Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1104
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione protratta per almeno sei mesi

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898, dato che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi e la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita.

  • Accolto
    Pagamento di una tantum

    Il Tribunale ha recepito l'accordo raggiunto tra le parti, prendendo atto della somma concordata e delle modalità di pagamento rateizzato.

  • Accolto
    Rinuncia reciproca a pretese economiche

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione dei coniugi di aver regolato e definito ogni rapporto in dipendenza del matrimonio, comprese questioni economiche e risarcitorie.

  • Accolto
    Richiesta congiunta di compensazione

    Il Tribunale ha compensato le spese legali come da concorde richiesta delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1104
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 1104
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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