Art. 4.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano anche ai concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo A banditi successivamente al 7 gennaio 1971 e fino all'entrata in vigore della presente legge, ancorche' gia' definiti, ferma restando l'esclusione dalla promozione di coloro che non hanno ottenuto la assegnazione della sede per non aver inoltrato l'elenco preferenziale delle sedi o per aver limitato la preferenza a sedi assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano anche ai concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo A banditi successivamente al 7 gennaio 1971 e fino all'entrata in vigore della presente legge, ancorche' gia' definiti, ferma restando l'esclusione dalla promozione di coloro che non hanno ottenuto la assegnazione della sede per non aver inoltrato l'elenco preferenziale delle sedi o per aver limitato la preferenza a sedi assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria.