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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20.5.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 1509/2020 con i fascicoli riuniti rg. n. 2388/2021 n.rg. 67/2021 e n. rg. 2513/2021 e vertente tra:
nata a [...] M.llo il 5/12/1990 C.F. ed elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA- ANNULLAMENTO INDEBITI PREVIDENZIALI.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 14.05.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2018 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Il
Darifoglio Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' le aveva comunicato di averla CP_2 cancellata dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 per 102 giornate annue con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva, contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ricorso n. rg, 67/21 del 08.01.2021 la sig.ra si rivolgeva ala giudice esponendo che, Parte_1 CP_ l' con provvedimento del 10/4/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, le aveva comunicato che: “nel periodo che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018 sono stati pagati €. 5.064,65 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola…” e chiedeva la restituzione della predetta somma divenuta indebita a seguito della cancellazione dagli elenchi anagrafici. La ricorrente richiedeva l'annullamento del predetto atto ritenendolo erroneo.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, confermando la validità CP_2 della richiesta di indebito impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ricorso rg. n. 2513/2021 depositato in cancelleria il 20.07.2021 la ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia relativa al periodo 7/1/2019 –
23/1/2019;
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio, chiedeva la conferma CP_2 dei provvedimenti con il rigetto del ricorso.
Con ricorso rg. n. 2388/2021 depositato in cancelleria il 9.07.2021 la ricorrente si rivolgeva al Giudice del CP_ Lavoro al fine di ottenere l'annullamento di tre provvedimenti di indebito datati 7/4/20 con i quali l' richiedeva la restituzione delle somme di € 3.505,00 erogate a titolo di indennità di malattia anno 2019.
CP_ L' costituitosi in giudizio, chiedeva la conferma dei provvedimenti con il rigetto del ricorso.
Previa riunione dei sopraddetti giudizi al presente, sussistendo motivi di connessione, ed espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti, sono fondati e vanno accolti.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente, come emerge dai giudizi riuniti, tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura l'anno 2018 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola Il Darifoglio.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, disinteressata nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2018 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detto teste ha specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento. CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28/3/2019, prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Il Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie , Parte_2 [...]
, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore Parte_3 terziario.
Tale assunto è stato anche confermato dall'Ispettore escusso da questo Giudice in un procedimento analogo, come da verbale d'udienza prodotto da parte ricorrente. L'ispettore ha specificato di avere, con successivo verbale, convalidato alcuni rapporti di lavoro, considerando non genuini i rapporti di lavoro con i soggetti che non si presentavano a rendere dichiarazioni.
Appare evidente che ritenere non genuino il rapporto di lavoro solo perché il lavoratore non si è presentato a rendere dichiarazioni, non obbligatorie, appare del tutto erroneo, così come erroneo ed in palese CP_ CP_ contrasto con il dettato normativo e da quanto chiarito dall' con circolare n 56 del 23/4/2020, è il passaggio al settore terziario dei lavoratori.
Il lavoratore, come affermato dalle norme e circolari citate, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga “un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo,”
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno 2018 per 102 giornate annue.
Ne consegue, che la ricorrente aveva diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 e, pertanto, vanno annullate le richieste di pagamento oggetto del giudizio n. rg. 67/2021 per CP_ euro 5.064,65, condannando l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti.
