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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/09/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
4 SEZIONE in persona del Giudice, Attilio Burti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n 3992/2023 RG del Tribunale di
Bergamo promossa da
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. TROVESI ADRIANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TROVESI ADRIANA sito in VIALE VITTORIO EMANUELE II 21
24121 BERGAMO, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
- Attrice opponente - nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. GENTILI VALTER ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GENTILI VALTER sito in VIA SANT'ANTONINO 20 25122
BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Convenuta opposta -
Conclusioni per Parte_1
“In via principale di merito:
- accertare la nullità o annullare il contratto di cessione ramo d'azienda del 26.01.2022, per tutte le ragioni esposte in atti, conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto
1 ingiuntivo n. 1652/2023 Ing. – n. 2950/2023 RG, emesso in data
30.05.2023 dal Tribunale di Bergamo per i motivi di cui all'opposizione promossa;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta a qualsiasi titolo e, per l'effetto, rigettarsi ogni domanda ex adverso formulata per le ragioni esposte in atto.
In via subordinata di merito:
- risolvere per grave inadempimento il contratto di cessione ramo
d'azienda del 26.01.2022, per tutte le ragioni esposte in atti, conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 1652/2023 Ing. – n. 2950/2023
RG, emesso in data 30.05.2023 dal Tribunale di Bergamo per i motivi di cui all'opposizione promossa;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta a qualsiasi titolo e, per l'effetto, rigettarsi ogni domanda ex adverso formulata per le ragioni esposte in atto.
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta validità e legittimità del contratto di cessione ramo d'azienda, accertarsi che Parte_1 in esecuzione di tale contratto è creditrice dell'importo di
[...]
€106.558,39 per le riparazioni dei mezzi e di €19.200,33 per gli oneri retributivi corrisposti ai dipendenti, per l'effetto estinguere per compensazione il credito di €95.402,27 di cui al decreto ingiuntivo Contro opposto e il credito di €18.719,18 per le utenze anticipate da e condannare la convenuta opposta al pagamento di €11.637,27 a favore di
per le ragioni esposte in atti, Parte_1 conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 1652/2023 Ing. – n. 2950/2023
RG, emesso in data 30.05.2023 dal Tribunale di Bergamo per i motivi di cui all'opposizione promossa.
In via riconvenzionale
2 Accertata la nullità / annullato / risolto per grave inadempimento il contratto di cessione ramo d'azienda del 26.01.2022, condannare
[...]
a restituire quanto indebitamente ricevuto da CP_1 in esecuzione di tale accordo pari a Parte_1
€526.323,00, o la maggiore o minor somma dovesse emergere in corso di causa.
In via riconvenzionale subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta validità e legittimità del contratto di cessione ramo d'azienda, accertarsi che Parte_1 in esecuzione di tale contratto è creditrice dell'importo di
[...]
€11.637,27, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto condannare
[...] al pagamento dell'importo di €11.637,27 in favore di CP_1
Parte_1
In via istruttoria:
Pur ritenendo la presente causa documentale, previo occorrendo, qualora
l'Ill.mo Tribunale adito lo ritenesse necessario al fine di accogliere la richiesta di annullamento del contratto di cessione ramo d'azienda, si formula istanza ex art. 213 c.p.c. affinché l'Ill.mo Tribunale adito richieda all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate Riscossione l'esibizione della documentazione riguardante gli accertamenti ricevuti da
[...] relativi agli anni d'imposta 2015 e 2016, comprensiva CP_1 delle intimazioni di pagamento, di eventuali cartelle esattoriali e/o iniziative esecutive intraprese nei confronti di Controparte_1
Sulle avverse istanze istruttorie.
A. Ci si oppone all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si tratta di un'istanza istruttoria evidentemente esplorativa e volta a supplire alle gravissime carenze probatorie e soprattutto di allegazione, che dovrebbero assistere l'asserito credito di € 140.000,00 ex adverso azionato (di cui però dice di non conoscere l'esatto Controparte_1 ammontare).
3 La giurisprudenza è chiara sul punto quando afferma che “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante” (ex multis Cass. civ. n. 31251/2021).
B. Ci si oppone agli avversi capitoli di prova testimoniale e all'interrogatorio formale richiesto:
- Capitolo 1 generico (“per i primi mesi”) ed irrilevante al fine della decisione del presente giudizio (un eventuale risposta affermativa non Contro comporterebbe la sussistenza dell'asserito credito, dal momento che non ha allegato alcun pagamento effettuato a saldo delle fatture, ma solo alcune fatture. Senza tacere che resterebbe irrisolta la questione dei mezzi
a cui tali rimborsi si riferiscono.).
- Capitolo 2 generico, irrilevante, atto a confondere il teste.”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti di cui ai propri atti, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, contrariis rejectis, così giudicare.
NEL MERITO
Rigettare l'avversa opposizione e le domande svolte da parte opponente con la graduazione ivi indicata in quanto infondate nei presupposti fattuali
e di diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo in tutte le sue statuizioni di condanna.
IN VIA RICONVENZIONALE
Condannare parte attrice opponente:
Al pagamento della somma pari ad € 91.683,98 portata dalla fattura
n.3 del 25/8/2023 in atti prodotta 1 o in quell'altra maggiore o minore che
4 risulterà dovuta e così ora determinabile a seguito dell'istruttoria esperita, attinente alle addebitate spese delle utenze telefoniche per energia elettrica, acqua, gas, noleggi, pedaggi e carburante, forniture ricambi e Contro interventi manutentivi sui mezzi, pagate da ed alla stessa pervenute in relazione al periodo successivo all'atto di cessione d'azienda (i cui effetti e decorrenza giuridica risalgono all'1/2/2022), ma dovute dalla cessionaria poiché appunto riferite a consumi e spese successive sostenute e di competenza della cessionaria, ma ancora addebitate dai Contro gestori e dai clienti a con maggiorazione degli interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla singola scadenza dei relativi esborsi sino alla data del deposito della presente comparsa e successivamente nella misura corrispettiva di cui al comma 4 dell'art. 1284 cod. civ.
- Al pagamento della somma di € 137.638,97 ora così determinabile a seguito della disposta esibizione della documentazione contabile, attinente Contro i crediti di spettanza della per prestazioni di trasporto da quest'ultima effettuate sino al 31/1/2022, ma fatturate e riscosse direttamente dalla SEs srl in luogo della sua cedente. Parte_1
L'importo così risultato dovuto verrà analiticamente riportato nella
“comparsa conclusionale” ove si effettuerà l'indicazione di ciascuna fattura Contro incassata da e dovuta ad per le citate causali Parte_1
Con maggiorazione degli interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dal singolo incasso percepito dalla cessionaria sino alla data del deposito della comparsa di costituzione del 5.9.2023 e successivamente nella misura corrispettiva di cui al comma 4 dell'art. 1284 cod. civ.
IN VIA SUBORDINATA
Laddove all'esito del giudizio dovessero denegatamente risultare, ancorché in minima parte, dovute talune somme in favore di Parte_1 per le causali di cui all'atto di opposizione, operare giuridica compensazione e per l'effetto condannare la stessa al pagamento di
5 Contro quanto residualmente dovuto in favore di per le ragioni tutte di cui al decreto ingiuntivo ed alla riconvenzionale.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compenso professionale del procedimento giudiziale da liquidarsi ex DM 55/2014 e 147/2022”
6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- La presente motivazione viene redatta nel rispetto cogente principio di concisione nella redazione degli atti giudiziari e nell'osservanza delle regole di ordine pubblico processuale (neglette dalle parti in causa) previste dal d.m. 110/2023 sui criteri di redazione e sui limiti espositivi degli stessi.
2.1.- Tanto doverosamente premesso, il primo nucleo dei fatti storici che deve essere esaminato è quello afferente alle domande che traggono la loro causa petendi nel contratto di vendita di ramo d'azienda concluso il
26.1.22 con cui, per quanto effettivamente rileva ai fini del decidere, ha venduto a il ramo Controparte_1 Parte_1 produttivo descritto nel contratto al prezzo complessivo di euro
621.725,00, di cui euro 450.000,00 già pagati al momento della stipula ed euro 171.725,00 da corrispondere in diciotto rate mensili di pari importo con scadenza a decorrere dal 31.3.2022 in avanti (cfr. doc. 4 attrice opponente, art. 3).
2.2.- Nel contratto di vendita, per quanto di interesse ai fini dell'odierna decisione, oltre al pagamento di una parte del prezzo secondo il sopra citato piano rateale è stato anche espressamente garantito, che “non ci sono debiti nei confronti dell'agenzia delle entrate e/o enti pubblici, tuttavia, si impegna a pagare ogni eventuale somma di denaro chiesta dai predetti enti, manlevando la parte cessionaria da qualunque responsabilità” (cfr. doc. (cfr. doc. 4 attrice opponente, art. 5).
3.- Tanto premesso sul contenuto del contratto, le domande che da esso derivano e che debbono essere esaminate per prime, ai fini di un'ordinata trattazione, sono le seguenti quattro: - l'attrice in senso sostanziale venditrice del ramo d'azienda che qui Controparte_1 occupa) ha domandato ed ottenuto in sede monitoria la condanna dell'acquirente al pagamento del saldo prezzo residuo per l'importo complessivo di euro 95.402,27 (domanda di condanna all'esatto
7 adempimento ex art. 1453, comma 1°, cod. civ.); - la convenuta in senso sostanziale parte acquirente del citato ramo Parte_1 aziendale) ha, invece, domandato in via logicamente gradata: la declaratoria di nullità del contratto per violazione dell'art. 1344 cod. civ.,
l'annullamento del contratto per dolo rilevante del venditore (art. 1439 cod. civ.), la risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza del venditore (artt. 1453 e 1544 cod. civ.) e, quale capo accessorio all'accoglimento di una delle domande sopra articolate, la restituzione ex art. 2033 cod. civ. del prezzo già pagato alla venditrice
(pari ad €526.323,00) senza titolo, in ragione o dell'accertamento della nullità del contratto oppure della sua caducazione o per vizio della volontà
o, in via di subordine, per inadempimento di non scarsa importanza.
4.- Tanto premesso sulle domande proposte, occorre ora narrare il sostrato fattuale che, a dire dell'acquirente Parte_1 dovrebbe condurre, alternativamente, all'accertamento della nullità del contratto o, in subordine, alla caducazione con effetti ex tunc del vincolo negoziale e, per l'effetto, all'accoglimento della domanda restitutoria conseguente all'accertamento dell'inidoneità ex ante del contratto a produrre effetti (nullità) oppure alla caducazione con effetti retroattivi del negozio giuridico (annullamento o risoluzione del contratto).
5.1.- Orbene, dagli atti del giudizio è emerso che, successivamente alla conclusione del contratto di vendita e, segnatamente, al marzo del 2023,
l'amministratore unico della società acquirente del ramo d'azienda è stato informato dall'ex socio ed amministratore della società venditrice che, già in data 21.12.2020 (e, quindi, circa tredici mesi prima la stipula dell'atto di vendita di ramo d'azienda avvenuta il 22.1.2022),
Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento alla venditrice per l'anno d'imposta 2015: con tale atto l'Agenzia aveva intimato a il pagamento, in caso di mancata Controparte_1 adesione all'avviso di accertamento, della somma complessiva di euro €
685.270,46, comprensiva di imposte non dichiarate (per IVA, IRES e
IRAP), interessi moratori e sanzioni (docc. 10 e 20 attrice opponente).
8 5.2.- A seguito di ulteriori controlli è emerso, poi, che per l'anno d'imposta 2016 era stato notificato sempre alla venditrice un ulteriore avviso di accertamento, questa volta, per il pagamento della somma di €
925.081,29 comprensiva di imposte non dichiarate, interessi moratori e sanzioni (doc. 21 attrice opponente).
5.3.- Entrambi gli avvisi di accertamento sopra citati si fondano sul riscontro che la società venditrice avrebbe utilizzato fatture derivanti da acquisti per operazioni inesistenti e avrebbe, altresì, emesso fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Le imposte evase, quindi, attenevano all'imposta sui redditi, all'IRAP ed all'IVA.
5.4.- Nel corso dell'odierno giudizio (e, segnatamente, nel 2024) è, poi, stato notificato alla medesima società venditrice e, in veste di coobbligata solidale, anche all'acquirente del ramo d'azienda un ulteriore avviso di accertamento riferito all'anno d'imposta 2018 (sempre riferito a IRES, IRAP ed IVA) per l'importo di euro 1.337.836,25 comprensivo di imposte, interessi e sanzioni.
6.- Ciò posto, la rilevanza dei fatti sopra enunciati ai fini dell'esame delle domande articolate dalla compratrice Parte_1 nei confronti della venditrice dipende dalla regola Controparte_1 contenuta nell'art. 14 del d.lgs. 472/1997. Detta disposizione, infatti, secondo l'interpretazione avallata anche dalla giurisprudenza tributaria, prevede che, nell'ambito del contratto di vendita dell'azienda o del ramo d'azienda: “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei
9 tributi di loro competenza.” (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 18/12/2024,
n. 33133).
7.- Pertanto, in presenza di un contratto di cessione del ramo d'azienda concluso nel gennaio 2022, la società acquirente si trova obbligata in via solidale anche per i debiti tributari e per le sanzioni, rispettivamente, accertati e irrogate dal gennaio 2019 in avanti e, cioè, nel triennio anteriore alla stipula del contratto di vendita (stipulato, si ripete, nel gennaio del 2022).
8.- Si tratta di un'obbligazione tributaria il cui importo complessivo, nel caso di specie, supera di gran lunga il valore dell'azienda ceduta come determinato nel contratto e che, a seguito dell'impugnazione proposta dalla venditrice è stata solo in parte rideterminata Controparte_1 da una sentenza del giudice tributario non ancora definitiva e solo per quel che concerne l'avviso di accertamento riferito all'anno d'imposta 2015
(cfr. docc. 5 e 8 convenuta opposta).
9.1.- Tale esposizione debitoria assume un significato ancora più rimarchevole nella vicenda che qui occupa perché, come si è anticipato sopra, nel contratto di vendita del ramo d'azienda Controparte_1 aveva espressamente garantito all'acquirente Parte_1 che “non ci sono debiti nei confronti dell'agenzia delle entrate e/o
[...] enti pubblici” ossia aveva rilasciato alla sua controparte negoziale un'affermazione falsa: circa 13 mesi la stipula del contratto e, segnatamente, in data 21.12.2020, la venditrice aveva, invero, ricevuto un avviso di accertamento per l'importo di euro 685.270,46 e, quindi,
l'alienante aveva un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del fisco per tale importo portato da un provvedimento costitutivo dell'obbligazione tributaria immediatamente esecutivo e assistito, come tutti i provvedimenti amministrativi, da una presunzione di legittimità.
9.2.- Dunque, in sede contrattuale, non solo questo rilevantissimo (se parametrato al valore del ramo d'azienda alienato) debito tributario era stato sottaciuto, ma parte venditrice, pur essendone chiaramente a
10 conoscenza, aveva fornito all'acquirente informazioni di segno totalmente opposto rispetto a quanto era sua diretta conoscenza.
10.- Tanto premesso, occorre ora verificare se questa situazione possa avere ricadute sulla declaratoria di nullità o, in via di subordine, sulla caducazione del contratto di vendita del ramo d'azienda.
11.1.- Procedendo nell'esame delle domande secondo il loro ordine logico deve, preliminarmente, escludersi che il contratto possa essere dichiarato nullo perché in frode alla legge e, segnatamente, perché concluso con l'intento di eludere l'applicazione di disposizioni cogenti in ambito tributario.
11.2.- Innanzitutto, infatti, deve essere osservato che in ambito civilistico “la violazione delle norme tributarie non determina automaticamente la nullità di un contratto stipulato, ma comporta
l'inefficacia relativa del negozio e l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria. La frode fiscale è soggetta alle sanzioni previste dal sistema delle disposizioni fiscali e non comporta la nullità o l'annullabilità del contratto.” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 02/02/2023, n. 3170).
11.3.- In secondo luogo, il contratto che qui occupa non è stato concluso con lo scopo pratico di eludere l'applicazione della disciplina tributaria, sottraendo i beni del venditore alla garanzia patrimoniale generica per i suoi debiti con il fisco: il contratto è stato concluso ad un prezzo di mercato e il compratore era del tutto ignaro delle passività tributarie che in via solidale rischiava di accollarsi con la stipula del contratto di cessione d'azienda.
11.4.- Non è, quindi, possibile affermare che l'intento elusivo dell'applicazione delle disposizioni tributarie abbia penetrato il contratto conformandone le condizioni economiche oppure incidendo sulla sua stessa stipulazione, perché parte acquirente non era affatto edotta dei carichi pendenti della venditrice con il fisco ed anzi aveva chiesto che quest'ultima garantisse di non avere debiti tributari.
11 12.1.- Sgombrato il campo del decidere dalla domanda di nullità, si può passare ad esaminare la domanda di annullamento del contratto per dolo del venditore che è fondata per le ragioni che si vengono ad esporre.
12.2.- Ebbene, come emerge dalla narrazione dei fatti di causa, nel caso di specie, il venditore non si è limitato a tacere una circostanza rilevante e determinante ai fini del consenso dell'acquirente, ma ha anche rappresentato alla propria controparte negoziale una situazione opposta a quella reale, assicurandole, in sede di stipula del contratto e rilasciando apposita garanzia, che non erano presenti, al 26.1.22 debiti tributari, quando, al contrario, aveva ricevuto, il 21.12.20 (e, dunque, appena tredici mesi prima) un avviso di accertamento per complessivi
685.270,46 euro (importo, cioè, eccedente il valore dell'azienda ceduta).
