Art. 1. 1. Ai titoli di studio indicati nei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973 e 14 settembre 1983 validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Aeronautica militare, sono aggiunti i seguenti:
a) laurea in scienze dell'amministrazione;
b) laurea in economia marittima e dei trasporti;
c) laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;
d) laurea in sociologia;
e) diploma di maturita' tecnico-commerciale ad indirizzo mercantile e ad indirizzo amministrativo;
f) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, eslcusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
a) laurea in scienze dell'amministrazione;
b) laurea in economia marittima e dei trasporti;
c) laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;
d) laurea in sociologia;
e) diploma di maturita' tecnico-commerciale ad indirizzo mercantile e ad indirizzo amministrativo;
f) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, eslcusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.