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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14681/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Rosanna Mangiapane;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. del funzionario dott. Renzo Cavadi;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/11/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 novembre 2023 ha chiesto che il Parte_1
venga condannato a riconoscerle l'anzianità di Controparte_1
servizio maturata prima dell'immissione in ruolo e quindi, previa applicazione della fascia stipendiale relativa ai docenti con un'anzianità compresa tra 3 ed 8 anni di servizio, al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto effettivamente maturato, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, assunta dall'Amministrazione convenuta il 27 ottobre 2025,
1 ha dedotto che precedentemente aveva prestato analogo servizio in forza di plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, ha contestato il decreto con il non CP_1
riconosceva per intero detto servizio (in violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) ed ha argomentato circa il diritto all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 anni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'11 settembre 2025 il
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
in subordine, Controparte_1
ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti maturati durante il servizio preruolo
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
In via preliminare, da un lato, va dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva del rapporto (stante l'omessa evocazione in giudizio dell' e, dall'altro lato, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata CP_2 dall'Amministrazione con riguardo a crediti retributivi (relativi al periodo preruolo) che, a ben guardare, la ricorrente non ha chiesto.
Ciò detto, può esaminarsi il merito delle ulteriori pretese azionate dalla , Parte_1
facendo una premessa di carattere generale.
La contrattazione collettiva prevede per i docenti a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato in base a posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio. A partire dall'1 settembre 2010 le posizioni stipendiali sono sei (corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27,
28-34 e da 35 in poi), mentre in precedenza era prevista una fascia in più (la prima era
“spezzata” in due:
0-2 e 3-8). Va subito evidenziato, a questo punto, che l'art. 2 del CCNL del 4 agosto 2011 prevede una cd. clausola di salvaguardia, in base alla quale per i docenti già in ruolo alla data dell'1 settembre 2010 continua a trovare applicazione il precedente regime (evidentemente più favorevole, visto che il primo scatto stipendiale interveniva già dopo tre anni di servizio).
Per quanto concerne i docenti a tempo determinato la disciplina è diversa: per loro l'anzianità di servizio non è valorizzata dalla contrattazione collettiva e gli spetta sempre il
2 trattamento economico iniziale (art. 526, d.lgs.297/1994 ed art. 47 del CCNL 4 agosto
1995).
Al momento dell'immissione in ruolo tutti i docenti vengono inquadrati nella prima fascia stipendiale, ma il docente che abbia prestato servizio preruolo può chiedere al la sua valutazione secondo quanto disposto dagli artt. 485 e 489, comma 1, del CP_1
d.lgs. 297/1994, laddove la prima norma stabilisce che il servizio preruolo venga riconosciuto, a fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo, mentre la seconda norma stabilisce che ai fini del predetto riconoscimento il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dell'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione (cioè almeno 189 giorni, secondo l'art. 11, comma 4, L.
124/1999).
Svolta la superiore premessa, questo giudice ritiene che per risolvere la lite debba farsi riferimento agli insegnamenti della Corte di Cassazione, la quale, infatti, ha chiarito, da un lato, che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019); dall'altro lato, che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al
3 conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass., sez. lav., sentenza n. 2924 del 7 febbraio 2020).
Ciò detto, non rimane che applicare i superiori principi al caso concreto.
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'accoglimento della domanda di parte ricorrente dipende dall'accertamento in concreto della dedotta discriminazione, la cui sussistenza va verificata, comparando il trattamento riservato alla con quello di un docente assunto ab origine a tempo indeterminato. Parte_1
Ora, la discriminazione dedotta in ricorso non può che ritenersi esistente (seppur per un lievissimo scostamento) in base al raffronto tra l'anzianità pre-ruolo riconosciuta dal datore di lavoro, pari a 6 anni ai fini giuridici ed economici (cfr. decreto di ricostruzione della carriera allegato al ricorso) e quella effettivamente maturata dalla ricorrente, pari ad
6 anni, 9 mesi ed 8 giorni (così calcolata sommando tutti i periodi di servizio senza fare applicazione della regola prevista dall'art. 11, comma 14, L. 124/1999, così come opportunamente chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra citata).
Pertanto il ricorso merita di trovare accoglimento e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio preruolo ed all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente con riconoscimento ai fini giuridici ed economici di sei anni, nove mesi ed otto giorni;
conseguentemente, ancora, il convenuto va condannato a corrispondere in favore delle ricorrenti le eventuali CP_1
differenze retributive maturate dall'immissione in servizio fino all'odierna pronuncia
(applicando le fasce stipendiali 0-2, 3-8, 9-14 e 15-20), oltre accessori nella misura legalmente dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (di per sé congruo visto il carattere seriale della controversia) e distratte in favore della procuratrice della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
4 accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto di al riconoscimento integrale Parte_1
del servizio prerurolo e, quindi, all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente con riconoscimento di sei anni, nove mesi ed otto giorni di anzianità ai fini sia giuridici, che economici;
- condanna il a corrispondere in Controparte_1
favore di le differenze retributive maturate Parte_1
dall'immissione in ruolo fino all'odierna pronuncia, oltre accessori nella misura legalmente dovuta, applicando le fasce stipendiali 0-2, 3-8, 9-14 e 15-
20;
- dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva;
condanna il al pagamento in favore Controparte_1
dell'avv. Rosanna Mangiapane, nella qualità di procuratrice antistataria ex art. 93
c.p.c. di delle spese di lite di quest'ultima, che si Parte_1
liquidano complessivamente in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB AL
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14681/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Rosanna Mangiapane;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. del funzionario dott. Renzo Cavadi;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/11/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 novembre 2023 ha chiesto che il Parte_1
venga condannato a riconoscerle l'anzianità di Controparte_1
servizio maturata prima dell'immissione in ruolo e quindi, previa applicazione della fascia stipendiale relativa ai docenti con un'anzianità compresa tra 3 ed 8 anni di servizio, al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto effettivamente maturato, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, assunta dall'Amministrazione convenuta il 27 ottobre 2025,
1 ha dedotto che precedentemente aveva prestato analogo servizio in forza di plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, ha contestato il decreto con il non CP_1
riconosceva per intero detto servizio (in violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) ed ha argomentato circa il diritto all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 anni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'11 settembre 2025 il
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
in subordine, Controparte_1
ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti maturati durante il servizio preruolo
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
In via preliminare, da un lato, va dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva del rapporto (stante l'omessa evocazione in giudizio dell' e, dall'altro lato, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata CP_2 dall'Amministrazione con riguardo a crediti retributivi (relativi al periodo preruolo) che, a ben guardare, la ricorrente non ha chiesto.
Ciò detto, può esaminarsi il merito delle ulteriori pretese azionate dalla , Parte_1
facendo una premessa di carattere generale.
La contrattazione collettiva prevede per i docenti a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato in base a posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio. A partire dall'1 settembre 2010 le posizioni stipendiali sono sei (corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27,
28-34 e da 35 in poi), mentre in precedenza era prevista una fascia in più (la prima era
“spezzata” in due:
0-2 e 3-8). Va subito evidenziato, a questo punto, che l'art. 2 del CCNL del 4 agosto 2011 prevede una cd. clausola di salvaguardia, in base alla quale per i docenti già in ruolo alla data dell'1 settembre 2010 continua a trovare applicazione il precedente regime (evidentemente più favorevole, visto che il primo scatto stipendiale interveniva già dopo tre anni di servizio).
Per quanto concerne i docenti a tempo determinato la disciplina è diversa: per loro l'anzianità di servizio non è valorizzata dalla contrattazione collettiva e gli spetta sempre il
2 trattamento economico iniziale (art. 526, d.lgs.297/1994 ed art. 47 del CCNL 4 agosto
1995).
Al momento dell'immissione in ruolo tutti i docenti vengono inquadrati nella prima fascia stipendiale, ma il docente che abbia prestato servizio preruolo può chiedere al la sua valutazione secondo quanto disposto dagli artt. 485 e 489, comma 1, del CP_1
d.lgs. 297/1994, laddove la prima norma stabilisce che il servizio preruolo venga riconosciuto, a fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo, mentre la seconda norma stabilisce che ai fini del predetto riconoscimento il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dell'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione (cioè almeno 189 giorni, secondo l'art. 11, comma 4, L.
124/1999).
Svolta la superiore premessa, questo giudice ritiene che per risolvere la lite debba farsi riferimento agli insegnamenti della Corte di Cassazione, la quale, infatti, ha chiarito, da un lato, che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019); dall'altro lato, che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al
3 conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass., sez. lav., sentenza n. 2924 del 7 febbraio 2020).
Ciò detto, non rimane che applicare i superiori principi al caso concreto.
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'accoglimento della domanda di parte ricorrente dipende dall'accertamento in concreto della dedotta discriminazione, la cui sussistenza va verificata, comparando il trattamento riservato alla con quello di un docente assunto ab origine a tempo indeterminato. Parte_1
Ora, la discriminazione dedotta in ricorso non può che ritenersi esistente (seppur per un lievissimo scostamento) in base al raffronto tra l'anzianità pre-ruolo riconosciuta dal datore di lavoro, pari a 6 anni ai fini giuridici ed economici (cfr. decreto di ricostruzione della carriera allegato al ricorso) e quella effettivamente maturata dalla ricorrente, pari ad
6 anni, 9 mesi ed 8 giorni (così calcolata sommando tutti i periodi di servizio senza fare applicazione della regola prevista dall'art. 11, comma 14, L. 124/1999, così come opportunamente chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra citata).
Pertanto il ricorso merita di trovare accoglimento e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio preruolo ed all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente con riconoscimento ai fini giuridici ed economici di sei anni, nove mesi ed otto giorni;
conseguentemente, ancora, il convenuto va condannato a corrispondere in favore delle ricorrenti le eventuali CP_1
differenze retributive maturate dall'immissione in servizio fino all'odierna pronuncia
(applicando le fasce stipendiali 0-2, 3-8, 9-14 e 15-20), oltre accessori nella misura legalmente dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (di per sé congruo visto il carattere seriale della controversia) e distratte in favore della procuratrice della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
4 accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto di al riconoscimento integrale Parte_1
del servizio prerurolo e, quindi, all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente con riconoscimento di sei anni, nove mesi ed otto giorni di anzianità ai fini sia giuridici, che economici;
- condanna il a corrispondere in Controparte_1
favore di le differenze retributive maturate Parte_1
dall'immissione in ruolo fino all'odierna pronuncia, oltre accessori nella misura legalmente dovuta, applicando le fasce stipendiali 0-2, 3-8, 9-14 e 15-
20;
- dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva;
condanna il al pagamento in favore Controparte_1
dell'avv. Rosanna Mangiapane, nella qualità di procuratrice antistataria ex art. 93
c.p.c. di delle spese di lite di quest'ultima, che si Parte_1
liquidano complessivamente in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB AL
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