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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2024, n. 36434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36434 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.LE NI, nato a [...] il [...]; 2. CO ON, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 19/09/2021 dalla Corte di appello di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell'Avv. Francesco Sirimarco, difensore della costituite parti civili AU UA e PO GI, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, comunque, rigettati;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui LE NI e CO ON sono stati condannati per il reato di concussione. Gli imputati, nella qualità di pubblici ufficiali in servizio presso la commissione invalidi civili, avrebbero costretto in più occasioni AU UA a consegnare loro somme di denaro, minacciandola che, in caso contrario, avrebbero impedito l'erogazione 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36434 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/06/2024 delle somme dovute a titolo previdenziale spettanti alla di lei sorella e al di lei figlio, riconosciuti invalidi con decreto dell'INPS (capi a- b). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando due motivi 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene al giudizio di attendibilità della persona offesa, confermato dalla Corte di appello senza fornire adeguate risposte ai motivi di impugnazione relativi, in particolare, alla costanza e alla coerenza del dichiarato. La stessa parte offesa sarebbe stata consapevole della inverosimiglianza della coartazione, costituita dalla possibilità di revoca del riconoscimento della invalidità e dal "fare tornare indietro i soldi". Sotto altro profilo, si assume che la sentenza sarebbe viziata --3--tre-rí-é, anche quanto alla valutazione dei c.d. riscontri esterni alle dichiarazioni della stessa parte offesa, rappresentati dalla documentazione relativa ad altro procedimento penale denominato "Re nudo" e riguardante gravi fatti sovrapponibili a quelli per cui procede, compiuti dagli imputati presso lo stesso ufficio e per i quali sarebbero stati arrestati. Secondo i ricorrenti, l'esame di quella documentazione, avente ad oggetto gli stessi fatti del presente processo, avrebbe invece dovuto condurre ad un giudizio di inattendibilità della persona offesa, che, in quel processo, non sarebbe stata considerata una "vittima sprovveduta", quanto, piuttosto, una concorrente in fatti corruttivi, quale istigatore e beneficiaria, avendo chiesto benefici per "patologie non specificate". Nè assumerebbero decisiva valenza, quanto ai fatti accaduti il 3.8.2017 (data di consumazione della concussione di cui al capo A), le dichiarazioni del maresciallo La RR, che ha riferito di un intervento nella immediatezza che consentì di rinvenire una busta con denaro in possesso del LE, e del controllo del traffico telefonico tra le parti. Diversamente dalle dichiarazioni della persona offesa, vi sarebbero state solo sette telefonate tra AU e gli imputati, spiegabili dall'interesse della prima alla definizione della pratica. L'organizzazione della consegna del denaro, si aggiunge, sarebbe stata solo una provocazione investigativa di per sé priva di capacità dimostrativa della coartazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge. Quanto ai fatti di cui al capo a), la minaccia "di far tornare indietro i soldi" sarebbe inidonea a coartare la volontà della persona offesa che, comunque, avrebbe simulato di accettare la proposta, in realtà concordando con la polizia la consegna delle banconote;
dunque i fatti sarebbero al più rivelatori di un tentativo di concussione. Quanto al capo b), i fatti dovrebbero essere ricondotti al reato di corruzione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi, in cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. 2. La Corte, anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti, valutato le prove, indicato puntualmente le ragioni per cui: a) le dichiarazioni della persona offesa devono considerarsi attendibili;
b) assumorilievo le dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria La RR, che aveva partecipato direttamente alle operazioni che avevano portato alla consegna del denaro da parte della persona offesa a LE, il quale Ch-0, fu trovato mentre aveva in tasca la somma appena consegnatagli;
c) la condotta degli imputati assunse contorni tipicamente coercitivi in ragione della asimmetria di posizioni tra le parti e della loro minaccia di "bloccare" le erogazioni già riconosciute;
