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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
DAINESE IO, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B200755 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TRA Ricorrente_1 S.r.l., C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, come da mandato in atti, RICORRENTE, e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, in persona del Direttore pro tempore, RESISTENTE.
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. T9H03B200755/2023, relativo all'anno d'imposta 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato IVA per euro 81.071,00, oltre sanzioni e interessi, per asserita indetraibilità dell'imposta afferente a fatture ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla società Società_1 S.r.l.s.
Nel ricorso, regolarmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 chiede l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, precisando, in fatto, di avere acquistato, nell'anno 2017, condizionatori dal fornitore Società_1 S.r.l.s., per un imponibile complessivo di euro 368.505,00, con IVA detratta pari a euro 81.071,00. Tali beni, continua il ricorrente, sono stati regolarmente utilizzati nell'attività d'impresa e confluiti nelle rimanenze finali 2017, e quindi concorrere alla formazione dei ricavi nell'esercizio successivo.
Si è costituita, ritualmente, in giudizio, l'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, illustrando ampiamente gli elementi posti a fondamento dell'accertamento.
L'Ufficio, in particolare, ha contestato la detrazione IVA, sostenendo che le fatture emesse dal fornitore erano riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti, sulla base di un articolato e composito quadro indiziario ricostruito anche mediante controlli incrociati e attività istruttoria svolta nei confronti della società emittente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge in atti, la controversia ha ad oggetto, per l'appunto, la legittimità della detrazione IVA operata dalla contribuente in relazione a fatture che l'Amministrazione finanziaria qualifica come afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti.
Come risaputo, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'IVA è radicalmente escluso, difettando il presupposto stesso dell'imposta, costituito dall'effettiva acquisizione di beni o servizi nell'esercizio dell'attività economica (art. 19, DPR 633/1972).
In tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non assume rilievo la buona fede del cessionario, poiché quest'ultimo è in grado di sapere se abbia o meno ricevuto la prestazione o il bene fatturato. Nella fattispecie in esame, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la buona fede del cessionario non può essere presunta, ma deve essere positivamente dimostrata dal contribuente che intenda avvalersi del diritto alla detrazione dell'IVA (richiamo a Cass. civ., Sez. V, n. 11155 del 21 maggio 2014).
In tema di IVA e di operazioni soggettivamente inesistenti, assume rilievo la buona fede del cessionario, nel senso che l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti l'indebita detrazione dell'imposta, deve dimostrare non solo l'inesistenza soggettiva dell'operazione, ma anche che il cessionario fosse consapevole – o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza – della partecipazione del fornitore a una frode fiscale. In mancanza di tale prova, non può essere negato il diritto alla detrazione dell'IVA.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha fornito un quadro probatorio articolato e coerente, basato su presunzioni che appaiono gravi, precise e concordanti ( art. 2729 c.c.) , fondato su una pluralità di elementi oggettivi, tra cui:
l'assenza, in capo al fornitore Società_1 S.r.l.s., di una struttura organizzativa minima (assenza di personale, mezzi di trasporto, magazzini, beni strumentali); la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e l'assenza di acquisti compatibili con le ingenti cessioni fatturate;
la mancata risposta ai questionari e la definitività degli accertamenti notificati alla società emittente;
l'incongruenza tra i dati dichiarativi IVA della ricorrente e le risultanze dello spesometro;
la totale assenza di riscontri documentali idonei a dimostrare la concreta movimentazione dei beni (DDT, logistica, tracciabilità fisica delle merci).
Di contro il ricorrente ha solo prodotto la documentazione contabile e la successiva rivendita dei beni, senza però fornire prova concreta e puntuale dell'effettiva acquisizione dei condizionatori dal fornitore indicato in fattura. È principio consolidato, in materia di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, che la mera esibizione delle fatture, unitamente alla prova dei pagamenti e delle registrazioni contabili, non è sufficiente a dimostrare l'effettività delle operazioni, trattandosi di elementi agevolmente utilizzabili anche per conferire una parvenza di regolarità formale a operazioni fittizie. Ne consegue che il contribuente, a fronte della contestazione dell'Amministrazione finanziaria supportata da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, è tenuto a fornire la prova concreta dell'effettiva esecuzione delle operazioni
(Corte di Cassazione, sez. V, n. 31789 del 5 dicembre 2019).
In tal senso non è decisiva la circostanza che i beni sarebbero confluiti nelle rimanenze e successivamente rivenduti, non essendo stato dimostrato che tali beni provenissero effettivamente dal fornitore Società_1 S.r.l.s., né che quest'ultima fosse in grado di procurarseli e consegnarli.
Inoltre, in merito alla eccepita eccezione relativa alla pretesa duplicazione dell'IVA in caso di fatture per operazioni inesistenti, l'IVA indicata in fattura è comunque dovuta dal soggetto emittente ai sensi dell'art. 21, comma 7, DPR 633/1972 e dell'art. 203 della Direttiva 2006/112/CE, mentre resta indetraibile per il destinatario. Come ha sancito la Cassazione, le obbligazioni IVA relative al versamento dell'imposta e alla detrazione sono autonome e distinte, rispondendo a finalità diverse;
(Corte di Cassazione, sez. V, nn. 12782
e 15870/2016; n. 26983/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro
1.000, oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
DAINESE IO, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B200755 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TRA Ricorrente_1 S.r.l., C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, come da mandato in atti, RICORRENTE, e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, in persona del Direttore pro tempore, RESISTENTE.
