Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
In materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa. (Nella specie, in cui la morte del conducente di uno dei veicoli, determinata dallo sbandamento della vettura, dall'invasione dell'opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, in quanto, pur in assenza di tale violazione, il fatto si sarebbe egualmente verificato)
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2007, n. 24898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24898 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/05/2007
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 00818
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 034827/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) CI PE, N. IL 09/04/1967;
contro
2) CI NI, N. IL 07/07/1962;
contro
3) CI IA, N. IL 13/12/1965;
contro
4) US EN JO, N. IL 03/04/1962;
5) RESP. CIVILE COMPAGNIA SAI ASS.NI s.p.a.;
avverso SENTENZA del 13.06.2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DE SANDRO ANNA MARIA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'Avv. FERRITTO SERGIO MARIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) MARIO, il quale ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25 marzo 2004 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere assolveva SO EN JO dal reato di omicidio colposo in danno di TI NE - commesso, secondo la contestazione, con violazione delle norme sulla circolazione stradale e con preponderante e concorrente responsabilità della vittima - con la formula perché il fatto non sussiste. Il Tribunale, tenendo conto in particolare della posizione assunta dall'auto dell'imputato e da quella della vittima dopo l'urto - nonché dei danni riportati dalle auto stesse, dei segni di scalfittura e delle tracce di frenata - ricostruiva la dinamica dell'incidente nel seguente modo: l'auto condotta dal Vinciguerra, nell'uscire da una curva sinistrorsa a causa del manto stradale bagnato e della velocità non adeguata alla conformazione della strada, aveva invaso l'opposta corsia di marcia, in conseguenza di sbandamento, in tal modo determinando la collisione tra la propria auto e quella del SO che sopraggiungeva dall'opposta direzione sulla propria corsia di marcia;
il TI, il quale non indossava la cintura di sicurezza, era stato sbalzato fuori dell'abitacolo a causa della rottura del parabrezza ed era finito sull'asfalto.
A seguito di gravame ritualmente proposto dal P.M. e dalle parti civili costituite, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 13 giugno 2005, confermava l'impugnata decisione, non ravvisando elementi tali da indurre a ritenere sussistente il nesso di causalità - neppure a livello di concausa - tra la condotta dell'imputato e l'incidente. La Corte territoriale, richiamando la dinamica dell'incidente quale ricostruita dal primo giudice, evidenziava in particolare che: a) il SO, di fronte allo sbandamento dell'auto proveniente dall'opposta direzione ed alla conseguente invasione ad opera della stessa della propria corsia di marcia, aveva tentato una manovra di emergenza, sterzando sulla destra e frenando, ma non era riuscito ad evitare l'impatto; c) l'imputato al momento dell'incidente viaggiava ad una velocità certamente superiore al limite di 30 km/h previsto per quel tratto di strada, posto che il consulente del P.M. aveva indicato una velocità di 60/70 km/h ed il consulente della difesa una velocità pari a 55/60 km/h; d) le tracce di frenata dell'auto dell'imputato si arrestavano prima del punto d'urto, per cui non poteva neanche escludersi che detta auto fosse addirittura già ferma al momento dell'impatto; e) la condotta dell'imputato appariva ininfluente nell'eziologia del sinistro, posto che il SO aveva mantenuto una velocità superiore di circa 25 km/h rispetto al limite stabilito, di tal che anche una velocità inferiore avrebbe al più consentito al SO di arrestare la marcia dell'auto qualche metro prima, per cui l'impatto si sarebbe comunque verificato e la vittima sarebbe stata sbalzata fuori in conseguenza della rottura del parabrezza. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili TI US, TI CO e TI UC, figli della vittima, in proprio e quali eredi per rappresentazione della loro madre NA EL, moglie della vittima e deceduta il 4 maggio 2000, deducendo censure che possono così riassumersi: a) violazione di legge e vizio motivazionale, sull'asserito rilievo che l'accertata responsabilità della vittima non potrebbe essere considerata sufficiente per vincere la presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 c.c.: ad avviso dei ricorrenti, il SO se avesse proceduto ad una velocità nel rispetto del limite previsto, sarebbe stato in grado di arrestare tempestivamente la marcia del vicolo da lui guidato, con conseguenze meno gravi rispetto a quelle poi in concreto derivate dalla "sommatoria delle forze motrici che animavano entrambi i veicoli" (per come testualmente si legge a pag. 12): il SO avrebbe quindi dato un notevole apporto causale alla produzione dell'evento; b) la Corte avrebbe poi errato nell'omettere di pronunciarsi sulle richieste risarcitone delle parti civili.
All'esito dell'esame preliminare del gravame, il procedimento veniva trasmesso alla Settima Sezione penale di questa Corte con indicazione di inammissibilità; con memoria in data 9 febbraio 2006, il difensore dei ricorrenti rivolgeva istanza al Presidente della Sezione Settima Penale affinché il ricorso fosse esaminato in pubblica udienza;
il procedimento veniva poi restituito a questa Sezione Quarta in conseguenza delle modifiche apportate in materia di impugnazioni dalla L. n. 46 del 2006, nel frattempo entrata in vigore (non avendo il Collegio giudicante della Sezione Settima, all'esito dell'udienza camerale, ravvisato nei motivi dedotti connotazioni di manifesta infondatezza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente sottolineare che le innovazioni apportate in tema di impugnazioni dalla novella L. n. 46 del 2006, (c.d. Legge Pecorella), risultano ininfluenti in relazione al presente gravame, anche alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità della legge stessa e del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza in data 29 marzo 2007 (p.c. Poggiali in proc.
contro
Lista), secondo cui deve ritenersi ammissibile l'appello della parte civile, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.
Ciò premesso, i ricorsi, proposti agli effetti della responsabilità civile, devono essere rigettati per le ragioni di seguito indicate. Quanto al primo motivo di gravame - con il quale è stato dedotto vizio motivazionale in ordine alle valutazioni probatorie - trattasi di doglianza che riguarda sostanzialmente apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Per quel che riguarda la ricostruzione del sinistro, e la conseguente affermazione di colpevolezza del TI quale unico responsabile della collisione tra i due automezzi coinvolti, il giudice del merito ha fornito congrua motivazione indicando gli elementi probatori valutati ai fini del giudizio, in particolare l'esito degli accertamenti svolti sul posto, le conclusioni dei consulenti, l'entità dei danni derivati dal sinistro, le condizioni della strada, la posizione assunta dalle auto coinvolte nell'incidente dopo la collisione. Nè è dato cogliere nel percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito contraddizione alcuna, posto che nell'impugnata sentenza, con argomentazioni logicamente concatenate e del tutto aderenti al compendio probatorio acquisito, è stato precisato che la violazione da parte dell'imputato della norma concernente il limite di velocità non era da porsi in rapporto di causalità con l'incidente, posto che, pur se il SO, mantenendo una velocità nel rispetto del limite previsto, fosse riuscito ad arrestare la propria auto qualche metro prima, l'urto si sarebbe ugualmente verificato in conseguenza dello sbandamento e dell'invasione dell'opposta corsia da parte dell'auto del TI il quale, privo di cintura di sicurezza, sarebbe stato anche in quel caso sbalzato fuori dell'abitacolo dell'auto a seguito della rottura del parabrezza. L'assunto della Corte di merito, circa la ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra la violazione del limite di velocità da parte del SO e l'incidente, trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte con riferimento al principio di diritto così enunciato: "In materia di incidenti da circolazione stradale l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza, non può di per sè presumere l'esistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa (Cass. 4^, 15 novembre 1983, Panizzo;
conforme Cass. 4^, 2.5.1988, Mannuzzi, secondo la quale il mancato rispetto della regola cautelare di condotta di uno dei soggetti coinvolti, non è di per sè sufficiente per affermare la responsabilità concorrente di questi per l'evento dannoso verificatosi, se non si dimostra - con dati di fatto ed elementi di certezza e non sulla base di ipotesi e congetture - l'esistenza del nesso causale tra la suddetta condotta violatrice e l'evento). Le critiche mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata si risolvono, dunque, in censure che tendono ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio in Cassazione. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, sez. 4^, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).
Infondata è, poi, la tesi dei ricorrenti circa l'asserita applicabilità dell'art. 2054 c.c., comma 2, che prevede la presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti in caso di scontro tra autovetture. Detta disposizione, invero, non può trovare applicazione nel processo penale. In questo l'unico rapporto civile instaurabile è quello riguardante la domanda della parte civile, persona offesa o danneggiata civilmente dal reato, per conseguire il risarcimento del danno nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Il rapporto interno tra i coautori materiali di un danno a terzi deve risolversi eventualmente nell'ambito del processo civile secondo i relativi criteri di colpa e le eventuali presunzioni richiamabili nel caso, in quanto nel processo penale è escluso un rapporto processuale tra gli imputati, stante l'ininfluenza della posizione di ciascuno rispetto a quella di ogni altro, essendovi unicamente un rapporto tra il P.M., e ciascuno dei prevenuti e tra essi e l'organo giudicante nonché eventualmente quello civilistico introdotto dalla parte civile. A questa, infatti, di fronte all'attività di più coautori materiali del fatto, interessa solo di ottenere il ristoro del pregiudizio subito dal singolo colpevole ovvero da uno dei concorrenti nel reato ritenuti penalmente responsabili, obbligati in solido ex art. 2055 c.c., (Cass. 4^ 17 aprile 1996, Onorati: nella specie era stato dedotto che, dovendo trovare applicazione nel (processo penale l'art. 2054 c.c., andava riconosciuta una responsabilità al cinquanta per cento ai due imputati del reato ex art. 589 c.p., quali responsabili civili).
L'esclusione di un concorso di colpa dell'imputato precludeva qualunque statuizione risarcitoria da parte della Corte distrettuale in favore delle parti civili.
Al rigetto del gravame segue, per legge, la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2007