d) assurnt(no valenza ulteriormente confermativa i fatti oggetto del procedimento c.d. "Re nudo", nell'ambito del quale gli imputati sono stati arrestati per fatti analoghi. Rispetto a tale completa trama argomentativa, i motivi rivelano la loro inammissibilità strutturale perché obiettivamente non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a reiterare in modo generico le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello. In particolare, rispetto al ragionamento probatorio recepito dai Giudici di merito, nulla di specifico è stato dedotto sul perché la persona offesa avrebbe dovuto accusare ingiustamente gli imputati, perché se fosse stata una "semplice" corruttrice e non avesse invece subito una coartazione avrebbe dovuto denunciare i fatti, quale sarebbe in concreto l'interesse inquinante di cui sarebbe stata portatrice. Nulla è stato altresì dedotto sulla fondatezza ed effettività del diritto dei congiunti della persona offesa alla erogazione delle somme previdenziali e, quindi, viceversa, sulla possibilità che gli stessi abbiano conseguito un vantaggio indebito che, altrimenti, senza la condotta degli imputati, non sarebbe stato conseguito, con conseguente eventuale riconducibilità dei fatti al reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen. Su tali fondamentali temi di prova i ricorsi sono silenti. Né ancora è stato chiarito perché, diversamente dagli assunti dei Giudici di merito, non sarebbe significativa l'attività di riscontro compiuta dal teste La RR e neppure è chiaro quale valenza a discarico avrebbe, in concreto, il riferimento al procedimento "re nudo", rispetto al quale il difensore si è limitato a rappresentare - senza aggiungere alcunchè - il mero coinvolgimento della persona offesa con gli imputati in una vicenda relativa ad una truffa ai danni dell'INPS. 3 Né, ancora, è stato spiegato perché non vi sarebbe astratta compatibilità tra i fatti oggetto del presente procedimento - che riguardano la minaccia di "bloccare" le erogazioni già riconosciute - e quelli del diverso procedimento che, al più, attengono al modo con cui fu ottenuta la erogazione di quelle somme. Il fatto - sulla cui effettività nulla è dato sapere - che gli imputati e la persona offesa possano aver commesso una truffa ai danni dell'Inps non esclude affatto né che i ricorrenti possano anche nella occasione aver abusato della loro funzione e, soprattutto, che gli stessi con minaccia possano aver costretto AU a consegnare il denaro per i fatti oggetto del processo. Dunque, non un fatto corruttivo, non una induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità. 3. È inammissibile per manifesta infondatezza l'assunto secondo cui i fatti di cui al capo a), relativi alla seconda dazione di denaro, dovrebbero essere riqualificati in termini di tentata concussione, in ragione del fatto che la persona offesa, già prima di promettere la dazione, si rivolse alle forze dell'ordine. I ricorrenti, nel dimostrare la propria prospettazione, hanno inammissibilmente proposto una diversa lettura dei fatti posti a fondamento della sentenza impugnata. Dalle sentenze di merito, e, soprattutto da quella del Tribunale, emerge chiaramente che la persona offesa, dopo aver ricevuto la richiesta di dazione di quattromila euro, si accordò con gli imputati per la minore somma di duemila euro e che solo dopo, "percependo l'ingiustizia della dazione", si decise a sporgere denuncia (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado.) Muovendo da tali premesse fattuali, la sentenza impugnata ha rilevato correttamente, ma secondo un percorso giuridico che necessita di rettifica ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., che nel caso di specie il reato sarebbe stato consumato --e_orEta •d-aziorre dette .s3xan-rozy. In realtà, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l'indebita prestazione al pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 20914 del 05/04/2012, Tricarico, Rv. 252786), in quanto la predisposizione dell'azione di polizia con la collaborazione della vittima, allo scopo di sorprendere in flagranza di reato il funzionario disonesto, non assume alcuna rilevanza giuridica allorquando il reato risulti già consumato (ex plurimis: Sez. 6, n. 11384 del 21/01/2003, Zangrilli, Rv. 227196); viceversa, ricorre l'ipotesi del tentativo qualora la promessa segua la 12 predisposizione d'accordo con la polizia di un piano diretto ad individuare il funzionario infedele e la stessa risulti preordinata a tale scopo. 4 A fronte della ricostruzione storico-fattuale operata dalla sentenza impugnata, che ha ravvisato la anteriorità della promessa della parte lesa alla collaborazione con gli inquirenti, deve, pertanto, ritenersi corretta la qualificazione del delitto accertato in concussione consumata e non già meramente accertata. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. Gli imputati devono inoltre essere condannati a rifondere alle parti civili AU UA e PO GI le spese di rappresentanza e difesa del presente grado che si liquidano in complessivi euro 4.900,00, oltre accessori.
