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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/11/2025, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1854 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Viterbo, via F.lli Rosselli n. 2, presso lo Parte_1 esca Bufalini che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE E
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio CP_1 vocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia CP_2
Eutizi giusta procura in telematico APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Viterbo pubblicata il 31.1.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver prestato servizio in qualità di insegnante di Parte_1 scuola primaria, dal 1977 sino al 2018, presso l'istituto paritario “Pontificio Maestre Pie Filippini” e di aver presentato domanda per la pensione di vecchiaia in data 5.2.2018; precisato, inoltre, di aver erroneamente indicato l'iban intestato all' in quanto religiosa appartenente Controparte_3
a tale e di aver rettificato il dato tramite il patronato Encal con CP_2 indicazione dell'iban personale, ma di non avere ricevuto la prestazione richiesta, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare che la sig.ra C.F. , Parte_1 C.F._1 nata a [...], il [...] ha diritto a percepire la pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa e conseguentemente condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare in favore della stessa la prestazione mensile richiesta e condannare altresì al pagamento dei ratei maturati dalla date di maturazione del diritto all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, iva e cassa avvocati da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Viterbo ha così disposto: CP_1
- accogliendo parzialmen icorso proposto da nei confronti Parte_1 di , accerta e dichiara il diritto di a percepire la pensione CP_1 Parte_1 di nità a decorrere dal 23.2.2 to, condanna l' a CP_1 corrispondere alla parte ricorrente gli importi dovuti a tale titolo, oltre interessi legali come per legge;
- dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti;
- condanna l' al pagamento della restante parte delle spese di lite a favore CP_1 del procurat ntistatario liquidate in complessivi € 1.205,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) quanto all'eccezione di decadenza formulata dall' resistente, ripercorsa la normativa in materia (art. 47 D.P.R. n. CP_2
639 art. 6 D.L. n. 109/1991, conv. L. n. 166/1991; art. 4 D.L. n. 384/1992, conv. L. 438/1922) e rilevato che la ricorrente aveva proposto domanda amministrativa in data 5.2.2018> e che, in base alla documentazione in atti, l' non aveva adottato alcuna decisione, ha affermato che il termine CP_1 decade decorre dalla scadenza del complessivo termine di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo> sicché Non essendo stato adottato alcun provvedimento da parte dell' deve ritenersi CP_1 conseguentemente formato il silenzio-rigetto. Il termine triennale di decadenza deve quindi ritenersi decorrente dalla maturazione del 300 giorni per l'esaurimento dell'intera procedura, ovvero il 2.12.2018 e va quindi ritenuto scaduto in data 2.12.2021>. Ha, quindi, affermato che il ricorso giurisdizionale proposto in data 23.2.2023 è certamente tardivo essendo già maturati i termini di decadenza>. ii) ha, tuttavia, escluso che l'operatività della decadenza possa impedire l'esame della controversia nel merito con riguardo al periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale e ciò in considerazione della imprescrittibilità del diritto a pensione sia nell'an che nel quantum>; iii) ha, quindi, dichiarato la decadenza di tutti i ratei maturati precedentemente al triennio, ovvero fino al 23.2.2020>; iv) non essendo in contestazione la sussistenza dei requisiti di legge per il conseguimento della prestazione, ha riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la pensione di anzianità dalla data anzidetta>; v) in punto di spese di lite, stante la reciproca soccombenza, ne ha disposto la compensazione in ragione della metà, ponendo le rimanenti a carico dell' . CP_1
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone: I) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice h base della documentazione versata in atti, che la mancata adozione del provvedimento da parte dell' resistente configurasse silenzio-rigetto, pur CP_2 in presenza di una chiara ev ocumentale di riconducibilità della mancata liquidazione della prestazione ad un mero errore delle coordinate bancarie fornite dalla;
II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto Pt_1 alla ricorrente il diritto alla percezione della pensione di anzianità nonostante la stessa avesse domandato il riconoscimento della pensione di vecchiaia;
ha, quindi, lamentato la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, con violazione dell'art. 112 c.p.c; III) l'erroneità della disposta parziale compensazione delle spese di lite dovendosi ritenere l' totalmente CP_1 soccombente. L'appellante ha quindi concluso chiedendo:
-in parziale riforma della sentenza gravata, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, previa ammissione di tutte le prove e mezzi di prova ivi articolati, richiesti e non ammessi
- in ogni caso, condannare parte appellata, alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
2.1. Si è costituito in giudizio l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 del gravame;
in via incidentale ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in luogo della giurisdizione della Corte dei conti decidendo una materia sottratta alla propria cognizione e, conseguentemente, nella parte in cui ha statuito sulle spese di lite;
ha, quindi, lamentato la violazione dell'art. 37 c.p.c.; ha altresì eccepito la carenza di interesse all'appello principale deducendo che ben prima che fosse emessa la sentenza gravata, alla pensionata era stata liquidata la pensione in oggetto con la decorrenza richiesta e successivamente, ma prima del deposito del gravame, erano stati corrisposti tutti gli arretrati. L' ha quindi così concluso: CP_1
QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE riformare la Sentenza n. 53/2024 del 31.01.2024 del Tribunale di Viterbo dichiarando il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giurisdizione della Corte dei Conti, annullando anche la statuizione sulle spese, in quanto emessa da Giudice privo di giurisdizione.
QUANTO ALL'APPELLO PRINCIPALE dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse essendo stata l'avversa pretesa interamente soddisfatta in via amministrativa PRIMA DELLA SENTENZA DI PRIMO , con vittoria di CP_4 spese, competenze e onorari di tutti per entrambi i grad izio 2.2. Invitata l'appellante principale a valutare la richiesta di cessazione della materia del contendere tenuto conto dei pagamenti ricevuti anteriormente alla proposizione del gravame e dei possibili riflessi della propria condotta ai sensi dell'art. 136 d.p.r. 115/2002, acquisite le note depositate, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. 3. L'appello incidentale dell' è fondato e deve essere accolto, con CP_1 conseguente assorbimento dell' lo principale.
4. Prima di passare all'esame delle impugnazioni occorre brevemente ricostruire i fatti rilevanti ai fini della presente decisione per come emergono dagli atti e dalle concordi allegazioni delle parti.
3.1. Con ricorso depositato il 24/2/2023 ha agito in giudizio Parte_1 affermando di avere lavorato dal 1977 al 2018 come docente di scuola primaria presso l'istituto paritario “Pontificio Maestre Pie Filippini”, Congregazione alla quale appartiene come suora, e di avere avanzato in data 5/2/2018 domanda di pensione di vecchiaia essendo in possesso di tutti i requisiti di legge, prestazione non erogata dall' ; ha quindi chiesto al Tribunale di Viterbo di accertare e CP_2 dichiarare il dirit cepire la pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa e conseguentemente di condannare l' all'erogazione di detta CP_1 prestazione oltre al pagamento dei ratei maturati. A sostegno della domanda ha dedotto l'inadempimento dell'Istituto assicuratore per non avere provveduto al riconoscimento della prestazione, nonostante la sussistenza dei requisiti legali e l'avere essa appellante provveduto a regolarizzare l'errata indicazione del codice Iban cui versare i ratei mensili.
3.2. Contrariamente a quanto tentano di argomentare il gravame e i successivi scritti della difesa appellante, nessuna pensione era stata riconosciuta né liquidata a favore di quest'ultima prima dell'instaurazione della lite, non essendo agli atti presente alcun provvedimento in tal senso, per come dichiarato dalla stessa appellante nel proprio ricorso di primo grado (“Nonostante quanto predetto alla Sig.ra non è mai stata liquidata ed accreditata la Parte_1 pensione di vecchiai stessa possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge come da estratto contributo che si allega”-punto 5) e per come confermato dalle conclusioni in quella sede rassegnate e già sopra richiamate, riproposte anche in questo grado. Significativamente, il primo e unico provvedimento di liquidazione è quello datato 23/1/2024, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado e prima della sentenza del Tribunale, provvedimento prodotto solo in questa sede dall' e CP_1 taciuto dall'appellante sia in primo grado che nel presente, su cui si tornerà, provvedimento di liquidazione a cui hanno fatto seguito i pagamenti degli arretrati del febbraio e aprile 2024 pure in questo grado documentati dall' CP_2
e taciuti nel gravame.
3.3. Quindi l'azionata domanda è chiara e inequivoca: il petitum è la richiesta di riconoscimento della pensione di vecchiaia con condanna dell' all'erogazione CP_1 della prestazione e al pagamento dei ratei maturati;
la causa petendi è il lamentato inadempimento dell'ente erogatore.
3.4. Coglie allora nel segno l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall' con l'appello incidentale a favore della Corte dei CP_1
Conti.
3.5. Giova premettere che, per come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: i) “spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869) e, in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti” (ex plurimis Cass. n. 15848/2024); ii)
“i trattamenti in relazione ai quali sussiste la giurisdizione contabile sono quelli posti direttamente a carico del bilancio statale e che erano erogati, prima che le relative funzioni venissero trasferite all' (art. 4 del d.lgs. n. 479/1994 e CP_5 art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995), dalle Direzioni provinciali del Tesoro (per i dipendenti dello Stato) o dalle quattro Casse pensioni (per i dipendenti degli enti locali;
per gli insegnanti;
per i sanitari e per gli ufficiali giudiziari) amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro” (Cass. n. 22801/2025).
3.6. Per come chiaramente e inequivocabilmente emerge dall'estratto contributivo prodotto dalla stessa appellante in primo grado, coincidente con quello dell'Istituto, la posizione previdenziale della predetta, utile a pensione, gravava interamente sulla “Gestione Dipendenti Pubblici”, tant'è che per come emerge dal provvedimento del 23/1/2024 già sopra citato, la pensione di vecchiaia è stata riconosciuta e liquidata dalla “Gestione Dipendenti Pubblici- Cassa Pensioni Insegnanti”, ex per come pure indicato nell'allegato 2 CP_5 dello stesso ricorso introduttivo.
3.7. Ed invero, senza necessità di doversi dilungare sul punto, gli insegnanti d'asilo dipendenti dei comuni, gli insegnanti delle scuole elementari parificate (poi scuole paritarie) e gli insegnanti degli asili infantili eretti in enti morali, per espressa previsione di legge (art. 6 legge n. 746/1941), erano iscritti ai fini pensionistici non al cioè al fondo dei lavoratori dipendenti- bensì alla Cassa CP_6 di Previdenza degl nanti (CPI), successivamente gestita dall' ex CP_5
d.lgs n. 479/1994. L' giova ricordarlo in replica alle affermazioni delle CP_5 prime note dell'appe uelle dell'1/4/2025), è stato soppresso a partire dall'1/1/2012 e le sue competenze sono state trasferite all' ex D.L. CP_1
201/2011, convertito dalla L. 214/2011, sicché non serve issare la giurisdizione in capo al giudice ordinario la circostanza invocata dall'appellante per cui la domanda in questione è stata gestita dall'Istituto convenuto. A ulteriore conferma, per come emerge dal prospetto liquidatorio e dai cedolini in atti prodotti dall' , la pensione riconosciuta all'appellante appartiene alla CP_1 categoria VOCPI-P I INS. ASILO/ELEM.(CPI). CP_7
3.8. Da quanto esposto consegue che la gravata sentenza deve essere riformata, con la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia riservata al giudice contabile.
3.9. Ne consegue che, come richiesto dall' , rimane travolta la statuizione CP_1 sulle spese di lite adottata dal Tribunale, di compensazione per metà e nel resto poste a carico dell' e a favore del procuratore antistatario, statuizione CP_2 pure censurata dall'appellante principale, che rimane necessariamente assorbita.
4. La declaratoria di difetto di giurisdizione assorbe, all'evidenza, l'appello principale e impedisce altresì al Collegio di adottare l'ulteriore statuizione richiesta dall' di difetto di carenza di interesse all'impugnazione in capo CP_1 all'appellante i sostanziale cessazione della materia del contendere, statuizione contestata dalla difesa dell'appellante principale (cfr memoria di replica dell'1/4/2025).
4.1. L' , invero, come già sopra accennato, costituendosi in giudizio ha CP_2 documentato di avere provveduto in data 23/1/2024, prima che fosse emessa la sentenza gravata (pubblicata il 30/1/2024), a riconoscere a favore dell'appellante la pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1/9/2018, primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio (per come anche indicato nell'allegato 2 della domanda amministrativa laddove la diversa decorrenza pretesa in giudizio non trova alcun riscontro né giuridico né documentale) e a corrispondere alla medesima, prima che fosse instaurato il giudizio di appello (8/7/2024), tutti gli arretrati maturati da detta data al pagamento, come da cedolini del febbraio e aprile 2024, pure prodotti e in alcun modo contestati.
4.2. La documentazione prodotta smentisce inequivocabilmente l'affermazione della difesa dell'appellante, che non nega di avere percepito tutte le somme documentate, ma sostiene, nelle note dell'1/4/2025, che “La liquidazione… ha riguardato solo quanto stabilito dal Tribunale di Viterbo per il periodo per il quale il Tribunale stesso non ha dichiarato la decadenza dall'azione giudiziaria oggetto, invero di motivo di appello nella fase di gravame che ci occupa”, affermazione smentita dalla circostanza che il riconoscimento è intervenuto in sede amministrativa prima della sentenza gravata e per un periodo ben più ampio di quello riconosciuto dal Tribunale, così come i relativi pagamenti, si ribadisce in alcun modo contestati, coprono totalmente gli arretrati maturati dalla decorrenza riconosciuta.
4.3. Si tratta di circostanze documentate che hanno indotto il Collegio a invitare la difesa dell'appellante a convenire sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto conto anche dei riflessi della rilevanza della propria condotta processuale, in un'ottica di celere e utile definizione dei giudizi, invito non accolto, avendo la parte insistito nelle proprie pretese senza tenere conto di quanto illustrato dalla Corte in udienza, condotta che ha imposto la presente decisione di declaratoria di difetto di giurisdizione utile di fatto solo a rimuovere la statuizione sulle spese.
5. Per quanto riguarda queste ultime per il primo grado l'appellante ha reso la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp att cpc, sicché le spese di quella sede vanno dichiarate irripetibili.
5.1. Per quanto riguarda questo grado, il gravame si limita al copia e incolla della dichiarazione di primo grado, riferita all'anno 2022, senza nulla dire sull'anno 2023 e sull'anno 2024, venendo così meno all'obbligo di aggiornamento imposto dalla disposizione normativa sopra citata.
5.2. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge con assoluta evidenza che nell'anno 2024, solo a titolo di arretrati di pensione, l'appellante ha percepito il complessivo importo lordo di € 237.841,76, che all'evidenza determina il superamento del limite legale imposto dall'art. 152 disp att c.p.c. Il reddito imponibile di riferimento imposto dalla citata norma è quello dello
“anno precedente a quello della pronuncia”, sicché ai fini della presente decisione deve escludersi la sussistenza del presupposto di operatività dell'esonero riconosciuto dal codice di rito.
5.3. Da quanto esposto consegue che l'appellante deve essere condannata alla refusione a favore dell' delle spese del presente grado, tenuto pure conto CP_1 della condotta process con l'ignorare quanto prospettato dal Collegio alla prima udienza.
5.4 Deve, inoltre, evidenziarsi come l'appellante abbia agito e resistito in mala fede o quanto meno con colpa grave, instaurando il gravame nonostante avesse percepito tutti gli arretrati e non avesse null'altro più a pretendere dall' , CP_1 rifiutando la soluzione proposta dalla Corte e insistendo infondatamente sulle proprie pretese, senza neppure tenere conto del difetto di giurisdizione, abusando così chiaramente del processo. Da quanto esposto consegue la condanna anche ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento a favore della controparte della somma di € 870,00, equitativamente determinata tenuto conto del valore della lite, della qualità delle parti e dello sviluppo del processo. Ai sensi dell'art. 96 comma 4, consegue anche la condanna al pagamento della somma di € 500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte, assorbito l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario appartenendo la controversia alla cognizione della Corte dei Conti;
dichiara irripetibili le spese del primo grado;
condanna l'appellante a corrispondere all' le spese del presente grado CP_1 liquidate in € 3.473,00 oltre rimborso 15%; condanna l'appellante al risarcimento ex art. 96, co. 3, c.p.c. quantificato in € 870,00; condanna l'appellante al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Roma 16.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1854 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Viterbo, via F.lli Rosselli n. 2, presso lo Parte_1 esca Bufalini che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE E
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio CP_1 vocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia CP_2
Eutizi giusta procura in telematico APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Viterbo pubblicata il 31.1.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver prestato servizio in qualità di insegnante di Parte_1 scuola primaria, dal 1977 sino al 2018, presso l'istituto paritario “Pontificio Maestre Pie Filippini” e di aver presentato domanda per la pensione di vecchiaia in data 5.2.2018; precisato, inoltre, di aver erroneamente indicato l'iban intestato all' in quanto religiosa appartenente Controparte_3
a tale e di aver rettificato il dato tramite il patronato Encal con CP_2 indicazione dell'iban personale, ma di non avere ricevuto la prestazione richiesta, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare che la sig.ra C.F. , Parte_1 C.F._1 nata a [...], il [...] ha diritto a percepire la pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa e conseguentemente condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare in favore della stessa la prestazione mensile richiesta e condannare altresì al pagamento dei ratei maturati dalla date di maturazione del diritto all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, iva e cassa avvocati da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Viterbo ha così disposto: CP_1
- accogliendo parzialmen icorso proposto da nei confronti Parte_1 di , accerta e dichiara il diritto di a percepire la pensione CP_1 Parte_1 di nità a decorrere dal 23.2.2 to, condanna l' a CP_1 corrispondere alla parte ricorrente gli importi dovuti a tale titolo, oltre interessi legali come per legge;
- dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti;
- condanna l' al pagamento della restante parte delle spese di lite a favore CP_1 del procurat ntistatario liquidate in complessivi € 1.205,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) quanto all'eccezione di decadenza formulata dall' resistente, ripercorsa la normativa in materia (art. 47 D.P.R. n. CP_2
639 art. 6 D.L. n. 109/1991, conv. L. n. 166/1991; art. 4 D.L. n. 384/1992, conv. L. 438/1922) e rilevato che la ricorrente aveva proposto domanda amministrativa in data 5.2.2018> e che, in base alla documentazione in atti, l' non aveva adottato alcuna decisione, ha affermato che il termine CP_1 decade decorre dalla scadenza del complessivo termine di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo> sicché Non essendo stato adottato alcun provvedimento da parte dell' deve ritenersi CP_1 conseguentemente formato il silenzio-rigetto. Il termine triennale di decadenza deve quindi ritenersi decorrente dalla maturazione del 300 giorni per l'esaurimento dell'intera procedura, ovvero il 2.12.2018 e va quindi ritenuto scaduto in data 2.12.2021>. Ha, quindi, affermato che il ricorso giurisdizionale proposto in data 23.2.2023 è certamente tardivo essendo già maturati i termini di decadenza>. ii) ha, tuttavia, escluso che l'operatività della decadenza possa impedire l'esame della controversia nel merito con riguardo al periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale e ciò in considerazione della imprescrittibilità del diritto a pensione sia nell'an che nel quantum>; iii) ha, quindi, dichiarato la decadenza di tutti i ratei maturati precedentemente al triennio, ovvero fino al 23.2.2020>; iv) non essendo in contestazione la sussistenza dei requisiti di legge per il conseguimento della prestazione, ha riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la pensione di anzianità dalla data anzidetta>; v) in punto di spese di lite, stante la reciproca soccombenza, ne ha disposto la compensazione in ragione della metà, ponendo le rimanenti a carico dell' . CP_1
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone: I) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice h base della documentazione versata in atti, che la mancata adozione del provvedimento da parte dell' resistente configurasse silenzio-rigetto, pur CP_2 in presenza di una chiara ev ocumentale di riconducibilità della mancata liquidazione della prestazione ad un mero errore delle coordinate bancarie fornite dalla;
II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto Pt_1 alla ricorrente il diritto alla percezione della pensione di anzianità nonostante la stessa avesse domandato il riconoscimento della pensione di vecchiaia;
ha, quindi, lamentato la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, con violazione dell'art. 112 c.p.c; III) l'erroneità della disposta parziale compensazione delle spese di lite dovendosi ritenere l' totalmente CP_1 soccombente. L'appellante ha quindi concluso chiedendo:
-in parziale riforma della sentenza gravata, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, previa ammissione di tutte le prove e mezzi di prova ivi articolati, richiesti e non ammessi
- in ogni caso, condannare parte appellata, alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
2.1. Si è costituito in giudizio l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 del gravame;
in via incidentale ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in luogo della giurisdizione della Corte dei conti decidendo una materia sottratta alla propria cognizione e, conseguentemente, nella parte in cui ha statuito sulle spese di lite;
ha, quindi, lamentato la violazione dell'art. 37 c.p.c.; ha altresì eccepito la carenza di interesse all'appello principale deducendo che ben prima che fosse emessa la sentenza gravata, alla pensionata era stata liquidata la pensione in oggetto con la decorrenza richiesta e successivamente, ma prima del deposito del gravame, erano stati corrisposti tutti gli arretrati. L' ha quindi così concluso: CP_1
QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE riformare la Sentenza n. 53/2024 del 31.01.2024 del Tribunale di Viterbo dichiarando il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giurisdizione della Corte dei Conti, annullando anche la statuizione sulle spese, in quanto emessa da Giudice privo di giurisdizione.
QUANTO ALL'APPELLO PRINCIPALE dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse essendo stata l'avversa pretesa interamente soddisfatta in via amministrativa PRIMA DELLA SENTENZA DI PRIMO , con vittoria di CP_4 spese, competenze e onorari di tutti per entrambi i grad izio 2.2. Invitata l'appellante principale a valutare la richiesta di cessazione della materia del contendere tenuto conto dei pagamenti ricevuti anteriormente alla proposizione del gravame e dei possibili riflessi della propria condotta ai sensi dell'art. 136 d.p.r. 115/2002, acquisite le note depositate, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. 3. L'appello incidentale dell' è fondato e deve essere accolto, con CP_1 conseguente assorbimento dell' lo principale.
4. Prima di passare all'esame delle impugnazioni occorre brevemente ricostruire i fatti rilevanti ai fini della presente decisione per come emergono dagli atti e dalle concordi allegazioni delle parti.
3.1. Con ricorso depositato il 24/2/2023 ha agito in giudizio Parte_1 affermando di avere lavorato dal 1977 al 2018 come docente di scuola primaria presso l'istituto paritario “Pontificio Maestre Pie Filippini”, Congregazione alla quale appartiene come suora, e di avere avanzato in data 5/2/2018 domanda di pensione di vecchiaia essendo in possesso di tutti i requisiti di legge, prestazione non erogata dall' ; ha quindi chiesto al Tribunale di Viterbo di accertare e CP_2 dichiarare il dirit cepire la pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa e conseguentemente di condannare l' all'erogazione di detta CP_1 prestazione oltre al pagamento dei ratei maturati. A sostegno della domanda ha dedotto l'inadempimento dell'Istituto assicuratore per non avere provveduto al riconoscimento della prestazione, nonostante la sussistenza dei requisiti legali e l'avere essa appellante provveduto a regolarizzare l'errata indicazione del codice Iban cui versare i ratei mensili.
3.2. Contrariamente a quanto tentano di argomentare il gravame e i successivi scritti della difesa appellante, nessuna pensione era stata riconosciuta né liquidata a favore di quest'ultima prima dell'instaurazione della lite, non essendo agli atti presente alcun provvedimento in tal senso, per come dichiarato dalla stessa appellante nel proprio ricorso di primo grado (“Nonostante quanto predetto alla Sig.ra non è mai stata liquidata ed accreditata la Parte_1 pensione di vecchiai stessa possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge come da estratto contributo che si allega”-punto 5) e per come confermato dalle conclusioni in quella sede rassegnate e già sopra richiamate, riproposte anche in questo grado. Significativamente, il primo e unico provvedimento di liquidazione è quello datato 23/1/2024, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado e prima della sentenza del Tribunale, provvedimento prodotto solo in questa sede dall' e CP_1 taciuto dall'appellante sia in primo grado che nel presente, su cui si tornerà, provvedimento di liquidazione a cui hanno fatto seguito i pagamenti degli arretrati del febbraio e aprile 2024 pure in questo grado documentati dall' CP_2
e taciuti nel gravame.
3.3. Quindi l'azionata domanda è chiara e inequivoca: il petitum è la richiesta di riconoscimento della pensione di vecchiaia con condanna dell' all'erogazione CP_1 della prestazione e al pagamento dei ratei maturati;
la causa petendi è il lamentato inadempimento dell'ente erogatore.
3.4. Coglie allora nel segno l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall' con l'appello incidentale a favore della Corte dei CP_1
Conti.
3.5. Giova premettere che, per come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: i) “spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869) e, in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti” (ex plurimis Cass. n. 15848/2024); ii)
“i trattamenti in relazione ai quali sussiste la giurisdizione contabile sono quelli posti direttamente a carico del bilancio statale e che erano erogati, prima che le relative funzioni venissero trasferite all' (art. 4 del d.lgs. n. 479/1994 e CP_5 art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995), dalle Direzioni provinciali del Tesoro (per i dipendenti dello Stato) o dalle quattro Casse pensioni (per i dipendenti degli enti locali;
per gli insegnanti;
per i sanitari e per gli ufficiali giudiziari) amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro” (Cass. n. 22801/2025).
3.6. Per come chiaramente e inequivocabilmente emerge dall'estratto contributivo prodotto dalla stessa appellante in primo grado, coincidente con quello dell'Istituto, la posizione previdenziale della predetta, utile a pensione, gravava interamente sulla “Gestione Dipendenti Pubblici”, tant'è che per come emerge dal provvedimento del 23/1/2024 già sopra citato, la pensione di vecchiaia è stata riconosciuta e liquidata dalla “Gestione Dipendenti Pubblici- Cassa Pensioni Insegnanti”, ex per come pure indicato nell'allegato 2 CP_5 dello stesso ricorso introduttivo.
3.7. Ed invero, senza necessità di doversi dilungare sul punto, gli insegnanti d'asilo dipendenti dei comuni, gli insegnanti delle scuole elementari parificate (poi scuole paritarie) e gli insegnanti degli asili infantili eretti in enti morali, per espressa previsione di legge (art. 6 legge n. 746/1941), erano iscritti ai fini pensionistici non al cioè al fondo dei lavoratori dipendenti- bensì alla Cassa CP_6 di Previdenza degl nanti (CPI), successivamente gestita dall' ex CP_5
d.lgs n. 479/1994. L' giova ricordarlo in replica alle affermazioni delle CP_5 prime note dell'appe uelle dell'1/4/2025), è stato soppresso a partire dall'1/1/2012 e le sue competenze sono state trasferite all' ex D.L. CP_1
201/2011, convertito dalla L. 214/2011, sicché non serve issare la giurisdizione in capo al giudice ordinario la circostanza invocata dall'appellante per cui la domanda in questione è stata gestita dall'Istituto convenuto. A ulteriore conferma, per come emerge dal prospetto liquidatorio e dai cedolini in atti prodotti dall' , la pensione riconosciuta all'appellante appartiene alla CP_1 categoria VOCPI-P I INS. ASILO/ELEM.(CPI). CP_7
3.8. Da quanto esposto consegue che la gravata sentenza deve essere riformata, con la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia riservata al giudice contabile.
3.9. Ne consegue che, come richiesto dall' , rimane travolta la statuizione CP_1 sulle spese di lite adottata dal Tribunale, di compensazione per metà e nel resto poste a carico dell' e a favore del procuratore antistatario, statuizione CP_2 pure censurata dall'appellante principale, che rimane necessariamente assorbita.
4. La declaratoria di difetto di giurisdizione assorbe, all'evidenza, l'appello principale e impedisce altresì al Collegio di adottare l'ulteriore statuizione richiesta dall' di difetto di carenza di interesse all'impugnazione in capo CP_1 all'appellante i sostanziale cessazione della materia del contendere, statuizione contestata dalla difesa dell'appellante principale (cfr memoria di replica dell'1/4/2025).
4.1. L' , invero, come già sopra accennato, costituendosi in giudizio ha CP_2 documentato di avere provveduto in data 23/1/2024, prima che fosse emessa la sentenza gravata (pubblicata il 30/1/2024), a riconoscere a favore dell'appellante la pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1/9/2018, primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio (per come anche indicato nell'allegato 2 della domanda amministrativa laddove la diversa decorrenza pretesa in giudizio non trova alcun riscontro né giuridico né documentale) e a corrispondere alla medesima, prima che fosse instaurato il giudizio di appello (8/7/2024), tutti gli arretrati maturati da detta data al pagamento, come da cedolini del febbraio e aprile 2024, pure prodotti e in alcun modo contestati.
4.2. La documentazione prodotta smentisce inequivocabilmente l'affermazione della difesa dell'appellante, che non nega di avere percepito tutte le somme documentate, ma sostiene, nelle note dell'1/4/2025, che “La liquidazione… ha riguardato solo quanto stabilito dal Tribunale di Viterbo per il periodo per il quale il Tribunale stesso non ha dichiarato la decadenza dall'azione giudiziaria oggetto, invero di motivo di appello nella fase di gravame che ci occupa”, affermazione smentita dalla circostanza che il riconoscimento è intervenuto in sede amministrativa prima della sentenza gravata e per un periodo ben più ampio di quello riconosciuto dal Tribunale, così come i relativi pagamenti, si ribadisce in alcun modo contestati, coprono totalmente gli arretrati maturati dalla decorrenza riconosciuta.
4.3. Si tratta di circostanze documentate che hanno indotto il Collegio a invitare la difesa dell'appellante a convenire sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto conto anche dei riflessi della rilevanza della propria condotta processuale, in un'ottica di celere e utile definizione dei giudizi, invito non accolto, avendo la parte insistito nelle proprie pretese senza tenere conto di quanto illustrato dalla Corte in udienza, condotta che ha imposto la presente decisione di declaratoria di difetto di giurisdizione utile di fatto solo a rimuovere la statuizione sulle spese.
5. Per quanto riguarda queste ultime per il primo grado l'appellante ha reso la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp att cpc, sicché le spese di quella sede vanno dichiarate irripetibili.
5.1. Per quanto riguarda questo grado, il gravame si limita al copia e incolla della dichiarazione di primo grado, riferita all'anno 2022, senza nulla dire sull'anno 2023 e sull'anno 2024, venendo così meno all'obbligo di aggiornamento imposto dalla disposizione normativa sopra citata.
5.2. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge con assoluta evidenza che nell'anno 2024, solo a titolo di arretrati di pensione, l'appellante ha percepito il complessivo importo lordo di € 237.841,76, che all'evidenza determina il superamento del limite legale imposto dall'art. 152 disp att c.p.c. Il reddito imponibile di riferimento imposto dalla citata norma è quello dello
“anno precedente a quello della pronuncia”, sicché ai fini della presente decisione deve escludersi la sussistenza del presupposto di operatività dell'esonero riconosciuto dal codice di rito.
5.3. Da quanto esposto consegue che l'appellante deve essere condannata alla refusione a favore dell' delle spese del presente grado, tenuto pure conto CP_1 della condotta process con l'ignorare quanto prospettato dal Collegio alla prima udienza.
5.4 Deve, inoltre, evidenziarsi come l'appellante abbia agito e resistito in mala fede o quanto meno con colpa grave, instaurando il gravame nonostante avesse percepito tutti gli arretrati e non avesse null'altro più a pretendere dall' , CP_1 rifiutando la soluzione proposta dalla Corte e insistendo infondatamente sulle proprie pretese, senza neppure tenere conto del difetto di giurisdizione, abusando così chiaramente del processo. Da quanto esposto consegue la condanna anche ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento a favore della controparte della somma di € 870,00, equitativamente determinata tenuto conto del valore della lite, della qualità delle parti e dello sviluppo del processo. Ai sensi dell'art. 96 comma 4, consegue anche la condanna al pagamento della somma di € 500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte, assorbito l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario appartenendo la controversia alla cognizione della Corte dei Conti;
dichiara irripetibili le spese del primo grado;
condanna l'appellante a corrispondere all' le spese del presente grado CP_1 liquidate in € 3.473,00 oltre rimborso 15%; condanna l'appellante al risarcimento ex art. 96, co. 3, c.p.c. quantificato in € 870,00; condanna l'appellante al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Roma 16.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario