Art. 15.
La presente legge si applica anche alla liquidazione:
a) dell'indennita' per la requisizione in uso, da parte delle Autorita' alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette Autorita' sono stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari;
b) dell'indennita' per la requisizione in proprieta', da parte delle Autorita' alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli;
c) dell'indennita' per il deterioramento straordinario degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a).
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 46 , e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149 , in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennita'.
La presente legge si applica anche alla liquidazione:
a) dell'indennita' per la requisizione in uso, da parte delle Autorita' alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette Autorita' sono stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari;
b) dell'indennita' per la requisizione in proprieta', da parte delle Autorita' alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli;
c) dell'indennita' per il deterioramento straordinario degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a).
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 46 , e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149 , in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennita'.