Articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 19Articolo 21
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14 marzo 1992
Art. 20. 1. La domanda per ottenere il riconoscimento del consorzio e' avanzata dal legale rappresentante del consorzio stesso alla regione competente, che la istruisce e la inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In caso di consorzio interregionale, la domanda e' presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) elenco dei soci e certificati delle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo l9, comma 1, lettera a);
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
c) relazione sui mezzi di cui il consorzio dispone per l'espletamento dei propri compiti;
d) parere scritto formulato dal competente assessorato regionale.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992