuale (art. 10). In particolare, con riferimento alla compatibilità con il lavoro subordinato, la normativa dispone che:
il lavoratore che, durante il periodo di percezione della NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, ad eccezione del caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tale ipotesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (art. 9, comma 1);
il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015), a condizione che comunichi all - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il reddito annuo previsto e che il CP_1 datore di lavoro o l'utilizzatore (in caso di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo, oppure assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9, comma 2);
3 il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time che cessi da uno dei rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ha diritto - ricorrendo tutti gli altri requisiti - a percepire la NASpI ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015), a condizione che comunichi all' entro 30 giorni dalla domanda di CP_1 prestazione il reddito annuo previsto (art. 9, comma 3). Da ultimo, va evidenziato che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi (art. 11):
perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3;
inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Tanto premesso con riferimento alla
a) Richiesta di ripetizione di € 3.278,60 per indebita fruizione dell'indennità di Disoccupazione n. n.6037493800023 per il periodo dal 14/07/2010 al 20/10/2010, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con la ditta “Soc. Coop. Croce 07 Arl” si osserva quanto segue: quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, deve rilevarsi che, nelle ipotesi di indebito, deve applicarsi la prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento. Infatti, il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta della sfera giuridica (Cass. 2287/2004). Dunque, in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod. civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (Cass. 16612/2008). Il Tribunale deve, quindi, valutare la presenza di eventuali atti interruttivi, essendo decorso un periodo superiore a dieci anni. L' sostiene che le prestazioni di cui l' chiede la restituzione sono CP_1 CP_2 divenute indebite solo all'esito degli accertamenti ispettivi che hanno disconosciuto i rapporti di lavoro sulla cui base era state erogate le prestazioni, e quindi non sarebbe decorso il termine prescrizionali decennale o lo stesso sarebbe stato sospeso per il comportamento doloso assunto dalla ricorrente.
4 Osserva il Tribunale che secondo la giurisprudenza di legittimità gli accertamenti ispettivi possono al più essere considerati quali atti interruttivi del decorso della prescrizione, se regolarmente comunicati (si veda sul punto sent. Cass. n. 916/96 secondo la quale “Alla suddetta prescrizione si applicano, salvo diversa ed espressa disposizione contraria di legge, le norme di cui agli artt. 2935 2945 cod. civ. con la conseguenza che la stessa è soggetta ad interruzione mediante atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, quali la comunicazione dei verbali ispettivi qualora il giudice del merito ravvisi in essi un'intimazione ad adempiere”). Inoltre, anche con riguardo ad un eventuale comportamento doloso della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva annullato la posizione assicurativa del CP_1 lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro)” (cfr. sent. Cass. n. 10828/15). Dall'esame degli atti di causa non risulta inoltre comunicato il verbale ispettivo al ricorrente. Si osserva in ogni caso che per giurisprudenza costante che il verbale ispettivo, anche se comunicato, non può essere considerato quale valido atto interruttivo della prescrizione, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (cfr. ord. Cass. n. 15714/18). Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano dovute in CP_1 quanto ormai prescritto il diritto di credito azionato dall'ente.
5 L' soccombente è infine tenuto alla rifusione delle spese processuali, che si CP_2 liquidano come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito stante l'intervenuta prescrizione per la fruizione della disoccupazione n. n.6037493800023 dal 14/07/2010 al 20/10/2010 e dichiara la non ripetibilità della somma percepita pari ad € 3.278,60 contenuta nella comunicazione di indebito n. 17346467, notificata il 02/12/2022. b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
2.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi Aversa, 24/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
6
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 9440 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito e accertamento NASPI CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.7.2023 parte ricorrente esponeva di aver avuto notifica di indebito in data 2.12.2022:
che con provvedimento n. 17346467 del 02/12/2022 l' , ha revocato la CP_1 disoccupazione n.6037493800023 ed ha richiesto la ripetizione delle somme indebitamente percepite a tale titolo, pari ad € 3.278,60;
che l'accertamento de quo ha riguardato l'annullamento del rapporto lavorativo intrattenuto dal ricorrente con la “Soc. Coop. Croce 07 Arl.” dal 06/05/2010 al 30/06/2010;
che la parte ricorrente ha beneficiato della prestazione de qua nel periodo dal
14/07/2010 (primo pagamento datato 28/01/2011) sino al 20/10/2010 (ultimo pagamento datato 08.04.2011), come si evince dal prospetto pagamenti di cui al cassetto previdenziale allegato al presente ricorso;
CP_1
che il provvedimento del 02.12.2022, non è stato preceduto da altra diffida CP_1
e/o messa in mora;
Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità della trattenuta essendo intervenuta la prescrizione. 1 Si costituiva l che resisteva al ricorso. CP_1
Discussa la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta, all'odierna udienza veniva decisa con il deposito della presente sentenza.
Ai fini della qualificazione dell'indebito osserva il Tribunale che si tratta di una mera azione di ripetizione di indebito, soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., nel cui ambito non v'è spazio per disquisire di affidamento o di non facile riconoscibilità dei criteri di computo adottati dall' . CP_2
L'indebito di cui si tratta non rientra nel novero delle prestazioni assistenziali, ma in quello piu' appropriato delle prestazioni assimilabili a quelle previdenziali, piu' precisamente prestazioni a sostegno del reddito. Infatti, nella estesa descrizione dell'istituto NASPI si chiarisce che trattarsi di una
“assicurazione sociale” anche con richiamo all'art., 3 del decreto attuativo del “Jobs act” legge 183/2014, in quanto prestazione ancorata alla contribuzione versata. Non è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 52 legge n.88/1989, pacificamente norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, come da granitica giurisprudenza di legittimità. Né tantomeno possono applicarsi le norme speciali dettate per le singole ipotesi di indebito assistenziale (per mancanza del requisito sanitari, reddituale o altre ipotesi residuali) Devono applicarsi, in conclusione, le regole generali dettate dall'art. 2033 c.c. riguardanti l'indebito oggettivo.
Si osserva in linea generale che la normativa dell'indennità NASPI, così come introdotta dal Dlgs n.22/2015 e succ. mod. e int. ha la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). È una prestazione erogata dall' , Ente destinatario CP_1 delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare il ricorrere dei presupposti. I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti (art. 2), ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
A decorrere dal 1° gennaio 2022 , include anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (di cui alla Legge 15 giugno 1984, n. 240). Sono, inoltre, beneficiari dell'indennità anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. L'indennità è riconosciuta a coloro che abbiano perso involontariamente la propria occupazione a fronte dei seguenti requisiti (art. 3):
lo stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181);
2 almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
[Si segnala che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo (di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) non trova più applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2022 (art. 3, comma 1 bis)]. Quanto alla misura dell'indennità, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione;
La domanda di NASpI può essere presentata, non solo in caso di licenziamento, ma anche dai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604) (art. 3, comma 2).
In merito alla durata, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Inoltre, ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (art. 5). La domanda deve essere presentata all' in via telematica, entro il termine di CP_1 decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda (art. 6).
Il Decreto Legislativo n. 22/2015 regola, altresì, le ipotesi di compatibilità della prestazione con il rapporto di lavoro subordinato (art. 9) oppure con lo svolgimento di lavoro autonomo o di impresa individuale (art. 10). In particolare, con riferimento alla compatibilità con il lavoro subordinato, la normativa dispone che:
il lavoratore che, durante il periodo di percezione della NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, ad eccezione del caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tale ipotesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (art. 9, comma 1);
il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015), a condizione che comunichi all - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il reddito annuo previsto e che il CP_1 datore di lavoro o l'utilizzatore (in caso di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo, oppure assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9, comma 2);
3 il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time che cessi da uno dei rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ha diritto - ricorrendo tutti gli altri requisiti - a percepire la NASpI ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015), a condizione che comunichi all' entro 30 giorni dalla domanda di CP_1 prestazione il reddito annuo previsto (art. 9, comma 3). Da ultimo, va evidenziato che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi (art. 11):
perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3;
inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Tanto premesso con riferimento alla
a) Richiesta di ripetizione di € 3.278,60 per indebita fruizione dell'indennità di Disoccupazione n. n.6037493800023 per il periodo dal 14/07/2010 al 20/10/2010, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con la ditta “Soc. Coop. Croce 07 Arl” si osserva quanto segue: quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, deve rilevarsi che, nelle ipotesi di indebito, deve applicarsi la prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento. Infatti, il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta della sfera giuridica (Cass. 2287/2004). Dunque, in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod. civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (Cass. 16612/2008). Il Tribunale deve, quindi, valutare la presenza di eventuali atti interruttivi, essendo decorso un periodo superiore a dieci anni. L' sostiene che le prestazioni di cui l' chiede la restituzione sono CP_1 CP_2 divenute indebite solo all'esito degli accertamenti ispettivi che hanno disconosciuto i rapporti di lavoro sulla cui base era state erogate le prestazioni, e quindi non sarebbe decorso il termine prescrizionali decennale o lo stesso sarebbe stato sospeso per il comportamento doloso assunto dalla ricorrente.
4 Osserva il Tribunale che secondo la giurisprudenza di legittimità gli accertamenti ispettivi possono al più essere considerati quali atti interruttivi del decorso della prescrizione, se regolarmente comunicati (si veda sul punto sent. Cass. n. 916/96 secondo la quale “Alla suddetta prescrizione si applicano, salvo diversa ed espressa disposizione contraria di legge, le norme di cui agli artt. 2935 2945 cod. civ. con la conseguenza che la stessa è soggetta ad interruzione mediante atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, quali la comunicazione dei verbali ispettivi qualora il giudice del merito ravvisi in essi un'intimazione ad adempiere”). Inoltre, anche con riguardo ad un eventuale comportamento doloso della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva annullato la posizione assicurativa del CP_1 lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro)” (cfr. sent. Cass. n. 10828/15). Dall'esame degli atti di causa non risulta inoltre comunicato il verbale ispettivo al ricorrente. Si osserva in ogni caso che per giurisprudenza costante che il verbale ispettivo, anche se comunicato, non può essere considerato quale valido atto interruttivo della prescrizione, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (cfr. ord. Cass. n. 15714/18). Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano dovute in CP_1 quanto ormai prescritto il diritto di credito azionato dall'ente.
5 L' soccombente è infine tenuto alla rifusione delle spese processuali, che si CP_2 liquidano come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito stante l'intervenuta prescrizione per la fruizione della disoccupazione n. n.6037493800023 dal 14/07/2010 al 20/10/2010 e dichiara la non ripetibilità della somma percepita pari ad € 3.278,60 contenuta nella comunicazione di indebito n. 17346467, notificata il 02/12/2022. b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
2.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi Aversa, 24/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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