Articolo 1650 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1649Articolo 1651
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9 ottobre 2010
Art. 1650. Nomina a caporale 1. Possono aspirare alla nomina a caporale della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico, di cui all'articolo 1651:
a) gli studenti di farmacia che hanno compiuto il primo anno di corso e danno prova di conoscere la disciplina militare; b) i militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti di sanita', riportando la classifica di ottimo; c) gli infermieri di professione, che svolgono servizio in un ospedale civile importante.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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