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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratico, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 4589/2016 R.G. posto in decisione all'udienza del giorno 6 maggio 2025 tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Pia
D'RR che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
attrice e
Il in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina nei cui uffici è ope legis domiciliato;
convenuto e con l'intervento di
, nato in [...] il [...], c.f. Controparte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
NI RL MO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
interveniente e nel procedimento al presente riunito iscritto al n. 6052/2016 R.G. vertente
1 tra
, nato in [...] il [...], c.f. Controparte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
NI RL MO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore e
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Pia
D'RR che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta avente ad oggetto: usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La citava in giudizio il Parte_1 [...]
Deduceva di essere possessore da oltre Controparte_1
trent'anni di un fabbricato rurale sito in Santa Teresa di Riva, identificato al catasto di detto comune al foglio 12, particella 345, partita 1420.
L'intestatario dell'immobile risultava essere , padre di Persona_1 [...]
la quale con testamento pubblicato il 22 febbraio 1983 aveva nomi- Per_2
nato erede universale dei propri beni la Parte_1
L'eredità veniva accettata con beneficio di inventario dalla rappresentante della Congregazione Femminile il 14 dicembre 1994. Lamentava che, a causa della mancata successione nella proprietà del bene dal a Persona_1 [...]
non esistesse una continuità nei titoli di provenienza tale da trasfe- Per_2
rirne la proprietà alla , pur essendo questa la legittima proprie- Parte_1
taria. Deduceva che, non essendo stata accettata l'eredità del nei termi- Per_1
2 ni di legge, il bene deve intendersi devoluto allo Stato ex art. 586 c.c.. Chie- deva, pertanto, che fosse dichiarato intervenuto l'acquisto per usucapione e che fosse ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della sentenza.
Si costituiva in giudizio il , il quale rappresentava di non essere a CP_1
conoscenza del decesso dell'intestatario formale che, invece, avrebbe dovuto essere comunicato all' ex art. 1, comma 260, L. Controparte_3
269/2006. Chiedeva, pertanto, anche in considerazione del mancato esperi- mento del tentativo di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, la declaratoria di inammissibilità delle domande proposte.
Interveniva volontariamente nel giudizio , il quale deduceva Controparte_2
di detenere il fondo oggetto di causa da oltre un trentennio;
deduceva, peral- tro, di aver introdotto un procedimento di mediazione con la Parte_1
il 21 luglio 2016 - che non presenziava – proprio al fine di instaurare un pro- cedimento per l'usucapione del bene in esame, salvo poi scoprire che la
[...]
in data 08 agosto 2016 aveva iniziato il presente procedimento. Parte_1
Rappresentava che, sebbene l'intestataria formale del bene fosse la Pt_1
, negli anni intercorsi tra il testamento e l'accettazione nonché fino al-
[...]
la data del procedimento, esso era stato l'unico possessore. Chiedeva, CP_2
ferma restando la validità dell'accettazione con beneficio d'inventario del
1994, che fosse dichiarato intervenuto l'acquisto per usucapione in suo favo- re e la riunione con il procedimento iscritto al n. 6052/2016 R.G. pendente tra lo stesso e la avente il medesimo oggetto. Parte_1
Con ordinanza del 21 ottobre 2017 veniva disposta la riunione dei due proce- dimenti. Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 1° giugno 2018 venivano
3 SC , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, , . All'udienza del 12 CP_11 Tes_1 CP_12 CP_13
febbraio 2019 veniva escusso ed a quella del 10 dicembre Testimone_2
2019 All'udienza del 06 maggio 2025 la causa veniva trat- Testimone_3
tenuta per la decisione ex art. 190 c.p.c..
In merito alle vicende del bene oggetto di causa deve essere precisato quanto segue. Esso, dalla visura catastale versata in atti, risulta di proprietà di
[...]
, dante causa di la quale con testamento olografo del Per_1 Persona_2
2 dicembre 1969, pubblicato in data 22 febbraio 1983, aveva nominato erede universale la Casa di Riposo E. In data 14 dicembre 1994, la rap- Parte_1
presentante della Congregazione Femminile delle Serve dei Poveri – Bocco- ne del Povero accettava con beneficio di inventario per conto della
[...]
l'eredità disposta in suo favore dalla Parte_1 Per_1
In effetti, la Congregazione Femminile – per conto della – Parte_1
aveva accettato l'eredità ben oltre il termine prescrizionale previsto dall'art. 480 c.c..
Configurando detto termine come una ipotesi di prescrizione, la costante giu- risprudenza (Cass. civ. n. 2975/1989) afferma che essa non può essere rileva- ta d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita da chi vi abbia interesse, an- che se estraneo all'eredità, senza bisogno che sia maturata l'usucapione
(Cass. civ. n. 9980/2018). Ne deriva che si acquista l'eredità anche con una accettazione tardiva, resa cioè dopo un decennio, se nessuno abbia opposto la prescrizione, e fin quando alcuno la opponga (Cass. civ. n. 5633/1987). Nel caso in esame, nessuno ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di
4 accettare l'eredità della che, pertanto, deve ritenersi legittimamente ac- Per_1
quisita sin dal 1983 dalla . Parte_1
Tuttavia, dalle deposizioni testimoniali, a dispetto delle vicende riguardanti il titolo, da cui si prescinde nel giudizio di usucapione, sembra potersi evincere la sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 1158 c.c. in capo al . CP_2
Come noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usucapione, dispone che la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possano acquistarsi in virtù del possesso continuato per venti anni;
trattasi in- fatti di un modo di acquisto a titolo originario avente ad oggetto un bene su- scettibile di usucapione, e quindi in commercio e non demaniale. Fondamen- to dell'istituto è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto, esercitata, senza interruzioni, sulla cosa da parte di colui che, attraverso una prolungata signoria, rende il bene produttivo, rispettandone la sua destinazio- ne economica. Ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione è necessa- ria la presenza, oltre che dell'elemento materiale (corpus possessionis), anche dell'elemento psicologico (animus possidendi), costituito dall'intenzione di tenere la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corri- spondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godi- mento) c.d. uti dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere altresì pubblico, non contestato, nec vi nec clam, né deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge consi- dera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che abbia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene, purché sia stato protratto per almeno venti
5 anni. Sul piano probatorio, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., in- combe su chi intende usucapire il bene l'onere di provare tutti i requisiti del possesso idonei a integrare la fattispecie acquisitiva. In altri termini, chi agi- sce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della de- dotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi.
Nel caso in esame, i testi – interrogati sul punto – riferivano che “da oltre vent'anni la stessa viene utilizzata dal sig. e dai suoi familiari come CP_2
deposito di attrezzi agricoli” (teste , la quale abita vicino l'immobile CP_4
oggetto di causa, p. 3, verbale del 1° giugno 2018), “posso affermare di vede- re più o meno con cadenza quindicinale il sig. che lavora Controparte_2
nei pressi di quell'abitazione. In effetti la stessa aveva un pollaio […]. Sal- tuariamente il sig. con altre persone tra cui si riuni- CP_2 CP_4
scono per fare il sapone” (teste MO, il quale abita in altro appartamen- to sito vicino l'immobile oggetto di causa, pp.8-9, verbale 1° giugno 2018).
Anche il teste , di parte attrice, riferiva di essere stata ospite Testimone_4
della casa di riposo dal 1962 al 1993 e in seguito per altri sei mesi e in quella circostanza aveva saputo dalla sorella del Treviso “che lo stesso utilizzava quell'immobile per l'utilizzo di alcune botti di vino” (teste , p. 10, ver- Tes_4
bale 1° giugno 2018). Il teste affermava che “nel '92 ho fatto nel corti- Tes_5
le antistante l'abitazione il sapone con lo stesso ” e il teste CP_2 Tes_1
aveva riferito di passare più volte al giorno sulla strada e di ricordare che il terreno venisse utilizzato in via esclusiva dal , il quale vi aveva collo- CP_2
cato un lucchetto (p. 18, verbale 1° giugno 2018); anche il teste Tes_6
6 confermava detta circostanza affermando “che l'area è chiusa con un Tes_7
lucchetto da un lato e con una serratura dall'altro. Ciò a mia memoria è sempre stato così” (p. 19, verbale 1° giugno 2018).
Le deposizioni testimoniali consentono di affermare che il ha posse- CP_2
duto il fondo per oltre vent'anni e ne ha disposto come proprietario esclusivo
(essendo noto ai vicini di casa, invitandoli a fare il sapone nel cortile, chiu- dendo la proprietà con un lucchetto ed una serratura). D'altra parte,
l'esclusività di tale possesso è confermata anche dalla deposizione del teste di parte attrice il quale, incaricato dalla Congregazione Fem- Testimone_3
minile di redigere un progetto, ha ammesso “che vi era un cancelletto che abbiamo scavalcato per entrare nell'immobile” (p. 3, verbale 10 dicembre
2019). Anche da questa circostanza, pertanto, è possibile evincere che la
[...]
seppur titolata rispetto alla proprietà Parte_1
dell'immobile, non avesse la disponibilità, né l'accesso ai luoghi oggetto di causa. Al contrario, il possesso del – esplicitatosi nella realizzazione CP_2
del pollaio, di cui anche la teste era al corrente, nelle botti di vino tenu- Tes_4
te all'interno del fabbricato – si colloca certamente a partire dal 1985 (perio- do individuato dal teste e che corrisponde al periodo in cui la teste CP_9
risiedette nella Casa di Riposo) e l'apposizione dei lucchetti e delle Tes_4
serrature rendono inequivocabile lo ius excludendi alios che caratterizza il possesso utile all'usucapione. Si ritiene, pertanto, raggiunta la prova del pos- sesso, manifestato in modo inequivoco all'esterno e, in quanto tale, sintoma- tica del possesso uti dominus.
Al contrario, alcuna prova fornita dalla è idonea ad escludere Parte_1
il possesso provato dal , in quanto i testi citati da parte attrice, oltre a CP_2
7 non essere mai entrati nei luoghi oggetto di causa, hanno ammesso di esservi- si recati saltuariamente e addirittura di aver dovuto scavalcare un cancello delle cui chiavi le suore, proprietarie, non erano in possesso (testi , CP_10
). Tes_3 CP_5
Pertanto, la domanda proposta da nel procedimento riunito Controparte_2
al presente deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato interve- nuto in suo favore l'acquisto per usucapione del fondo sito in Santa Teresa di
Riva, via Savoca, identificato alla partita 1420, foglio 12, particella 345.
D'altra parte, l'eccezione sollevata dall'Avvocatura di Stato di cui all'art. 1, comma 260 della c.d. legge finanziaria del 2007 non può trovare accoglimen- to in quanto, a rigore, dal decesso della sino all'entrata in vigore della Per_1
legge invocata già si sarebbero maturati i termini per l'usucapione.
Allo stesso modo, si ritiene erronea la citazione in giudizio del in CP_1
quanto, in assenza di contestazioni sulla tardività dell'accettazione, il bene non è mai stato acquisito dal patrimonio dello Stato ex art. 586 c.c..
Le spese di lite nei rapporti tra la e seguono Pt_1 Parte_1 Controparte_2
la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione fino ad euro
26.000,00, parametri minimi stante la modesta complessità delle questioni trattate. Difatti, deve essere specificato che il valore della controversia è stato erroneamente quantificato da parte attrice in euro 1.363,34. Ai sensi dell'art. 15 c.p.c., il valore delle cause relative ai beni immobili è determinato molti- plicando la rendita catastale alla data di proposizione della domanda (nel caso di specie pari ad euro 68,17) per duecento per le cause relative alla proprietà.
Il valore correttamente determinato, pertanto, è pari ad euro 13.634,00 (68,17
x 200).
8 Le spese di lite nei rapporti tra la Casa di Riposo e il CP_1
dell'Economia e delle finanze si intendono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 4589/2016 R.G., cui vi è riunito il proc. civ. n.
