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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13364/2022 promossa da:
pagina 1 di 6 CUR. (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del curatore fallimentare p.t. con il patrocinio degli avv. MANGONE EUGENIO e con elezione di domicilio presso l'avv. MANGONE EUGENIO;
ATTORE contro
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
con il patrocinio dell'avv. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ Controparte_5
( ), con elezione di domicilio presso il suo studio in Via Calefati n. 6 Bari;
C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza del 15.10.2024, qui richiamate;
all'esito della precisazione delle conclusioni, il Tribunale ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del Parte_1 in persona del curatore fallimentare, evocava in giudizio
[...] [...]
, , e , invocando la revoca ex Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 art. 2901 c.c. dell'atto di donazione – stipulato con “Atto di scioglimento parziale di fondo patrimoniale e donazione” per notar di ST GR in data 28.12.2018, rep. n. Per_1
6041– con il quale ha donato ai figli e Controparte_2 Controparte_3 [...]
«in pari quote pro indiviso, i diritti reali immobiliari infra precisati, e precisamente dona: CP_4
A) riservandosi espressamente egli donante il diritto reale di abitazione, ex art. 1022 cod. civ., vita sua natural durante, e dopo di sé in favore del coniuge che accetta, il Controparte_5 diritto di proprietà gravato dal detto diritto di abitazione, sulla casa di abitazione unifamiliare sita in Putignano (BA) alla Via Tenente Carlo Laterza n. 31 (già Via Turi), la cui descrizione nell'esatta consistenza, confini e dati catastali, riportata in premessa, si abbia qui per ripetuta e trascritta, e censita- in Catasto Fabbricati del Comune di Putignano (BA), al foglio 35 particella
2208, subalterni 1, 2 e 3; - in Catasto Terreni del Comune di Putignano (BA), al foglio 35 particelle 2202, 2216 e 2255. Del valore, stante la riserva di cui innanzi, di Euro 71.206,00 (...).
B) la piena ed esclusiva proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in
Putignano (BA) al Viale Della Repubblica angolo Via Giuseppe Pinto, e precisamente:
b.1) appartamento posto al quarto piano (o attico), con accesso dal civico 49 di Viale Della
Repubblica;
b.2) pertinenziale box-auto al piano cantinato, con accesso dalla rampa carrabile al Viale Della
Repubblica n. 49/A; la cui descrizione nell'esatta consistenza, confini e dati catastali, riportata in premessa, si abbia qui per ripetuta e trascritta, e censiti- in Catasto Fabbricati del Comune di Putignano (BA), al foglio 35 particella 2185, subalterni 6 e 11; Del valore di Euro 74.086,00 (...).
pagina 2 di 6 C) la piena ed esclusiva proprietà del compendio immobiliare sito in Putignano (BA), contrada
"San Biagio", al Viale Cristoforo Colombo n. 87, composto da casa unifamiliare e pertinenziale terreno, la cui descrizione nell'esatta consistenza, confini e dati catastali, riportata in premessa, si abbia qui per ripetuta e trascritta, e censito - in Catasto Fabbricati del Comune di Putignano (BA), al foglio 54, particella 401, sub 3;- in Catasto Terreni del medesimo Comune, al foglio 54, particelle 115 e 283. Del valore di quanto donato Euro 99.539,00 (...)
D) la piena ed esclusiva proprietà del fabbricato da cielo a terra sito nel vecchio abitato di
Putignano (BA) alla Via Fra Leone;
la cui descrizione nell'esatta consistenza, confini e dati catastali, riportata in premessa, si abbia qui per ripetuta e trascritta, e censito in Catasto Fabbricati del Comune di Putignano (BA) al foglio 36, particella 924 subalterni 1 e 4. Del valore di Euro 41.974,00 (...).
E) la piena ed esclusiva proprietà della porzione immobiliare facente parte del complesso edilizio sito nel Comune di Rocca Pia (AQ) alla Via Guglielmo Marconi, e precisamente l'appartamento al terzo piano del "fabbricato B", con ingresso a sinistra salendo le scale, composto da tre vani ed accessori, con annessa cantina al piano terra con ingresso da porta difronte per chi percorre il corridoio di disimpegno;
confinanti:
- l'appartamento con detta Via, con vano scala, proprietà comunale, salvo altri;
- la cantina con corridoio comune, proprietà proprietà , e/o Parte_2 Controparte_6 aventi causa, salvo altri.
Il tutto censito in Catasto Fabbricati del Comune di Rocca Pia (AQ), in ditta esatta, al foglio 1, particella 1002, sub 7, Viale Guglielmo Marconi Snc, piano: T 3, categoria A/2, classe 4, vani 4, superficie catastale: totale metri quadrati 53; totale escluse aree scoperte metri quadrati 53, rendita euro 237,57”.
A sostegno della domanda, la curatela fallimentare evidenziava che:
- la società era stata dichiarata fallita nel dicembre 2019 su istanza della stessa società;
- dallo stato passivo, emergeva che erano stati ammessi crediti in sede di verifica tempestiva per l'importo di € 26.568.927,49 ed in sede di verifica tardiva crediti per l'ulteriore importo di € 9.268.673,84;
- gli amministratori si erano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, evidenziati nel ricorso cautelare per sequestro conservativo proposto in loro danno, accolto dal Tribunale, che aveva concesso il sequestro conservativo su tutti i beni, mobili o immobili, nonché i crediti di cui risultino titolari , Parte_3 [...]
, , nei limiti, per ciò che concerne Parte_4 Controparte_2
l'odierno convenuto, di € 4.000.000,00, con ordinanza confermata in sede di reclamo;
- era stato quindi avviato il giudizio di responsabilità, allo stato pendente, nonché le azioni revocatorie nei confronti degli atti dispositivi compiuti dagli ex amministratori prima del fallimento;
- con riferimento al presente giudizio, aveva donato ai suoi figli Controparte_2 parte dei beni precedentemente contenuti in un fondo patrimoniale, previo scioglimento dello stesso, allorquando sussisteva già una grave situazione di insolvenza della società.
pagina 3 di 6 Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano l'assenza dei presupposti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria, evidenziando in particolare che i beni oggetto della donazione erano stati conferiti in un fondo patrimoniale sin dal 2.3.2000 al fine di far fronte alle esigenze dei figli, all'epoca entrambi minori. Concludevano, pertanto, per l'integrale rigetto della domanda.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, ritenuta la sua natura documentale.
La domanda è fondata e viene accolta.
Necessario presupposto dell'actio pauliana è l'esistenza del credito, anche se sottoposto a condizione ovvero a termine, mentre i requisiti propri dell'azione consistono nella presenza:
1) dell'eventus damni, ossia nel pregiudizio alle ragioni creditorie;
2) della scientia damni in capo al debitore, ove il credito sia già sorto, ovvero della dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il creditore, ove sia anteriore al sorgere del credito;
3) della ricorrenza di tale ultimo requisito in capo all'acquirente, ove si tratti di atto a titolo oneroso, nelle diverse forme della consapevolezza o della dolosa preordinazione.
In tal senso si esprime la prevalente giurisprudenza di legittimità: “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori” (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3546).
Costituisce ius receptum in giurisprudenza la circostanza secondo cui ai fini dell'esperimento di un'azione revocatoria non è richiesta la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una mera aspettativa di credito, ed assumendo rilevanza -a tal fine- anche i crediti litigiosi o contestati (Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.12975; Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, n.18291; Cass. Civ. sez. III, 12/02/2020, n.3375).
Sul punto, risulta quindi ampiamente sufficiente a fondare l'azione revocatoria l'ordinanza cautelare che ha concesso il sequestro conservativo sui beni del convenuto, riconoscendo il fumus boni iuris e quindi la probabile fondatezza dell'azione di responsabilità avviata in suo danno e del credito risarcitorio rivendicato in quella sede.
Sul punto, pertanto, può farsi richiamo alla predetta ordinanza, confermata in sede di reclamo, emessa peraltro all'esito di un articolato ed accurato accertamento tecnico-contabile, prodotto in giudizio.
pagina 4 di 6 Emerge, altresì, dalla lettura dell'ordinanza e della relazione peritale in atti, che i presupposti della condotta generatrice del danno, fonte del credito risarcitorio, sono antecedenti alla stipulazione dell'atto di donazione oggetto di revocatoria. Infatti: “Al 31.12.2016, il capitale sociale di € 6.000.000, in conseguenza delle perdite effettivamente maturate nell'esercizio 2016, risulta diminuito di oltre un terzo. Dai documenti in atti, non risulta tuttavia che siano state adempiute le prescrizioni dell'art. 2446 c.c. Al 31.12.2017, in conseguenza delle perdite effettivamente maturate negli esercizi 2016/2017, il patrimonio netto risulta negativo per €
697.041. Il bilancio al 31.12.2017 è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 29.05.2018. Argomentando dall'art. 2631 c.c., si può ritenere che la convocazione dell'assemblea ex art. 2447 c.c. dovesse avvenire entro trenta giorni dal momento in cui gli amministratori erano venuti a conoscenza del presupposto di legge e quindi entro la fine di giugno 2018. Pertanto, in risposta al secondo quesito, si evidenzia che, quantomeno dalla fine del mese di giugno 2018, gli
Amministratori avrebbero dovuto dare corso alle iniziative previste dall'art. 2485 c.c.”.
Il ctu ha quindi stimato in € 4.755.743 il danno pari alla differenza fra il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento ed il patrimonio netto alla data della richiesta della società di ammissione al concordato preventivo, imputandolo anche all'odierno convenuto, quale Consigliere delegato fino al febbraio 2019.
L'atto impugnato risale a dicembre 2018 ed è pertanto successivo al compimento delle condotte foriere di danno alla società ed ai creditori.
Inoltre, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cass. civ., Sez. II, 11/02/2005, n. 2748).
Quanto alla scientia damni, per i motivi appena descritti, è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie. Tale consapevolezza è innegabile nel caso di specie, attesa la qualifica di Consigliere Delegato dal 05/05/2014 13/02/2019 rivestita dal convenuto . CP_2 CP_2
Quanto all'eventus damni, afferma la giurisprudenza: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n.16221).
La revocatoria è quindi giustificata non solo da una diminuzione del patrimonio del debitore ma anche da “atti di disposizioni che rendono meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore in caso di inadempimento” (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, n.27625).
Nel caso di specie, l'atto di donazione ha riguardato più immobili ed ha quindi evidentemente compromesso le ragioni creditorie, né è stato addotto alcun elemento di prova a sostegno della residua capacità patrimoniale del convenuto.
Significativa risulta, altresì, la circostanza evidenziata dalla curatela secondo cui gli altri componenti degli organi sociali – appartenenti al medesimo nucleo familiare - abbiano posto in essere simili atti dispositivi del proprio patrimonio nel medesimo periodo, oggetto di analoghe azioni revocatorie esperite dalla curatela del Fallimento. pagina 5 di 6 Infine, infondata è la tesi dei convenuti, secondo cui la revoca dell'atto donativo comporterebbe la reviviscenza del vincolo di destinazione costituito con fondo patrimoniale sui medesimi beni.
Trattasi, infatti, di due atti distinti pur se contestuali, in quanto dapprima è stato sciolto il fondo patrimoniale e successivamente i beni liberati dal vincolo del fondo sono stati donati ai figli, cosicché la revoca dell'atto di liberalità non comporta la reviviscenza del vincolo del fondo patrimoniale, ormai sciolto per comune volontà delle parti.
Pertanto la domanda è fondata e viene accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicato il valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti di Parte_5 Controparte_2
, , e , così provvede:
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della curatela fallimentare dell'atto di donazione oggetto di giudizio stipulato per notar di ST Per_1
GR in data 28.12.2018, rep. n. 6041;
- Ordina l'annotazione della sentenza;
- Condanna i convenuti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della curatela, liquidate in € 7500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP e rimborso del c.u.
BARI, 22 gennaio 2025 il Giudice
Dott. Paola Cesaroni
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott.ssa Maria
Teresa De Fronzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13364/2022 promossa da:
pagina 1 di 6 CUR. (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del curatore fallimentare p.t. con il patrocinio degli avv. MANGONE EUGENIO e con elezione di domicilio presso l'avv. MANGONE EUGENIO;
ATTORE contro
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
con il patrocinio dell'avv. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ Controparte_5
( ), con elezione di domicilio presso il suo studio in Via Calefati n. 6 Bari;
C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza del 15.10.2024, qui richiamate;
all'esito della precisazione delle conclusioni, il Tribunale ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del Parte_1 in persona del curatore fallimentare, evocava in giudizio
[...] [...]
, , e , invocando la revoca ex Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 art. 2901 c.c. dell'atto di donazione – stipulato con “Atto di scioglimento parziale di fondo patrimoniale e donazione” per notar di ST GR in data 28.12.2018, rep. n. Per_1
6041– con il quale ha donato ai figli e Controparte_2 Controparte_3 [...]
«in pari quote pro indiviso, i diritti reali immobiliari infra precisati, e precisamente dona: CP_4
A) riservandosi espressamente egli donante il diritto reale di abitazione, ex art. 1022 cod. civ., vita sua natural durante, e dopo di sé in favore del coniuge che accetta, il Controparte_5 diritto di proprietà gravato dal detto diritto di abitazione, sulla casa di abitazione unifamiliare sita in Putignano (BA) alla Via Tenente Carlo Laterza n. 31 (già Via Turi), la cui descrizione nell'esatta consistenza, confini e dati catastali, riportata in premessa, si abbia qui per ripetuta e trascritta, e censita- in Catasto Fabbricati del Comune di Putignano (BA), al foglio 35 particella
2208, subalterni 1, 2 e 3; - in Catasto Terreni del Comune di Putignano (BA), al foglio 35 particelle 2202, 2216 e 2255. Del valore, stante la riserva di cui innanzi, di Euro 71.206,00 (...).
B) la piena ed esclusiva proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in
Putignano (BA) al Viale Della Repubblica angolo Via Giuseppe Pinto, e precisamente:
b.1) appartamento posto al quarto piano (o attico), con accesso dal civico 49 di Viale Della
Repubblica;
b.2) pertinenziale box-auto al piano cantinato, con accesso dalla rampa carrabile al Viale Della
Repubblica n. 49/A; la cui descrizione nell'esatta consistenza, confini e dati catastali, riportata in premessa, si abbia qui per ripetuta e trascritta, e censiti- in Catasto Fabbricati del Comune di Putignano (BA), al foglio 35 particella 2185, subalterni 6 e 11; Del valore di Euro 74.086,00 (...).
pagina 2 di 6 C) la piena ed esclusiva proprietà del compendio immobiliare sito in Putignano (BA), contrada
"San Biagio", al Viale Cristoforo Colombo n. 87, composto da casa unifamiliare e pertinenziale terreno, la cui descrizione nell'esatta consistenza, confini e dati catastali, riportata in premessa, si abbia qui per ripetuta e trascritta, e censito - in Catasto Fabbricati del Comune di Putignano (BA), al foglio 54, particella 401, sub 3;- in Catasto Terreni del medesimo Comune, al foglio 54, particelle 115 e 283. Del valore di quanto donato Euro 99.539,00 (...)
D) la piena ed esclusiva proprietà del fabbricato da cielo a terra sito nel vecchio abitato di
Putignano (BA) alla Via Fra Leone;
la cui descrizione nell'esatta consistenza, confini e dati catastali, riportata in premessa, si abbia qui per ripetuta e trascritta, e censito in Catasto Fabbricati del Comune di Putignano (BA) al foglio 36, particella 924 subalterni 1 e 4. Del valore di Euro 41.974,00 (...).
E) la piena ed esclusiva proprietà della porzione immobiliare facente parte del complesso edilizio sito nel Comune di Rocca Pia (AQ) alla Via Guglielmo Marconi, e precisamente l'appartamento al terzo piano del "fabbricato B", con ingresso a sinistra salendo le scale, composto da tre vani ed accessori, con annessa cantina al piano terra con ingresso da porta difronte per chi percorre il corridoio di disimpegno;
confinanti:
- l'appartamento con detta Via, con vano scala, proprietà comunale, salvo altri;
- la cantina con corridoio comune, proprietà proprietà , e/o Parte_2 Controparte_6 aventi causa, salvo altri.
Il tutto censito in Catasto Fabbricati del Comune di Rocca Pia (AQ), in ditta esatta, al foglio 1, particella 1002, sub 7, Viale Guglielmo Marconi Snc, piano: T 3, categoria A/2, classe 4, vani 4, superficie catastale: totale metri quadrati 53; totale escluse aree scoperte metri quadrati 53, rendita euro 237,57”.
A sostegno della domanda, la curatela fallimentare evidenziava che:
- la società era stata dichiarata fallita nel dicembre 2019 su istanza della stessa società;
- dallo stato passivo, emergeva che erano stati ammessi crediti in sede di verifica tempestiva per l'importo di € 26.568.927,49 ed in sede di verifica tardiva crediti per l'ulteriore importo di € 9.268.673,84;
- gli amministratori si erano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, evidenziati nel ricorso cautelare per sequestro conservativo proposto in loro danno, accolto dal Tribunale, che aveva concesso il sequestro conservativo su tutti i beni, mobili o immobili, nonché i crediti di cui risultino titolari , Parte_3 [...]
, , nei limiti, per ciò che concerne Parte_4 Controparte_2
l'odierno convenuto, di € 4.000.000,00, con ordinanza confermata in sede di reclamo;
- era stato quindi avviato il giudizio di responsabilità, allo stato pendente, nonché le azioni revocatorie nei confronti degli atti dispositivi compiuti dagli ex amministratori prima del fallimento;
- con riferimento al presente giudizio, aveva donato ai suoi figli Controparte_2 parte dei beni precedentemente contenuti in un fondo patrimoniale, previo scioglimento dello stesso, allorquando sussisteva già una grave situazione di insolvenza della società.
pagina 3 di 6 Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano l'assenza dei presupposti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria, evidenziando in particolare che i beni oggetto della donazione erano stati conferiti in un fondo patrimoniale sin dal 2.3.2000 al fine di far fronte alle esigenze dei figli, all'epoca entrambi minori. Concludevano, pertanto, per l'integrale rigetto della domanda.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, ritenuta la sua natura documentale.
La domanda è fondata e viene accolta.
Necessario presupposto dell'actio pauliana è l'esistenza del credito, anche se sottoposto a condizione ovvero a termine, mentre i requisiti propri dell'azione consistono nella presenza:
1) dell'eventus damni, ossia nel pregiudizio alle ragioni creditorie;
2) della scientia damni in capo al debitore, ove il credito sia già sorto, ovvero della dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il creditore, ove sia anteriore al sorgere del credito;
3) della ricorrenza di tale ultimo requisito in capo all'acquirente, ove si tratti di atto a titolo oneroso, nelle diverse forme della consapevolezza o della dolosa preordinazione.
In tal senso si esprime la prevalente giurisprudenza di legittimità: “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori” (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3546).
Costituisce ius receptum in giurisprudenza la circostanza secondo cui ai fini dell'esperimento di un'azione revocatoria non è richiesta la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una mera aspettativa di credito, ed assumendo rilevanza -a tal fine- anche i crediti litigiosi o contestati (Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.12975; Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, n.18291; Cass. Civ. sez. III, 12/02/2020, n.3375).
Sul punto, risulta quindi ampiamente sufficiente a fondare l'azione revocatoria l'ordinanza cautelare che ha concesso il sequestro conservativo sui beni del convenuto, riconoscendo il fumus boni iuris e quindi la probabile fondatezza dell'azione di responsabilità avviata in suo danno e del credito risarcitorio rivendicato in quella sede.
Sul punto, pertanto, può farsi richiamo alla predetta ordinanza, confermata in sede di reclamo, emessa peraltro all'esito di un articolato ed accurato accertamento tecnico-contabile, prodotto in giudizio.
pagina 4 di 6 Emerge, altresì, dalla lettura dell'ordinanza e della relazione peritale in atti, che i presupposti della condotta generatrice del danno, fonte del credito risarcitorio, sono antecedenti alla stipulazione dell'atto di donazione oggetto di revocatoria. Infatti: “Al 31.12.2016, il capitale sociale di € 6.000.000, in conseguenza delle perdite effettivamente maturate nell'esercizio 2016, risulta diminuito di oltre un terzo. Dai documenti in atti, non risulta tuttavia che siano state adempiute le prescrizioni dell'art. 2446 c.c. Al 31.12.2017, in conseguenza delle perdite effettivamente maturate negli esercizi 2016/2017, il patrimonio netto risulta negativo per €
697.041. Il bilancio al 31.12.2017 è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 29.05.2018. Argomentando dall'art. 2631 c.c., si può ritenere che la convocazione dell'assemblea ex art. 2447 c.c. dovesse avvenire entro trenta giorni dal momento in cui gli amministratori erano venuti a conoscenza del presupposto di legge e quindi entro la fine di giugno 2018. Pertanto, in risposta al secondo quesito, si evidenzia che, quantomeno dalla fine del mese di giugno 2018, gli
Amministratori avrebbero dovuto dare corso alle iniziative previste dall'art. 2485 c.c.”.
Il ctu ha quindi stimato in € 4.755.743 il danno pari alla differenza fra il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento ed il patrimonio netto alla data della richiesta della società di ammissione al concordato preventivo, imputandolo anche all'odierno convenuto, quale Consigliere delegato fino al febbraio 2019.
L'atto impugnato risale a dicembre 2018 ed è pertanto successivo al compimento delle condotte foriere di danno alla società ed ai creditori.
Inoltre, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cass. civ., Sez. II, 11/02/2005, n. 2748).
Quanto alla scientia damni, per i motivi appena descritti, è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie. Tale consapevolezza è innegabile nel caso di specie, attesa la qualifica di Consigliere Delegato dal 05/05/2014 13/02/2019 rivestita dal convenuto . CP_2 CP_2
Quanto all'eventus damni, afferma la giurisprudenza: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n.16221).
La revocatoria è quindi giustificata non solo da una diminuzione del patrimonio del debitore ma anche da “atti di disposizioni che rendono meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore in caso di inadempimento” (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, n.27625).
Nel caso di specie, l'atto di donazione ha riguardato più immobili ed ha quindi evidentemente compromesso le ragioni creditorie, né è stato addotto alcun elemento di prova a sostegno della residua capacità patrimoniale del convenuto.
Significativa risulta, altresì, la circostanza evidenziata dalla curatela secondo cui gli altri componenti degli organi sociali – appartenenti al medesimo nucleo familiare - abbiano posto in essere simili atti dispositivi del proprio patrimonio nel medesimo periodo, oggetto di analoghe azioni revocatorie esperite dalla curatela del Fallimento. pagina 5 di 6 Infine, infondata è la tesi dei convenuti, secondo cui la revoca dell'atto donativo comporterebbe la reviviscenza del vincolo di destinazione costituito con fondo patrimoniale sui medesimi beni.
Trattasi, infatti, di due atti distinti pur se contestuali, in quanto dapprima è stato sciolto il fondo patrimoniale e successivamente i beni liberati dal vincolo del fondo sono stati donati ai figli, cosicché la revoca dell'atto di liberalità non comporta la reviviscenza del vincolo del fondo patrimoniale, ormai sciolto per comune volontà delle parti.
Pertanto la domanda è fondata e viene accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicato il valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti di Parte_5 Controparte_2
, , e , così provvede:
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della curatela fallimentare dell'atto di donazione oggetto di giudizio stipulato per notar di ST Per_1
GR in data 28.12.2018, rep. n. 6041;
- Ordina l'annotazione della sentenza;
- Condanna i convenuti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della curatela, liquidate in € 7500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP e rimborso del c.u.
BARI, 22 gennaio 2025 il Giudice
Dott. Paola Cesaroni
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott.ssa Maria
Teresa De Fronzo
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