Inoltre, la stessa aveva diritto all'indennità di malattia per l'anno 2019 avendo espletato 102 giornate nell'anno 2018. Ne consegue che vanno annullate le note di indebito oggetto dei ricorsi rg. n. 2513/2021 e rg. n. 2388/2021 per euro 3.505,00, condannando l' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sui ricorsi riuniti numeri rg. 1509/2020, 67/2021, 2513/2021 e 2388/2021, così provvede: 1) dichiara che, nell'anno 2018 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle Parte_1 dipendenze della ditta il Darifoglio Società coop. agricola per 102 giornate annue, e, per l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi CP_2 anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) dichiara che la ricorrente ha diritto all'indennità di malattia relativamente al periodo 7/1/2019 –
23/2/2019 e condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di CP_2 quanto dovuto per tale causale;
3) annulla i provvedimenti di indebito con i quali l' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ha richiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2018 per €
5.064,65 ed i provvedimenti con i quali ha richiesto la restituzione dell'indennità di malattia anno 2019 per complessivi € 3.505,00, privandoli di ogni effetto di legge, con condanna dello stesso alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù dei predetti provvedimenti, oltre interessi e spese;
4) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in euro: 5.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 20.05.2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20.5.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 1509/2020 con i fascicoli riuniti rg. n. 2388/2021 n.rg. 67/2021 e n. rg. 2513/2021 e vertente tra:
nata a [...] M.llo il 5/12/1990 C.F. ed elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA- ANNULLAMENTO INDEBITI PREVIDENZIALI.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 14.05.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2018 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Il
Darifoglio Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' le aveva comunicato di averla CP_2 cancellata dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 per 102 giornate annue con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva, contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ricorso n. rg, 67/21 del 08.01.2021 la sig.ra si rivolgeva ala giudice esponendo che, Parte_1 CP_ l' con provvedimento del 10/4/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, le aveva comunicato che: “nel periodo che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018 sono stati pagati €. 5.064,65 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola…” e chiedeva la restituzione della predetta somma divenuta indebita a seguito della cancellazione dagli elenchi anagrafici. La ricorrente richiedeva l'annullamento del predetto atto ritenendolo erroneo.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, confermando la validità CP_2 della richiesta di indebito impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ricorso rg. n. 2513/2021 depositato in cancelleria il 20.07.2021 la ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia relativa al periodo 7/1/2019 –
23/1/2019;
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio, chiedeva la conferma CP_2 dei provvedimenti con il rigetto del ricorso.
Con ricorso rg. n. 2388/2021 depositato in cancelleria il 9.07.2021 la ricorrente si rivolgeva al Giudice del CP_ Lavoro al fine di ottenere l'annullamento di tre provvedimenti di indebito datati 7/4/20 con i quali l' richiedeva la restituzione delle somme di € 3.505,00 erogate a titolo di indennità di malattia anno 2019.
CP_ L' costituitosi in giudizio, chiedeva la conferma dei provvedimenti con il rigetto del ricorso.
Previa riunione dei sopraddetti giudizi al presente, sussistendo motivi di connessione, ed espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti, sono fondati e vanno accolti.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente, come emerge dai giudizi riuniti, tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura l'anno 2018 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola Il Darifoglio.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, disinteressata nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2018 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detto teste ha specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento. CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28/3/2019, prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Il Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie , Parte_2 [...]
, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore Parte_3 terziario.
Tale assunto è stato anche confermato dall'Ispettore escusso da questo Giudice in un procedimento analogo, come da verbale d'udienza prodotto da parte ricorrente. L'ispettore ha specificato di avere, con successivo verbale, convalidato alcuni rapporti di lavoro, considerando non genuini i rapporti di lavoro con i soggetti che non si presentavano a rendere dichiarazioni.
Appare evidente che ritenere non genuino il rapporto di lavoro solo perché il lavoratore non si è presentato a rendere dichiarazioni, non obbligatorie, appare del tutto erroneo, così come erroneo ed in palese CP_ CP_ contrasto con il dettato normativo e da quanto chiarito dall' con circolare n 56 del 23/4/2020, è il passaggio al settore terziario dei lavoratori.
Il lavoratore, come affermato dalle norme e circolari citate, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga “un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo,”
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno 2018 per 102 giornate annue.
Ne consegue, che la ricorrente aveva diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 e, pertanto, vanno annullate le richieste di pagamento oggetto del giudizio n. rg. 67/2021 per CP_ euro 5.064,65, condannando l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti.
Inoltre, la stessa aveva diritto all'indennità di malattia per l'anno 2019 avendo espletato 102 giornate nell'anno 2018. Ne consegue che vanno annullate le note di indebito oggetto dei ricorsi rg. n. 2513/2021 e rg. n. 2388/2021 per euro 3.505,00, condannando l' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sui ricorsi riuniti numeri rg. 1509/2020, 67/2021, 2513/2021 e 2388/2021, così provvede: 1) dichiara che, nell'anno 2018 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle Parte_1 dipendenze della ditta il Darifoglio Società coop. agricola per 102 giornate annue, e, per l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi CP_2 anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) dichiara che la ricorrente ha diritto all'indennità di malattia relativamente al periodo 7/1/2019 –
23/2/2019 e condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di CP_2 quanto dovuto per tale causale;
3) annulla i provvedimenti di indebito con i quali l' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ha richiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2018 per €
5.064,65 ed i provvedimenti con i quali ha richiesto la restituzione dell'indennità di malattia anno 2019 per complessivi € 3.505,00, privandoli di ogni effetto di legge, con condanna dello stesso alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù dei predetti provvedimenti, oltre interessi e spese;
4) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in euro: 5.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 20.05.2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena