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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 317/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. LUCCI MARIO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 317 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a [...], quale coniuge erede di nato il [...] e deceduto a Civita Castellana il Persona_1
10/02/2022 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di C.F._2 Novella 1, presso l o CC (C.F. ) che lo CodiceFiscale_3 rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo;
(PEC
) Email_1
RICORRENTE E Controparte_2
[...] P.IVA_1 con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F. - PEC inail.it - fax 06 8846- C.F._4 Email_2 6503, dal quale è n virtù i per atto del Notaio del 01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300; Persona_2 RESISTENTE
OGGETTO: rendita ai superstiti. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.2.2024 in qualità di coniuge superstite del defunto Parte_1
nato il 24/04/19 a [...] il [...], ha adito Persona_1 questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro rivendicando il diritto alla rendita di cui agli artt. art. 85 del D.P.R. 1124/1965, in relazione al decesso del coniuge avvenuto Persona_1 in Civita Castellana il 10/02/2022. A tal fine ha rappresentato che con provvedimento del 26/06/2003 al de cuius era stato riconosciuto l'indennizzo n. 134017487 essendo stato CP_1 riconosciuto affetto da malattia professionale consistente in silicosi P2, insufficienza ventilatoria ostruttiva e lieve ipossiemia - silicosi - dal 14.05.2011; che, stante la riconducibilità del decesso al pregresso stato patologico, la ricorrente aveva presentato istanza per il riconoscimento della rendita in oggetto;
che con provvedimento del 19/05/2022 l'istanza era stata respinta sul presupposto che il decesso dell'assicurato non fosse riconducibile alla patologia professionale;
che con provvedimento 8.5.2023 era stata altresì respinta l'opposizione proposta dalla ricorrente. Ribadita la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione, la ricorrente ha conseguentemente concluso chiedendo "- accertato il nesso causale tra la malattia professionale e il decesso del fu affermi il diritto di alla rendita ai superstiti ex art. Persona_1 Parte_1 85 del T.U. 1124/65 e per l'effetto condanni l' a corrispondere a parte ricorrente gli importi dovuti CP_1 conseguenti al diritto riconosciuto come precedentem ficato a decorrere dal 01/03/2022 (primo giorno del mese successivo dal decesso) oltre interessi legali sui ratei arretrati dalla maturazione del diritto al saldo. Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario". L' si è costituito assumendo l'infondatezza della domanda e negando la riconducibilità del CP_1 d lla patologia professionale e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In diritto va premesso che la rendita in esame di cui agli artt. 85 e 145 T.U. 1124/65 è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori de- ceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. Essa decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto da individuare nel coniuge e nei figli e in loro mancanza nei genitori (naturali o adottivi) o nei fratelli e nelle sorelle. Ai sensi dell'art. 85 co. 5 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, spetta altresì un assegno una tantum di lire un milione. Le prestazioni assicurative in favore dei lavoratori assicurati, affetti da silicosi o asbestosi, non comportano - in caso di morte dell'assicurato o del titolare di pensione diretta, l'insorgere automatico del diritto in capo ai superstiti essendo a tal fine necessaria la prova del nesso di causalità, o concausalità, tra la tecnopatia ed evento morte, nesso che non forma oggetto di alcuna presunzione legale. ( V 1904/88, mass n 457817; V 698/88, mass n 457142). Il citato art. 145 dispone tuttavia al riguardo che "Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio". Nel caso di specie non è in contestazione l'origine e natura professionale della patologia da cui era affetto il bensì la riconducibilità ad essa del decesso. Per_1 A tal propo ha rappresentato che " nato a [...] il 26.11941 residente Persona_1
Civita Castellana(V.T.) in via Flaminia,50 deceduto in data 10.2.2022 presso l'Ospedale di Civita Castellana(V.T.) affetto da insufficienza respiratoria di tipo ostruttivo,silicosi polmonare, cardiopatia ischemica in pregresso IMA, FA,BPCO, diabete mellito, lieve insufficienza renale. Per le patologie di cui era affetto il decesso è da ricondurre alla malattia professionale oggetto della pratica di indennizzo N° 134017487". Alla luce delle considerazioni formulate ritiene questo giudicante che la domanda debba essere accolta con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla rendita. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' dichiara il diritto della Parte_1 CP_1 ricorrente alla costituzione della ren iti ex art. 85 del D 24/1965 e per l'effetto condanna l' a corrisponderle la prestazione nella misura e con la decorrenza di legge oltre CP_1 interessi le insorgere del diritto all'effettivo erogazione;
condanna altresì l' al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore CP_1 antistatario Avv. M cci, liquidate in € 1.850,00 per compensi professionali, oltre spese di CTU come separatamente liquidate, rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
Viterbo lì, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 317/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. LUCCI MARIO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 317 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a [...], quale coniuge erede di nato il [...] e deceduto a Civita Castellana il Persona_1
10/02/2022 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di C.F._2 Novella 1, presso l o CC (C.F. ) che lo CodiceFiscale_3 rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo;
(PEC
) Email_1
RICORRENTE E Controparte_2
[...] P.IVA_1 con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F. - PEC inail.it - fax 06 8846- C.F._4 Email_2 6503, dal quale è n virtù i per atto del Notaio del 01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300; Persona_2 RESISTENTE
OGGETTO: rendita ai superstiti. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.2.2024 in qualità di coniuge superstite del defunto Parte_1
nato il 24/04/19 a [...] il [...], ha adito Persona_1 questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro rivendicando il diritto alla rendita di cui agli artt. art. 85 del D.P.R. 1124/1965, in relazione al decesso del coniuge avvenuto Persona_1 in Civita Castellana il 10/02/2022. A tal fine ha rappresentato che con provvedimento del 26/06/2003 al de cuius era stato riconosciuto l'indennizzo n. 134017487 essendo stato CP_1 riconosciuto affetto da malattia professionale consistente in silicosi P2, insufficienza ventilatoria ostruttiva e lieve ipossiemia - silicosi - dal 14.05.2011; che, stante la riconducibilità del decesso al pregresso stato patologico, la ricorrente aveva presentato istanza per il riconoscimento della rendita in oggetto;
che con provvedimento del 19/05/2022 l'istanza era stata respinta sul presupposto che il decesso dell'assicurato non fosse riconducibile alla patologia professionale;
che con provvedimento 8.5.2023 era stata altresì respinta l'opposizione proposta dalla ricorrente. Ribadita la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione, la ricorrente ha conseguentemente concluso chiedendo "- accertato il nesso causale tra la malattia professionale e il decesso del fu affermi il diritto di alla rendita ai superstiti ex art. Persona_1 Parte_1 85 del T.U. 1124/65 e per l'effetto condanni l' a corrispondere a parte ricorrente gli importi dovuti CP_1 conseguenti al diritto riconosciuto come precedentem ficato a decorrere dal 01/03/2022 (primo giorno del mese successivo dal decesso) oltre interessi legali sui ratei arretrati dalla maturazione del diritto al saldo. Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario". L' si è costituito assumendo l'infondatezza della domanda e negando la riconducibilità del CP_1 d lla patologia professionale e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In diritto va premesso che la rendita in esame di cui agli artt. 85 e 145 T.U. 1124/65 è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori de- ceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. Essa decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto da individuare nel coniuge e nei figli e in loro mancanza nei genitori (naturali o adottivi) o nei fratelli e nelle sorelle. Ai sensi dell'art. 85 co. 5 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, spetta altresì un assegno una tantum di lire un milione. Le prestazioni assicurative in favore dei lavoratori assicurati, affetti da silicosi o asbestosi, non comportano - in caso di morte dell'assicurato o del titolare di pensione diretta, l'insorgere automatico del diritto in capo ai superstiti essendo a tal fine necessaria la prova del nesso di causalità, o concausalità, tra la tecnopatia ed evento morte, nesso che non forma oggetto di alcuna presunzione legale. ( V 1904/88, mass n 457817; V 698/88, mass n 457142). Il citato art. 145 dispone tuttavia al riguardo che "Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio". Nel caso di specie non è in contestazione l'origine e natura professionale della patologia da cui era affetto il bensì la riconducibilità ad essa del decesso. Per_1 A tal propo ha rappresentato che " nato a [...] il 26.11941 residente Persona_1
Civita Castellana(V.T.) in via Flaminia,50 deceduto in data 10.2.2022 presso l'Ospedale di Civita Castellana(V.T.) affetto da insufficienza respiratoria di tipo ostruttivo,silicosi polmonare, cardiopatia ischemica in pregresso IMA, FA,BPCO, diabete mellito, lieve insufficienza renale. Per le patologie di cui era affetto il decesso è da ricondurre alla malattia professionale oggetto della pratica di indennizzo N° 134017487". Alla luce delle considerazioni formulate ritiene questo giudicante che la domanda debba essere accolta con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla rendita. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' dichiara il diritto della Parte_1 CP_1 ricorrente alla costituzione della ren iti ex art. 85 del D 24/1965 e per l'effetto condanna l' a corrisponderle la prestazione nella misura e con la decorrenza di legge oltre CP_1 interessi le insorgere del diritto all'effettivo erogazione;
condanna altresì l' al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore CP_1 antistatario Avv. M cci, liquidate in € 1.850,00 per compensi professionali, oltre spese di CTU come separatamente liquidate, rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
Viterbo lì, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO