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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/11/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Proc. n. 1290/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 4 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1290/2020 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Macaluso e F. Licari Parte_1
- ricorrente -
contro in persona Controparte_1
dell'Assessore pro-tempore, in persona del legale rappr. Controparte_2
P.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati.
con l'avv. Francesca Tripi;
Parte_2
con l'avv. Ernesta Di Vita;
Parte_3
non costituita in giudizio Parte_4
- resistenti -
E nei confronti di in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, con l'avv. Alessandro Patti.
Avente ad oggetto: avviamento obbligatorio.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da scritti difensivi depositati telematicamente MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 30.09.2020 riassumeva la causa introdotta con Parte_1
ricorso in data 12.04.2014 ed iscritta al n. 167/2014 R.G., instando perché, conformemente a quanto statuito dalla Sezione lavoro della Corte d'Appello di Caltanissetta nella Sentenza n. 168/2020, resa
inter partes a definizione del giudizio iscritto al n. 176/2019 R.G., che dichiarava la nullità della sentenza resa dal giudice di prime cure ex art 354 comma 1 cpc, fosse disposta l'integrazione del contraddittorio secondo quanto ivi disposto e richiamandosi per il resto al ricorso precedentemente depositato.
Esponeva che infatti la Corte d'Appello aveva statuito
che la verifica dell'integrità del contraddittorio è preliminare a qualsiasi esame di questioni idonee
– in rito e in merito – a definire la controversia, ritiene questa Corte evidente che, ove accolta la
relativa domanda, l'annullamento della graduatoria comporterebbe effetti sostanziali per tutti coloro
che in essa precedevano la ricorrente, incidendo sulle loro posizioni giuridiche soggettive ed in
Cont particolare sul loro diritto all'assunzione presso l , diritto che si basa proprio sulla graduatoria
così come attualmente formulata, per cui tali soggetti avrebbero dovuto partecipare al giudizio di
primo grado quali litisconsorti necessari. Del resto, la ricorrente aveva chiesto all'udienza del 9
dicembre 2014 di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tre aspiranti
[...]
, e ) che la precedevano in graduatoria, nonché Pt_2 Persona_1 Parte_4
dell' , per essersi dato corso, nel frattempo, all'assunzione dei predetti” (cfr. pag. 6 Controparte_3
della Sentenza n. 168/2020 della Sezione lavoro della Corte d'Appello di Caltanissetta);
Che per tale motivo la Sezione lavoro della Corte d'Appello di Caltanissetta con la richiamata
Sentenza n. 168/2020 ha annullato “La sentenza n. 599/2018 del 21 novembre 2018, del Tribunale di
Enna, in funzione di giudice del lavoro” rimettendogli la causa per l'effetto (cfr. ivi a pag. 8); Tutto quanto sopra premesso, l' istante, dichiarava di riassumere il giudizio a quo innanzi all'Onorevole intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro.
Veniva dunque disposta, nell'ambito del giudizio riassunto, la integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti litisconsorti. Si costituivano e . Parte_2 Parte_3
Con ricorso depositato in data 14.02.2014 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio i resistenti chiedendo al giudice adito che provvedesse all'annullamento della graduatoria per il collocamento di n.3 ausiliari socio sanitari ex l-68/99, formulata sulla base di richiesta di avviamento al lavoro a tempo indeterminato da parte dell' di Esponeva di essere stata inserita nella Pt_5 CP_2
posizione n.4 della suddetta graduatoria e lamentava che a seguito di istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90, emergevano una serie di irregolarità ed anomalie in merito alla corretta applicazione dei criteri previsti dalla legge per la formazione della graduatoria in oggetto. In primo luogo emergeva che l'ufficio competente aveva escluso l'indennità di disoccupazione dai redditi utili ai fini della valutazione del requisito patrimoniale per il collocamento in graduatoria, ancora eccepiva relativamente alla posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria che gli stessi erano in possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione e che tuttavia non avevano dichiarato di aver percepito alcunchè a tale titolo. Ancora lamentava violazione di norme sul procedimento amministrativo e segnatamente degli artt. 3 comma 4 e 21 septies.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le amministrazioni resistenti che eccepivano la non corretta scelta del rito e la incompetenza per territorio. Nel merito contestavano in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
********
Va disattesa la preliminare eccezione formulata dall'amministrazione resistente.
Infatti a mente dell'art. 68 del D. L.vo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” - , espressamente il 4° comma precisa che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” eccettuate e “le controversie concernenti l'assunzione al lavoro” che il 1° comma comunque include tra quelle devolute al giudice ordinario.
Nonostante il non facile coordinamento delle disposizioni si può ragionevolmente ritenere che quest'ultima tipologia di controversie afferisca a quelle che possano insorgere in uno spazio temporale che va dall'esaurimento della procedura concorsuale alla nascita del rapporto di lavoro,
oltre alle controversie che riguardano procedure di assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente nonché le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 36 D. L.vo 29/93, come modificato con l'art 22 del decreto legislativo 1998, n. 80) assunzioni tra cui rientrano quelle oggetto di causa (collocamento mirato ex lege 68/99). Nella fattispecie infatti la ricorrente lamenta la lesione (per effetto del suo collocamento soltanto alla posizione n.4 della graduatoria) dell'asserito diritto ad essere avviata al lavoro.
Risulta pertanto corretta la scelta di incardinare il giudizio innanzi al Tribunale in funzione di Giudice
del lavoro e non al Tribunale ordinario trattandosi di materia attratta alla competenza funzionale del primo.
Escluso che debba disporsi un mutamento del rito resta assorbita l'ulteriore eccezione di incompetenza territoriale, giacchè la competenza si radica ai sensi dell'art 413 c.p.c. In particolare
la competenza per territorio a conoscere la domanda di un lavoratore volta ad ottenere sentenza
costitutiva del rapporto di lavoro a seguito di avviamento obbligatorio spetta al giudice del lavoro
del luogo specifico, sede principale dell'azienda ovvero sua dipendenza, dove il lavoratore pretende
di aver diritto ad essere assunto sulla base delle leggi sul collocamento obbligatorio degli inabili
(Cass. Civ., Sez. Lav.25 novembre 1999, n.13147) e nel caso, poichè la richiesta di avviamento al lavoro proviene dall' di risulta rispettato il menzionato criterio. Pt_5 CP_2 In ordine all'eccepito vizio procedurale (violazione dell'art 21 septies della legge 241/90) consistente nella omessa sottoscrizione della graduatoria, si osserva come lo stesso risulti sanato attraverso la nota prot. 4231 adottata successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sottoscritta dal dirigente dell'ufficio preposto (dott. ) che si è così pienamente assunto la Persona_2
responsabilità dell'atto (doc 11 della produzione di parte resistente).
Circa poi la pretesa violazione dell'art 3 comma 4 della legge 241/90, si osserva come la stessa costituisca una mera irregolarità, giacchè la mancata apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante il termine e l'autorità presso cui impugnarlo, sancita dall'art. 3,
comma 4, l. n. 241 del 1990, può implicare, in caso di eventuale ritardo nell'impugnazione di quest'ultimo, il riconoscimento dell'errore scusabile e dei suoi effetti, ma solo quando ne sussistano i presupposti ( Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3710). Trattasi dunque di vizio emendabile che comunque non è causa di nullità dell' atto, tanto più che non sembra che nel caso la ricorrente sia incorsa, in sede impugnatoria, in ritardi di sorta.
Passando al merito, la ricorrente richiede l'invalidazione della graduatoria definitiva disabili per il collocamento di n.3 lavoratori con la qualifica di ausiliari socio sanitari, pubblicata in data
18.12.2013.
Si sostiene l'esistenza di irregolarità in merito alla corretta applicazione dei criteri previsti dalla legge per la formazione della graduatoria.
Ebbene dopo aver passato in rassegna la normativa disciplinante la materia, parte ricorrente passa ad elencare le pretese irregolarità commesse nella formazione della graduatoria per cui è causa, afferenti alla posizione dei singoli collocati in graduatoria.
Segnatamente, richiama la posizione di tale che avrebbe dichiarato di aver Persona_3
percepito l' indennità di disoccupazione. La risulta collocata alla posizione n. 8 ovvero in Per_3
posizione non utile ai fini dell'assunzione e addirittura successiva a quella in cui è stata collocata la ricorrente, ragion per cui le eventuali irregolarità commesse non rilevano nel presente giudizio. Ancora richiama la situazione dei sig.ri e , entrambi Parte_4 Controparte_5
collocati in posizione utile in graduatoria (rispettivamente al 2° e al 3° posto) che a dire della ricorrente sarebbero stati entrambi in possesso dei requisiti per percepire la indennità di disoccupazione (per l'anno 2012) che non avrebbero però dichiarato di aver percepito all'Ufficio
preposto alla formazione della graduatoria.
In sostanza la ricorrente non lamenta che tali soggetti abbiano di fatto percepito la indennità di disoccupazione e che tale prestazione, erroneamente ed illegittimamente, non sia stata computata ai fini della valutazione della condizione economica dei predetti, quale requisito da valutare per il posizionamento in graduatoria, ma si limita a ventilare la possibilità che ciò sia accaduto. Stesso
discorso vale per l'ulteriore anomalia rilevata ed afferente sempre alla posizione del , in Parte_3
riferimento al quale, la ricorrente riferisce che “dalla documentazione esaminata non risulta che l'Ufficio abbia verificato la permanenza del requisito sanitario”. Anche in questo caso non si afferma la mancanza del requisito in oggetto ma se ne suppone la mancata verifica della relativa sussistenza
(peraltro per il e “per tutti gli altri soggetti inseriti nella graduatoria”). A fronte del Parte_3
carattere ipotetico (oltre che generico) delle irregolarità che si assumono perpetrate, giacchè la sussistenza delle stesse non è nemmeno affermata, ma solo supposta in via meramente presuntiva, ed in assenza di concreti elementi di giudizio (al di là della sussistenza, anch'essa non provata, dei requisiti per accedere alla indennità di disoccupazione da parte dei soggetti citati) da cui poter trarre la conclusione della plausibilità o verisimiglianza della tesi prospettata in ricorso, ritenuto pertanto il carattere esplorativo della richiesta istruttoria formulata dalla (ordine di esibizione all'INPS Pt_1
ex art 210 c.p.c.) e dunque difettando prima ancora della prova, la puntuale allegazione delle irregolarità che si assumono effettivamente commesse, deve escludersi l'illegittimità del modus operandi dell'amministrazione resistente nella formazione della graduatoria in oggetto, ed in via consequenziale la fondatezza delle ragioni di doglianza esposte dalla ricorrente ed il ricorso va rigettato. A tutto ciò si aggiunga che non risulta comprovato l'interesse ad agire della ricorrente. Ed invero non
è in alcun modo dimostrato, né dedotto, che laddove emergesse l'avvenuta esclusione dell'indennità
di disoccupazione (eventualmente) percepita dai soggetti collocati in posizione utile, la avrebbe Pt_1
diritto ad essere preferita a quelli, in ragione della condizione economica svantaggiata, ciò tanto più
ove si consideri che risulta acquisito in atti che la risulta coniugata con un soggetto che Pt_1
percepisce un reddito annuale di circa 25.000 euro (il dato è allegato e documentato dalla resistente)
mentre nulla è dato conoscere sulla condizione reddituale dei familiari dei soggetti risultati destinatari del posto. In altri termini non vi è prova che anche laddove fosse riconosciuta la fondatezza delle doglianza della ricorrente, questa avrebbe avuto diritto a collocarsi in posizione utile ai fini dell'ottenimento di uno dei tre posti per cui è causa.
Attesa la particolarità della questione e la natura delle parti le spese vanno compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 4 novembre 2025.
Proc. n. 1290/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 4 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1290/2020 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Macaluso e F. Licari Parte_1
- ricorrente -
contro in persona Controparte_1
dell'Assessore pro-tempore, in persona del legale rappr. Controparte_2
P.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati.
con l'avv. Francesca Tripi;
Parte_2
con l'avv. Ernesta Di Vita;
Parte_3
non costituita in giudizio Parte_4
- resistenti -
E nei confronti di in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, con l'avv. Alessandro Patti.
Avente ad oggetto: avviamento obbligatorio.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da scritti difensivi depositati telematicamente MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 30.09.2020 riassumeva la causa introdotta con Parte_1
ricorso in data 12.04.2014 ed iscritta al n. 167/2014 R.G., instando perché, conformemente a quanto statuito dalla Sezione lavoro della Corte d'Appello di Caltanissetta nella Sentenza n. 168/2020, resa
inter partes a definizione del giudizio iscritto al n. 176/2019 R.G., che dichiarava la nullità della sentenza resa dal giudice di prime cure ex art 354 comma 1 cpc, fosse disposta l'integrazione del contraddittorio secondo quanto ivi disposto e richiamandosi per il resto al ricorso precedentemente depositato.
Esponeva che infatti la Corte d'Appello aveva statuito
che la verifica dell'integrità del contraddittorio è preliminare a qualsiasi esame di questioni idonee
– in rito e in merito – a definire la controversia, ritiene questa Corte evidente che, ove accolta la
relativa domanda, l'annullamento della graduatoria comporterebbe effetti sostanziali per tutti coloro
che in essa precedevano la ricorrente, incidendo sulle loro posizioni giuridiche soggettive ed in
Cont particolare sul loro diritto all'assunzione presso l , diritto che si basa proprio sulla graduatoria
così come attualmente formulata, per cui tali soggetti avrebbero dovuto partecipare al giudizio di
primo grado quali litisconsorti necessari. Del resto, la ricorrente aveva chiesto all'udienza del 9
dicembre 2014 di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tre aspiranti
[...]
, e ) che la precedevano in graduatoria, nonché Pt_2 Persona_1 Parte_4
dell' , per essersi dato corso, nel frattempo, all'assunzione dei predetti” (cfr. pag. 6 Controparte_3
della Sentenza n. 168/2020 della Sezione lavoro della Corte d'Appello di Caltanissetta);
Che per tale motivo la Sezione lavoro della Corte d'Appello di Caltanissetta con la richiamata
Sentenza n. 168/2020 ha annullato “La sentenza n. 599/2018 del 21 novembre 2018, del Tribunale di
Enna, in funzione di giudice del lavoro” rimettendogli la causa per l'effetto (cfr. ivi a pag. 8); Tutto quanto sopra premesso, l' istante, dichiarava di riassumere il giudizio a quo innanzi all'Onorevole intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro.
Veniva dunque disposta, nell'ambito del giudizio riassunto, la integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti litisconsorti. Si costituivano e . Parte_2 Parte_3
Con ricorso depositato in data 14.02.2014 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio i resistenti chiedendo al giudice adito che provvedesse all'annullamento della graduatoria per il collocamento di n.3 ausiliari socio sanitari ex l-68/99, formulata sulla base di richiesta di avviamento al lavoro a tempo indeterminato da parte dell' di Esponeva di essere stata inserita nella Pt_5 CP_2
posizione n.4 della suddetta graduatoria e lamentava che a seguito di istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90, emergevano una serie di irregolarità ed anomalie in merito alla corretta applicazione dei criteri previsti dalla legge per la formazione della graduatoria in oggetto. In primo luogo emergeva che l'ufficio competente aveva escluso l'indennità di disoccupazione dai redditi utili ai fini della valutazione del requisito patrimoniale per il collocamento in graduatoria, ancora eccepiva relativamente alla posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria che gli stessi erano in possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione e che tuttavia non avevano dichiarato di aver percepito alcunchè a tale titolo. Ancora lamentava violazione di norme sul procedimento amministrativo e segnatamente degli artt. 3 comma 4 e 21 septies.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le amministrazioni resistenti che eccepivano la non corretta scelta del rito e la incompetenza per territorio. Nel merito contestavano in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
********
Va disattesa la preliminare eccezione formulata dall'amministrazione resistente.
