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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11885 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.23912 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. ti LAURA Parte_1
OL e DO RN giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. GIUSEPPE Controparte_1
BERRETTA giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 23912/2024, la società Parte_1 conveniva in giudizio la proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2950/2024 e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE: non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 2950/2024, R.G. n. 13931/2024, emesso dal Tribunale di Roma, III sez. lavoro, in data 24.4.2024, su istanza della Controparte_1 risultando la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e, comunque, per tutti i motivi in narrativa.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2950/2024, R.G. n. 13931/2024, emesso nei confronti di su Parte_1 istanza della dal Tribunale di Roma, III sez. lavoro, in data Controparte_1 24.4.2024; in ogni caso, accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
a favore di e respingersi tutte le pretese creditorie Parte_1 Controparte_1 formulate da quest'ultima nei confronti di in quanto infondate Parte_1 in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nel denegato caso di rigetto della presente opposizione, contenere quanto effettivamente dovuto da a favore di Parte_1
nei limiti di quanto verrà effettivamente provato e accertato Controparte_1 all'esito del presente giudizio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche di CTU e CTP.
Esponeva l' opponente società che in data 21.6.2022, riceveva il verbale conclusivo di accertamento ispettivo con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 21.462,95 a titolo di contributi e sanzioni civili;
che tale pretesa si fondava sulla riqualificazione dei rapporti tra l'esponente ed i seguenti soggetti: (C.F. e P.IVA: Controparte_2
); (C.F.: ), quale titolare P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 dell'impresa Linea D di EL RI (P.IVA: ); che, in P.IVA_2 particolare, la riteneva che detti rapporti fossero riconducibili alla CP_1 fattispecie regolata dall' art. 172 c.c.; che la società impugnava il verbale avanti al Consiglio di Amministrazione della;
che il Controparte_1 ricorso veniva respinto.
Tanto premesso, l' opponente deduceva di svolgere attività di commercio all' ingrosso di tessuti di vario genere e, in particolare, di rivendita di tessuti c.d. di stock;
che si trattava di tessuti avanzati alle diverse società; che, pertanto, la merce non era riproducibile né riassortibile e non era campionabile;
che, in genere, le grandi marche proponevano all' opponente l' acquisto di prodotti “ a scatola chiusa “, senza cioè possibilità di prendere visione del prodotto;
che i soggetti indicati dalla si limitavano a segnalare al potenziale cliente l' esistenza CP_1 dei e ad accompagnare la clientela estera presso i magazzini Parte_1 della società; che essi non erano in grado di svolgere alcuna attività con riferimento alla determinazione del prezzo, alla ricerca dei tessuti;
che i clienti della sono prevalentemente sartorie, negozi di tessuti che a loro Parte_1 volta rivendono la merce acquistata, o confezionisti di capi di abbigliamento;
che non veniva svolta alcuna attività di tipo promozionale;
che i soggetti indagati percepivano un compenso anche da parte dei clienti finali per l' attività di segnalazione dell' esistenza della e per l' eventuale Parte_1 accompagnamento presso la sede di quest' ultima. Ampiamente argomentando in merito alla natura dell' attività dell' agente, contestava, in ogni caso la quantificazione della pretesa,
Si costituiva in giudizio la contestando l' avverso ricorso Controparte_1
e facendo rilevare che in data 27 maggio 2022, la , per il Controparte_1 tramite del proprio servizio ispettivo, aveva avviato un procedimento volto a verificare la regolarità della posizione contributiva della da cui Parte_1 era emerso che la società non aveva correttamente adempiuto agli obblighi contributivi con riferimento alle posizioni della Controparte_2
e della Linea D. di EL RI.
[...]