6052/2016 R.G. così decide:
1) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara in- Controparte_2
tervenuto in suo favore l'acquisto per usucapione del fondo sito in
Santa Teresa di Riva, via Savoca, identificato al catasto di detto Co- mune alla partita 1420, foglio 12, particella 345;
2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina, con eso- nero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione della pre- sente sentenza;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna la al pagamento delle Parte_1
spese legali in favore di , che liquida in euro 237,00 Controparte_2
per spese, ed euro 2.540,00 per compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
5) Compensa le spese di lite tra la e il Parte_1
. Controparte_1
Messina, 26/11/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
9 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratico, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 4589/2016 R.G. posto in decisione all'udienza del giorno 6 maggio 2025 tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Pia
D'RR che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
attrice e
Il in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina nei cui uffici è ope legis domiciliato;
convenuto e con l'intervento di
, nato in [...] il [...], c.f. Controparte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
NI RL MO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
interveniente e nel procedimento al presente riunito iscritto al n. 6052/2016 R.G. vertente
1 tra
, nato in [...] il [...], c.f. Controparte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
NI RL MO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore e
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Pia
D'RR che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta avente ad oggetto: usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La citava in giudizio il Parte_1 [...]
Deduceva di essere possessore da oltre Controparte_1
trent'anni di un fabbricato rurale sito in Santa Teresa di Riva, identificato al catasto di detto comune al foglio 12, particella 345, partita 1420.
L'intestatario dell'immobile risultava essere , padre di Persona_1 [...]
la quale con testamento pubblicato il 22 febbraio 1983 aveva nomi- Per_2
nato erede universale dei propri beni la Parte_1
L'eredità veniva accettata con beneficio di inventario dalla rappresentante della Congregazione Femminile il 14 dicembre 1994. Lamentava che, a causa della mancata successione nella proprietà del bene dal a Persona_1 [...]
non esistesse una continuità nei titoli di provenienza tale da trasfe- Per_2
rirne la proprietà alla , pur essendo questa la legittima proprie- Parte_1
taria. Deduceva che, non essendo stata accettata l'eredità del nei termi- Per_1
2 ni di legge, il bene deve intendersi devoluto allo Stato ex art. 586 c.c.. Chie- deva, pertanto, che fosse dichiarato intervenuto l'acquisto per usucapione e che fosse ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della sentenza.
Si costituiva in giudizio il , il quale rappresentava di non essere a CP_1
conoscenza del decesso dell'intestatario formale che, invece, avrebbe dovuto essere comunicato all' ex art. 1, comma 260, L. Controparte_3
269/2006. Chiedeva, pertanto, anche in considerazione del mancato esperi- mento del tentativo di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, la declaratoria di inammissibilità delle domande proposte.
Interveniva volontariamente nel giudizio , il quale deduceva Controparte_2
di detenere il fondo oggetto di causa da oltre un trentennio;
deduceva, peral- tro, di aver introdotto un procedimento di mediazione con la Parte_1
il 21 luglio 2016 - che non presenziava – proprio al fine di instaurare un pro- cedimento per l'usucapione del bene in esame, salvo poi scoprire che la
[...]
in data 08 agosto 2016 aveva iniziato il presente procedimento. Parte_1
Rappresentava che, sebbene l'intestataria formale del bene fosse la Pt_1
, negli anni intercorsi tra il testamento e l'accettazione nonché fino al-
[...]
la data del procedimento, esso era stato l'unico possessore. Chiedeva, CP_2
ferma restando la validità dell'accettazione con beneficio d'inventario del
1994, che fosse dichiarato intervenuto l'acquisto per usucapione in suo favo- re e la riunione con il procedimento iscritto al n. 6052/2016 R.G. pendente tra lo stesso e la avente il medesimo oggetto. Parte_1
Con ordinanza del 21 ottobre 2017 veniva disposta la riunione dei due proce- dimenti. Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 1° giugno 2018 venivano
3 SC , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, , . All'udienza del 12 CP_11 Tes_1 CP_12 CP_13
febbraio 2019 veniva escusso ed a quella del 10 dicembre Testimone_2
2019 All'udienza del 06 maggio 2025 la causa veniva trat- Testimone_3
tenuta per la decisione ex art. 190 c.p.c..
In merito alle vicende del bene oggetto di causa deve essere precisato quanto segue. Esso, dalla visura catastale versata in atti, risulta di proprietà di
[...]
, dante causa di la quale con testamento olografo del Per_1 Persona_2
2 dicembre 1969, pubblicato in data 22 febbraio 1983, aveva nominato erede universale la Casa di Riposo E. In data 14 dicembre 1994, la rap- Parte_1
presentante della Congregazione Femminile delle Serve dei Poveri – Bocco- ne del Povero accettava con beneficio di inventario per conto della
[...]
l'eredità disposta in suo favore dalla Parte_1 Per_1
In effetti, la Congregazione Femminile – per conto della – Parte_1
aveva accettato l'eredità ben oltre il termine prescrizionale previsto dall'art. 480 c.c..
