TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12313/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Annalisa FERRARI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Reggio Emilia, via Emilia all'Angelo, n. 7, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall' Avv. Luca ZINI ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio a San Lazzaro di Savena (BO), via Jussi, n. 9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato l'8 settembre 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio il 9 maggio 2009 a San Lazzaro di Savena (BO). Dall'unione non sono nati figli. La cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi da quando le parti si sono separati consensualmente ai sensi dell'articolo 12 della legge 162/2014. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_2 il 3 gennaio 1971, unitisi in matrimonio il 9 maggio 2009 a San Lazzaro di Savena (BO), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al numero 10 Parte II Serie A anno 2009; B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che le parti hanno concordato che a definizione dei rapporti economici tutti, il signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma n. 8 della Legge Pt_2
898/1970, riconosce alla signora a titolo di una tantum, la somma Pt_1 omnicomprensiva di 80.000,00 euro, con la seguente rateizzazione:
- 10.000,00 euro da corrispondersi entro il 31 ottobre 2025 e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del presente giudizio;
- 20.000,00 euro da corrispondersi entro il 30 novembre 2025 e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del presente giudizio;
- 50.000,00 euro da corrispondersi entro il 31 dicembre 2025 e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del presente giudizio. Qualora la sentenza definitiva non fosse ancora passata in giudicato allo scadere del singolo termine pattuito, l'importo scaduto ma non ancora versato sarà corrisposto entro pagina 2 di 3 la scadenza successiva. Se, tuttavia, la sentenza definitiva non sarà ancora passata in giudicato alla data del 31dicembre 2025, l'intera somma dovrà essere versata integralmente non appena la sentenza diverrà definitiva;
2) prende atto che entrambi i ricorrenti hanno dichiarato di aver rinunciato reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra a ogni diritto e/o pretesa, anche a titolo di risarcimento danni per qualsivoglia titolo e/o ragione e con i patti concordati di cui sopra si danno reciprocamente atto di avere regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza del matrimonio ivi compresa anche ogni questione economica, finanziaria, patrimoniale, ivi comprese quelle risarcitorie, anche antecedente, nonché derivante e/o dipendente dallo stesso e si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarando altresì di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese legali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025. La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Annalisa FERRARI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Reggio Emilia, via Emilia all'Angelo, n. 7, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall' Avv. Luca ZINI ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio a San Lazzaro di Savena (BO), via Jussi, n. 9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato l'8 settembre 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio il 9 maggio 2009 a San Lazzaro di Savena (BO). Dall'unione non sono nati figli. La cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi da quando le parti si sono separati consensualmente ai sensi dell'articolo 12 della legge 162/2014. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_2 il 3 gennaio 1971, unitisi in matrimonio il 9 maggio 2009 a San Lazzaro di Savena (BO), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al numero 10 Parte II Serie A anno 2009; B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che le parti hanno concordato che a definizione dei rapporti economici tutti, il signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma n. 8 della Legge Pt_2
898/1970, riconosce alla signora a titolo di una tantum, la somma Pt_1 omnicomprensiva di 80.000,00 euro, con la seguente rateizzazione:
- 10.000,00 euro da corrispondersi entro il 31 ottobre 2025 e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del presente giudizio;
- 20.000,00 euro da corrispondersi entro il 30 novembre 2025 e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del presente giudizio;
- 50.000,00 euro da corrispondersi entro il 31 dicembre 2025 e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del presente giudizio. Qualora la sentenza definitiva non fosse ancora passata in giudicato allo scadere del singolo termine pattuito, l'importo scaduto ma non ancora versato sarà corrisposto entro pagina 2 di 3 la scadenza successiva. Se, tuttavia, la sentenza definitiva non sarà ancora passata in giudicato alla data del 31dicembre 2025, l'intera somma dovrà essere versata integralmente non appena la sentenza diverrà definitiva;
2) prende atto che entrambi i ricorrenti hanno dichiarato di aver rinunciato reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra a ogni diritto e/o pretesa, anche a titolo di risarcimento danni per qualsivoglia titolo e/o ragione e con i patti concordati di cui sopra si danno reciprocamente atto di avere regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza del matrimonio ivi compresa anche ogni questione economica, finanziaria, patrimoniale, ivi comprese quelle risarcitorie, anche antecedente, nonché derivante e/o dipendente dallo stesso e si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarando altresì di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese legali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025. La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3