Deduceva la che in sede di verifica ispettiva era emerso che CP_1
“nell'anagrafica storica dei rapporti conferiti dall'impresa risulta essere CP_1 stato iscritto un unico agente di commercio, corrispondente al seguente nominativo:
(matricola n. 6896310) rapporto tuttora in essere tra le parti, Persona_1 CP_1 con data di inizio comunicata a decorrere dall'1/01/2012” (cfr. doc. 3 e doc. 14). Dunque, la società opponente intrattiene uno stabile rapporto di agenzia con il sig.
sin dal 2012; che nel caso di specie, nonostante l'asserita incertezza CP_3 sulla quantità e qualità dei prodotti, nonché la presunta mancanza di campionari e/o listini prezzo, l'attività della e di Controparte_2 Pt_2 aveva consentito alla società opponente di concludere molteplici contratti
[...] come, peraltro, testimoniato dalla documentazione allegata e, in particolar modo, dalle fatture emesse dagli agenti, ove è indicato con precisione che le provvigioni riconosciute sono legate all'affare concluso;
che, con riferimento alla posizione della
“ , dagli accertamenti era emerso che Controparte_2 quest'ultima ha emesso nr. 57 fatture dal febbraio 2017 e sino a marzo 2022, di vario importo, con cadenza mensile, tutte relative a provvigioni maturate a seguito di affari conclusi con specifici clienti (Mona-Serbia; Mill & Partner;
Beograd; Madam T- Russia) e recanti la dicitura “a dedurre ritenuta d'acconto Ritenuta Agenti”; che , con riferimento alla “Linea D. di EL RI – Rappresentante di tessuti e lavorazioni di pellicce” era emerso che aveva emesso nei confronti della Parte_1 nr. 118 fatture nel periodo compreso tra marzo 2017 e marzo 2022; che ciascuna fattura riportava chiaramente il nominativo del cliente con cui la società aveva concluso l'affare (Erte; Kives;
Ex solveig;
g.), oltreché CP_4 CP_5 CP_6
l'indicazione del numero di fattura incassata dalla società opponente e la dicitura
“Provvigione del 10% per procurato affare concluso per tot. £ (…)”; che in entrambi i casi gli agenti avevano emesso fatture e ricevuto compensi a titolo di provvigioni per un lasso temporale molto ampio, con continuità e cadenza mensile. La opposta evidenziava la reiterazione di erogazioni provvigionali CP_1 periodiche/mensili, senza soluzione di continuità per un ampio periodo temporale costituito da svariati anni;
la natura provvigionale degli emolumenti erogati, con la correlativa ritenuta di acconto applicata;
le provvigioni calcolate con aliquota stabilita in misura percentuale al buon fine degli affari;
che la ricorrenza degli affari/clienti andati a buon fine, di cui alla fatturazione emessa con continuità e regolarità temporale, erano chiari indici di una stabile e permanente collaborazione esistente tra le parti, certamente non episodica, sporadica e/o occasionale come vorrebbe far credere controparte.
Sulla base di tali premesse , la chiedeva accogliersi le Controparte_1 seguenti conclusioni:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'importo pari ad € 27.709,17; - nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla poiché infondata, in fatto ed Parte_1 in diritto;
- per l'effetto, confermare la validità del decreto ingiuntivo n. 2950/2024, emesso in data 24 aprile 2024 dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, e condannare la a corrispondere alla l'importo pari ad € Parte_1 Controparte_1
27.709,17, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo ed oneri come per legge;
- con vittoria di spese e compensi.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELL DECISIONE
Il ricorso è infondato.
GI ricordare che il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto ( cfr Cass. 19828/2013 ) Come precisato dalla Suprema Corte, il rapporto di agenzia si distingue dal rapporto di procacciatore d' affari, per la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente che, non limitandosi a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale . Pertanto, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
GI , altresì, ricordare che i verbali redatti dai funzionari degli
[...]
fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestano essere avvenuti Parte_3 in loro presenza;
per le ulteriori circostanze che i funzionari dichiarano di aver accertato, il verbale è mezzo di prova liberamente valutabile dal giudice e non può costituire prova della qualificazione giuridica dei rapporti che il verbalizzante fa scaturire dalle circostanza di fatti accertate Tanto premesso, con riferimento al caso in esame , osserva il giudice che la periodicità delle fatture, l'ammontare delle provvigioni e la durata pluriennale e continuativa dei rapporti appaiono incompatibili con la figura del procacciatore d'affari la cui collaborazione dovrebbe essere solo episodica e occasionale.
Nella fattispecie de qua la continuità e la stabilità del rapporto lavorativo risulta dalle evidenze correttamente richiamate dalla in particolare, come CP_1 fatto evidenziare dalla convenuta, la CP_1 Controparte_2
ha emesso nr. 57 fatture di vario importo, nel periodo compreso tra febbraio
[...]
2017 e marzo 2022, con cadenza mensile, tutte relative a provvigioni maturate a seguito di affari conclusi con specifici clienti (Mona-Serbia; Mill & Partner;
Beograd; Madam T- Russia) e recanti la dicitura “a dedurre ritenuta d'acconto Ritenuta Agenti”. Diversamente, “Linea D. di – Rappresentante di tessuti e Parte_2 lavorazioni di pellicce” ha emesso nei confronti della ben 118 Parte_1 fatture nel periodo compreso tra marzo 2017 e marzo 2022. Ciascuna fattura riporta chiaramente il nominativo del cliente con cui la società ha concluso l'affare (Erte; Kives;
Ex solveig;
Fashion g.), oltreché l'indicazione del numero CP_4 CP_5 di fattura incassata dalla società opponente e la dicitura “Provvigione del 10% per procurato affare concluso per tot. £ (…)”. Da ciò consegue che gli agenti hanno emesso fatture in cui è indicato con precisione che le provvigioni riconosciute sono legate all'affare concluso, e ricevuto compensi per un lasso temporale molto ampio, con continuità e cadenza mensile.
Dalla documentazione prodotta ed esaminata dalla emerge che il CP_1 rapporto sussistente tra le parti è caratterizzato da: reiterazione di erogazioni provvigionali periodiche/mensili, senza soluzione di continuità per un ampio periodo temporale costituito da svariati anni;
la natura provvigionale degli emolumenti erogati, con la correlativa ritenuta di acconto applicata;
le provvigioni calcolate con aliquota stabilita in misura percentuale al buon fine degli affari;
la ricorrenza degli affari/clienti andati a buon fine, di cui alla fatturazione emessa con continuità e regolarità temporale, tutti chiari indici di una stabile e permanente collaborazione esistente tra le parti, certamente non episodica, sporadica e/o occasionale come vorrebbe far credere controparte.
Tali elementi evidenziano come tale rapporto fosse stabile e duraturo, in quanto protrattosi per un arco temporale ben circoscritto e non certamente di natura episodica e come fosse riferito ad una pluralità di affari procurati.
Non contrasta con tale impostazione che i soggetti in questione non fossero in possesso del titolo idoneo per essere qualificati come agenti di commercio, né rileva la mancata iscrizione al relativo albo professionale. Ciò che rileva nel caso in esame, è evidentemente l' esercizio in concreto di una determinata attività .
A fronte di tali univoci elementi, infine, a nulla vale richiamare il nomen iuris del contratto sottoscritto dalle parti, rilevato che, in caso di contestazione sulla qualificazione giuridica del rapporto, il giudice deve accertare il concreto atteggiarsi dei fatti .
Tali evidenze , inoltre, non possono ritenersi superate dal fatto che, come sostenuto dall' opponente, la attività svolta dai soggetti indagati “ consiste nella mera segnalazione, tra l' altro discrezionale, oltre che occasionale, dell' esistenza di a soggetti potenzialmente interessati all' acquisto di Parte_1 tessuti” ( v. ricorso pag. 11 ) .
Ciò, in quanto nella promozione rientrano molteplici attività, di impulso e di agevolazione, finalizzate a suscitare, incrementare e convogliare verso l'acquisto la domanda del prodotto offerto dall'impresa preponente ovvero ad orientare i soggetti interessati alla decisione dell' acquisto.
Non è contestabile che nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti a contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di un contratto in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione, purché sussista un nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione (Cass. 6482/04).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto, Ne consegue l'obbligo di iscrizione alla , secondo quanto Controparte_1 disciplinato dall' art. 23 del Regolamento delle Attività Istituzionali e l'applicazione degli obblighi contribuitivi e previdenziali previsti dalla L. 2 febbraio 1973, n. 12, oltre al calcolo delle sanzioni dovute ex art. 34 (Evasione contributiva) e 40 (omessa iscrizione e comunicazione della cessazione) del Regolamento delle Attività Istituzionali della . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2424,00, oltre accessori come per legge.