Infatti a mente dell'art. 68 del D. L.vo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” - , espressamente il 4° comma precisa che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” eccettuate e “le controversie concernenti l'assunzione al lavoro” che il 1° comma comunque include tra quelle devolute al giudice ordinario.
Nonostante il non facile coordinamento delle disposizioni si può ragionevolmente ritenere che quest'ultima tipologia di controversie afferisca a quelle che possano insorgere in uno spazio temporale che va dall'esaurimento della procedura concorsuale alla nascita del rapporto di lavoro,
oltre alle controversie che riguardano procedure di assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente nonché le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 36 D. L.vo 29/93, come modificato con l'art 22 del decreto legislativo 1998, n. 80) assunzioni tra cui rientrano quelle oggetto di causa (collocamento mirato ex lege 68/99). Nella fattispecie infatti la ricorrente lamenta la lesione (per effetto del suo collocamento soltanto alla posizione n.4 della graduatoria) dell'asserito diritto ad essere avviata al lavoro.
Risulta pertanto corretta la scelta di incardinare il giudizio innanzi al Tribunale in funzione di Giudice
del lavoro e non al Tribunale ordinario trattandosi di materia attratta alla competenza funzionale del primo.
Escluso che debba disporsi un mutamento del rito resta assorbita l'ulteriore eccezione di incompetenza territoriale, giacchè la competenza si radica ai sensi dell'art 413 c.p.c. In particolare
la competenza per territorio a conoscere la domanda di un lavoratore volta ad ottenere sentenza
costitutiva del rapporto di lavoro a seguito di avviamento obbligatorio spetta al giudice del lavoro
del luogo specifico, sede principale dell'azienda ovvero sua dipendenza, dove il lavoratore pretende
di aver diritto ad essere assunto sulla base delle leggi sul collocamento obbligatorio degli inabili
(Cass. Civ., Sez. Lav.25 novembre 1999, n.13147) e nel caso, poichè la richiesta di avviamento al lavoro proviene dall' di risulta rispettato il menzionato criterio. Pt_5 CP_2 In ordine all'eccepito vizio procedurale (violazione dell'art 21 septies della legge 241/90) consistente nella omessa sottoscrizione della graduatoria, si osserva come lo stesso risulti sanato attraverso la nota prot. 4231 adottata successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sottoscritta dal dirigente dell'ufficio preposto (dott. ) che si è così pienamente assunto la Persona_2
responsabilità dell'atto (doc 11 della produzione di parte resistente).
Circa poi la pretesa violazione dell'art 3 comma 4 della legge 241/90, si osserva come la stessa costituisca una mera irregolarità, giacchè la mancata apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante il termine e l'autorità presso cui impugnarlo, sancita dall'art. 3,
comma 4, l. n. 241 del 1990, può implicare, in caso di eventuale ritardo nell'impugnazione di quest'ultimo, il riconoscimento dell'errore scusabile e dei suoi effetti, ma solo quando ne sussistano i presupposti ( Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3710). Trattasi dunque di vizio emendabile che comunque non è causa di nullità dell' atto, tanto più che non sembra che nel caso la ricorrente sia incorsa, in sede impugnatoria, in ritardi di sorta.
Passando al merito, la ricorrente richiede l'invalidazione della graduatoria definitiva disabili per il collocamento di n.3 lavoratori con la qualifica di ausiliari socio sanitari, pubblicata in data
18.12.2013.
Si sostiene l'esistenza di irregolarità in merito alla corretta applicazione dei criteri previsti dalla legge per la formazione della graduatoria.
Ebbene dopo aver passato in rassegna la normativa disciplinante la materia, parte ricorrente passa ad elencare le pretese irregolarità commesse nella formazione della graduatoria per cui è causa, afferenti alla posizione dei singoli collocati in graduatoria.
Segnatamente, richiama la posizione di tale che avrebbe dichiarato di aver Persona_3
percepito l' indennità di disoccupazione. La risulta collocata alla posizione n. 8 ovvero in Per_3
posizione non utile ai fini dell'assunzione e addirittura successiva a quella in cui è stata collocata la ricorrente, ragion per cui le eventuali irregolarità commesse non rilevano nel presente giudizio. Ancora richiama la situazione dei sig.ri e , entrambi Parte_4 Controparte_5
collocati in posizione utile in graduatoria (rispettivamente al 2° e al 3° posto) che a dire della ricorrente sarebbero stati entrambi in possesso dei requisiti per percepire la indennità di disoccupazione (per l'anno 2012) che non avrebbero però dichiarato di aver percepito all'Ufficio
preposto alla formazione della graduatoria.
In sostanza la ricorrente non lamenta che tali soggetti abbiano di fatto percepito la indennità di disoccupazione e che tale prestazione, erroneamente ed illegittimamente, non sia stata computata ai fini della valutazione della condizione economica dei predetti, quale requisito da valutare per il posizionamento in graduatoria, ma si limita a ventilare la possibilità che ciò sia accaduto. Stesso
discorso vale per l'ulteriore anomalia rilevata ed afferente sempre alla posizione del , in Parte_3
riferimento al quale, la ricorrente riferisce che “dalla documentazione esaminata non risulta che l'Ufficio abbia verificato la permanenza del requisito sanitario”. Anche in questo caso non si afferma la mancanza del requisito in oggetto ma se ne suppone la mancata verifica della relativa sussistenza
(peraltro per il e “per tutti gli altri soggetti inseriti nella graduatoria”). A fronte del Parte_3
carattere ipotetico (oltre che generico) delle irregolarità che si assumono perpetrate, giacchè la sussistenza delle stesse non è nemmeno affermata, ma solo supposta in via meramente presuntiva, ed in assenza di concreti elementi di giudizio (al di là della sussistenza, anch'essa non provata, dei requisiti per accedere alla indennità di disoccupazione da parte dei soggetti citati) da cui poter trarre la conclusione della plausibilità o verisimiglianza della tesi prospettata in ricorso, ritenuto pertanto il carattere esplorativo della richiesta istruttoria formulata dalla (ordine di esibizione all'INPS Pt_1
ex art 210 c.p.c.) e dunque difettando prima ancora della prova, la puntuale allegazione delle irregolarità che si assumono effettivamente commesse, deve escludersi l'illegittimità del modus operandi dell'amministrazione resistente nella formazione della graduatoria in oggetto, ed in via consequenziale la fondatezza delle ragioni di doglianza esposte dalla ricorrente ed il ricorso va rigettato. A tutto ciò si aggiunga che non risulta comprovato l'interesse ad agire della ricorrente. Ed invero non
è in alcun modo dimostrato, né dedotto, che laddove emergesse l'avvenuta esclusione dell'indennità
di disoccupazione (eventualmente) percepita dai soggetti collocati in posizione utile, la avrebbe Pt_1
diritto ad essere preferita a quelli, in ragione della condizione economica svantaggiata, ciò tanto più
ove si consideri che risulta acquisito in atti che la risulta coniugata con un soggetto che Pt_1
percepisce un reddito annuale di circa 25.000 euro (il dato è allegato e documentato dalla resistente)
mentre nulla è dato conoscere sulla condizione reddituale dei familiari dei soggetti risultati destinatari del posto. In altri termini non vi è prova che anche laddove fosse riconosciuta la fondatezza delle doglianza della ricorrente, questa avrebbe avuto diritto a collocarsi in posizione utile ai fini dell'ottenimento di uno dei tre posti per cui è causa.
Attesa la particolarità della questione e la natura delle parti le spese vanno compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 4 novembre 2025.