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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 293/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giancarlo Di Genio giusta procura alle liti in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli, in virtù di procura generale alle liti del 23/11/2011 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc, nn° 77778/19476; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/02/2022 , contestando il Parte_1 provvedimento n° 2167884900109 del 21/04/2021 di reiezione di domanda di pensione anticipata ai sensi dell'art.1, comma 8 del Decreto Legislativo n. 503/92
(domanda del 24/03/2021) , adiva questo Tribunale in funzione del giudice del lavoro al fine di sentir: 1) “dichiarare che essa ricorrente è affetta da infermità o difetti fisici tali da determinare una invalidità pari o superiore all'ottanta per cento e per l'effetto, ricostituire il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata presentata il 24.03.2021 con domanda n. 2167884900109”;
2) “condannare l' di conseguenza, in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., a pagare alla ricorrente la pensione di vecchiaia, presentata il 24.03.2021 con domanda n. 2167884900109, con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile o, in subordine, dalla data del perfezionamento del requisito dell'invalidità, con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991,
n. 412”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CTU medico-legale (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Non è oggetto di contestazione il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia, che è comunque provato da estratto prodotto dal ricorrente ed oggetto di indiretto riconoscimento da parte della resistente, la quale deposita relazione amministrativa dove viene menzionata la sussistenza di tale requisito.
L'oggetto dell'odierno contendere è pertanto il solo requisito sanitario, riconosciuto per il riconoscimento dell'accesso anticipato alla pensione della vecchiaia dalla menzionata norma nell'ordine dell'80%.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 11/09/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Carcinoma squamoso della cervice uterina localmente avanzato per infiltrazione dei forni-ci vaginali e parametrio destro trattato con CHT neoadiuvante e isterectomia radicale con annessiectomia bilaterale e linfadenectomia pelvica bilaterale in follow-up;
Stenosi ureterale sinistra post-chirurgica trattata con ripetuti impianti di stent;
Pag. 2 di 4 Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
Depressione reattiva”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determinava in parte ricorrente il suddetto requisito sanitario (80% di invalidità) dal momento della domanda amministrativa, ovvero a decorrere dal 24/03/2021.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e dettagliata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.3 Di conseguenza, a fronte della accertata sussistenza del requisito sanitario dal momento della domanda, si impone il riconoscimento della domanda, ivi compresa la condanna dell' al pagamento degli arretrati, oltre interessi CP_1 legali, tanto dalle singole scadenze tenuto conto delle finestre di liquidazione amministrative.
3.1 Stante il riconoscimento dalla domanda amministrativa, le spese seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo.
Parimenti, le spese relative alla CTU vanno poste invece a carico dell' e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara che è invalida Parte_1
Pag. 3 di 4 all'80% con decorrenza dal 24/03/2021, data della domanda amministrativa;
b) dichiara l'obbligo dell' alla corresponsione, in favore della ricorrente, della CP_1
pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dal 24/03/2021 ovvero dalla prima finestra utile di uscita;
c) condanna l' al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1
relativa prestazione dalla data decorrenza su indicata ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre interessi ed accessori di legge su detti ratei);
2) pone le spese di lite a carico di parte resistente , spese liquidate in euro CP_1
2.800 per compensi, oltre IVA, cassa, 15% ed eventuali accessori, da distrarsi in favore dell'Avv. Giancarlo Di Genio per dichiarato anticipo;
3) pone a totale e definitivo carico dell' le spese di CTU, spese che liquida CP_1
in complessivi € 180,00 per onorario, oltre accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 293/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giancarlo Di Genio giusta procura alle liti in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli, in virtù di procura generale alle liti del 23/11/2011 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc, nn° 77778/19476; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/02/2022 , contestando il Parte_1 provvedimento n° 2167884900109 del 21/04/2021 di reiezione di domanda di pensione anticipata ai sensi dell'art.1, comma 8 del Decreto Legislativo n. 503/92
(domanda del 24/03/2021) , adiva questo Tribunale in funzione del giudice del lavoro al fine di sentir: 1) “dichiarare che essa ricorrente è affetta da infermità o difetti fisici tali da determinare una invalidità pari o superiore all'ottanta per cento e per l'effetto, ricostituire il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata presentata il 24.03.2021 con domanda n. 2167884900109”;
2) “condannare l' di conseguenza, in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., a pagare alla ricorrente la pensione di vecchiaia, presentata il 24.03.2021 con domanda n. 2167884900109, con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile o, in subordine, dalla data del perfezionamento del requisito dell'invalidità, con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991,
n. 412”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CTU medico-legale (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Non è oggetto di contestazione il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia, che è comunque provato da estratto prodotto dal ricorrente ed oggetto di indiretto riconoscimento da parte della resistente, la quale deposita relazione amministrativa dove viene menzionata la sussistenza di tale requisito.
L'oggetto dell'odierno contendere è pertanto il solo requisito sanitario, riconosciuto per il riconoscimento dell'accesso anticipato alla pensione della vecchiaia dalla menzionata norma nell'ordine dell'80%.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 11/09/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Carcinoma squamoso della cervice uterina localmente avanzato per infiltrazione dei forni-ci vaginali e parametrio destro trattato con CHT neoadiuvante e isterectomia radicale con annessiectomia bilaterale e linfadenectomia pelvica bilaterale in follow-up;
Stenosi ureterale sinistra post-chirurgica trattata con ripetuti impianti di stent;
Pag. 2 di 4 Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
Depressione reattiva”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determinava in parte ricorrente il suddetto requisito sanitario (80% di invalidità) dal momento della domanda amministrativa, ovvero a decorrere dal 24/03/2021.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e dettagliata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.3 Di conseguenza, a fronte della accertata sussistenza del requisito sanitario dal momento della domanda, si impone il riconoscimento della domanda, ivi compresa la condanna dell' al pagamento degli arretrati, oltre interessi CP_1 legali, tanto dalle singole scadenze tenuto conto delle finestre di liquidazione amministrative.
3.1 Stante il riconoscimento dalla domanda amministrativa, le spese seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo.
Parimenti, le spese relative alla CTU vanno poste invece a carico dell' e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara che è invalida Parte_1
Pag. 3 di 4 all'80% con decorrenza dal 24/03/2021, data della domanda amministrativa;
b) dichiara l'obbligo dell' alla corresponsione, in favore della ricorrente, della CP_1
pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dal 24/03/2021 ovvero dalla prima finestra utile di uscita;
c) condanna l' al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1
relativa prestazione dalla data decorrenza su indicata ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre interessi ed accessori di legge su detti ratei);
2) pone le spese di lite a carico di parte resistente , spese liquidate in euro CP_1
2.800 per compensi, oltre IVA, cassa, 15% ed eventuali accessori, da distrarsi in favore dell'Avv. Giancarlo Di Genio per dichiarato anticipo;
3) pone a totale e definitivo carico dell' le spese di CTU, spese che liquida CP_1
in complessivi € 180,00 per onorario, oltre accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4