Roma 20 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.23912 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. ti LAURA Parte_1
OL e DO RN giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. GIUSEPPE Controparte_1
BERRETTA giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 23912/2024, la società Parte_1 conveniva in giudizio la proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2950/2024 e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE: non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 2950/2024, R.G. n. 13931/2024, emesso dal Tribunale di Roma, III sez. lavoro, in data 24.4.2024, su istanza della Controparte_1 risultando la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e, comunque, per tutti i motivi in narrativa.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2950/2024, R.G. n. 13931/2024, emesso nei confronti di su Parte_1 istanza della dal Tribunale di Roma, III sez. lavoro, in data Controparte_1 24.4.2024; in ogni caso, accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
a favore di e respingersi tutte le pretese creditorie Parte_1 Controparte_1 formulate da quest'ultima nei confronti di in quanto infondate Parte_1 in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nel denegato caso di rigetto della presente opposizione, contenere quanto effettivamente dovuto da a favore di Parte_1
nei limiti di quanto verrà effettivamente provato e accertato Controparte_1 all'esito del presente giudizio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche di CTU e CTP.
Esponeva l' opponente società che in data 21.6.2022, riceveva il verbale conclusivo di accertamento ispettivo con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 21.462,95 a titolo di contributi e sanzioni civili;
che tale pretesa si fondava sulla riqualificazione dei rapporti tra l'esponente ed i seguenti soggetti: (C.F. e P.IVA: Controparte_2
); (C.F.: ), quale titolare P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 dell'impresa Linea D di EL RI (P.IVA: ); che, in P.IVA_2 particolare, la riteneva che detti rapporti fossero riconducibili alla CP_1 fattispecie regolata dall' art. 172 c.c.; che la società impugnava il verbale avanti al Consiglio di Amministrazione della;
che il Controparte_1 ricorso veniva respinto.
Tanto premesso, l' opponente deduceva di svolgere attività di commercio all' ingrosso di tessuti di vario genere e, in particolare, di rivendita di tessuti c.d. di stock;
che si trattava di tessuti avanzati alle diverse società; che, pertanto, la merce non era riproducibile né riassortibile e non era campionabile;
che, in genere, le grandi marche proponevano all' opponente l' acquisto di prodotti “ a scatola chiusa “, senza cioè possibilità di prendere visione del prodotto;
che i soggetti indicati dalla si limitavano a segnalare al potenziale cliente l' esistenza CP_1 dei e ad accompagnare la clientela estera presso i magazzini Parte_1 della società; che essi non erano in grado di svolgere alcuna attività con riferimento alla determinazione del prezzo, alla ricerca dei tessuti;
che i clienti della sono prevalentemente sartorie, negozi di tessuti che a loro Parte_1 volta rivendono la merce acquistata, o confezionisti di capi di abbigliamento;
che non veniva svolta alcuna attività di tipo promozionale;
che i soggetti indagati percepivano un compenso anche da parte dei clienti finali per l' attività di segnalazione dell' esistenza della e per l' eventuale Parte_1 accompagnamento presso la sede di quest' ultima. Ampiamente argomentando in merito alla natura dell' attività dell' agente, contestava, in ogni caso la quantificazione della pretesa,
Si costituiva in giudizio la contestando l' avverso ricorso Controparte_1
e facendo rilevare che in data 27 maggio 2022, la , per il Controparte_1 tramite del proprio servizio ispettivo, aveva avviato un procedimento volto a verificare la regolarità della posizione contributiva della da cui Parte_1 era emerso che la società non aveva correttamente adempiuto agli obblighi contributivi con riferimento alle posizioni della Controparte_2
e della Linea D. di EL RI.
[...]
