Articolo 14 della Legge 23 aprile 1965, n. 488
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 giugno 1965
Art. 14.
In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1 luglio 1951, e' riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di due anni, il termine - stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1951, n. 306 - per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 1, 5 e 6 della legge stessa.
Se la domanda e' presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dal precedente comma sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui e' pubblicata la presente legge. Se la domanda e' presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalita' vigenti in materia di pensioni ordinarie.
Entrata in vigore il 12 giugno 1965