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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/11/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2687/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to DE ROSA STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati con verbale Cron. n. 743/2023 del 30/01/2023, omologato con decreto
Cron. n. 2042/2023 del 16/03/2023 – R.G. 2216/2022 – Tribunale Ordinario di
OR;
con la seguente figlia: , nata a [...] al Persona_1
Tagliamento (PN) il 15/04/2016;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/11/2025 e cioè “che Codesto Tribunale, riunito in Camera di consiglio,
Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Montereale Valcellina, il 27.8.2016, con atto trascritto nei Registri di Stato
Civile di quel Comune anno 2016, parte 2, serie A , n.02, ordinando le annotazioni di legge, alle seguenti
Condizioni
1. Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre;
2. Disporsi che le decisioni di maggiore interesse per la minore debbano essere tutte concordate tra genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scelta della scuola, cambiamento di scuola o di studi, partecipazione ai corsi di recupero, doposcuola e/o lezioni private;
scelta del medico, trattamenti sanitari, vaccinazioni, consultazioni con psicologi, cambio di residenza, educazione religiosa, attività sportive che comportano un impegno di spesa, viaggi anche con i nonni ecc…).
3. Disporsi che è facoltà del padre di vedere e tenere con sé Persona_2
secondo il seguente calendario:
I settimana
• Il primo fine settimana del mese: venerdì, al termine dell'orario scolastico, il Papà
preleverà da scuola;
il lunedì mattina, alle ore 07:00, la madre preleverà la Persona_1
figlia dalla casa paterna, a Montereale Valcellina. In caso di servizio o inizio lavoro del
padre antecedente alle 07:00, la madre preleverà la domenica sera, dopo Persona_2
cena, all'orario concordato.
• Mercoledì alle 17:00 la madre accompagnerà nella casa paterna, a Persona_2
2 Montereale Valcellina;
il padre, alle ore 22:00, la riaccompagnerà a OR.
• Venerdì, il padre preleverà al termine dell'orario scolastico;
la madre Persona_2
si recherà a prelevare la figlia alle 22:00.
II settimana – III e IV settimana
• Lunedì alle 17:00, la madre accompagnerà nella casa paterna, Persona_2
a Montereale Valcellina;
il padre la riaccompagnerà a OR alle ore 22:00.
• Mercoledì alle 17:00, la madre accompagnerà nella casa Persona_2
paterna, a Montereale Valcellina;
il padre la riaccompagnerà a OR alle ore 22:00.
• Vacanze Natalizie verranno trascorse equamente dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni, secondo la turnazione già in atto.
• Vacanze Pasquali verranno trascorse per intero dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni (vacanze 2026 con la madre).
• Vacanze estive due settimane consecutive con il padre. Il centro estivo dovrà essere concordato dai genitori in base alle esigenze della minore e alle disponibilità economiche dei genitori.
Entrambi i genitori si faranno carico, ciascuno pro quota di ½, della spesa per l'autobus che verrà utilizzato da al compimento del Persona_2
quattordicesimo anno di età, per effettuare i trasferimenti in piena autonomia
OR - Montereale Valcellina.
4. Porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo indice istat, da versarsi alla madre in forma tracciabile. In caso di Missione
all'estero del padre, l'assegno di mantenimento sarà implementato di ulteriori
250,00 euro mensili;
il pagamento di tale ulteriore importo avrà luogo dopo l'erogazione dello stipendio da parte del Ministero della Difesa (dai 90/120
giorni dopo l'arrivo in missione).
5. Le spese straordinarie sostenute da ciascun genitore in favore della figlia
3 dovranno essere rimborsate dall'altro in ragione del 50% e verranno individuate e regolate secondo le modalità indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di OR da intendersi qui integralmente richiamato.
6. Disporsi che l'assegno unico universale sia interamente percepito dalla madre;
7. Disporsi che le detrazioni fiscali per i figli a carico e così pure gli eventuali bonus/carta famiglia ecc… siano a beneficio di ciascun genitore in ragione del
50%.
8. Spese di giudizio interamente compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 12/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
4 ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Montereale Parte_1 Controparte_1
Valcellina (PN), in data 27/08/2016;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTEREALE
LI (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 2, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in OR, in data 21/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2687/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to DE ROSA STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati con verbale Cron. n. 743/2023 del 30/01/2023, omologato con decreto
Cron. n. 2042/2023 del 16/03/2023 – R.G. 2216/2022 – Tribunale Ordinario di
OR;
con la seguente figlia: , nata a [...] al Persona_1
Tagliamento (PN) il 15/04/2016;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/11/2025 e cioè “che Codesto Tribunale, riunito in Camera di consiglio,
Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Montereale Valcellina, il 27.8.2016, con atto trascritto nei Registri di Stato
Civile di quel Comune anno 2016, parte 2, serie A , n.02, ordinando le annotazioni di legge, alle seguenti
Condizioni
1. Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre;
2. Disporsi che le decisioni di maggiore interesse per la minore debbano essere tutte concordate tra genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scelta della scuola, cambiamento di scuola o di studi, partecipazione ai corsi di recupero, doposcuola e/o lezioni private;
scelta del medico, trattamenti sanitari, vaccinazioni, consultazioni con psicologi, cambio di residenza, educazione religiosa, attività sportive che comportano un impegno di spesa, viaggi anche con i nonni ecc…).
3. Disporsi che è facoltà del padre di vedere e tenere con sé Persona_2
secondo il seguente calendario:
I settimana
• Il primo fine settimana del mese: venerdì, al termine dell'orario scolastico, il Papà
preleverà da scuola;
il lunedì mattina, alle ore 07:00, la madre preleverà la Persona_1
figlia dalla casa paterna, a Montereale Valcellina. In caso di servizio o inizio lavoro del
padre antecedente alle 07:00, la madre preleverà la domenica sera, dopo Persona_2
cena, all'orario concordato.
• Mercoledì alle 17:00 la madre accompagnerà nella casa paterna, a Persona_2
2 Montereale Valcellina;
il padre, alle ore 22:00, la riaccompagnerà a OR.
• Venerdì, il padre preleverà al termine dell'orario scolastico;
la madre Persona_2
si recherà a prelevare la figlia alle 22:00.
II settimana – III e IV settimana
• Lunedì alle 17:00, la madre accompagnerà nella casa paterna, Persona_2
a Montereale Valcellina;
il padre la riaccompagnerà a OR alle ore 22:00.
• Mercoledì alle 17:00, la madre accompagnerà nella casa Persona_2
paterna, a Montereale Valcellina;
il padre la riaccompagnerà a OR alle ore 22:00.
• Vacanze Natalizie verranno trascorse equamente dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni, secondo la turnazione già in atto.
• Vacanze Pasquali verranno trascorse per intero dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni (vacanze 2026 con la madre).
• Vacanze estive due settimane consecutive con il padre. Il centro estivo dovrà essere concordato dai genitori in base alle esigenze della minore e alle disponibilità economiche dei genitori.
Entrambi i genitori si faranno carico, ciascuno pro quota di ½, della spesa per l'autobus che verrà utilizzato da al compimento del Persona_2
quattordicesimo anno di età, per effettuare i trasferimenti in piena autonomia
OR - Montereale Valcellina.
4. Porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo indice istat, da versarsi alla madre in forma tracciabile. In caso di Missione
all'estero del padre, l'assegno di mantenimento sarà implementato di ulteriori
250,00 euro mensili;
il pagamento di tale ulteriore importo avrà luogo dopo l'erogazione dello stipendio da parte del Ministero della Difesa (dai 90/120
giorni dopo l'arrivo in missione).
5. Le spese straordinarie sostenute da ciascun genitore in favore della figlia
3 dovranno essere rimborsate dall'altro in ragione del 50% e verranno individuate e regolate secondo le modalità indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di OR da intendersi qui integralmente richiamato.
6. Disporsi che l'assegno unico universale sia interamente percepito dalla madre;
7. Disporsi che le detrazioni fiscali per i figli a carico e così pure gli eventuali bonus/carta famiglia ecc… siano a beneficio di ciascun genitore in ragione del
50%.
8. Spese di giudizio interamente compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 12/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
4 ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Montereale Parte_1 Controparte_1
Valcellina (PN), in data 27/08/2016;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTEREALE
LI (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 2, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in OR, in data 21/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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