Deduceva la che in sede di verifica ispettiva era emerso che CP_1
“nell'anagrafica storica dei rapporti conferiti dall'impresa risulta essere CP_1 stato iscritto un unico agente di commercio, corrispondente al seguente nominativo:
(matricola n. 6896310) rapporto tuttora in essere tra le parti, Persona_1 CP_1 con data di inizio comunicata a decorrere dall'1/01/2012” (cfr. doc. 3 e doc. 14). Dunque, la società opponente intrattiene uno stabile rapporto di agenzia con il sig.
sin dal 2012; che nel caso di specie, nonostante l'asserita incertezza CP_3 sulla quantità e qualità dei prodotti, nonché la presunta mancanza di campionari e/o listini prezzo, l'attività della e di Controparte_2 Pt_2 aveva consentito alla società opponente di concludere molteplici contratti
[...] come, peraltro, testimoniato dalla documentazione allegata e, in particolar modo, dalle fatture emesse dagli agenti, ove è indicato con precisione che le provvigioni riconosciute sono legate all'affare concluso;
che, con riferimento alla posizione della
“ , dagli accertamenti era emerso che Controparte_2 quest'ultima ha emesso nr. 57 fatture dal febbraio 2017 e sino a marzo 2022, di vario importo, con cadenza mensile, tutte relative a provvigioni maturate a seguito di affari conclusi con specifici clienti (Mona-Serbia; Mill & Partner;
Beograd; Madam T- Russia) e recanti la dicitura “a dedurre ritenuta d'acconto Ritenuta Agenti”; che , con riferimento alla “Linea D. di EL RI – Rappresentante di tessuti e lavorazioni di pellicce” era emerso che aveva emesso nei confronti della Parte_1 nr. 118 fatture nel periodo compreso tra marzo 2017 e marzo 2022; che ciascuna fattura riportava chiaramente il nominativo del cliente con cui la società aveva concluso l'affare (Erte; Kives;
Ex solveig;
g.), oltreché CP_4 CP_5 CP_6
l'indicazione del numero di fattura incassata dalla società opponente e la dicitura
“Provvigione del 10% per procurato affare concluso per tot. £ (…)”; che in entrambi i casi gli agenti avevano emesso fatture e ricevuto compensi a titolo di provvigioni per un lasso temporale molto ampio, con continuità e cadenza mensile. La opposta evidenziava la reiterazione di erogazioni provvigionali CP_1 periodiche/mensili, senza soluzione di continuità per un ampio periodo temporale costituito da svariati anni;
la natura provvigionale degli emolumenti erogati, con la correlativa ritenuta di acconto applicata;
le provvigioni calcolate con aliquota stabilita in misura percentuale al buon fine degli affari;
che la ricorrenza degli affari/clienti andati a buon fine, di cui alla fatturazione emessa con continuità e regolarità temporale, erano chiari indici di una stabile e permanente collaborazione esistente tra le parti, certamente non episodica, sporadica e/o occasionale come vorrebbe far credere controparte.
Sulla base di tali premesse , la chiedeva accogliersi le Controparte_1 seguenti conclusioni:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'importo pari ad € 27.709,17; - nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla poiché infondata, in fatto ed Parte_1 in diritto;
- per l'effetto, confermare la validità del decreto ingiuntivo n. 2950/2024, emesso in data 24 aprile 2024 dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, e condannare la a corrispondere alla l'importo pari ad € Parte_1 Controparte_1
27.709,17, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo ed oneri come per legge;
- con vittoria di spese e compensi.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELL DECISIONE
Il ricorso è infondato.
GI ricordare che il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto ( cfr Cass. 19828/2013 ) Come precisato dalla Suprema Corte, il rapporto di agenzia si distingue dal rapporto di procacciatore d' affari, per la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente che, non limitandosi a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale . Pertanto, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
GI , altresì, ricordare che i verbali redatti dai funzionari degli
[...]
fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestano essere avvenuti Parte_3 in loro presenza;
per le ulteriori circostanze che i funzionari dichiarano di aver accertato, il verbale è mezzo di prova liberamente valutabile dal giudice e non può costituire prova della qualificazione giuridica dei rapporti che il verbalizzante fa scaturire dalle circostanza di fatti accertate Tanto premesso, con riferimento al caso in esame , osserva il giudice che la periodicità delle fatture, l'ammontare delle provvigioni e la durata pluriennale e continuativa dei rapporti appaiono incompatibili con la figura del procacciatore d'affari la cui collaborazione dovrebbe essere solo episodica e occasionale.
Nella fattispecie de qua la continuità e la stabilità del rapporto lavorativo risulta dalle evidenze correttamente richiamate dalla in particolare, come CP_1 fatto evidenziare dalla convenuta, la CP_1 Controparte_2
ha emesso nr. 57 fatture di vario importo, nel periodo compreso tra febbraio
[...]
2017 e marzo 2022, con cadenza mensile, tutte relative a provvigioni maturate a seguito di affari conclusi con specifici clienti (Mona-Serbia; Mill & Partner;
Beograd; Madam T- Russia) e recanti la dicitura “a dedurre ritenuta d'acconto Ritenuta Agenti”. Diversamente, “Linea D. di – Rappresentante di tessuti e Parte_2 lavorazioni di pellicce” ha emesso nei confronti della ben 118 Parte_1 fatture nel periodo compreso tra marzo 2017 e marzo 2022. Ciascuna fattura riporta chiaramente il nominativo del cliente con cui la società ha concluso l'affare (Erte; Kives;
Ex solveig;
Fashion g.), oltreché l'indicazione del numero CP_4 CP_5 di fattura incassata dalla società opponente e la dicitura “Provvigione del 10% per procurato affare concluso per tot. £ (…)”. Da ciò consegue che gli agenti hanno emesso fatture in cui è indicato con precisione che le provvigioni riconosciute sono legate all'affare concluso, e ricevuto compensi per un lasso temporale molto ampio, con continuità e cadenza mensile.
Dalla documentazione prodotta ed esaminata dalla emerge che il CP_1 rapporto sussistente tra le parti è caratterizzato da: reiterazione di erogazioni provvigionali periodiche/mensili, senza soluzione di continuità per un ampio periodo temporale costituito da svariati anni;
la natura provvigionale degli emolumenti erogati, con la correlativa ritenuta di acconto applicata;
le provvigioni calcolate con aliquota stabilita in misura percentuale al buon fine degli affari;
la ricorrenza degli affari/clienti andati a buon fine, di cui alla fatturazione emessa con continuità e regolarità temporale, tutti chiari indici di una stabile e permanente collaborazione esistente tra le parti, certamente non episodica, sporadica e/o occasionale come vorrebbe far credere controparte.
Tali elementi evidenziano come tale rapporto fosse stabile e duraturo, in quanto protrattosi per un arco temporale ben circoscritto e non certamente di natura episodica e come fosse riferito ad una pluralità di affari procurati.
Non contrasta con tale impostazione che i soggetti in questione non fossero in possesso del titolo idoneo per essere qualificati come agenti di commercio, né rileva la mancata iscrizione al relativo albo professionale. Ciò che rileva nel caso in esame, è evidentemente l' esercizio in concreto di una determinata attività .
A fronte di tali univoci elementi, infine, a nulla vale richiamare il nomen iuris del contratto sottoscritto dalle parti, rilevato che, in caso di contestazione sulla qualificazione giuridica del rapporto, il giudice deve accertare il concreto atteggiarsi dei fatti .
Tali evidenze , inoltre, non possono ritenersi superate dal fatto che, come sostenuto dall' opponente, la attività svolta dai soggetti indagati “ consiste nella mera segnalazione, tra l' altro discrezionale, oltre che occasionale, dell' esistenza di a soggetti potenzialmente interessati all' acquisto di Parte_1 tessuti” ( v. ricorso pag. 11 ) .
Ciò, in quanto nella promozione rientrano molteplici attività, di impulso e di agevolazione, finalizzate a suscitare, incrementare e convogliare verso l'acquisto la domanda del prodotto offerto dall'impresa preponente ovvero ad orientare i soggetti interessati alla decisione dell' acquisto.
Non è contestabile che nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti a contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di un contratto in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione, purché sussista un nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione (Cass. 6482/04).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto, Ne consegue l'obbligo di iscrizione alla , secondo quanto Controparte_1 disciplinato dall' art. 23 del Regolamento delle Attività Istituzionali e l'applicazione degli obblighi contribuitivi e previdenziali previsti dalla L. 2 febbraio 1973, n. 12, oltre al calcolo delle sanzioni dovute ex art. 34 (Evasione contributiva) e 40 (omessa iscrizione e comunicazione della cessazione) del Regolamento delle Attività Istituzionali della . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2424,00, oltre accessori come per legge.
Roma 20 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini