Art. 6. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 cessano di avere efficacia le disposizioni previste dall' articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227 , e le somme che residuano affluiscono alle disponibilita' complessive del "Fondo speciale per la ricerca applicata".
Nota all' art. 6 :
L' art. 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227 , recante "Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonche' per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" e' il seguente:
"Art. 10. - E' autorizzato in favore del fondo speciale istituito presso l'IMI ai sensi dell' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , modificato dall' articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 , l'apporto di lire 60 miliardi, con vincolo di destinazione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica.
L'erogazione della somma di cui al comma precedente e' effettuata dall'IMI secondo le forme previste dalle lettere b) , c) e d) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , modificata dall' articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 , ed inoltre sotto forma di contributi nella spesa dei progetti di ricerca - in misura non superiore al 50 per cento - qualora si tratti di organismi non aventi fini di lucro che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito di programmi previsti da accordi di cooperazione internazionale.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive relativi ai settori di cui al primo comma, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 , per quanto riguarda la verifica di conformita' dei progetti di cui al comma precedente agli indirizzi della politica scientifica nazionale, la sottoposizione alla approvazione del CIPE dei progetti stessi e' effettuata dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
Nella relazione sull'utilizzo del fondo IMI per il finanziamento della ricerca applicata, allegata alla relazione previsionale e programmatica ai sensi dell' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , si dara' conto, in modo specifico, dell'impiego delle somme erogate a norma del presente articolo.
Ai fini dell'apporto di cui al primo comma e' autorizzato lo stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
All'onere di lire 10 miliardi relativo all'esercizio 1975 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975".
Nota all' art. 6 :
L' art. 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227 , recante "Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonche' per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" e' il seguente:
"Art. 10. - E' autorizzato in favore del fondo speciale istituito presso l'IMI ai sensi dell' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , modificato dall' articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 , l'apporto di lire 60 miliardi, con vincolo di destinazione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica.
L'erogazione della somma di cui al comma precedente e' effettuata dall'IMI secondo le forme previste dalle lettere b) , c) e d) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , modificata dall' articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 , ed inoltre sotto forma di contributi nella spesa dei progetti di ricerca - in misura non superiore al 50 per cento - qualora si tratti di organismi non aventi fini di lucro che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito di programmi previsti da accordi di cooperazione internazionale.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive relativi ai settori di cui al primo comma, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 , per quanto riguarda la verifica di conformita' dei progetti di cui al comma precedente agli indirizzi della politica scientifica nazionale, la sottoposizione alla approvazione del CIPE dei progetti stessi e' effettuata dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
Nella relazione sull'utilizzo del fondo IMI per il finanziamento della ricerca applicata, allegata alla relazione previsionale e programmatica ai sensi dell' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , si dara' conto, in modo specifico, dell'impiego delle somme erogate a norma del presente articolo.
Ai fini dell'apporto di cui al primo comma e' autorizzato lo stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
All'onere di lire 10 miliardi relativo all'esercizio 1975 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975".