Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/01/2026, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07381/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7381 del 2025, proposto da
DO LC, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Irma Putignano, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 40591, presentata in data 24 giugno 2024, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione, giusto certificato, rilasciato da Università Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures in Romania in data 15 giugno 2024 per le seguenti discipline A022 Italiano Storia. Ed. Civica, Geografia SC.I grado A012 Discipline Letterarie Istituti .II grado (doc. 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AN LO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiede di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine all'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania inoltrata in data 24 giugno 2024.
2. In data 25 giugno 2025 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale.
3. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.
5. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta a un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta all’Amministrazione resistente al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero.
Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.
Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; la parte ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento.
Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che “ Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato ” e dal comma 2, stesso articolo, secondo il quale “ Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
6. Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, l’Amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.
Ne deriva che l’Amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in oggetto e che, in difetto, deve provvedere un Commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto all’accertamento della sussistenza dell’inerzia della p.a. nei limiti e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve;
- nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di giorni 120 (centoventi).
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS SE, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
AN LO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LO AR | SS SE |
IL SEGRETARIO