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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 25/02/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 623/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1154/2020 depositato il 21/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71100 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1038/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 21/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCO1001090 SANZIONI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1154/2020 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1038/6/2019 della CTP di Foggia, depositata il 21/11/2019, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, avverso l'atto di contestazione, meglio indicato in epigrafe, notificato il 24/09/2018, relativo a imposte dirette e IVA concernente il periodo d'imposta 2015. Tale atto di contestazione trovava origine in una verifica fiscale effettuata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia con PVC, relativamente agli anni 2013 -
2014 e 2015, che aveva riscontrato una discrepanza tra le rimanenze di magazzino, risultanti dalle scritture contabili alla data del 31/12/2015, e quelle emergenti dall'inventario effettuato in sede di verifica fiscale dai funzionari verificatori.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'annullamento dell'impugnato atto di contestazione, con vittoria delle spese del gravame con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con rituali controdeduzioni dell'8/6/2020 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia che ha eccepito l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 21/11/2025, sentito il Relatore, è comparso il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, il quale ha insistito per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di prime cure. Dato atto dell'assenza del difensore del contribuente, Rag. Difensore_1, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con unico mezzo di gravame la difesa del contribuente si duole della sentenza di prime cure sostenendo che essendosi adeguato il contribuente all'inventario effettuato in sede di verifica fiscale dichiarando successivamente i maggiori ricavi ab origine non fatturati alcuna presunzione di cessione relativa all'anno 2015 avrebbe potuto essere presa in considerazione dall'Ufficio essendosi il contribuente, per detto anno, adeguato ai valori accertati dal PVC.
Ne conseguirebbe l'illegittimità dell'impugnato atto di contestazione.
Va detto, però, che pur essendosi il contribuente allineato a quanto accertato in sede di verifica fiscale dall'Ufficio resta comunque l'illecito in cui il medesimo è incorso violando l'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili ai fini IVA con la consequenziale omessa fatturazione per una somma di € 39.034,00 di imponibile da cui scaturisce una maggiore imposta IVA, accertata induttivamente, di € 8.587,00.
Osserva, a tal proposito, il Collegio che la successiva dichiarazione, presentata dal contribuente, dei ricavi non fatturati scoperti a seguito della verifica fiscale non fa venir meno le precedenti violazioni, riscontrate in sede di PVC, degli specifici obblighi, gravanti in capo al contribuente, di documentazione, registrazione e fatturazione delle cessioni de quibus presuntivamente provate per effetto dell'attività inventariale effettuata dai funzionari verificatori.
Orbene, non avendo il contribuente, neppure successivamente, provveduto a versare gli importi prescritti a titolo di sanzioni, neanche in misura ridotta, l'impugnato atto di contestazione è pienamente legittimo.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, è infondato e va, pertanto, rigettato e, in piena conferma della sentenza di prime cure, va confermato l'impugnato atto di contestazione meglio in epigrafe indicato.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1 e, in conferma della sentenza di prime cure, dichiara la legittimità dell'impugnato atto di contestazione;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 21 novembre 2025
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1154/2020 depositato il 21/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71100 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1038/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 21/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCO1001090 SANZIONI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1154/2020 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1038/6/2019 della CTP di Foggia, depositata il 21/11/2019, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, avverso l'atto di contestazione, meglio indicato in epigrafe, notificato il 24/09/2018, relativo a imposte dirette e IVA concernente il periodo d'imposta 2015. Tale atto di contestazione trovava origine in una verifica fiscale effettuata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia con PVC, relativamente agli anni 2013 -
2014 e 2015, che aveva riscontrato una discrepanza tra le rimanenze di magazzino, risultanti dalle scritture contabili alla data del 31/12/2015, e quelle emergenti dall'inventario effettuato in sede di verifica fiscale dai funzionari verificatori.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'annullamento dell'impugnato atto di contestazione, con vittoria delle spese del gravame con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con rituali controdeduzioni dell'8/6/2020 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia che ha eccepito l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 21/11/2025, sentito il Relatore, è comparso il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, il quale ha insistito per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di prime cure. Dato atto dell'assenza del difensore del contribuente, Rag. Difensore_1, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con unico mezzo di gravame la difesa del contribuente si duole della sentenza di prime cure sostenendo che essendosi adeguato il contribuente all'inventario effettuato in sede di verifica fiscale dichiarando successivamente i maggiori ricavi ab origine non fatturati alcuna presunzione di cessione relativa all'anno 2015 avrebbe potuto essere presa in considerazione dall'Ufficio essendosi il contribuente, per detto anno, adeguato ai valori accertati dal PVC.
Ne conseguirebbe l'illegittimità dell'impugnato atto di contestazione.
Va detto, però, che pur essendosi il contribuente allineato a quanto accertato in sede di verifica fiscale dall'Ufficio resta comunque l'illecito in cui il medesimo è incorso violando l'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili ai fini IVA con la consequenziale omessa fatturazione per una somma di € 39.034,00 di imponibile da cui scaturisce una maggiore imposta IVA, accertata induttivamente, di € 8.587,00.
Osserva, a tal proposito, il Collegio che la successiva dichiarazione, presentata dal contribuente, dei ricavi non fatturati scoperti a seguito della verifica fiscale non fa venir meno le precedenti violazioni, riscontrate in sede di PVC, degli specifici obblighi, gravanti in capo al contribuente, di documentazione, registrazione e fatturazione delle cessioni de quibus presuntivamente provate per effetto dell'attività inventariale effettuata dai funzionari verificatori.
Orbene, non avendo il contribuente, neppure successivamente, provveduto a versare gli importi prescritti a titolo di sanzioni, neanche in misura ridotta, l'impugnato atto di contestazione è pienamente legittimo.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, è infondato e va, pertanto, rigettato e, in piena conferma della sentenza di prime cure, va confermato l'impugnato atto di contestazione meglio in epigrafe indicato.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1 e, in conferma della sentenza di prime cure, dichiara la legittimità dell'impugnato atto di contestazione;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 21 novembre 2025