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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. N. R.G. 10711/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10711/2019 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Carosia, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 10/07/2019, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Catania il 7/03/2002 e che quest'ultimo ha adottato il Controparte_1 figlio della ricorrente (nato il [...] dal primo matrimonio della Persona_1 ricorrente con , deceduto in data 15.12.1992), giusto decreto del Tribunale dei Persona_2
Minori di Catania del 7/07/2008, il quale ha assunto anche il cognome del convenuto, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito per aver
1 determinato l'intollerabilità della convivenza e per aver abbandonato volontariamente il tetto coniugale.
La ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale e un contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne e non economicamente Persona_3 autosufficiente, pari ad euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dell'ingiustificato abbandono, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 20/09/2020, il tentativo di conciliazione non si è svolto in quanto il convenuto non è comparso, seppure regolarmente citato;
il giudice ha interrogato la ricorrente e poi si è riservato in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti da emettere nell'interesse della prole e dei coniugi.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., il giudice con funzioni di Presidente ha rigettato sia la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la domanda di porre a carico di
[...] un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne CP_1 Persona_3
.
[...]
Con memoria integrativa del 28/10/2020 la ricorrente ha reiterato le proprie difese ed alla successiva udienza dell'8/06/2021 il giudice ha dichiarato la contumacia di Controparte_1 ed ha concesso i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; alla successiva udienza è stata espletata la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nelle memorie istruttorie.
Mutato il giudice assegnatario e rilevata la nullità della notifica alla parte contumace, l'udienza è stata rinviata all'11/06/2025 in cui parte ricorrente ha precisato le conclusioni e chiesto la decisione della causa senza termini per scritti conclusivi.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione senza termini, il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla separazione personale dei coniugi.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione formulata da si Parte_1 rileva quanto segue.
La ricorrente ha evidenziato che il rapporto tra le parti sembrava sereno e del tutto inaspettatamente in data 15/03/2018 il convenuto si è allontanato dal tetto coniugale;
ha dedotto che il giorno successivo all'allontanamento il coniuge ha contattato la ricorrente riferendo di trovarsi all'estero e di non voler fare più ritorno a casa senza dare alcuna spiegazione del suo comportamento e senza fornire indicazioni della sua nuova domiciliazione.
Sulle predette circostanze si fonda la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
va rilevato però che le stesse sono mere allegazioni prive di riscontri probatori.
A nulla rileva che abbia sporto denuncia-querela, presso la Procura di Parte_1
Catania, contro il marito per ingiustificato abbandono della famiglia e Controparte_1
2 consequenziale violazione degli obblighi di assistenza familiare, trattandosi di dichiarazione unilaterale della stessa parte e tenuto conto che l'allontanamento del marito è stato denunciato più di un anno dopo dal verificarsi dal giorno dell'allontanamento ovvero solo in data
11/05/2019.
Il comportamento del convenuto di allontanamento dal tetto coniugale, senza una giusta causa e senza l'accordo dell'altro coniuge, in violazione dell'obbligo di coabitazione e di assistenza morale e materiale alla famiglia previsti dall'art. 143 c.c., doveva essere provato dalla ricorrente insieme al nesso di causalità relativo all'impossibilità di proseguire la convivenza a causa di tale condotta.
Costituisce, infatti, principio più volte ribadito dalla giurisprudenza quello secondo cui “In tema di separazione, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi (quali i doveri di fedeltà e di coabitazione), essendo, invece, necessario accertare – con apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito- se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
e grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione” (Cass. Civ. 14591/2019).
Non sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al convenuto.
Quanto alla richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne Persona_3
formulata da parte ricorrente, con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del
[...]
20/09/2020 il giudice l'ha provvisoriamente rigettata rilevando che “il figlio della parti in causa,
, nato a [...] il [...], ha da molto tempo raggiunto la Persona_3 maggiore età (trent'anni) ed è economicamente autosufficiente in quanto, come dichiarato dalla stessa ricorrente, lavora dal 02.05.2019 con la qualifica di impiegato amministrativo presso la società “Acque di Casalotto”.
A nulla rileva che il contratto prodotto dalla ricorrente sia a tempo determinato, dal 2/05/19 al
30/04/22, quindi ad oggi scaduto e non rinnovato, in quanto è comunque indice di capacità lavorativa e non rileva che lo stesso sia da giugno 2022 titolare di Naspi, poiché comunque non è stata raggiunta la prova, il cui onere probatorio grava sul soggetto richiedente, dell'impossibilità da parte del figlio di reperire un altro impiego, anche tenuto conto che avuto riguardo all'età
3 raggiunta (35 anni) deve ritenersi conclusi i percorsi formativi e/o di inserimento nel mondo del lavoro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha rilevato infatti che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Civ.
8049/2022).
Ne discende che va rigettata in via definitiva la richiesta di un contributo per il mantenimento di poiché ha raggiunto da diversi anni la maggiore età e non è stata Persona_3 provata l'impossibilità da parte dello stesso di reperire un impiego.
In ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale da parte della ricorrente, condotta in locazione, si osserva che la stessa è stata già provvisoriamente rigettata con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 20/09/2020 non essendovi esigenze di protezione di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
In via definitiva, si ribadisce che mancando la prova della non autosufficienza economica del figlio maggiorenne deve anche essere anche rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale, che è provvedimento funzionale alla tutela della prole.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha precisato più volte che la ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non esiste alcuna esigenza speciale di protezione (Cass civ. n. 21334/2013, Cass. civ. n. 3015/2018).
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10711/2019 R.G, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente;
RIGETTA la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_3 formulata dalla ricorrente;
4 RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 76, parte I, anno 2002;
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, l'11/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10711/2019 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Carosia, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 10/07/2019, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Catania il 7/03/2002 e che quest'ultimo ha adottato il Controparte_1 figlio della ricorrente (nato il [...] dal primo matrimonio della Persona_1 ricorrente con , deceduto in data 15.12.1992), giusto decreto del Tribunale dei Persona_2
Minori di Catania del 7/07/2008, il quale ha assunto anche il cognome del convenuto, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito per aver
1 determinato l'intollerabilità della convivenza e per aver abbandonato volontariamente il tetto coniugale.
La ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale e un contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne e non economicamente Persona_3 autosufficiente, pari ad euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dell'ingiustificato abbandono, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 20/09/2020, il tentativo di conciliazione non si è svolto in quanto il convenuto non è comparso, seppure regolarmente citato;
il giudice ha interrogato la ricorrente e poi si è riservato in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti da emettere nell'interesse della prole e dei coniugi.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., il giudice con funzioni di Presidente ha rigettato sia la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la domanda di porre a carico di
[...] un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne CP_1 Persona_3
.
[...]
Con memoria integrativa del 28/10/2020 la ricorrente ha reiterato le proprie difese ed alla successiva udienza dell'8/06/2021 il giudice ha dichiarato la contumacia di Controparte_1 ed ha concesso i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; alla successiva udienza è stata espletata la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nelle memorie istruttorie.
Mutato il giudice assegnatario e rilevata la nullità della notifica alla parte contumace, l'udienza è stata rinviata all'11/06/2025 in cui parte ricorrente ha precisato le conclusioni e chiesto la decisione della causa senza termini per scritti conclusivi.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione senza termini, il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla separazione personale dei coniugi.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione formulata da si Parte_1 rileva quanto segue.
La ricorrente ha evidenziato che il rapporto tra le parti sembrava sereno e del tutto inaspettatamente in data 15/03/2018 il convenuto si è allontanato dal tetto coniugale;
ha dedotto che il giorno successivo all'allontanamento il coniuge ha contattato la ricorrente riferendo di trovarsi all'estero e di non voler fare più ritorno a casa senza dare alcuna spiegazione del suo comportamento e senza fornire indicazioni della sua nuova domiciliazione.
Sulle predette circostanze si fonda la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
va rilevato però che le stesse sono mere allegazioni prive di riscontri probatori.
A nulla rileva che abbia sporto denuncia-querela, presso la Procura di Parte_1
Catania, contro il marito per ingiustificato abbandono della famiglia e Controparte_1
2 consequenziale violazione degli obblighi di assistenza familiare, trattandosi di dichiarazione unilaterale della stessa parte e tenuto conto che l'allontanamento del marito è stato denunciato più di un anno dopo dal verificarsi dal giorno dell'allontanamento ovvero solo in data
11/05/2019.
Il comportamento del convenuto di allontanamento dal tetto coniugale, senza una giusta causa e senza l'accordo dell'altro coniuge, in violazione dell'obbligo di coabitazione e di assistenza morale e materiale alla famiglia previsti dall'art. 143 c.c., doveva essere provato dalla ricorrente insieme al nesso di causalità relativo all'impossibilità di proseguire la convivenza a causa di tale condotta.
Costituisce, infatti, principio più volte ribadito dalla giurisprudenza quello secondo cui “In tema di separazione, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi (quali i doveri di fedeltà e di coabitazione), essendo, invece, necessario accertare – con apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito- se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
e grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione” (Cass. Civ. 14591/2019).
Non sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al convenuto.
Quanto alla richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne Persona_3
formulata da parte ricorrente, con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del
[...]
20/09/2020 il giudice l'ha provvisoriamente rigettata rilevando che “il figlio della parti in causa,
, nato a [...] il [...], ha da molto tempo raggiunto la Persona_3 maggiore età (trent'anni) ed è economicamente autosufficiente in quanto, come dichiarato dalla stessa ricorrente, lavora dal 02.05.2019 con la qualifica di impiegato amministrativo presso la società “Acque di Casalotto”.
A nulla rileva che il contratto prodotto dalla ricorrente sia a tempo determinato, dal 2/05/19 al
30/04/22, quindi ad oggi scaduto e non rinnovato, in quanto è comunque indice di capacità lavorativa e non rileva che lo stesso sia da giugno 2022 titolare di Naspi, poiché comunque non è stata raggiunta la prova, il cui onere probatorio grava sul soggetto richiedente, dell'impossibilità da parte del figlio di reperire un altro impiego, anche tenuto conto che avuto riguardo all'età
3 raggiunta (35 anni) deve ritenersi conclusi i percorsi formativi e/o di inserimento nel mondo del lavoro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha rilevato infatti che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Civ.
8049/2022).
Ne discende che va rigettata in via definitiva la richiesta di un contributo per il mantenimento di poiché ha raggiunto da diversi anni la maggiore età e non è stata Persona_3 provata l'impossibilità da parte dello stesso di reperire un impiego.
In ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale da parte della ricorrente, condotta in locazione, si osserva che la stessa è stata già provvisoriamente rigettata con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 20/09/2020 non essendovi esigenze di protezione di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
In via definitiva, si ribadisce che mancando la prova della non autosufficienza economica del figlio maggiorenne deve anche essere anche rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale, che è provvedimento funzionale alla tutela della prole.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha precisato più volte che la ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non esiste alcuna esigenza speciale di protezione (Cass civ. n. 21334/2013, Cass. civ. n. 3015/2018).
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10711/2019 R.G, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente;
RIGETTA la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_3 formulata dalla ricorrente;
4 RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 76, parte I, anno 2002;
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, l'11/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
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