Versione
7 febbraio 1951
7 febbraio 1951
Art. 15.
La presente legge si applica anche alla liquidazione:
a) dell'indennita' per la requisizione in uso, da parte delle Autorita' alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette Autorita' sono stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari;
b) dell'indennita' per la requisizione in proprieta', da parte delle Autorita' alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli;
c) dell'indennita' per il deterioramento straordinario degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a).
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 46 , e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149 , in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennita'.
La presente legge si applica anche alla liquidazione:
a) dell'indennita' per la requisizione in uso, da parte delle Autorita' alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette Autorita' sono stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari;
b) dell'indennita' per la requisizione in proprieta', da parte delle Autorita' alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli;
c) dell'indennita' per il deterioramento straordinario degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a).
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 46 , e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149 , in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennita'.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 18/01/1979 n. 272345 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 18 gennaio 1979 · 0.414724
L\'Ispettorato di ... fa presente che, in materia di appuramento dei crediti ipotecari derivanti da formalita\' eseguite a debito, per iscrizione di ipoteca legale ex art. 26 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 esisterebbe una diversita\' di criteri dettati da due distinte risoluzioni ministeriali. Piu\' precisamente, con risoluzione 10 gennaio 1966 n. 102945, sarebbe stato disposto, al riguardo, che, una volta intervenuto il provvedimento definitivo sul quantum del debito afferente la commessa infrazione, l\'ammontare del debito stesso debba essere comunicato dall\'Intendenza di Finanza al Conservatore affinche\' questi proceda alla liquidazione dell\'imposta ipotecaria dovuta, alla …
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