12.3.- Orbene, quanto alla rilevanza della falsa dichiarazione del venditore rispetto alla determinazione dell'acquirente a concludere il contratto occorre osservare che: -) le parti hanno previsto che l'assenza di debiti tributari fosse oggetto di una specifica garanzia del venditore al compratore, segno che tale circostanza era ritenuta dal compratore di rilievo al punto tale da farla inserire direttamente nel testo dell'accordo come specifica garanzia;
-) la giurisprudenza tributaria interpreta l'art. 14 del d.lgs. 472/1997 non solo come riferito alle violazioni commesse nell'anno in corso al momento della cessione e nel biennio antecedente, ma anche ai debiti tributari accertati ed alle sanzioni irrogate nel suddetto periodo e, quindi, anche all'obbligazione tributaria di cui al precedente punto 12.2; -) l'importo dell'obbligazione tributaria sottaciuta, ossia della passività potenzialmente a carico dell'acquirente oltrepassa il valore dell'azienda trasferita;
-) dopo la cessione del ramo d'azienda Agenzia delle Entrate ha emesso un ulteriore avviso di accertamento per complessivi euro 1.337.836,25, riferito all'anno d'imposta 2018, notificandolo, sia alla contribuente infedele sia Controparte_1 alla cessionaria 19 dicembre 2024, di tal ché Parte_1
l'esposizione debitoria con Agenzia dell'entrata del venditore del ramo
12 d'azienda ha delle evidenti ripercussioni economiche, confermate dall'agire dei pubblici poteri, sulla sfera giuridica del compratore.
12.4.- In considerazione di quanto sopra detto, non è, allora, revocabile in dubbio che, se l'acquirente del ramo d'azienda avesse conosciuto l'esposizione debitoria della venditrice con e la sua entità, nonché, CP_2
a maggior ragione, le violazioni tributarie perpetrate negli anni precedenti alla cessione, non avrebbe affatto concluso il contratto de quo. Infatti,
l'indebitamento tributario falsamente rappresentato era, al momento della stipula del contratto, di dimensioni tali da mutare radicalmente il rischio imprenditoriale dell'operazione commerciale.
12.5.- Ora, questa conclusione non è affatto intaccata dalla circostanza che in concreto, non abbia ancora Parte_1 adempiuto alla sua obbligazione solidale o non sia ancora stata attinta da iniziative esecutive promosse, per la medesima obbligazione, dal concessionario per la riscossione.
12.6.- Ed, invero, questa circostanza, relativa un fatto tutto contingente, certamente non elimina che, per fatto ascrivibile alla venditrice l'acquirente ADDITIONAL SERVICE Controparte_1
S.R., ha concluso un contratto indotta in errore sul rischio economico
(potenzialmente enorme) dell'operazione commerciale e sulle possibili pesanti ricadute sulla sua sfera patrimoniale.
12.7.- Neppure rilevante che si sia Controparte_1 contrattualmente obbligata a manlevare e tenere indenne
[...] perché, nondimeno, sull'acquirente del ramo d'azienda Parte_1 grava il rischio d'insolvenza della sua dante causa, rispetto al quale in contratto non sono state rilasciate garanzie personali o reali.
13.1.- Tanto premesso con riferimento al carattere determinante dell'errore in cui è caduta la società il Parte_1 carattere decettivo della condotta perpetrata dalla venditrice
[...] in danno dell'acquirente risiede, come si è detto, nell'aver CP_1 indotto quest'ultima in errore la propria controparte negoziale mediante il
13 rilascio, nell'impegnativa sede della sottoscrizione del contratto (dove vige la regola della lealtà e non quella della spudorata menzogna), di una dichiarazione di contenuto consapevolmente e indiscutibilmente falso, rispetto ad un fatto che attiene alla sua sfera di organizzazione dell'attività economica.
13.2.- Né il carattere ingannevole della condotta della società venditrice può essere escluso dalla facoltà dell'acquirente di chiedere, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 472/1997, agli uffici dell'Agenzia delle
Entrate il rilascio di “un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti”, perché, invero, “gli artifici ed i raggiri posti in essere da un contraente - idonei in concreto a trarre in inganno la controparte - non cessano, tuttavia, di essere causa di invalidazione del negozio solo perché il deceptus avrebbe potuto espletare una certa attività di verifica e di controllo per sventare l'errore (Cass. n. 9227/1991).” (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/06/2022, n.20231).
13.3.- D'altra parte, tale attività di verifica era stata, in parte, svolta dall'acquirente che, prima di concludere il contratto, aveva acquisito l'ultimo bilancio della società depositato in camera di commercio che chiudeva in utile per oltre 27.000,00 euro e il verbale dell'assemblea dei soci: in nessuno di detti documenti si faceva alcun cenno all'indebitamento derivante dall'avviso di accertamento di cui sopra, sebbene esso avesse un impatto significativo sul patrimonio della società alienante, atteso il suo modesto valore della produzione che non raggiungeva nemmeno i
3.000.000,00 di euro.
14.1.- All'accoglimento della domanda di annullamento del contratto consegue, anzitutto, l'accoglimento della domanda consequenziale articolata dall'acquirente del ramo d'azienda di restituzione del prezzo pagato (arg. ex art. 1443 cod. civ. che esclude il diritto del solvens a ripetere la prestazione eseguita in forza di un contratto annullato nel solo
14 caso in cui l'annullamento sia dipeso dall'incapacità di una delle parti e la prestazione eseguita non sia andata a vantaggio dell'incapace).
14.2.- Ciò posto, il prezzo che la venditrice deve restituire corrisponde a: - euro 450.000,00 versati alla data di sottoscrizione del contratto –
76.320,00 versati in otto rate mensili dal marzo 2022 all'ottobre 2022.
14.3.- La somma non deve essere maggiorata dagli interessi moratori in quanto essi, nelle obbligazioni pecuniarie, costituiscono un'obbligazione accessoria al dovere di corrispondere il capitale;
la quale obbligazione presuppone la domanda di parte (art. 99 cod. proc. civ.) che, nel caso di specie, non è stata rassegnata neppure in sede di precisazione delle conclusioni.
15.1.- Quale ulteriore corollario dell'annullamento del contratto di compravendita è il rigetto della domanda proposta dalla venditrice in sede monitoria di condanna dell'acquirente al pagamento prezzo residuo della compravendita annullata.
15.2.- Deve, quindi, essere revocato il decreto ingiuntivo qui opposto, in quanto il credito portato dal decreto ingiuntivo rinviene il proprio fatto costitutivo in un contratto di compravendita in questa sede annullato in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente.
16.1.- Ciò posto, è ora possibile affrontare le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta opposta in comparsa di risposta.
16.2.- (e, cioè, la società che ha venduto il Controparte_1 ramo d'azienda) deduce, anzitutto, che essa, dopo la stipula del contratto di vendita del ramo d'azienda, avrebbe pagato utenze telefoniche per energia elettrica, acqua, gas, noleggi, pedaggi e carburante, forniture ricambi e interventi manutentivi sui mezzi riferite al ramo d'azienda ceduto, ma che sono relative ad obbligazione assunte da
[...] nel periodo successivo alla cessione del ramo d'azienda e, Parte_1 pertanto. Essa, pertanto, alla propria controparte la restituzione di tali importi.
15 16.3.- In sostanza sostiene, che senza essere Controparte_1 obbligata, ha pagato debiti di verso i propri Parte_1 fornitori e, pertanto, agisce nei confronti di quest'ultima in regresso.
16.4.- Dovendo inquadrare giuridicamente la domanda riconvenzionale della convenuta opposta essa può essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 1180 cod. civ. e, cioè, nell'adempimento del terzo: il pagamento di ha effetti estintivi del debito, ma legittima la Controparte_1 società solvens, alternativamente e a seconda dell'inquadramento sistematico, o all'esperimento nei confronti della debitrice dell'azione di arricchimento senza causa (cfr. Cass. 10.2.2016, n. 2675) oppure all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo (cfr. Cassazione civile sez.
I, 21/11/2019, n.30446).
16.5.- in secondo luogo, deduce che crediti Controparte_1 riferibili al ramo d'azienda ceduto, ma estranei all'oggetto del contratto di cessione (cfr. doc. 4 attrice opponente, art. 2, p. 2), sarebbero stati incassati da nonostante essi rinverrebbero il Parte_1 proprio titolo costitutivo in contratti conclusi da e Controparte_1 in prestazioni eseguite prima dell'efficacia della cessione. Anche per queste somme la convenuta opposta propone domanda riconvenzionale chiedendo alla propria controparte negoziale la ripetizione delle somme incassate senza titolo: secondo la prospettazione della convenuta opposta si tratterebbe, di fatti, di crediti di inerenti al ramo Controparte_1
d'azienda ceduto, ma rimasti nella titolarità di quest'ultima, avendo le parti pattuito che il ramo d'azienda non comprendeva i crediti sorti prima della cessione.
17.1.- Così inquadrate le domande riconvenzionali, è ostativo al loro esame nel merito la questione pregiudiziale della loro inammissibilità sollevata dall'attrice opponente e, comunque, rilevabile ex officio dal giudice.
17.2.- Occorre premettere come, in linea di continuità con quanto affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni semplici (cfr. Cass. sez. 1,
16 24 marzo 2022 n. 9633: "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c."), le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno recentemente chiarito in che limiti sia consentita in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la emendatio libelli.
17.3.1.- In particolare, è stato affermato il seguente principio di diritto:
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”
(cfr. Cass. Sez. Un. 15/10/2024, n. 26727)1.
17 17.3.2.- Si tratta, dunque, di quelle che in dottrina sono state definite le c.d. “domande complanari”.
17.4.- Ciò detto, è evidente che entrambe le domande riconvenzionali articolate dalla convenuta opposta, sulla base delle superiori coordinate ermeneutiche, non sono ammissibili.
17.5.- Anzitutto, esse non sono state articolate in termini di alternatività con la domanda di pagamento del saldo prezzo proposta in sede monitoria, ma sono state formulate in via additiva (e senza alcun vincolo di subordinazione): la convenuta opposta ha, infatti, chiesto sia la condanna dell'acquirente al pagamento del prezzo residuo, che la condanna della medesima società alla Parte_1 ripetizione delle somme da essa pagate ai creditori di quest'ultima e, inoltre (e sempre in aggiunta), la condanna della medesima
[...]
a restituirle somme incassate successivamente alla stipula Parte_1 della cessione di ramo d'azienda, in quanto relative a crediti non trasferiti.
17.6.- In secondo luogo dette domande riconvenzionali non sono incompatibili logicamente con quella proposta in sede monitoria, ma possono coesistere perché, a ben guardare, il diritto al pagamento del prezzo della compravendita non esclude la coesistenza del diritto del venditore ad ottenere dal compratore: - la refusione di quanto abbia eventualmente pagato per estinguere debiti del compratore sorti successivamente alla stipula del contratto (art. 1180 c.c.); - la restituzione di somme incassate sine titulo dalla propria controparte negoziale per crediti che le parti avevano escluso dal perimetro della cessione.
17.7.- Da ultimo, gli è che le anzidette domande riconvenzionali non trovano il fondamento nel medesimo interesse che aveva sorretto la proposizione della domanda proposta in sede monitoria: in sede monitoria la convenuta opposta anelava al bene della vita sotteso all'esatto
petitum di tali domande alternative risulta almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria.”
18 adempimento dell'obbligo di pagare il prezzo della compravendita;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, la medesima
[...] fa valere interessi affatto diversi e per nulla succedanei a Controparte_1 quello sotteso alla domanda di condanna proposta nel procedimento monitorio: viene, infatti, chiesto che il giudice conceda beni della vita diversi e ulteriori, quali la restituzione di somme che
[...] non aveva titolo ad incassare (perché relativi a crediti che, Parte_1 in realtà, sarebbero nella titolarità di , nonché la Controparte_1 restituzione delle somme impiegate da per Controparte_1 estinguere asseriti debiti di verso i fornitori. Parte_1
17.8.- Conclusivamente il vero punctum pruriens che giustifica la declaratoria di inammissibilità in rito delle domande riconvenzionali articolate dalla convenuta opposta è il seguente: la difesa di
[...]
che l'insegnamento della Corte di Cassazione Controparte_3 maturato negli ultimi anni e culminato con la pronuncia a Sezioni Unite di cui sopra comporti un'indiscriminata facoltà del convenuto opposto di proporre domande riconvenzionali.
17.9.- Invece, così non è, perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto è pur sempre, sul piano sostanziale, attore e, pertanto, può mutare la domanda soltanto se proponga una domanda alternativa e sostitutiva a quella proposta con l'atto introduttivo del giudizio (id est il ricorso per decreto ingiuntivo) e purché connessa con la medesima vicenda sostanziale. Non è, invece, consentito al convenuto opposto allegare fatti storici diversi e ulteriori (l'adempimento dell'obbligo del terzo e l'indebito incasso di crediti estranei al perimetro della cessione del ramo d'azienda) a quelli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo
(che, nel caso di specie, era il solo inadempimento del compratore all'obbligo di pagare il saldo prezzo) per proporre, cumulativamente, nuove domande che mirano a conseguire beni della vita diversi (non solo sul piano della qualificazione giuridica, ma anche su quello materiale) e ulteriori a quelli ottenuti con la concessione del provvedimento monitorio.
19 17.10.- Tali domande, del resto, non rappresentano affatto la reazione alle domande riconvenzionali articolate dall'attrice opponente di invalidazione del contratto di compravendita (reconventio reconventionis), ma sono del tutto indipendenti, poggiando su fatti costitutivi diversi dalla invalidità del vincolo contrattuale o, in subordine, dall'eventuale risoluzione del contratto per grave inadempimento (ovverosia i nuovi temi del giudizio introdotti dall'attrice opponente con le proprie domande riconvenzionali).
17.11.- In questo caso, allora, siamo fuori dai confini consentiti poteri di modifica della domanda proposta in sede monitoria per travalicare nel non consentito potere di mutare la domanda nel corso di un giudizio
(quello di opposizione a decreto ingiuntivo) che, comunque, resta unitario2.
18.1.- I medesimi fatti costitutivi posti a fondamento delle domande riconvenzionali della convenuta opposta devono, però, essere esaminati in quanto sono stati, in via subordinata, dedotti anche come fatti fondativi dell'eccezione di compensazione sollevata dalla medesima
[...] per estinguere, in parte qua, il credito di 526.320,00 Controparte_1 euro fatto valere in via riconvenzionale dall'attrice opponente nei suoi confronti.
18.2.- Il primo credito opposto in compensazione pari a complessivi €
91.683,98 attiene “alle addebitate spese delle utenze telefoniche per Contro energia elettrica, acqua, gas, noleggi, pedaggi e, pagate da ed alla stessa pervenute in relazione al periodo successivo all'atto di cessione
d'azienda … ma dovute dalla cessionaria poiché appunto riferite a consumi e spese successive sostenute dalla cessionaria, ma ancora Contro addebitate dai gestori e dai clienti a la suddetta somma è stata fatta 2 “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una < o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (cfr. S.U. 927/2022).
20 ora oggetto di fatturazione che viene qui prodotta unitamente a tutte le pezze giustificative delle contabili di spesa sostenute nonché all'attestazione di invio dello SDI (si produce la relativa documentazione sub doc.10/a, 10/b e 10/c).” (cfr. comparsa risposta pag. 16, enfasi dell'estensore).
18.3.- Tale eccezione di compensazione non è positivamente esaminabile, ad eccezione della sola minor somma di euro 18.719,18 che l'attrice opponente, in sede di memoria ex art. 171-ter, n. 1) cod. proc. civ. ha espressamente ammesso come dovuta alla convenuta opposta.
18.4.- Innanzitutto, l'eccezione di compensazione è generica, perché non enuncia fatti storici concreti su cui l'attrice opponente può prendere specificamente posizione e contestare i singoli fatti dedotti dalla controparte a sostegno della propria eccezione, limitandosi ad una narrazione delle categorie di spese che la venditrice avrebbe pagato per conto dell'acquirente del ramo d'azienda, senza alcun riferimento circostanziato e concreto ai singoli e specifici titoli costitutivi delle obbligazioni adempiute da per debiti di Controparte_1
ai singoli importi e alle date ed alle modalità Parte_1 di esecuzione dei pagamenti per cui la convenuta opposta agisce in ripetizione nei confronti dell'attrice opponente.
18.5.1.- Sul punto occorre osservare che, rispetto all'azione di regresso, qual è quella esercitata in via di eccezione da CP_1 nei confronti di (la prima afferma di aver
[...] Parte_1 estinto debiti della seconda e chiede la restituzione di quanto pagato al debitore), “il pagamento … configura il fatto costitutivo del diritto al regresso” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20/11/2019, n. 30198) e, pertanto, detti pagamenti (oltre le specifiche e concrete casuali) dovevano essere allegati in termini circostanziati nella comparsa di risposta per essere opposti in compensazione.
18.6.- Invece, la convenuta opposta ha allegato i fatti fondativi dell'eccezione in termini del tutto generici in comparsa di costituzione,
21 rinviando a documenti inidonei a provare detti fatti, fermo restando che i documenti non possono di per sé sopperire all'onere di allegazione specifica dei fatti che deve essere assolto direttamente negli scritti difensivi, svolgendo funzione probatoria. In particolare, la convenuta opposta ha prodotto: -) l'unica fattura con cui ha addebitato, senza documentarli, all'attrice opponente i costi dalla stessa sostenuti (cioè, un documento formato dallo stesso soggetto che solleva l'eccezione di compensazione e che, quindi, non può fare prova a favore della parte che lo ha formato); -) un file world scansionato in pdf non sottoscritto in cui enuncia le singole voci di costo senza allegare la data del pagamento e il periodo a cui detti costi aziendali si riferirebbero.
18.7.- L'eccezione di compensazione, dunque, non assolve, quanto all'elemento fattuale che fa da sostrato all'effetto giuridico invocato, al principio di specificità; pertanto, i crediti opposti in compensazione, non essendo entrati ritualmente nel thema decidendum, non possono neppure essere oggetto di prova e, comunque, non potevano certamente essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice opponente.
18.8.- Occorre, infatti, ribadire che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 03/04/2025, n. 8900). La sua evocazione da parte della difesa della convenuta opposta per chiedere di ritenere provato il citato credito è, quindi, del tutto inconferente.
18.9.- Tanto premesso, l'eccezione è accoglibile soltanto per la minor somma di euro “18.719,18 relativo essenzialmente ad utenze”, ovverosia per il credito palesemente riconosciuto da a Parte_1
22 pag. 12, secondo capoverso, della memoria ex art. 171-ter n. 1) cod. proc. civ. Tale somma non deve essere maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284, comma 1°, cod. civ. pure richiesti da CP_1
perché la stessa non ha allegato in termini precipui la data dei
[...] singoli pagamenti (e, dunque, il dies a quo di decorrenza degli interessi) per cui fa valere, in compensazione, il credito di regresso e, perché, in ogni caso l'accoglimento dell'eccezione di compensazione ha effetto retroattivo, estinguendo il maggior credito dell'attrice opponente dalla data della coesistenza.
19.1.- Ciò posto rispetto all'irrilevante contenuto assertivo della comparsa di risposta ed all'inidoneità del compendio documentale allegato in quella sede a sostegno dell'eccezione di compensazione, rispetto al contenuto della memoria ex art. 171-ter, n. 2), cod. proc. civ. occorre, comunque, rilevare che: -) con essa la parte non può più precisare o modificare i fatti costitutivi delle proprie domande ed eccezioni;
-) è del tutto inconferente l'affermazione di parte convenuta opposta, rispetto al credito opposto in compensazione per euro 19.368,98, con cui afferma che “le fatture in questione, per le quali non sussiste specifica contestazione, paiono essere quelle emesse da EM SE srl,
TA PE spa, RL SC srl e NT spa”: l'onere di specifica contestazione sussiste rispetto ai fatti allegati in termini specifici negli atti di causa e non rispetto a documenti (in questo caso le fatture delle sopra citate società) che, peraltro, non erano neppure stati prodotti a sostegno dell'eccezione di compensazione formulata in comparsa di risposta (i docc. 10A, B e C fasc. convenuta opposta, di fatti, riproducono la fattura emessa da nei confronti di Controparte_1 [...]
e il sottostante foglio di calcolo, ma non anche le fatture Parte_1 emesse dai fornitori e, successivamente, riaddebitate da CP_1
a . Parte_1
19.2.- Non è parimenti rispettosa della regola della formazione del thema decidendum entro lo spirare del termine per il deposito della memoria ex art. 171-ter, n. 1) cod. proc. civ. la nuova allegazione fattuale
23 contenuta nella memoria ex art. 171-ter, n. 2), cod. proc. civ. della convenuta opposta rispetto al credito di € 53.595,85 per “forniture ed interventi effettuati sui mezzi post vendita i cui costi sono stati tacitati da Contro solo poiché i fornitori non li avrebbero diversamente effettuati non avendo conoscenza della neo costituita che neppure Parte_1 conoscevano” (cfr. pag. 6).
19.3.- Nella comparsa di risposta, infatti, i controcrediti fatti valere dalla convenuta opposta in via riconvenzionale e, in via di subordine, in compensazione si fondavano su “utenze telefoniche per energia elettrica, acqua, gas, noleggi, pedaggi” e non anche su interventi di manutenzione sugli automezzi ricompresi nel ramo d'azienda trasferito: detti fatti storici, infatti, non sono stati affatto allegati in comparsa di risposta.
19.4.- Ciò posto, un'ulteriore ed autonoma ragione di rigetto dell'eccezione di compensazione è che i capitoli di prova ammessi dal precedente giudice sono inammissibili e, comunque, le deposizioni dei testi irrilevanti ai fini del decidere perché nei capitoli: -) sono pertinenti a fatti storici non allegati entro lo spirare delle preclusioni assertive;
-) non sono stati descritti singolarmente gli interventi manutentivi eseguiti e il tempo dell'esecuzione dell'attività; -) non è stato specificato quando gli interventi manutentivi sono stati richiesti e da quale soggetto.
19.5.- Quest'ultima circostanza temporale, non enunciata nel capitolo di prova e neppure riferito dai testi sentiti, è, peraltro, decisiva ai fini del decidere, perché all'art. 2 del contratto di vendita dell'azienda è espressamente previsto che “restano espressamente esclusi dalla cessione tutti i debiti e i crediti relativi all'azienda ceduta, maturati alla data odierna” (doc. 4 attrice opponente, enfasi dell'estensore). Va da sé, allora, che, se le “forniture ed interventi” cui allude la convenuta opposta per la prima volta nella memoria ex art. 171-ter, n. 2) cod. proc. civ. fossero stati ordinati da prima della stipula del Controparte_1 contratto di cessione, i titoli giuridici dell'obbligazione sarebbero sorti anteriormente al trasferimento dell'azienda e, dunque, i debiti (che
24 sorgono al momento della stipula dei contratti aventi ad oggetto la riparazione degli automezzi) sarebbero esclusi (e non inclusi come pretende la convenuta opposta) dal perimetro dell'azienda trasferita.
20.1.- Parimenti non è ammissibile l'eccezione di compensazione relativa al credito di 140.000,00 euro, in quanto anche detta eccezione si fonda su fatti dedotti in termini vaghi e generici quanto alla loro storicità.
20.2.- ha, infatti, dedotto a sostegno Controparte_1 dell'esistenza del proprio credito restitutorio che l'attrice opponente avrebbe “tuttora omesso di accreditare alla cedente tutti gli incassi per le prestazioni di trasporto effettuate da nel mese di Controparte_1 gennaio, ma fatturate e incassate direttamente dalla cessionaria post cessione”.
20.3.- Tuttavia, pur essendo i fatti modificativi posti a fondamento del controcredito opposto in compensazione attinenti alla sfera di organizzazione della stessa convenuta opposta che ha sollevato l'eccezione, essa ha omesso di specificarli, non assolvendo, pertanto, all'onere di specifica allegazione dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito fatto valere nei suoi confronti.
20.4.- Infatti, i crediti relativi alle prestazioni che la convenuta opposta avrebbe eseguito nel mese di gennaio del 2022 (e, dunque, prima dell'efficacia del trasferimento del ramo d'azienda per cui è causa) derivano da titoli giuridici di cui la medesima parte è senz'altro a conoscenza, per avervi preso parte, e che avrebbe dovuto enunciare in termini specifici (enunciando i contratti di trasporto, i committenti, gli importi).
20.5.- Inoltre, a ben guardare, anche gli incassi fatti dalla cessionaria del ramo d'azienda relativamente a crediti sorti prima della stipula del contratto di cessione sono conoscibili dalla medesima convenuta opposta, atteso che essa ben avrebbe potuto chiedere ai propri committenti ragguagli sul soggetto cui avevano effettuato il pagamento relativo al trasporto dalla medesima convenuta opposto eseguito.
25 20.6.- L'ordine di esibizione formulato dalla convenuta opposta e accolto dal precedente g.i. è, dunque, inammissibile per un duplice concorrente ordine di motivi ciascuno idoneo a radicare il giudizio di inammissibilità: -) il primo è che esso è volto a colmare una lacuna assertiva della comparsa di costituzione dell'opposta e, segnatamente, il numero e il tipo di contratti di trasporto conclusi ed eseguiti dalla stessa istante ante cessione del ramo d'azienda e la discrasia tra il maggior importo delle commesse ricevute in quel periodo e i minor incassi percepiti;
-) il secondo è la violazione del principio di residualità dell'ordine di esibizione (cfr. combinato disposto artt. 118 e 210 cod. proc. civ.): la convenuta opposta, infatti, non ha provato che i dati relativi ai pagamenti effettuati dai committenti direttamente alla cessionaria del ramo d'azienda e, però, relativi a trasporti eseguiti prima dell'efficacia del contratto di cessione d'azienda sono stati richiesti ai clienti e questi si sono rifiutati di comunicarli, sì da rendere indispensabile la formulazione del mezzo di prova di cui all'art. 210 c.p.c.
20.7.- Ne consegue l'irrilevanza dei documenti prodotti dall'attrice opponente in esecuzione del suddetto ordine di esibizione ai fini del decidere perché entrati nel processo irritualmente e, segnatamente, in violazione degli artt. 118 e 210 cod. proc. civ.: la prova acquisita illegalmente non è, di fatti, utilizzabile ai fini della decisione perché, diversamente, la nullità del provvedimento di ammissione del mezzo istruttorio travolgerebbe, in via derivata, la sentenza.
21.1.- Tanto premesso sull'eccezione di compensazione spiegata dalla convenuta opposta, non occorre esaminare le ulteriori domande riconvenzionali articolate dall'attrice opponente.
21.2.- Tali domande, invero, sono state espressamente subordinate dalla medesima attrice opponente al mancato accoglimento di una delle tre domande proposte in via principale (ma tra di loro ovviamente formulate in via gradata) tese alla dichiarazione di nullità o, in subordine,
26 alla caducazione del contratto di compravendita di azienda e di condanna della convenuta alla restituzione del prezzo incassato a tale titolo.
21.3.- Conseguentemente, questo giudice, in ragione del principio dispositivo (art. 99 cod. proc. civ.), non può affatto entrare nel merito di domande il cui esame la parte ha espressamente condizionato e subordinato al mancato accoglimento di altre domande perché, ove così facesse, la sentenza sarebbe affetta da vizio di ultra petizione e, cioè, darebbe alla parte un bene della vita di estensione maggiore di quello concretamente richiesto.
22.1.- La prevalente soccombenza della convenuta opposta ne impone la condanna alla refusione delle spese legali sostenute dall'attrice opponente con compensazione nella misura di 1/5, essendo risultata parzialmente fondata l'eccezione di compensazione spiegata dalla convenuta opposta rispetto alla domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione del prezzo pagato spiegata dall'attrice opponente.
22.2.- Le spese legali si liquidano, direttamente in dispositivo, alla stregua dei seguenti criteri di cui al d.m. 55/2014: i) parametri medi per tutte le fasi del giudizio previsto dal regolamento;
ii) tabella giudizio di cognizione di primo grado;
iii) valore della causa compreso nello scaglione tra 520.000,00 e 1.000.000,00 di euro essendovi domande tese ad ottenere l'accertamento o la caducazione di un contratto ricompreso nel suddetto scaglione.
P.Q.M
Il Tribunale di Bergamo, sezione 4^ SEZIONE CIVILE, in persona del
Giudice, Attilio Burti, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta in sede monitoria dalla convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente;
2) rigetta la domanda di nullità del contratto di vendita di ramo d'azienda concluso tra le parti il 22.1.22
27 3) annulla il contratto di vendita di ramo d'azienda concluso tra le parti il 22.1.22;
4) accerta il credito dell'attrice opponente alla restituzione da parte della convenuta opposta del prezzo pagato in esecuzione del contratto annullato pari alla somma di euro 526.320,00 euro;
5) accerta, ai limitati fini dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione spiegata dalla convenuta opposta, il controcredito di verso per euro Controparte_1 Parte_1
18.719,18;
6) per effetto della compensazione dei rispettivi crediti di cui ai precedenti punti 4) e 5) condanna la convenuta opposta a pagare all'attrice opponente la somma di euro 507600,82;
7) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente in comparsa di risposta;
8) compensa per 1/5 le spese legali e condanna la convenuta opposta a rifondere le spese legali dell'attrice opponente che si liquidano in euro 23298,4oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, più quanto anticipato a titolo di contributo unificato pari ad euro 1686,00
Così deciso. Bergamo, 30.09.2025
Il Giudice
Attilio Burti
Manda alla cancelleria per quanto di competenza rispetto alla verifica della regolarità dell'importo dichiarato dall'attrice opponente ai fini del versamento del contributo unificato (il valore della causa è pari al prezzo della vendita di ramo d'azienda oggetto della domanda di nullità o, in subordine, annullamento
o, in via d'ulteriore subordine, di risoluzione).
Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti ex art. 38 codice crisi impresa e insolvenza alla Procura della Repubblica: a carico di CP_1
P. IVA sono emersi debiti erariali oltre la soglia di
[...] P.IVA_3
28 500.000,00 euro rilevante ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 cod. crisi impresa e insolvenza.
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per non appesantire il testo della motivazione si riportano qui in nota i seguenti passaggi salienti della citata pronuncia: “nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse … Ne deriva che la proposizione nella comparsa di risposta nella causa in esame, da parte dell'opposto, di domande come quelle, qui prospettate, ex articolo 2041 c.c. ed ex articolo 1337 c.c. è ammissibile, ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse - dell'originario ricorrente - in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione d'adempimento contrattuale: invero, il