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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240029962780000 CONTR. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5336/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL LA ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 202 400299627 80 000, notificata in data 17 ottobre 2024 da agenzia delle Entrate - Riscossione, riferita alla Quota Consortile 2022
(importo complessivo di € 41,88) del Consorzio_1, per terreni ricadenti nel Comune di Taurianova.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018; inoltre, con riferimento al piano di classifica consortile, la ricorrente deduce che, nell'iter di approvazione dello stesso, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 199 del 5 giugno
2017 (pubblicata sul BURC n. 58 del 19 giugno 2017), riguarda il Piano di Classifica del Consorzio_2.
Inoltre, con riferimento all'onere della prova, parte ricorrente fa riferimento all'articolo 7, comma 5 bis, del
D. Lgs. n. 546 del 1992.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al merito e chiamando in causa il Consorzio di Bonifica, che non si è poi costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene possa farsi ora applicazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, pertinentemente richiamato da parte ricorrente: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio.
E', peraltro, fondata anche la censura sulla motivazione, correlata all'erronea indicazione di una deliberazione approvativa di piano di classifica di altro Consorzio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240029962780000 CONTR. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5336/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL LA ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 202 400299627 80 000, notificata in data 17 ottobre 2024 da agenzia delle Entrate - Riscossione, riferita alla Quota Consortile 2022
(importo complessivo di € 41,88) del Consorzio_1, per terreni ricadenti nel Comune di Taurianova.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018; inoltre, con riferimento al piano di classifica consortile, la ricorrente deduce che, nell'iter di approvazione dello stesso, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 199 del 5 giugno
2017 (pubblicata sul BURC n. 58 del 19 giugno 2017), riguarda il Piano di Classifica del Consorzio_2.
Inoltre, con riferimento all'onere della prova, parte ricorrente fa riferimento all'articolo 7, comma 5 bis, del
D. Lgs. n. 546 del 1992.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al merito e chiamando in causa il Consorzio di Bonifica, che non si è poi costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene possa farsi ora applicazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, pertinentemente richiamato da parte ricorrente: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio.
E', peraltro, fondata anche la censura sulla motivazione, correlata all'erronea indicazione di una deliberazione approvativa di piano di classifica di altro Consorzio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.