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. T9H03B200755/2023, relativo all'anno d'imposta 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato IVA per euro 81.071,00, oltre sanzioni e interessi, per asserita indetraibilità dell'imposta afferente a fatture ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla società Società_1 S.r.l.s.
Nel ricorso, regolarmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 chiede l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, precisando, in fatto, di avere acquistato, nell'anno 2017, condizionatori dal fornitore Società_1 S.r.l.s., per un imponibile complessivo di euro 368.505,00, con IVA detratta pari a euro 81.071,00. Tali beni, continua il ricorrente, sono stati regolarmente utilizzati nell'attività d'impresa e confluiti nelle rimanenze finali 2017, e quindi concorrere alla formazione dei ricavi nell'esercizio successivo.
Si è costituita, ritualmente, in giudizio, l'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, illustrando ampiamente gli elementi posti a fondamento dell'accertamento.
L'Ufficio, in particolare, ha contestato la detrazione IVA, sostenendo che le fatture emesse dal fornitore erano riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti, sulla base di un articolato e composito quadro indiziario ricostruito anche mediante controlli incrociati e attività istruttoria svolta nei confronti della società emittente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge in atti, la controversia ha ad oggetto, per l'appunto, la legittimità della detrazione IVA operata dalla contribuente in relazione a fatture che l'Amministrazione finanziaria qualifica come afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti.
Come risaputo, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'IVA è radicalmente escluso, difettando il presupposto stesso dell'imposta, costituito dall'effettiva acquisizione di beni o servizi nell'esercizio dell'attività economica (art. 19, DPR 633/1972).
In tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non assume rilievo la buona fede del cessionario, poiché quest'ultimo è in grado di sapere se abbia o meno ricevuto la prestazione o il bene fatturato. Nella fattispecie in esame, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la buona fede del cessionario non può essere presunta, ma deve essere positivamente dimostrata dal contribuente che intenda avvalersi del diritto alla detrazione dell'IVA (richiamo a Cass. civ., Sez. V, n. 11155 del 21 maggio 2014).
In tema di IVA e di operazioni soggettivamente inesistenti, assume rilievo la buona fede del cessionario, nel senso che l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti l'indebita detrazione dell'imposta, deve dimostrare non solo l'inesistenza soggettiva dell'operazione, ma anche che il cessionario fosse consapevole – o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza – della partecipazione del fornitore a una frode fiscale. In mancanza di tale prova, non può essere negato il diritto alla detrazione dell'IVA.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha fornito un quadro probatorio articolato e coerente, basato su presunzioni che appaiono gravi, precise e concordanti ( art. 2729 c.c.) , fondato su una pluralità di elementi oggettivi, tra cui:
l'assenza, in capo al fornitore Società_1 S.r.l.s., di una struttura organizzativa minima (assenza di personale, mezzi di trasporto, magazzini, beni strumentali); la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e l'assenza di acquisti compatibili con le ingenti cessioni fatturate;
la mancata risposta ai questionari e la definitività degli accertamenti notificati alla società emittente;
l'incongruenza tra i dati dichiarativi IVA della ricorrente e le risultanze dello spesometro;
la totale assenza di riscontri documentali idonei a dimostrare la concreta movimentazione dei beni (DDT, logistica, tracciabilità fisica delle merci).
Di contro il ricorrente ha solo prodotto la documentazione contabile e la successiva rivendita dei beni, senza però fornire prova concreta e puntuale dell'effettiva acquisizione dei condizionatori dal fornitore indicato in fattura. È principio consolidato, in materia di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, che la mera esibizione delle fatture, unitamente alla prova dei pagamenti e delle registrazioni contabili, non è sufficiente a dimostrare l'effettività delle operazioni, trattandosi di elementi agevolmente utilizzabili anche per conferire una parvenza di regolarità formale a operazioni fittizie. Ne consegue che il contribuente, a fronte della contestazione dell'Amministrazione finanziaria supportata da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, è tenuto a fornire la prova concreta dell'effettiva esecuzione delle operazioni
(Corte di Cassazione, sez. V, n. 31789 del 5 dicembre 2019).
In tal senso non è decisiva la circostanza che i beni sarebbero confluiti nelle rimanenze e successivamente rivenduti, non essendo stato dimostrato che tali beni provenissero effettivamente dal fornitore Società_1 S.r.l.s., né che quest'ultima fosse in grado di procurarseli e consegnarli.
Inoltre, in merito alla eccepita eccezione relativa alla pretesa duplicazione dell'IVA in caso di fatture per operazioni inesistenti, l'IVA indicata in fattura è comunque dovuta dal soggetto emittente ai sensi dell'art. 21, comma 7, DPR 633/1972 e dell'art. 203 della Direttiva 2006/112/CE, mentre resta indetraibile per il destinatario. Come ha sancito la Cassazione, le obbligazioni IVA relative al versamento dell'imposta e alla detrazione sono autonome e distinte, rispondendo a finalità diverse;
(Corte di Cassazione, sez. V, nn. 12782
e 15870/2016; n. 26983/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro
1.000, oltre accessori di legge.