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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1011 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO C.F._1
GIUSEPPINA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CATTANEO C.F._2
AGNESE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/03/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Controparte_1
DI EL (Marocco) il 06/01/1982, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/06/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 87, p. 1;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale, definita dal
Tribunale di Messina con sentenza n. 1050/2024 pubblicata il 24/04/2025;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 05.06.2008, nel Comune di Messina - Atto N. 87 parte 1 - anno 2008 -
Comune di MESSINA (ME); Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Messina a mezzo di rituale comunicazione a cura della
Cancelleria, di procedere all'annotazione della cessazione degli effetti civili a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di legge, con ulteriore annotazione nei rispettivi Comuni di residenza”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 11/06/2025.
2 Alla suddetta udienza del 24/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale, definita dal Tribunale di Messina con sentenza n.
1050/2024 pubblicata il 24/04/2025, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/03/2025, provvede come segue:
3 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 05/06/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 87, p. 1, tra , nata a [...] Parte_1
il 28/09/1982, e , nato a [...] il Controparte_1
06/01/1982, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 25/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1011 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO C.F._1
GIUSEPPINA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CATTANEO C.F._2
AGNESE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/03/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Controparte_1
DI EL (Marocco) il 06/01/1982, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/06/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 87, p. 1;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale, definita dal
Tribunale di Messina con sentenza n. 1050/2024 pubblicata il 24/04/2025;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 05.06.2008, nel Comune di Messina - Atto N. 87 parte 1 - anno 2008 -
Comune di MESSINA (ME); Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Messina a mezzo di rituale comunicazione a cura della
Cancelleria, di procedere all'annotazione della cessazione degli effetti civili a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di legge, con ulteriore annotazione nei rispettivi Comuni di residenza”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 11/06/2025.
2 Alla suddetta udienza del 24/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale, definita dal Tribunale di Messina con sentenza n.
1050/2024 pubblicata il 24/04/2025, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/03/2025, provvede come segue:
3 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 05/06/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 87, p. 1, tra , nata a [...] Parte_1
il 28/09/1982, e , nato a [...] il Controparte_1
06/01/1982, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 25/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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