Configurando detto termine come una ipotesi di prescrizione, la costante giu- risprudenza (Cass. civ. n. 2975/1989) afferma che essa non può essere rileva- ta d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita da chi vi abbia interesse, an- che se estraneo all'eredità, senza bisogno che sia maturata l'usucapione
(Cass. civ. n. 9980/2018). Ne deriva che si acquista l'eredità anche con una accettazione tardiva, resa cioè dopo un decennio, se nessuno abbia opposto la prescrizione, e fin quando alcuno la opponga (Cass. civ. n. 5633/1987). Nel caso in esame, nessuno ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di
4 accettare l'eredità della che, pertanto, deve ritenersi legittimamente ac- Per_1
quisita sin dal 1983 dalla . Parte_1
Tuttavia, dalle deposizioni testimoniali, a dispetto delle vicende riguardanti il titolo, da cui si prescinde nel giudizio di usucapione, sembra potersi evincere la sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 1158 c.c. in capo al . CP_2
Come noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usucapione, dispone che la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possano acquistarsi in virtù del possesso continuato per venti anni;
trattasi in- fatti di un modo di acquisto a titolo originario avente ad oggetto un bene su- scettibile di usucapione, e quindi in commercio e non demaniale. Fondamen- to dell'istituto è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto, esercitata, senza interruzioni, sulla cosa da parte di colui che, attraverso una prolungata signoria, rende il bene produttivo, rispettandone la sua destinazio- ne economica. Ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione è necessa- ria la presenza, oltre che dell'elemento materiale (corpus possessionis), anche dell'elemento psicologico (animus possidendi), costituito dall'intenzione di tenere la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corri- spondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godi- mento) c.d. uti dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere altresì pubblico, non contestato, nec vi nec clam, né deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge consi- dera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che abbia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene, purché sia stato protratto per almeno venti
5 anni. Sul piano probatorio, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., in- combe su chi intende usucapire il bene l'onere di provare tutti i requisiti del possesso idonei a integrare la fattispecie acquisitiva. In altri termini, chi agi- sce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della de- dotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi.
Nel caso in esame, i testi – interrogati sul punto – riferivano che “da oltre vent'anni la stessa viene utilizzata dal sig. e dai suoi familiari come CP_2
deposito di attrezzi agricoli” (teste , la quale abita vicino l'immobile CP_4
oggetto di causa, p. 3, verbale del 1° giugno 2018), “posso affermare di vede- re più o meno con cadenza quindicinale il sig. che lavora Controparte_2
nei pressi di quell'abitazione. In effetti la stessa aveva un pollaio […]. Sal- tuariamente il sig. con altre persone tra cui si riuni- CP_2 CP_4
scono per fare il sapone” (teste MO, il quale abita in altro appartamen- to sito vicino l'immobile oggetto di causa, pp.8-9, verbale 1° giugno 2018).
Anche il teste , di parte attrice, riferiva di essere stata ospite Testimone_4
della casa di riposo dal 1962 al 1993 e in seguito per altri sei mesi e in quella circostanza aveva saputo dalla sorella del Treviso “che lo stesso utilizzava quell'immobile per l'utilizzo di alcune botti di vino” (teste , p. 10, ver- Tes_4
bale 1° giugno 2018). Il teste affermava che “nel '92 ho fatto nel corti- Tes_5
le antistante l'abitazione il sapone con lo stesso ” e il teste CP_2 Tes_1
aveva riferito di passare più volte al giorno sulla strada e di ricordare che il terreno venisse utilizzato in via esclusiva dal , il quale vi aveva collo- CP_2
cato un lucchetto (p. 18, verbale 1° giugno 2018); anche il teste Tes_6
6 confermava detta circostanza affermando “che l'area è chiusa con un Tes_7
lucchetto da un lato e con una serratura dall'altro. Ciò a mia memoria è sempre stato così” (p. 19, verbale 1° giugno 2018).
Le deposizioni testimoniali consentono di affermare che il ha posse- CP_2
duto il fondo per oltre vent'anni e ne ha disposto come proprietario esclusivo
(essendo noto ai vicini di casa, invitandoli a fare il sapone nel cortile, chiu- dendo la proprietà con un lucchetto ed una serratura). D'altra parte,
l'esclusività di tale possesso è confermata anche dalla deposizione del teste di parte attrice il quale, incaricato dalla Congregazione Fem- Testimone_3
minile di redigere un progetto, ha ammesso “che vi era un cancelletto che abbiamo scavalcato per entrare nell'immobile” (p. 3, verbale 10 dicembre
2019). Anche da questa circostanza, pertanto, è possibile evincere che la
[...]
seppur titolata rispetto alla proprietà Parte_1
dell'immobile, non avesse la disponibilità, né l'accesso ai luoghi oggetto di causa. Al contrario, il possesso del – esplicitatosi nella realizzazione CP_2
del pollaio, di cui anche la teste era al corrente, nelle botti di vino tenu- Tes_4
te all'interno del fabbricato – si colloca certamente a partire dal 1985 (perio- do individuato dal teste e che corrisponde al periodo in cui la teste CP_9
risiedette nella Casa di Riposo) e l'apposizione dei lucchetti e delle Tes_4
serrature rendono inequivocabile lo ius excludendi alios che caratterizza il possesso utile all'usucapione. Si ritiene, pertanto, raggiunta la prova del pos- sesso, manifestato in modo inequivoco all'esterno e, in quanto tale, sintoma- tica del possesso uti dominus.
Al contrario, alcuna prova fornita dalla è idonea ad escludere Parte_1
il possesso provato dal , in quanto i testi citati da parte attrice, oltre a CP_2
7 non essere mai entrati nei luoghi oggetto di causa, hanno ammesso di esservi- si recati saltuariamente e addirittura di aver dovuto scavalcare un cancello delle cui chiavi le suore, proprietarie, non erano in possesso (testi , CP_10
). Tes_3 CP_5
Pertanto, la domanda proposta da nel procedimento riunito Controparte_2
al presente deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato interve- nuto in suo favore l'acquisto per usucapione del fondo sito in Santa Teresa di
Riva, via Savoca, identificato alla partita 1420, foglio 12, particella 345.
D'altra parte, l'eccezione sollevata dall'Avvocatura di Stato di cui all'art. 1, comma 260 della c.d. legge finanziaria del 2007 non può trovare accoglimen- to in quanto, a rigore, dal decesso della sino all'entrata in vigore della Per_1
legge invocata già si sarebbero maturati i termini per l'usucapione.
Allo stesso modo, si ritiene erronea la citazione in giudizio del in CP_1
quanto, in assenza di contestazioni sulla tardività dell'accettazione, il bene non è mai stato acquisito dal patrimonio dello Stato ex art. 586 c.c..
Le spese di lite nei rapporti tra la e seguono Pt_1 Parte_1 Controparte_2
la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione fino ad euro
26.000,00, parametri minimi stante la modesta complessità delle questioni trattate. Difatti, deve essere specificato che il valore della controversia è stato erroneamente quantificato da parte attrice in euro 1.363,34. Ai sensi dell'art. 15 c.p.c., il valore delle cause relative ai beni immobili è determinato molti- plicando la rendita catastale alla data di proposizione della domanda (nel caso di specie pari ad euro 68,17) per duecento per le cause relative alla proprietà.
Il valore correttamente determinato, pertanto, è pari ad euro 13.634,00 (68,17
x 200).
8 Le spese di lite nei rapporti tra la Casa di Riposo e il CP_1
dell'Economia e delle finanze si intendono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 4589/2016 R.G., cui vi è riunito il proc. civ. n.
6052/2016 R.G. così decide:
1) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara in- Controparte_2
tervenuto in suo favore l'acquisto per usucapione del fondo sito in
Santa Teresa di Riva, via Savoca, identificato al catasto di detto Co- mune alla partita 1420, foglio 12, particella 345;
2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina, con eso- nero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione della pre- sente sentenza;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna la al pagamento delle Parte_1
spese legali in favore di , che liquida in euro 237,00 Controparte_2
per spese, ed euro 2.540,00 per compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
5) Compensa le spese di lite tra la e il Parte_1
. Controparte_1
Messina, 26/11/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
9 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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