P. Q. M.
Dichiara inammissibil9 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti a rifondere alle parti civili AU UA e PO GI le spese di rappresentanza e difesa del presente grado che liquida in complessivi euro 4.900,00, oltre accessori. Così deciso in Roma il 19 giugno 2024 Il Con gliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell'Avv. Francesco Sirimarco, difensore della costituite parti civili AU UA e PO GI, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, comunque, rigettati;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui LE NI e CO ON sono stati condannati per il reato di concussione. Gli imputati, nella qualità di pubblici ufficiali in servizio presso la commissione invalidi civili, avrebbero costretto in più occasioni AU UA a consegnare loro somme di denaro, minacciandola che, in caso contrario, avrebbero impedito l'erogazione 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36434 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/06/2024 delle somme dovute a titolo previdenziale spettanti alla di lei sorella e al di lei figlio, riconosciuti invalidi con decreto dell'INPS (capi a- b). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando due motivi 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene al giudizio di attendibilità della persona offesa, confermato dalla Corte di appello senza fornire adeguate risposte ai motivi di impugnazione relativi, in particolare, alla costanza e alla coerenza del dichiarato. La stessa parte offesa sarebbe stata consapevole della inverosimiglianza della coartazione, costituita dalla possibilità di revoca del riconoscimento della invalidità e dal "fare tornare indietro i soldi". Sotto altro profilo, si assume che la sentenza sarebbe viziata --3--tre-rí-é, anche quanto alla valutazione dei c.d. riscontri esterni alle dichiarazioni della stessa parte offesa, rappresentati dalla documentazione relativa ad altro procedimento penale denominato "Re nudo" e riguardante gravi fatti sovrapponibili a quelli per cui procede, compiuti dagli imputati presso lo stesso ufficio e per i quali sarebbero stati arrestati. Secondo i ricorrenti, l'esame di quella documentazione, avente ad oggetto gli stessi fatti del presente processo, avrebbe invece dovuto condurre ad un giudizio di inattendibilità della persona offesa, che, in quel processo, non sarebbe stata considerata una "vittima sprovveduta", quanto, piuttosto, una concorrente in fatti corruttivi, quale istigatore e beneficiaria, avendo chiesto benefici per "patologie non specificate". Nè assumerebbero decisiva valenza, quanto ai fatti accaduti il 3.8.2017 (data di consumazione della concussione di cui al capo A), le dichiarazioni del maresciallo La RR, che ha riferito di un intervento nella immediatezza che consentì di rinvenire una busta con denaro in possesso del LE, e del controllo del traffico telefonico tra le parti. Diversamente dalle dichiarazioni della persona offesa, vi sarebbero state solo sette telefonate tra AU e gli imputati, spiegabili dall'interesse della prima alla definizione della pratica. L'organizzazione della consegna del denaro, si aggiunge, sarebbe stata solo una provocazione investigativa di per sé priva di capacità dimostrativa della coartazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge. Quanto ai fatti di cui al capo a), la minaccia "di far tornare indietro i soldi" sarebbe inidonea a coartare la volontà della persona offesa che, comunque, avrebbe simulato di accettare la proposta, in realtà concordando con la polizia la consegna delle banconote;
dunque i fatti sarebbero al più rivelatori di un tentativo di concussione. Quanto al capo b), i fatti dovrebbero essere ricondotti al reato di corruzione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi, in cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. 2. La Corte, anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti, valutato le prove, indicato puntualmente le ragioni per cui: a) le dichiarazioni della persona offesa devono considerarsi attendibili;
b) assumorilievo le dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria La RR, che aveva partecipato direttamente alle operazioni che avevano portato alla consegna del denaro da parte della persona offesa a LE, il quale Ch-0, fu trovato mentre aveva in tasca la somma appena consegnatagli;
c) la condotta degli imputati assunse contorni tipicamente coercitivi in ragione della asimmetria di posizioni tra le parti e della loro minaccia di "bloccare" le erogazioni già riconosciute;
d) assurnt(no valenza ulteriormente confermativa i fatti oggetto del procedimento c.d. "Re nudo", nell'ambito del quale gli imputati sono stati arrestati per fatti analoghi. Rispetto a tale completa trama argomentativa, i motivi rivelano la loro inammissibilità strutturale perché obiettivamente non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a reiterare in modo generico le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello. In particolare, rispetto al ragionamento probatorio recepito dai Giudici di merito, nulla di specifico è stato dedotto sul perché la persona offesa avrebbe dovuto accusare ingiustamente gli imputati, perché se fosse stata una "semplice" corruttrice e non avesse invece subito una coartazione avrebbe dovuto denunciare i fatti, quale sarebbe in concreto l'interesse inquinante di cui sarebbe stata portatrice. Nulla è stato altresì dedotto sulla fondatezza ed effettività del diritto dei congiunti della persona offesa alla erogazione delle somme previdenziali e, quindi, viceversa, sulla possibilità che gli stessi abbiano conseguito un vantaggio indebito che, altrimenti, senza la condotta degli imputati, non sarebbe stato conseguito, con conseguente eventuale riconducibilità dei fatti al reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen. Su tali fondamentali temi di prova i ricorsi sono silenti. Né ancora è stato chiarito perché, diversamente dagli assunti dei Giudici di merito, non sarebbe significativa l'attività di riscontro compiuta dal teste La RR e neppure è chiaro quale valenza a discarico avrebbe, in concreto, il riferimento al procedimento "re nudo", rispetto al quale il difensore si è limitato a rappresentare - senza aggiungere alcunchè - il mero coinvolgimento della persona offesa con gli imputati in una vicenda relativa ad una truffa ai danni dell'INPS. 3 Né, ancora, è stato spiegato perché non vi sarebbe astratta compatibilità tra i fatti oggetto del presente procedimento - che riguardano la minaccia di "bloccare" le erogazioni già riconosciute - e quelli del diverso procedimento che, al più, attengono al modo con cui fu ottenuta la erogazione di quelle somme. Il fatto - sulla cui effettività nulla è dato sapere - che gli imputati e la persona offesa possano aver commesso una truffa ai danni dell'Inps non esclude affatto né che i ricorrenti possano anche nella occasione aver abusato della loro funzione e, soprattutto, che gli stessi con minaccia possano aver costretto AU a consegnare il denaro per i fatti oggetto del processo. Dunque, non un fatto corruttivo, non una induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità. 3. È inammissibile per manifesta infondatezza l'assunto secondo cui i fatti di cui al capo a), relativi alla seconda dazione di denaro, dovrebbero essere riqualificati in termini di tentata concussione, in ragione del fatto che la persona offesa, già prima di promettere la dazione, si rivolse alle forze dell'ordine. I ricorrenti, nel dimostrare la propria prospettazione, hanno inammissibilmente proposto una diversa lettura dei fatti posti a fondamento della sentenza impugnata. Dalle sentenze di merito, e, soprattutto da quella del Tribunale, emerge chiaramente che la persona offesa, dopo aver ricevuto la richiesta di dazione di quattromila euro, si accordò con gli imputati per la minore somma di duemila euro e che solo dopo, "percependo l'ingiustizia della dazione", si decise a sporgere denuncia (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado.) Muovendo da tali premesse fattuali, la sentenza impugnata ha rilevato correttamente, ma secondo un percorso giuridico che necessita di rettifica ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., che nel caso di specie il reato sarebbe stato consumato --e_orEta •d-aziorre dette .s3xan-rozy. In realtà, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l'indebita prestazione al pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 20914 del 05/04/2012, Tricarico, Rv. 252786), in quanto la predisposizione dell'azione di polizia con la collaborazione della vittima, allo scopo di sorprendere in flagranza di reato il funzionario disonesto, non assume alcuna rilevanza giuridica allorquando il reato risulti già consumato (ex plurimis: Sez. 6, n. 11384 del 21/01/2003, Zangrilli, Rv. 227196); viceversa, ricorre l'ipotesi del tentativo qualora la promessa segua la 12 predisposizione d'accordo con la polizia di un piano diretto ad individuare il funzionario infedele e la stessa risulti preordinata a tale scopo. 4 A fronte della ricostruzione storico-fattuale operata dalla sentenza impugnata, che ha ravvisato la anteriorità della promessa della parte lesa alla collaborazione con gli inquirenti, deve, pertanto, ritenersi corretta la qualificazione del delitto accertato in concussione consumata e non già meramente accertata. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. Gli imputati devono inoltre essere condannati a rifondere alle parti civili AU UA e PO GI le spese di rappresentanza e difesa del presente grado che si liquidano in complessivi euro 4.900,00, oltre accessori.
P. Q. M.
Dichiara inammissibil9 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti a rifondere alle parti civili AU UA e PO GI le spese di rappresentanza e difesa del presente grado che liquida in complessivi euro 4.900,00, oltre accessori. Così deciso in Roma il 19 giugno 2024 Il Con gliere estensore Il Presidente